Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5706/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di OG
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5706/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
14/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a in CORSO G. MAZZINI N. 69 Parte_1 P.IVA_1
48018 FAENZA presso lo studio degli Avv.ti Antonio Vincenzi (c.f. ) e CodiceFiscale_1
Enrico Vincenzi (c.f. ), dai quali è rappresentato e difeso in virtù di CodiceFiscale_2
procura allegata all'atto di citazione
- ATTORE
E
, c.f.: , rappresentata, assistita e difesa, Controparte_1 P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Claudia Menini (codice fiscale E ; indirizzo PEC: egione.emilia-romagna. , C.F._3 Email_1 Email_2 numero fax 051-4689688) e dall'Avv. Silvia Ricci (codice fiscale;
indirizzo C.F._4
Emai_ PEC: egione.emilia-romagna.it, numero fax 051-4689688) entrambe Email_5 dell'Avvocatura regionale della Regione Emilia Romagna, elettivamente domiciliata presso la medesima Avvocatura in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 – OG, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di OG, contrariis rejectis,
nel merito ANNULLARE i provvedimenti impugnati (determina n. 6758 del 15.04.2021 e contestuale invito al pagamento);
ACCERTARE che la ditta ricorrente ha pieno diritto a percepire il sostegno concesso con atto dirigenziale del STACP di Ravenna n. 7949 del 09/05/2019 per la domanda n.5103198,
AGOPR/2018/0029350 sul tipo di operazione 6.1.01, e per la domanda n.5103215,
AGOPR/2018/0029354 sul tipo di operazione 4.1.02, ai sensi dell'Articolo 63, comma 1, del REG.
(UE) N. 1306/2013, dell'Articolo 35, commi 1 e 2 del REG. (UE) N. 640/2014 e dell'Articolo 5 del
REG. (UE) N.809/2014, della Legge Regionale n. 15 del 30/5/1997 e a valere sull'Avviso pubblico regionale anno 2018 approvato con DGR n.1187/2018 e, dunque, che non si è verificata alcuna decadenza;
conseguentemente DICHIARARE non dovuta la restituzione della somma di € 224.967,32, oltre interessi legali, disposta negli impugnati provvedimenti della Regione CP_1
DICHIARARE che la stessa ha diritto a ricevere agevolazioni in agricoltura.
ORDINARE alla di comunicare all'organismo competente AGREA e/o CP_1 CP_1
AGEA lo svincolo delle somme di spettanza di , attualmente dalla stessa Parte_1 trattenute cautelativamente in virtù dell'art. 33 del D.Lgsl. 228/2001.
Con vittoria di spese e compensi professionali
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto: cap. 1: “vero che il documento che Le si mostra (doc. 8) è stato da Lei redatto e ne conferma il contenuto?”; cap. 2: “vero che ha esaminato tutta la documentazione amministrativa che riguarda la posizione in oggetto, nonché il contatto di rete perfezionato tra e e fatte le opportune Parte_1 Pt_2
verifiche e riscontri, anche in loco, ha riscontrato che il contatto di rete serviva alla
[...]
per incrementare la sua produzione e comunque per meglio organizzare la sua attività CP_2 produttiva?”.
Si indica come teste sulle predette circostanze di fatto (cap. 1 e 2) il Dott. , Testimone_1
residente in [...].
- 2 - cap. 3: “vero che i documenti che Le si mostrano (docc. 9-10) sono stati da Lei redatti e ne conferma il contenuto?”; cap. 4: “vero che, all'atto del sopralluogo, le macchine agricole in dotazione della azienda acquistate con il sostegno della stavano lavorando i terreni di proprietà di Parte_1 CP_1
ed erano utilizzate per la produzione IC e per la raccolta dei prodotti?”; Parte_1 cap. 5 “vero che durante il sopralluogo sono state scattate fotografie per accertare la reale ed effettiva situazione dei luoghi?”; cap. 6 “vero che l'esame della situazione esistente del luogo e delle macchine agricole, effettuato in data 10.03.2020, evidenziava la conformità delle operazioni eseguite con gli impegni assunti nella domanda di sostegno presentata dall' e per la quale il sostegno stesso è stato erogato?”. Parte_1
Si indicano come testi sulle predette circostanze di fatto (cap. 3, 4, 5 e 6) i Sigg. Testimone_2
e , entrambi c/o Servizio Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna, con sede in Testimone_3
Ravenna, Via della Lirica n. 21.
