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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5155 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4454 2023 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 23.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4454 2023 R.G., vertente tra:
( appellante CP_1 C.F._1
e
( ) appellata Controparte_2 C.F._2
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta D'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere relatore
*****
Per parte appellante: è presente l'avv. Bruno Sellitti, il quale si riporta ai propri scritti difensivi parte appellata:, è presente l'avv. Luigia Giordano anche per delega del codifensore avv. Cristina Serafino, la quale si riporta alle note depositate e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte
Invita le parti a procedere alla discussione della causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
All'esito della discussione ritira in camera di Consiglio.
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis e 281 sexies cpc REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4454/2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 C.F._3
a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Bruno Sellitti ( , con il C.F._4
quale elett.te domicilia in Napoli, Centro Direzionale Isola E/3
APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
UR NG ( ), come da procura in calce alla comparsa C.F._5
di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, con il quale elettivamente domicilia in Poggiomarino alla Via Vittorio Emanuele n. 72.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: - accertata e dichiarata la nullità della notifica introduttiva dell precedente fase, rimettere la causa al Giudice di I cure;
- in via gradata accertare e dichiarare che il contratto per notar del Persona_1
29/12/2019 (Rep. 10898; racc. 5494; doc. 3) è da considerarsi radicalmente nullo, per evidente violazione dell'art. 2744 c.c., siccome costituente patto commissorio, quindi nullo per illiceità della causa.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'appellata: I) Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
II) Nel merito rigettare l'appello giacchè infondato in fatto e diritto, nonché tardivo e quindi inammissibile;
III) In ogni caso, con la condanna della parte appellante al pagamento di spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , con atto di citazione notificato in data 16.10.2023, ha proposto CP_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2859/2022, depositata in data 16.12.2022 ed a lei notificata il 19.09.2023, unitamente al precetto di rilascio che, accogliendo la domanda proposta da , aveva Controparte_2
dichiarato illegittima l'occupazione da parte di e Controparte_3 CP_1
dell'immobile sito in Pompei (NA) alla via Parroco Federico n.36, condannandoli all'immediato rilascio dell'immobile, da persone e cose.
1.1. L'appellante lamenta la nullità della sentenza, in quanto emessa in difetto di contraddittorio, non avendo né ella né il proprio defunto marito ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Afferma di avere sempre risieduto, unitamente al proprio defunto marito, da oltre venti anni in Poggiomarino alla via Iervolino 391/393, mentre il ricorso era stato notificato ai sensi del l'art 140 c.p.c. in Pompei alla via Parroco Federico, 36.
1.2. Nel merito chiede il rigetto della domanda, in quanto sostiene che non CP_2
avrebbe diritto alla consegna del bene, in quanto il contratto per notar Per_1
del 29/12/2019 (Rep.10898; racc. 5494; doc. 3), con il quale ella ed il proprio
[...]
defunto marito avevano venduto l'immobile alla , era nullo, per violazione CP_2
dell'art. 2744 c.c., in relazione agli artt. 1344 e 1418 c.c.
1.3. Sostiene infine che la sentenza gravata non è passata in giudicato, a cagione della nullità della notifica.
§.
2. Costituitasi, afferma che la notifica dell'atto introduttivo si era Controparte_2
perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto i coniugi avevano Controparte_4
entrambi ricevuto la notifica dell'atto introduttivo nelle forme di cui all'art. 140 cpc, perfezionatasi “per compiuta giacenza”, con notifica del 17.10.2018 cron. 21847.
Precisa che tale notifica aveva fatto seguito a quella tentata presso il reale indirizzo di residenza dei due coniugi in Poggiomarino alla Via Iervolino 391/393. Inoltre, afferma che anche la successiva notifica del provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale di entrambi aveva seguito lo stesso iter, essendo stata tentata prima presso l'effettiva residenza di Poggiomarino e poi presso l'immobile oggetto di causa in Pompei alla Via Parroco Federico 36.
2.1. Nel merito ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., nonché per intempestività.
Infine, ha eccepito la violazione del ne bis in idem, in quanto le vicende della vendita dell'immobile in questione erano già state oggetto di domanda di simulazione/revocatoria nel giudizio definito con sentenza della Corte di Appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato sia la domanda di revocatoria, sia quella di simulazione assoluta e relativa dell'atto di compravendita per Notaio Per_1
§.
