Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 3992/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3992/2024
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. SICA Parte_1 C.F._1
GIULIO OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FORMARO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza del 15.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. al precetto, Parte_1 notificatogli in data 20.11.2024, con cui li ha intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 8.564,56 oltre interessi, accessori vari e spese, in forza della sentenza n. 1715/24 della Corte d'Appello di Bologna che, nel confermare la sentenza n. 294/20 del Tribunale di Reggio Emilia, lo ha condannato a rifondere le spese di lite in favore della convenuta appellata e della terza intervenuta CP_2 Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha eccepito in primo luogo la carenza di legittimazione attiva e sostanziale in capo a deducendo: Controparte_1
- che la pronuncia della Corte d'Appello trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1018/16 chiesto e ottenuto da (già nei confronti suoi, di e CP_2 CP_3 Controparte_4 di , in via solidale;
CP_5
- che essi ingiunti hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di CP_2
e che questa è stata rigettata dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 294/20;
[...]
- di avere impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna;
- che si è ritualmente costituita in giudizio e, successivamente, è intervenuta CP_2 volontariamente Controparte_1
- che la Corte d'Appello, nel rigettare il gravame, ha erroneamente liquidato le spese di lite
1
- che, dunque, non è legittimata ad agire in executivis. CP_1
In secondo luogo, ha eccepito, sotto il profilo del quantum, l'indeterminatezza/indeterminabilità del credito fatto valere con il precetto, che non troverebbe corrispondenza nella sentenza. Quindi ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'insussistenza in capo a el diritto di procedere a esecuzione forzata, con Controparte_1 condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96, c.p.c. per responsabilità aggravata da lite temeraria. Si è costituita contestando l'opposizione e insistendo per il suo Controparte_1 rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e alla prima udienza, tenutasi in data 15.05.2025, il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni richiamate in epigrafe. 2. Quanto al primo motivo di opposizione, deve premettersi che, come noto, laddove il precetto si fondi su un titolo di natura giudiziale, non è possibile far valere con l'opposizione a precetto/all'esecuzione eventuali vizi o errori che avrebbero dovuto (o dovrebbero essere) fatti valere con i mezzi di impugnazione del titolo stesso, previsti dalla normativa processuale. Nel caso di specie:
- il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 1715/24 della Corte d'Appello di Bologna, dunque trattasi di titolo giudiziale;
- ciò di cui si duole l'opponente è che intervenuta in quel giudizio, Controparte_1 non avesse diritto alla liquidazione delle spese a suo favore, riconosciuta invece dalla predetta pronuncia, in quanto non era titolare della legittimazione ad intervenire e quindi a essere parte;
- il motivo di opposizione in esame, quindi, si sostanzia in una censura alla decisione del giudice di secondo grado che non può trovare ingresso nel procedimento ex art. 615 c.p.c., ma poteva essere fatta valere soltanto con il rimedio del ricorso in NE (cosa che, in effetti, è concretamente avvenuta: cfr. ricorso in NE depositato da Pt_1
3. Anche il secondo motivo di opposizione (indeterminatezza/indeterminabilità del credito precettato) è inammissibile, in quanto formulato in modo del tutto generico e tale da non consentire neppure alla controparte di prendere adeguata posizione al riguardo.
4. In definitiva, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttoria e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
2 DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione; CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 19/05/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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