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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
2653/2020
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2653/2020 del ruolo generale dei procedimenti civili
, rappr. e difesi dall'avv. Rocco Parte_1
attore
e
e , rappr. e difesi dall'avv. Pregevole CP_1 Parte_2
convenuto
NT ON nonché Controparte_2
convenuto contumace
e , rappr. e difesi dall'avv. Spina CP_3 CP_4
terzi intervenuti
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
1 , in qualità di avente causa di , è creditrice, per Parte_1 Persona_1
l'importo di ca € 40mila in virtù di n. 16 cambiali emessi nel corso del 2010 con scadenza nel 2011/2012 (su cui è stato emesso un decreto ingiuntivo 1630/2019 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 2 novembre 2019) nei confronti di
NT ON, di cui ne impugna l'atto di disposizione (donazione) da questi compiuto in favore di e (figlie del disponente) in data Parte_2 Controparte_5
28 gennaio 2019, a mezzo del notaio ON (rep. 1607 e racc. 644), avente ad oggetto gli immobili (fabbricato e terreno) ubicati nel comune di ANNT TE, via Santa Maria La Carità 279 (NCEU fg., part. 1759/2 e 3 – fabbricato con annesso locale - part. 1762 e part. 1754 – terreno -, part. 1752,3 e 1757 – terreno -) in quanto atto lesivo della garanzia patrimoniale generica, citando in giudizio tutte le parti dell'atto di liberalità che, costituitesi, eccepiscono il difetto di legittimazione attiva
(non avendo dimostrato la propria qualità di erede) - benché la Parte_1
proposizione dell'azione integri gli estremi di accettazione tacita di eredità, come noto
-, l'estinzione almeno parziale dell'obbligazione sottostante (producendo quietanze a firma di NT ON per € 15.500,00) – credito, in ogni caso, prescritto (cui gli attori replicano che “l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte avversa
è tardiva e intempestiva, in quanto, esse poteva e doveva essere proposta dal sig.
ON NT, solo in sede di opposizione al sopra indicato Decreto Ingiuntivo, non certo, nell'odierna vicenda processuale”) - nonché l'inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria sotto il profilo secondo cui gli immobili oggetto della donazione non appartenevano al solo NT ON NT ma anche al coniuge di questi ( ), del tutto estranea alle pretese creditorie azionate Controparte_2
nei confronti del marito ed in regime patrimoniale di separazione dei beni, nonché, infine, la persistente inerzia del creditore che, successivamente alla scadenza dei titolo, non ha azionato il credito (irrilevante, poi, l'inesistenza del cd consilium fraudis
2 in capo alle beneficiarie dell'atto di liberalità, stante la natura gratuita dell'atto contestato).
Spiegano intervento volontario, quali aventi causa di , e Persona_1 Per_2
che si associano alle difese di parte attrice chiedendo la chiamata in causa
[...]
di terzi aventi causa di ( , NT, e Persona_1 CP_1 CP_6 CP_7
). Controparte_8
Con ordinanza emessa in data 19 maggio 2023, ogni richiesta istruttoria è stata rigettata.
All'udienza del 27 giugno 2024, il Tribunale si riserva per la decisione con termini di legge.
La domanda è fondata.
L'atto pregiudizievole contestato è costituito dalla donazione posta in essere in data
28 gennaio 2019, a mezzo del notaio ON, da NT ON e , Controparte_2
coniugi, in favore di e (figlie di questi) avente ad Parte_2 Controparte_5
oggetto beni di pertinenza dei disponenti in regime di separazione dei beni di cui i coniugi sono, in parte, com - proprietari in parti uguali (dunque, comproprietari per quote ideali uguali) ed in particolare del cespite costituito da i) appartamento ubicato in ANNT TE Via Santa Maria la Carità n. 279 (già 173) (NCEU, fg 6, mappale
1759/2 - già 1595/2 -) con annesso locale in piano seminterrato (NCEU, fg 6, mappale
1759/3) laddove NT ON risulta, viceversa, proprietario esclusivo di ii) altri terreni, parimenti in ANNT TE (NCEU, fg. 6, particelle 1762, 1754, 1755) e
(fg. 6, part. 1752, 1753, 1756 e 1757), di talché l'azione revocatoria proposta ex art. 2901 cc non potrà che riguardare la sola quota ideale di NT ON, unico
3 debitore, non essendo emersa alcuna posizione debitoria di nei Controparte_2
confronti di , di cui al cespite sub i) che precede. Parte_1
Circa la legittimazione ad agire, ha attestato la propria qualità di Parte_1
erede di producendo, all'uopo, certificato di matrimonio, certificato di Persona_1
morte e atto notorio.
Nel merito, sussistono, invero, tutti gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 2901 cc, tanto quelli soggettivi (qualità di creditore, scientia damni nel debitore che si sostanzia nella generica ma effettiva consapevolezza del danno che egli arreca ai creditori, nonché – irrilevante allorché trattasi di impugnazione di atto gratuito - il consilium fraudis in capo al terzo consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore arreca alle ragioni dei creditori) quanto oggettivi (eventus damni ovvero il compimento di un atto che non determini necessariamente l'insolvenza del debitore ma renda soltanto più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore).
Ciò posto, sotto il primo aspetto, ovvero la sussistenza del credito, esso è suffragato dal provvedimento monitorio allegato agli atti di causa (1630/2019), a cui fondamento sono stati posti i titoli cambiari, non opposto, di talché ogni rilievo di prescrizione (comunque genericamente rilevato) è insuscettibile di scrutinio stante l'efficacia di giudicato sostanziale della decisione resa. Parimenti per la asserita restituzione di parte del debito, per presunti € 15mila, che nulla toglie alla fondatezza dell'azione che, in sede esecutiva, verrà proposta per la residua parte.
Circa il secondo ed oggettivo aspetto costitutivo dell'azione revocatoria, circa la sussistenza del pericolo di pregiudizio per le ragioni del creditore stante la condizione di sostanziale incapienza del patrimonio del debitore convenuto, da ritenersi effettivo ed attuale e da valutarsi al momento dell'atto dispositivo (Cass. 11/23743), è appena il caso di rilevare come, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del
4 profilo oggettivo dell'”eventus damni” non occorre un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e tantomeno la totale compromissione della sua consistenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore dispendiosità, difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto “eventus damni” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore tanto da lasciare supporre ragionevolmente il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 16221/2019 secondo cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. 'eventus damni') ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" ed analogamente Cass. 09/19234, Cass. 05/27718) e, a tal fine,
l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, dovendo, per contro, il debitore provare l'insussistenza dell'eventus damni ovvero l'insussistenza del rischio di una più incerta e difficile del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore medesimo in rapporto all'entità della complessa situazione debitoria che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito e, dunque, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza
5 difficoltà (Cass. 09/19234, Cass. 07/7767, Cass. 06/15265, Cass. 05/27718, Cass.
05/19963, Cass. 04/15257 nonché, infine, Cass. 03/11471; nel merito, Trib, Milano 22 maggio 2019 “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”). Nel caso in esame, l'atto di disposizione contestato sembra assurgere ad unico elemento patrimoniale di pertinenza del debitore (NT ON), esaurendo, dunque, l'intera garanzia patrimoniale generica, cui non ha fatto seguito la prova liberatoria (avendo il debitore l'onere) di ulteriori residualità patrimoniali tali da soddisfare il credito in questa sede azionato.
Infine, è da ravvisarsi anche lo stato soggettivo della generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (dolo generico, come previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori) (cfr, per il debitore, Cass.
11/3676, Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass. 05/10430, Cass. 05/7104, Cass.
04/20813, Cass. 04/19131, Cass. 02/2792 ed infine, Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass. 11/17327, Cass. 08/11577, Cass.
07/1068, Cass, 07/17867, Cass. 04/13330 ed infine Cass. 00/2762) il cui il cui accertamento, come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui
“La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè,
6 per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass. 19/16221, Cass.
19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327, Cass. 09/5359). Nel caso in esame, è appena il caso di rilevare come il debito, contratto mercé l'emissione delle cambiali, risale al 2011 (se non prima) laddove l'atto di disposizione al 2019 per cui è fisiologica la consapevolezza in NT ON di pregiudicare le legittime aspettative dei creditori laddove, trattandosi di atto di liberalità, lo stato soggettivo delle beneficiarie
è del tutto irrilevante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa tra € 26mila e € 52mila, pari all'importo complessivo dei crediti azionati), in base al parametro di cui all'art. 5
(secondo cui “nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta”) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria), pari, dunque, a €
7.616,00 oltre voci accessorie, da porsi a carico di NT ON, nonchè
e , quale beneficiarie, in solido. CP_1 Parte_2
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- accoglie la domanda, e, per l'effetto, dichiara l'inopponibilità nei confronti di
, attore, nonché e , terzi intervenuti, Parte_1 CP_3 CP_4
dell'atto di disposizione (donazione) posto in essere da NT ON in
7 favore di e in data 28 gennaio 2019, a mezzo Parte_2 Controparte_5
del notaio ON (rep. 1607 e racc. 644), avente ad oggetto gli immobili
(fabbricato e terreno) ubicati nel comune di ANNT TE, via Santa
Maria La Carità 279 di seguito meglio specificati ed in particolare il trasferimento dei seguenti cespiti i) appartamento ubicato in ANNT
TE Via Santa Maria la Carità n. 279 (già 173) (NCEU, fg 6, mappale 1759/2 - già 1595/2 -) con annesso locale in piano seminterrato (NCEU, fg 6, mappale
1759/3) nella misura di ½, pari alla quota di comproprietà di NT ON nonché ii) terreni (NCEU, fg. 6, particelle 1762, 1754, 1755) e (fg. 6, part. 1752,
1753, 1756 e 1757), come meglio specificati nell'atto introduttivo nonché nell'atto di liberalità allegato agli atti di causa, qui integralmente richiamati, con condanna di NT ON, nonchè e , CP_1 Parte_2
convenuti, in solido tra loro, delle spese di lite liquidate in € 7.254,00, oltre voci accessorie.
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) competente l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di trasferimento dei beni oggetto di causa.
Torre Annunziata, 3 gennaio 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
8
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2653/2020 del ruolo generale dei procedimenti civili
, rappr. e difesi dall'avv. Rocco Parte_1
attore
e
e , rappr. e difesi dall'avv. Pregevole CP_1 Parte_2
convenuto
NT ON nonché Controparte_2
convenuto contumace
e , rappr. e difesi dall'avv. Spina CP_3 CP_4
terzi intervenuti
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
1 , in qualità di avente causa di , è creditrice, per Parte_1 Persona_1
l'importo di ca € 40mila in virtù di n. 16 cambiali emessi nel corso del 2010 con scadenza nel 2011/2012 (su cui è stato emesso un decreto ingiuntivo 1630/2019 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 2 novembre 2019) nei confronti di
NT ON, di cui ne impugna l'atto di disposizione (donazione) da questi compiuto in favore di e (figlie del disponente) in data Parte_2 Controparte_5
28 gennaio 2019, a mezzo del notaio ON (rep. 1607 e racc. 644), avente ad oggetto gli immobili (fabbricato e terreno) ubicati nel comune di ANNT TE, via Santa Maria La Carità 279 (NCEU fg., part. 1759/2 e 3 – fabbricato con annesso locale - part. 1762 e part. 1754 – terreno -, part. 1752,3 e 1757 – terreno -) in quanto atto lesivo della garanzia patrimoniale generica, citando in giudizio tutte le parti dell'atto di liberalità che, costituitesi, eccepiscono il difetto di legittimazione attiva
(non avendo dimostrato la propria qualità di erede) - benché la Parte_1
proposizione dell'azione integri gli estremi di accettazione tacita di eredità, come noto
-, l'estinzione almeno parziale dell'obbligazione sottostante (producendo quietanze a firma di NT ON per € 15.500,00) – credito, in ogni caso, prescritto (cui gli attori replicano che “l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte avversa
è tardiva e intempestiva, in quanto, esse poteva e doveva essere proposta dal sig.
ON NT, solo in sede di opposizione al sopra indicato Decreto Ingiuntivo, non certo, nell'odierna vicenda processuale”) - nonché l'inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria sotto il profilo secondo cui gli immobili oggetto della donazione non appartenevano al solo NT ON NT ma anche al coniuge di questi ( ), del tutto estranea alle pretese creditorie azionate Controparte_2
nei confronti del marito ed in regime patrimoniale di separazione dei beni, nonché, infine, la persistente inerzia del creditore che, successivamente alla scadenza dei titolo, non ha azionato il credito (irrilevante, poi, l'inesistenza del cd consilium fraudis
2 in capo alle beneficiarie dell'atto di liberalità, stante la natura gratuita dell'atto contestato).
Spiegano intervento volontario, quali aventi causa di , e Persona_1 Per_2
che si associano alle difese di parte attrice chiedendo la chiamata in causa
[...]
di terzi aventi causa di ( , NT, e Persona_1 CP_1 CP_6 CP_7
). Controparte_8
Con ordinanza emessa in data 19 maggio 2023, ogni richiesta istruttoria è stata rigettata.
All'udienza del 27 giugno 2024, il Tribunale si riserva per la decisione con termini di legge.
La domanda è fondata.
L'atto pregiudizievole contestato è costituito dalla donazione posta in essere in data
28 gennaio 2019, a mezzo del notaio ON, da NT ON e , Controparte_2
coniugi, in favore di e (figlie di questi) avente ad Parte_2 Controparte_5
oggetto beni di pertinenza dei disponenti in regime di separazione dei beni di cui i coniugi sono, in parte, com - proprietari in parti uguali (dunque, comproprietari per quote ideali uguali) ed in particolare del cespite costituito da i) appartamento ubicato in ANNT TE Via Santa Maria la Carità n. 279 (già 173) (NCEU, fg 6, mappale
1759/2 - già 1595/2 -) con annesso locale in piano seminterrato (NCEU, fg 6, mappale
1759/3) laddove NT ON risulta, viceversa, proprietario esclusivo di ii) altri terreni, parimenti in ANNT TE (NCEU, fg. 6, particelle 1762, 1754, 1755) e
(fg. 6, part. 1752, 1753, 1756 e 1757), di talché l'azione revocatoria proposta ex art. 2901 cc non potrà che riguardare la sola quota ideale di NT ON, unico
3 debitore, non essendo emersa alcuna posizione debitoria di nei Controparte_2
confronti di , di cui al cespite sub i) che precede. Parte_1
Circa la legittimazione ad agire, ha attestato la propria qualità di Parte_1
erede di producendo, all'uopo, certificato di matrimonio, certificato di Persona_1
morte e atto notorio.
Nel merito, sussistono, invero, tutti gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 2901 cc, tanto quelli soggettivi (qualità di creditore, scientia damni nel debitore che si sostanzia nella generica ma effettiva consapevolezza del danno che egli arreca ai creditori, nonché – irrilevante allorché trattasi di impugnazione di atto gratuito - il consilium fraudis in capo al terzo consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore arreca alle ragioni dei creditori) quanto oggettivi (eventus damni ovvero il compimento di un atto che non determini necessariamente l'insolvenza del debitore ma renda soltanto più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore).
Ciò posto, sotto il primo aspetto, ovvero la sussistenza del credito, esso è suffragato dal provvedimento monitorio allegato agli atti di causa (1630/2019), a cui fondamento sono stati posti i titoli cambiari, non opposto, di talché ogni rilievo di prescrizione (comunque genericamente rilevato) è insuscettibile di scrutinio stante l'efficacia di giudicato sostanziale della decisione resa. Parimenti per la asserita restituzione di parte del debito, per presunti € 15mila, che nulla toglie alla fondatezza dell'azione che, in sede esecutiva, verrà proposta per la residua parte.
Circa il secondo ed oggettivo aspetto costitutivo dell'azione revocatoria, circa la sussistenza del pericolo di pregiudizio per le ragioni del creditore stante la condizione di sostanziale incapienza del patrimonio del debitore convenuto, da ritenersi effettivo ed attuale e da valutarsi al momento dell'atto dispositivo (Cass. 11/23743), è appena il caso di rilevare come, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del
4 profilo oggettivo dell'”eventus damni” non occorre un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e tantomeno la totale compromissione della sua consistenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore dispendiosità, difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto “eventus damni” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore tanto da lasciare supporre ragionevolmente il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 16221/2019 secondo cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. 'eventus damni') ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" ed analogamente Cass. 09/19234, Cass. 05/27718) e, a tal fine,
l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, dovendo, per contro, il debitore provare l'insussistenza dell'eventus damni ovvero l'insussistenza del rischio di una più incerta e difficile del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore medesimo in rapporto all'entità della complessa situazione debitoria che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito e, dunque, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza
5 difficoltà (Cass. 09/19234, Cass. 07/7767, Cass. 06/15265, Cass. 05/27718, Cass.
05/19963, Cass. 04/15257 nonché, infine, Cass. 03/11471; nel merito, Trib, Milano 22 maggio 2019 “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”). Nel caso in esame, l'atto di disposizione contestato sembra assurgere ad unico elemento patrimoniale di pertinenza del debitore (NT ON), esaurendo, dunque, l'intera garanzia patrimoniale generica, cui non ha fatto seguito la prova liberatoria (avendo il debitore l'onere) di ulteriori residualità patrimoniali tali da soddisfare il credito in questa sede azionato.
Infine, è da ravvisarsi anche lo stato soggettivo della generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (dolo generico, come previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori) (cfr, per il debitore, Cass.
11/3676, Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass. 05/10430, Cass. 05/7104, Cass.
04/20813, Cass. 04/19131, Cass. 02/2792 ed infine, Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass. 11/17327, Cass. 08/11577, Cass.
07/1068, Cass, 07/17867, Cass. 04/13330 ed infine Cass. 00/2762) il cui il cui accertamento, come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui
“La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè,
6 per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass. 19/16221, Cass.
19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327, Cass. 09/5359). Nel caso in esame, è appena il caso di rilevare come il debito, contratto mercé l'emissione delle cambiali, risale al 2011 (se non prima) laddove l'atto di disposizione al 2019 per cui è fisiologica la consapevolezza in NT ON di pregiudicare le legittime aspettative dei creditori laddove, trattandosi di atto di liberalità, lo stato soggettivo delle beneficiarie
è del tutto irrilevante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa tra € 26mila e € 52mila, pari all'importo complessivo dei crediti azionati), in base al parametro di cui all'art. 5
(secondo cui “nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta”) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria), pari, dunque, a €
7.616,00 oltre voci accessorie, da porsi a carico di NT ON, nonchè
e , quale beneficiarie, in solido. CP_1 Parte_2
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- accoglie la domanda, e, per l'effetto, dichiara l'inopponibilità nei confronti di
, attore, nonché e , terzi intervenuti, Parte_1 CP_3 CP_4
dell'atto di disposizione (donazione) posto in essere da NT ON in
7 favore di e in data 28 gennaio 2019, a mezzo Parte_2 Controparte_5
del notaio ON (rep. 1607 e racc. 644), avente ad oggetto gli immobili
(fabbricato e terreno) ubicati nel comune di ANNT TE, via Santa
Maria La Carità 279 di seguito meglio specificati ed in particolare il trasferimento dei seguenti cespiti i) appartamento ubicato in ANNT
TE Via Santa Maria la Carità n. 279 (già 173) (NCEU, fg 6, mappale 1759/2 - già 1595/2 -) con annesso locale in piano seminterrato (NCEU, fg 6, mappale
1759/3) nella misura di ½, pari alla quota di comproprietà di NT ON nonché ii) terreni (NCEU, fg. 6, particelle 1762, 1754, 1755) e (fg. 6, part. 1752,
1753, 1756 e 1757), come meglio specificati nell'atto introduttivo nonché nell'atto di liberalità allegato agli atti di causa, qui integralmente richiamati, con condanna di NT ON, nonchè e , CP_1 Parte_2
convenuti, in solido tra loro, delle spese di lite liquidate in € 7.254,00, oltre voci accessorie.
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) competente l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di trasferimento dei beni oggetto di causa.
Torre Annunziata, 3 gennaio 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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