2. Il Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c. (come introdotto dal D. Lgs. N. 149/2022, c.d. “riforma Cartabia”, ed applicabile – ratione temporis – al presente giudizio), alla prima udienza di trattazione del 13/12/2023 ha ritenuto opportuno adottare il modulo decisorio della discussione orale e ha fissato l'udienza collegiale, ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. del 23.10.2025 per la discussione orale della causa, assegnando alle parti il termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusionali.
All'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
2.1. L'appello è fondato e va accolto. L'eccezione di nullità della sentenza, per essere nulla la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è fondata.
Come risulta dalla documentazione in atti, il ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c.
è stato notificato ai coniugi unicamente all'indirizzo di Pompei, via Controparte_4
Parroco Federico, 36, mentre essi, come risulta dal certificato di residenza storico, prodotto dalla stessa appellata come all. 3 alle note del Controparte_2
10.06.20205, non hanno mai risieduto presso quell'indirizzo, in quanto sin dall'08.11.2002 entrambi hanno risieduto in Poggiomarino alla via Giovanni
Iervolino 323/331, sino fino alla data del decesso dell'08.10.2021, Controparte_3
mentre almeno sino alla data della certificazione prodotta del CP_1
03.06.2025.
Ne consegue che il contraddittorio non è stato ritualmente istaurato, in quanto le notifiche, sebbene perfezionatesi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sono state effettuate in
Pompei, alla via Parroco Federico, 36, invece che alla residenza anagrafica e senza alcuna giustificazione.
L'unica notificazione che, dagli atti depositati dalle parti, risulta essere stata effettuata all'indirizzo di Poggiomarino è quella del 12.04.2021, relativa alla notifica dell'ordinanza del 04.12.2020 con cui è stato disposto l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci per l'udienza del 20.09.2021.
2.2. Dalla nullità della notifica consegue la tempestività dell'impugnazione, in quanto era rimasta involontariamente contumace nel giudizio di primo grado CP_1
del quale aveva avuto conoscenza solo in seguito alla notifica della sentenza effettuata in data 19.09.2023. Sicché l'appello proposto con citazione notificata in data 16.10.2023 e depositato in pari data è tempestivo.
§.
4. L'appello va accolto e le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle 147/22, nei valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la CP_1 Controparte_5
sentenza n. 6018/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice.
2) Condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_2 CP_1
presente grado di appello che liquida in complessivi € 2.906,00 per competenze ed
€ 355,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli lì, 23.10.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 23.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4454 2023 R.G., vertente tra:
( appellante CP_1 C.F._1
e
( ) appellata Controparte_2 C.F._2
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta D'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere relatore
*****
Per parte appellante: è presente l'avv. Bruno Sellitti, il quale si riporta ai propri scritti difensivi parte appellata:, è presente l'avv. Luigia Giordano anche per delega del codifensore avv. Cristina Serafino, la quale si riporta alle note depositate e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte
Invita le parti a procedere alla discussione della causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
All'esito della discussione ritira in camera di Consiglio.
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis e 281 sexies cpc REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4454/2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 C.F._3
a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Bruno Sellitti ( , con il C.F._4
quale elett.te domicilia in Napoli, Centro Direzionale Isola E/3
APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
UR NG ( ), come da procura in calce alla comparsa C.F._5
di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, con il quale elettivamente domicilia in Poggiomarino alla Via Vittorio Emanuele n. 72.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: - accertata e dichiarata la nullità della notifica introduttiva dell precedente fase, rimettere la causa al Giudice di I cure;
- in via gradata accertare e dichiarare che il contratto per notar del Persona_1
29/12/2019 (Rep. 10898; racc. 5494; doc. 3) è da considerarsi radicalmente nullo, per evidente violazione dell'art. 2744 c.c., siccome costituente patto commissorio, quindi nullo per illiceità della causa.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'appellata: I) Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
II) Nel merito rigettare l'appello giacchè infondato in fatto e diritto, nonché tardivo e quindi inammissibile;
III) In ogni caso, con la condanna della parte appellante al pagamento di spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , con atto di citazione notificato in data 16.10.2023, ha proposto CP_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2859/2022, depositata in data 16.12.2022 ed a lei notificata il 19.09.2023, unitamente al precetto di rilascio che, accogliendo la domanda proposta da , aveva Controparte_2
dichiarato illegittima l'occupazione da parte di e Controparte_3 CP_1
dell'immobile sito in Pompei (NA) alla via Parroco Federico n.36, condannandoli all'immediato rilascio dell'immobile, da persone e cose.