Cap.7: “vero che i mezzi agricoli dell'azienda vengono utilizzati dall'azienda Pt_2
, come previsto dal contratto di rete?”; Parte_1 cap.8: “vero che, qualora necessiti dei propri mezzi agricoli per i terreni condotti dalla Parte_1 sua azienda, li utilizza a semplice richiesta, senza vincoli?”; cap.9: “vero che nell'esecuzione del contratto di rete tra le imprese e ognuna Parte_1 Pt_2
delle aziende compie autonomamente le proprie scelte aziendali e non interferisce con quelle dell'altra?”; cap. 10: “vero che il contratto di rete tra le imprese e si concretizza Parte_1 Pt_2
esclusivamente nello scambio di mezzi agricoli e di manodopera, senza ingerenze nelle scelte agronomiche ed economiche che compie il singolo retista?”.
Si indica sui capitoli 7, 8, 9 e 10 il Sig. residente a [...]
PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
- nel merito, accertare e dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'atto n. 6758 del 15 aprile 2021 con cui la ha disposto la revoca totale del sostegno riconosciuto al signor CP_1 CP_1
- con obbligo di restituzione del premio di primo insediamento e del contributo Parte_1
riconosciuti e liquidati - e per l'effetto confermarne l'efficacia esecutiva;
conseguentemente, accertare e dichiarare non dovuta la somma di 224.967,32 euro;
- 3 - - in via riconvenzionale, condannare parte ricorrente alla restituzione del contributo pubblico di complessivi euro 224.967,32 oltre agli interessi dal dì del dovuto alla restituzione effettiva, secondo quanto previsto dal punto 4 della determinazione di revoca n. 6758 del 15 aprile 2021;
- in ogni caso, respingere tutte le domande avanzate da controparte nei confronti della
[...]
perché infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate. CP_1
Con vittoria degli onorari, compensi e spese di lite (oltre il rimborso del contributo unificato versato per euro 759,00) nonché degli onorari, compensi e spese di lite del giudizio di regolamento di competenza promosso dall'odierno attore innanzi alla Corte di Cassazione Sezione Civile (R.G.
27222/2021) conclusosi con l'ordinanza n. 1330/2023 e degli onorari, compensi e spese di lite del sub procedimento cautelare (R.G. 5706/2023-1) e della fase di reclamo (R.G. 11257/2024).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. presentava ricorso avanti al Tribunale di Ravenna ex art 6 Parte_1
D.lgs150/2011, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, della determinazione della
Regione n. 6758 del 15 aprile 2021, recante la revoca del premio e del contributo CP_1 concessi e liquidati all'impresa con contestuale invito al pagamento dell'indebito.
La Regione si costituiva nel procedimento, chiedendo in via preliminare di CP_1 dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'atto di revoca;
eccependo in via pregiudiziale di rito, l'errata proposizione del giudizio ai sensi del D.lgs. n. 150/2011 nonché,
l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore del Tribunale di OG e nel merito, chiedendo in via riconvenzionale la condanna alla restituzione del sostegno e, in ogni caso, di respingere tutte le domande avanzate da parte ricorrente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto.
In occasione della prima udienza del 22 settembre 2021, la Regione insisteva per l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari di rito e chiedeva la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva della determinazione n. 6758/2021, alla quale il ricorrente si era opposto.
Successivamente, con ordinanza del 24 settembre 2021, il Giudice statuiva che: il giudizio non avendo ad oggetto una opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, ma la impugnazione di un provvedimento di revoca di un finanziamento comunitario non era soggetto al rito di cui all'art. 6 D.Lgs. 150/2011, ma a quello ordinario di cognizione;
non trovava applicazione ai fini della determinazione della competenza territoriale l'art. 6 del DLgs. 150/2011, ma le regole
- 4 - ordinarie degli artt. 19 e 20 cpc, in base alle quali la competenza territoriale spettava alla circoscrizione di OG (sede dell'ente convenuto e luogo di esecuzione dell'obbligazione restitutoria avanzata in via riconvenzionale). Pertanto dichiarava l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di OG, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa con rito ordinario di cognizione avanti al Tribunale di OG (doc. 4 fascicolo ricorrente).
Avverso l'ordinanza di incompetenza il Sig. promuoveva ricorso ex art. 42 c.p.c. Parte_1
innanzi alla Corte di Cassazione. Il procedimento si concludeva con ordinanza n. 1990 del 23 gennaio 2023, con cui la Suprema Corte rigettava il ricorso dichiarando competente a decidere la controversia il Tribunale di OG, a cui demandava anche la liquidazione delle spese del giudizio.
Il sig. riassumeva la causa dinanzi a questo Tribunale per proseguire con rito Parte_1
ordinario, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
OG, contrariis rejectis, ANNULLARE i provvedimenti impugnati (determina n. 6758 del
15.04.2021 e contestuale invito al pagamento); ACCERTARE che la ditta ricorrente ha pieno diritto a percepire il sostegno concesso con atto dirigenziale del STACP di Ravenna n. 7949 del
09/05/2019 per la domanda n.5103198, AGOPR/2018/0029350 sul tipo di operazione 6.1.01, e per la domanda n.5103215, AGOPR/2018/0029354 sul tipo di operazione 4.1.02, ai sensi dell'Articolo
63, comma 1, del REG. (UE) N. 1306/2013, dell'Articolo 35, commi 1 e 2 del REG. (UE) N.
640/2014 e dell'Articolo 5 del REG. (UE) N.809/2014, della Legge Regionale n. 15 del 30/5/1997 e
a valere sull'Avviso pubblico regionale anno 2018 approvato con DGR n.1187/2018 e, dunque, che non si è verificata alcuna decadenza;
conseguentemente DICHIARARE non dovuta la restituzione della somma di € 224.967,32, oltre interessi legali, disposta negli impugnati provvedimenti della
Regione ; DICHIARARE che la stessa ha diritto a ricevere agevolazioni in CP_1 agricoltura. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva ritualmente la chiedendo il rigetto delle domande attoree sulla base del CP_1
rilievo della fondatezza delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento di revoca impugnato, riconducibili sostanzialmente alla violazione: del principio di stabilità delle operazioni e vincolo di destinazione di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 19 della L.R. n.
15/1997 (entrambi richiamati al punto 28 del Bando); dell'obbligo di conduzione diretta dell'Azienda, di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 807/2014, come disciplinato al punto 4 del Bando.
La causa veniva istruita documentalmente.
- 5 - In corso di causa, il sig. presentava ricorso ex artt. 669 quater e 700 c.p.c. (iscritto al Parte_1
n. di R.G. 5706/2023 SUB 1) per ottenere la sospensione degli effetti della determinazione regionale n. 6758/2021. Il procedimento si concludeva con l'ordinanza n. 8221 del 19 luglio 2024, reclamata ex art. 669 terdecies c.p.c. dal ricorrente nel procedimento iscritto al R.G. n. 11257/2024, definito successivamente con provvedimento di rigetto n. 10522 del 4 ottobre 2024, con cui il Collegio, tra le altre cose, rilevava che: “ Con riferimento al merito cautelare, il Tribunale osserva: il reclamante ammette che le macchine agricole da lui acquistate (grazie ai fondi) sono state utilizzate anche nei terreni di altra impresa individuale in forza del contratto di rete, stipulato dopo la domanda di ammissione ai finanziamenti per i giovani agricoltori;
2) ciò implica una valutazione di probabile rigetto della sua domanda in sede di cognizione piena, alla luce del vincolo di destinazione richiamato dal punto n. 28 del bando, che, se fosse inteso nel senso suggerito dal reclamante (cioè: è necessario e sufficiente che i beni acquistati siano utilizzati dal beneficiario, a nulla rilevando che siano messi a disposizione di altri soggetti), aprirebbe alla possibilità che dei contributi per cui è causa possano fruire, indirettamente, anche soggetti in ipotesi non titolari dei requisiti previsti per l'ammissione, ciò che pare in contrasto con la ratio della normativa in esame”.
***
2.
La causa è stata adeguatamente istruita e si reputa matura per la decisione, essendo irrilevante ai fini del decidere l' accoglimento delle istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, in ragione della sufficienza ed esaustività dell'esito istruttorio effettuato dall'amministrazione e della documentazione offerta in questa sede dalla convenuta, sotto l'aspetto dei requisiti richiesti dalla norma e delle censure prospettate da parte attrice.
3.
Si discute della sussistenza o meno del diritto dell'attore, , quale giovane Parte_1 agricoltore, titolare dell'omonima impresa individuale con sede nel Comune di Cervia (RA), via
Vannucci n. 13, alla corresponsione del premio di primo insediamento in agricoltura per i giovani agricoltori e del contributo pubblico per investimenti in azienda per i giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento, previsti nell'ambito della politica europea di sostegno allo sviluppo delle iniziative del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna (PSR) per il periodo 2014-2020, relativi al Tipo di Operazione 6.1.01 “Insediamento dei giovani
- 6 - agricoltori” e all'operazione e 4.1.02 “Investimenti in azienda IC per giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento” che prevedeva un contributo per le spese, ritenute ammissibili, relative ad un Piano di Investimenti (PI) collegato al Piano di Sviluppo Aziendale
(PSA) presentato per l'operazione 6.1.01..
4.
Dall' istruttoria è emerso che:
- in data 8 ottobre 2018 presentava la domanda di premio a valere sul Tipo di Parte_1
Operazione 6.1.01 ( domanda n. 5103198 - AGOPR/2018/29350 – doc. 2 convenuta) e la domanda di contributo collegata sul Tipo di Operazione 4.1.02 ( domanda n. 5103215 - AGOPR/2018/29354- doc. 3 convenuta)) al fine di accedere al finanziamento europeo di cui al Bando approvato con la
D.G.R. n. 1187/2018 (doc. 1 convenuta);
- il finanziamento in questione era previsto nell'ambito della politica europea di sostegno allo sviluppo delle iniziative del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna (PSR) per il periodo 2014-2020 ed afferiva al Tipo di Operazione 6.1.01 “Insediamento dei giovani agricoltori” che prevedeva un premio per il primo insediamento in agricoltura e all'operazione e
4.1.02 “Investimenti in azienda IC per giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento” che prevedeva un contributo per le spese, ritenute ammissibili, relative ad un Piano di Investimenti (PI) collegato al Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) presentato per l'operazione
6.1.01.;
- scaduto il termine per la partecipazione alla procedura di assegnazione dei premi e contributi, iniziava la fase di istruttoria tecnico-amministrativa (curata dalla struttura regionale territoriale competente, STACP di Ravenna) per la verifica delle condizioni di ammissibilità (punti da 4 a 11 alle pp. 14-23 e punti 18 e 19 p. 34 del Bando) e l'assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di selezione fissati al punto 15 (pp. 24-33) e al punto 24 (pp. 38-42) del Bando;
- in data 16 gennaio 2019, l'impresa sottoscriveva un contratto di rete, con Parte_1
l'impresa senza darne comunicazione alla Regione convenuta;
Testimone_4
- terminata la fase dell' istruttoria tecnico-amministrativa, con determinazione n. 7949 del 9 maggio
2019, l'Amministrazione - previa approvazione rispettivamente del PSA presentato con la domanda n. 5103198 e del PI presentato con la domanda n. 5103215, riconosceva all'odierno attore il premio di primo insediamento sul Tipo di Operazione 6.1.01 (pari a 30.000,00 euro) ed il contributo sul
- 7 - Tipo di Operazione 4.1.02 (pari euro a 194.967,32, a fronte di una spesa ammessa di euro
389.934,63) (doc. 4 convenuta);
- successivamente, , quale giovane agricoltore, titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale percepiva la complessiva somma di € 224.967,32: di cui euro 30.000,00 a titolo di premio di primo sull'Operazione 4.1.02 (docc. 5,6 e 7 convenuta);
- nel mese di dicembre 2020, il Nucleo della Guardia di Finanza – Tenenza Cervia - Squadra
Operativa Volante, a seguito dei controlli svolti in materia di spesa pubblica sovranazionale a tutela delle disposizioni relative all'erogazione di contributi pubblici (Reg. UE n. 1305/2013 – PSR 2014-
2020 di cui alla D.G.R. n. 1187/2018) nei confronti dell'impresa individuale Parte_1
, contattava con nota Pec del 18 dicembre 2020 (doc. 8 convenuta) il Servizio Territoriale di
[...]
Ravenna, per segnalare che l'impresa individuale successivamente alla Parte_1
presentazione delle domande di sostegno, aveva sottoscritto in data 16 gennaio 2019 un contratto di rete con l'impresa individuale risultato, in esito ad approfondimenti, parente del Testimone_4
giovane insediato;
- in particolare, la Guardia di Finanza segnalava alla che: (a) “nell'ambito delle operazioni CP_1 ispettive, ed in particolare, dei rilevamenti circa l'effettiva presenza di beni strumentali, oggetto degli investimenti, è risultato che la maggior parte dei beni erano ricoverati presso il domicilio fiscale dell'impresa individuale ; (b) “Alla richiesta di fornire chiarimenti in Testimone_4 merito, dichiarava di aver stipulato un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, Parte_1 comma 4 ter, del D.L. 5/2009 in data 16.01.2019 con l' al fine Parte_3
di condividere il piano colturale, le attrezzature nonché i dipendenti fino al termine del contratto stesso (31.12.2022)”; (c) “Quanto sopra evidenzia che …ABBONDANZA mette a Pt_1
disposizione della rete (sebbene con il principio di reciprocità) i beni strumentali acquistati mediante i contributi ricevuti con la misura 6.1.02.”; (d) “Dagli atti in possesso di questo Reparto, non risulta che la stipula del contratto, avvenuta in data 16.01.2019, sia stata comunicata e/o autorizzata da Codesto Ufficio”; infine, richiamati il punto 28 del Bando, l'art. 19 della L.R. n.
15/1997 e l'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013, la Guardia di Finanza segnalava alla Regione che (e)
“la mancata comunicazione preventiva alla stipula del contratto di rete agli Enti preposti, nonché la natura del contratto medesimo” - integrando una modifica sostanziale che altera la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originali dell'operazione - “… potrebbero determinare il mancato rispetto del vincolo di destinazione dei beni oggetto degli aiuti di cui all'operazione 4.1.02”; (f) conseguentemente chiedeva
- 8 - all'Amministrazione “…di voler valutare, attraverso apposita istruttoria, la posizione del contribuente in merito alle fattispecie sopra evidenziate (omessa comunicazione alla della CP_1 sottoscrizione del contratto di rete e violazione del vincolo di destinazione di cui all'art. 71 del Reg.
(UE) n. 1303/2013), comunicandone l'esito a questo Reparto entro il più breve tempo possibile, onde permettere allo stesso la prosecuzione delle attività in corso”. A tal fine, trasmetteva in allegato il contratto di rete ( doc. 8 bis convenuta);
- in seguito veniva avviato il procedimento amministrativo al fine di accertare la violazione delle prescrizioni contenute nel Bando per l'annualità 2018 , sulla base del rilievo che le clausole contenute nel contratto di rete fossero pregiudizievoli per gli obiettivi, i vincoli e gli impegni specifici del bando cui aveva aderito in violazione delle prescrizioni contenute nel Parte_1
bando;
- con nota del 15 febbraio 2021 (doc. 16), la Guardia di Finanza trasmetteva alla Regione il verbale di constatazione redatto nei confronti dell'impresa individuale nel quale Parte_1 si concludeva come segue: “… la mancata comunicazione preventiva alla stipula del contratto di rete agli Enti preposti, nonché la natura del contratto medesimo, a parere dei militari operanti, determina il mancato rispetto del vincolo di destinazione dei beni oggetto degli aiuti di cui all'operazione 4.1.02 …” (doc. 16 bis convenuta);
- il Responsabile del procedimento, in data 16 febbraio 2021 trasmetteva tramite Pec al beneficiario ed all'impresa individuale la comunicazione di avvio di procedimento Parte_1
sfavorevole di revoca del premio e del contributo concesso e liquidato e contestuale richiesta di recupero delle somme erogate indebitamente percepite;
ciò per violazione: a) del “principio di stabilità delle operazioni e vincolo di destinazione” di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 19 della L.R. n. 15/1997 (entrambi richiamati al punto 28 del Bando); b) dell'“obbligo di conduzione diretta dell'Azienda” di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 807/2014, come disciplinato al punto 4. Beneficiari del (doc. 11); Pt_4
- in particolare, nel preavviso ex art. 7, della L. 241/90 si evidenziava che: 1) il vincolo di destinazione (fino al 24 marzo 2025) a cui erano assoggettate le attrezzature agricole acquistate dal signor con il contributo comunitario imponeva il loro utilizzo per le finalità del Parte_1
Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) e del Piano degli Investimenti (PI) approvati (non consentiva, quindi, il loro utilizzo per un diverso impiego come quello previsto nel contratto di rete ossia l'impiego condiviso con l'impresa IC per le finalità del “medesimo piano Testimone_4 colturale e produttivo” adottato in comune alle due aziende agricole); 2) l'obbligo di conduzione
- 9 - diretta dell'azienda in capo al signor gli imponeva di agire, per l'intero periodo Parte_1 di vincolo alla conduzione aziendale e cioè fino al 3 ottobre 2023, quale “…unico titolare del potere decisionale sull'attività svolta dall'azienda oggetto di insediamento” (non, quindi, “… attraverso decisioni condivise con l'altra retista, l'Azienda IC NA MA …”, risultando solo “formalmente l'unico titolare del potere decisionale nell'Azienda individuale in cui si è insediato” essendosene “di fatto” spossessato a seguito della stipula del contratto di rete;
3) la comunicazione (o preventiva o successiva) da parte del signor del contratto di Parte_1
rete - stipulato appena pochi mesi dopo la presentazione della domanda di sostegno, quando erano ancora in corso le verifiche per la concessione del sostegno e contenente clausole “… impattanti sul principio di conduzione diretta dell'Azienda oggetto di primo insediamento” - sarebbe stata sicuramente considerata nell'ambito dell'istruttoria “che verosimilmente avrebbe avuto diverso esito”;
- in data 4 marzo 2021 presentava memorie difensive, chiedendo di essere Parte_1
ascoltato (doc. 12 convenuta);
- in data 12 aprile 2021 si svolgeva l'audizione (doc. 13 convenuta) durante la quale evidenziava i vantaggi conseguiti con la sottoscrizione del contratto di Parte_1 rete e affermava, tra l'altro, che “il dipendente che lavora nei terreni è assunto congiuntamente, ma gli adempimenti e gli oneri sono a carico dell'azienda ; Pt_2
- con determinazione dirigenziale n. 6758 del 15 aprile 2021 la disponeva nei confronti del CP_1 giovane beneficiario e dell'impresa individuale Parte_1 Parte_1
1) di revocare totalmente il sostegno concesso con atto dirigenziale n. 7949 del 9 maggio 2019 per la domanda n. 5103198 sul Tipo di operazione 6.1.01 e per la domanda n. 5103215 sul Tipo di operazione 4.1.02 ai sensi dell'Articolo 63, comma 1, del REG. (UE) N. 1306/2013, dell'Articolo
35, commi 1 e 2 del REG. (UE) N. 640/2014 e dell'Articolo 5 del REG. (UE) N.809/2014, della
Legge Regionale n. 15 del 30/5/1997 e a valere sull'Avviso pubblico regionale anno 2018 approvato con DGR n.1187/2018; 2) di accertare l'obbligo in capo al suddetto beneficiario di restituire ad AGREA la somma complessiva di euro 224.967,32, oltre interessi legali (doc. 14 convenuta).
5.
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate, atteso che la stipula da parte dell'odierno attore, beneficiario del contributo poi revocato, del contratto di rete con il suo parente
[...]
(riscontrata nel mese di dicembre 2020, dal Nucleo della Guardia di Finanza – Tenenza Tes_4
- 10 - Cervia - Squadra Operativa Volante), in epoca successiva alla presentazione delle domande per accedere ai contributi a sostegno dei giovani agricoltori, e la sua mancata comunicazione agli enti preposti, ha determinato la violazione delle prescrizioni contenute nel Bando Unico per l'anno 2018 approvato dalla Regione Emilia Romagna, in applicazione della normativa comunitaria e del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione, al fine di dare attuazione agli interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli.
Si fa riferimento, in particolare, alla violazione del principio di stabilità delle operazioni e vincolo di destinazione di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 19 della L.R. n. 15/1997
(richiamati al punto 28 del Bando regionale) e dell'obbligo di conduzione diretta dell'Azienda, di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 807/2014, come disciplinato al punto 4 del Bando.
5.1.
Invero, il vincolo di destinazione (fino al 24 marzo 2025) a cui erano assoggettate le attrezzature agricole acquistate dal signor con il contributo comunitario imponeva il loro Parte_1
utilizzo per le finalità del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) e del Piano degli Investimenti (PI) approvati e non consentiva, quindi, il loro utilizzo per un diverso impiego come quello previsto nel contratto di rete, ossia l'impiego condiviso con l'impresa IC (non Testimone_4 beneficiaria del contributo) per le finalità del “medesimo piano colturale e produttivo” adottato in comune dalle due aziende agricole.
Si richiama, in particolare, il contratto di rete nella parte in cui espressamente prevedeva che “ le imprese partecipanti … convengono di esercitare in comune le rispettive attività economiche e pertanto condividono un medesimo piano colturale e produttivo. nello specifico, ogni impresa partecipante, in esecuzione nel programma di rete, metterà in comune i propri fattori della produzione, terreni, know how, strumenti, attrezzature e macchine, mezzi tecnici, risorse umane) “
Con (- doc. 8 convenuta , pag. 1).
Inoltre, è circostanza pacifica, in quanto non contestata tra le parti, che le macchine agricole acquistate dall'attore avvalendosi dei contributi pubblici venivano utilizzate anche nei terreni di altra impresa individuale in forza del contratto di rete, stipulato dopo la domanda di ammissione ai finanziamenti per i giovani agricoltori.
Ancora, nel corso del processo è emerso che i mezzi agricoli acquistati dall'attore con il finanziamento di cui si tratta venivano concessi in comodato al sig. dal gennaio 2022 Pt_2
(doc. 27 convenuta).
- 11 - Vi sono quindi plurimi elementi da cui desumere che i beni venivano messi a disposizione dell'impresa ( non beneficiaria del contributo e priva dei requisiti per accedere ai benefici Pt_2
di cui si tratta) e che le due imprese si vincolavano ad una direzione unitaria, che prevedeva la condivisione non solo di ogni decisione riguardante l'intera attività IC, ma anche dei patrimoni delle due imprese, destinati al conseguimento di una finalità comune perseguita mediante una politica societaria convergente e l'utilizzo di risorse patrimoniali (terreni e macchine agricole) di ciascuna delle imprese retiste, così rinunciando ad una autonomia decisionale individuale.
In tale contesto non ha rilevanza dirimente la permanenza della titolarità e della disponibilità giuridica del parco macchine agricole in capo al sig. né la suddivisione a titolo Parte_1
originario (ossia con immediata e diretta imputazione di frutti) delle produzioni agricole, oggetto del programma di rete, in capo allo stesso Come correttamente rilevato dalla difesa Parte_1
della parte convenuta, infatti, non è in discussione la titolarità delle macchine agricole acquistate con il contributo pubblico, bensì le modalità di utilizzo delle stesse concordate dalle due imprese retiste.
Alcun rilievo, poi, può essere attribuito ai libretti UMA – Utenti Macchine Agricole, invocati da parte attrice, ove risultano indicate unicamente le macchine agricole al fine dell'assegnazione del gasolio (c.d. “agevolato”) e non anche in quali terreni il beneficiario abbia utilizzato in concreto le macchine agricole.
5.2.
Inoltre, quanto all'obbligo di conduzione diretta dell'Azienda IC, l'art. 2 del Reg. (UE) n.
807/2014 richiede che i giovani agricoltori abbiano il controllo dell'azienda (“In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda”). Il punto 4. “Beneficiari” del Bando, inoltre, richiede in capo al giovane agricoltore la conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'insediamento, per almeno 6 anni, decorrenti dall'insediamento medesimo. In sostanza, quindi, il giovane agricoltore deve essere l'unico titolare del potere decisionale sull'attività svolta dall'azienda oggetto di insediamento.
Dall'esame del contratto di rete, invece, risulta che oggetto del “programma comune” era l'intera attività IC svolta dalle due aziende, con identità tra le azioni di competenza di ciascun retista, con conseguente impossibilità, per il giovane agricoltore attore di assumere in modo autonomo le decisioni relative alla propria impresa, dovendole condividere con l'altro retista Tes_4
[...]
- 12 - Risulta, quindi, che l'attore con la sottoscrizione del contratto di rete, si è vincolato ad una direzione e gestione unitaria e, quindi, a scelte condivise per il raggiungimento di finalità comuni attraverso l'utilizzo delle risorse di entrambe le imprese retiste.
Ciò risulta chiaramente dal tenore di alcune clausole del contratto di rete, di seguito richiamate: “ le imprese partecipanti, attraverso una stabile collaborazione e cooperazione tra di esse, convengono di esercitare in comune le rispettive attivita' economiche e pertanto condividono un medesimo piano colturale e produttivo. nello specifico, ogni impresa partecipante, in esecuzione nel programma di rete, mettera' in comune i propri fattori della produzione, terreni, know haw, strumenti, attrezzature e macchine, mezzi tecnici, risorse umane) per le seguenti produzioni agricole …” (pag. 1); “ i prodotti che si realizzeranno in forza del presente contratto saranno individuati anno per anno attraverso l'elaborazione di un programma comune di coltivazione dei terreni agricoli predisposto con cadenza annuale …” (pag. 2); “ il programma comune …. su cui si base il contratto di rete agricolo è rappresentato dalla realizzazione di una collaborazione e cooperazione interimprenditoriale, caratterizzata da un sistema condiviso di coltivazione e produzione che consenta alle imprese partecipanti di realizzazione di una produzione IC Con comune” ( doc. 8 , pag. 6).
Si aggiunga poi che, in relazione all'assunzione congiunta del dipendente, risulta che “gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, in materia di collocamento, contributivi, previdenziali e fiscali”, adempimenti che - ai sensi del Bando, obbligatoriamente devono essere a carico del giovane agricoltore - nel caso in esame sono a carico del titolare dell'altra impresa retista. Tale circostanza è all'evidenza in aperto contrasto con la previsione del Bando contenuta nel paragrafo
4.6.2. – in base alla quale la responsabilità del giovane agricoltore non può risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa “ inclusi gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, in materia di collocamento, contributivi, previdenziali, fiscali” (doc. 1 convenuta , pag. 15 di 105).
Ugualmente incompatibile con la citata previsione del Bando è anche la clausola, sempre contenuta nel contratto di rete, circa l'utilizzo “ in modo coordinato e condiviso” del personale dipendente da impiegare nell'esercizio dell'attività IC mediante assunzione congiunta. Trattasi, infatti, di una clausola contrattuale che si pone in evidente violazione dell'obbligo espressamente imposto a carico del beneficiario . Parte_1
6.
- 13 - Del tutto legittimamente, quindi, nel caso in esame l' amministrazione convenuta ha concluso per l'esclusione del riconoscimento delle agevolazioni pretese dall'attore e la revoca del premio e del contributo concessi e liquidati all'impresa.
7.
Il mancato accertamento del diritto dell'attore di percepire i contributi per i giovani agricoltori e della sussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la percezione delle agevolazioni determinano anche il rigetto dell'ulteriore domanda formulata tardivamente da parte attrice, con cui si chiede di “ ORDINARE alla di comunicare all'organismo competente CP_1 CP_1
AGREA e/o AGEA lo svincolo delle somme di spettanza di , attualmente dalla Parte_1 stessa trattenute cautelativamente in virtù dell'art. 33 del D.lgs. 228/2001”.
7.1.
Tale domanda, peraltro, oltre che inammissibile, poiché formulata per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni, risulta infondata in quanto non risulta che la Regione convenuta abbia poteri prescrittivi nei confronti delle suddette Agenzie.
Invero, l' in è Controparte_4 Controparte_5 un'Agenzia dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, e contabile ( art. 1, comma 2 della L.R. n. 21/2001), mentre l' Controparte_6
è un ente di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia statutaria,
[...]
regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile ( D.lgs. 27 maggio 1999, n.
165 e D.lgs. 4 giugno 1997, n. 143).
8.
Infine, per le stesse ragioni non merita accoglimento la domanda restitutoria svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, posto che dalla documentazione in atti ( docc. 5, 6 e 7 parte convenuta) e dalla stessa ricostruzione fornita da entrambe le parti i contributi sono stati erogati da
AGREA e a tale agenzia devono essere restituiti, in forza della stessa determinazione della Regione
n. 6758 del 15 aprile 2021, recante la revoca del premio e del contributo concessi CP_1
e liquidati all'impresa con contestuale invito al pagamento dell'indebito (doc. 14 convenuta).
9.
Ne deriva il rigetto delle domande attoree e della domanda riconvenzionale di condanna formulata dalla convenuta.
10.
- 14 - Le spese di lite della fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione per il procedimento n. RG 5706/2023 SUB 1 delle tariffe minime previste per le cause di valore fino ad €
260.000,00 per tutte le fasi, in ragione della non complessità dell' attività svolta e del sostanziale richiamo alle difese svolte nel giudizio di merito e per il procedimento di reclamo R.G. n.
11257/2024 delle tariffe minime per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
10.1.
Quanto alle spese del presente giudizio, invece, si reputa congruo compensarle tra le parti nella misura di un terzo, in ragione del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ed, in ragione di soccombenza, porle, nella misura di due terzi a carico della parte attrice. Le spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, con applicazione per tutte le fasi del processo delle tariffe medie previste per le cause di valore fino ad € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di OG, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande formulate da nei confronti della Parte_1
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore;
- rigetta la domanda di condanna svolta in via riconvenzionale dalla Emilia Romagna in CP_1
persona del Presidente pro tempore;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di un terzo;
- condanna a pagare in favore della Regione Emilia Romagna, le spese del Parte_1
presente giudizio nella misura di due terzi, che liquida in € 9.402,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.;
- condanna a pagare in favore della Regione Emilia Romagna, le spese del Parte_1
procedimento cautelare, che liquida per il procedimento n. RG 5706/2023 SUB 1 in € 4.031,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., e per il procedimento
R.G. n. 11257/2024 in € 2.613,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie,
C.P.A. e I.V.A. .
OG, 10 giugno 2025
La Giudice
- 15 - dott.ssa Pierangela Congiu
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