1.1. L'appellante lamenta la nullità della sentenza, in quanto emessa in difetto di contraddittorio, non avendo né ella né il proprio defunto marito ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Afferma di avere sempre risieduto, unitamente al proprio defunto marito, da oltre venti anni in Poggiomarino alla via Iervolino 391/393, mentre il ricorso era stato notificato ai sensi del l'art 140 c.p.c. in Pompei alla via Parroco Federico, 36.
1.2. Nel merito chiede il rigetto della domanda, in quanto sostiene che non CP_2
avrebbe diritto alla consegna del bene, in quanto il contratto per notar Per_1
del 29/12/2019 (Rep.10898; racc. 5494; doc. 3), con il quale ella ed il proprio
[...]
defunto marito avevano venduto l'immobile alla , era nullo, per violazione CP_2
dell'art. 2744 c.c., in relazione agli artt. 1344 e 1418 c.c.
1.3. Sostiene infine che la sentenza gravata non è passata in giudicato, a cagione della nullità della notifica.
§.
2. Costituitasi, afferma che la notifica dell'atto introduttivo si era Controparte_2
perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto i coniugi avevano Controparte_4
entrambi ricevuto la notifica dell'atto introduttivo nelle forme di cui all'art. 140 cpc, perfezionatasi “per compiuta giacenza”, con notifica del 17.10.2018 cron. 21847.
Precisa che tale notifica aveva fatto seguito a quella tentata presso il reale indirizzo di residenza dei due coniugi in Poggiomarino alla Via Iervolino 391/393. Inoltre, afferma che anche la successiva notifica del provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale di entrambi aveva seguito lo stesso iter, essendo stata tentata prima presso l'effettiva residenza di Poggiomarino e poi presso l'immobile oggetto di causa in Pompei alla Via Parroco Federico 36.
2.1. Nel merito ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., nonché per intempestività.
Infine, ha eccepito la violazione del ne bis in idem, in quanto le vicende della vendita dell'immobile in questione erano già state oggetto di domanda di simulazione/revocatoria nel giudizio definito con sentenza della Corte di Appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato sia la domanda di revocatoria, sia quella di simulazione assoluta e relativa dell'atto di compravendita per Notaio Per_1
§.
2. Il Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c. (come introdotto dal D. Lgs. N. 149/2022, c.d. “riforma Cartabia”, ed applicabile – ratione temporis – al presente giudizio), alla prima udienza di trattazione del 13/12/2023 ha ritenuto opportuno adottare il modulo decisorio della discussione orale e ha fissato l'udienza collegiale, ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. del 23.10.2025 per la discussione orale della causa, assegnando alle parti il termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusionali.
All'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
2.1. L'appello è fondato e va accolto. L'eccezione di nullità della sentenza, per essere nulla la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è fondata.
Come risulta dalla documentazione in atti, il ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c.
è stato notificato ai coniugi unicamente all'indirizzo di Pompei, via Controparte_4
Parroco Federico, 36, mentre essi, come risulta dal certificato di residenza storico, prodotto dalla stessa appellata come all. 3 alle note del Controparte_2
10.06.20205, non hanno mai risieduto presso quell'indirizzo, in quanto sin dall'08.11.2002 entrambi hanno risieduto in Poggiomarino alla via Giovanni
Iervolino 323/331, sino fino alla data del decesso dell'08.10.2021, Controparte_3
mentre almeno sino alla data della certificazione prodotta del CP_1
03.06.2025.
Ne consegue che il contraddittorio non è stato ritualmente istaurato, in quanto le notifiche, sebbene perfezionatesi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sono state effettuate in
Pompei, alla via Parroco Federico, 36, invece che alla residenza anagrafica e senza alcuna giustificazione.
L'unica notificazione che, dagli atti depositati dalle parti, risulta essere stata effettuata all'indirizzo di Poggiomarino è quella del 12.04.2021, relativa alla notifica dell'ordinanza del 04.12.2020 con cui è stato disposto l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci per l'udienza del 20.09.2021.
2.2. Dalla nullità della notifica consegue la tempestività dell'impugnazione, in quanto era rimasta involontariamente contumace nel giudizio di primo grado CP_1
del quale aveva avuto conoscenza solo in seguito alla notifica della sentenza effettuata in data 19.09.2023. Sicché l'appello proposto con citazione notificata in data 16.10.2023 e depositato in pari data è tempestivo.
§.
4. L'appello va accolto e le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle 147/22, nei valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la CP_1 Controparte_5
sentenza n. 6018/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice.
2) Condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_2 CP_1
presente grado di appello che liquida in complessivi € 2.906,00 per competenze ed
€ 355,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli lì, 23.10.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore