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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRAP 1999
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220006343731000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001817644000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001817644000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001817644000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001817644000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 211/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo l'inesistenza giuridica della notificazione dell'intimazione per utilizzo di indirizzo PEC non presente nei pubblici registri;
la nullità radicale dell'atto per carenza di potere dell'ufficio provinciale emittente;
la mancata notifica delle cartelle presupposte;
l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito;
la carenza di motivazione dell'atto, in particolare sugli interessi applicati.
_L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio contestando integralmente le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti e le argomentazione delle parti, ritiene il ricorso infondato per le seguenti motivazioni:
_(i) la notificazione dell'intimazione è avvenuta tramite indirizzo PEC notifica.acc.toscana@pec. agenziariscossione.gov.it, regolarmente presente nel registro IPA dal 02/09/2022.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la validità della notificazione non è subordinata alla presenza dell'indirizzo del mittente nei pubblici registri, purché il destinatario sia raggiunto presso il proprio domicilio digitale.
Nel caso di specie, il ricorrente ha ricevuto l'atto e lo ha tempestivamente impugnato, integrando il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
L'eccezione è infondata. _(ii) l'intimazione è stata emessa dall'ufficio territoriale di Pistoia. La normativa vigente (DPR 602/1973, artt.
12 e 24) attribuisce competenza territoriale agli agenti della riscossione in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Il Regolamento di Amministrazione di ADER conferma l'articolazione su base provinciale.
La giurisprudenza citata dal ricorrente non è attinente al caso in esame in quanto la stessa riguarda la legittimazione processuale e non l'emissione degli atti.
L'eccezione è infondata.
_(iii) Le cartelle n. 08920220006343731000 e n. 08920230001817644000 risultano notificate via PEC all'indirizzo “Email_3”, come da ricevute di consegna depositate. Il ricorrente non ha impugnato le cartelle nei termini di legge, rendendole definitive.
Da tutto ciò ne discende che l'intimazione di pagamento, emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. La recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato.
Motivazioni, queste che assorbono tutte le altre eccezioni sollevate da parte ricorrente.
(ii) le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso - condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249003184620000 IRAP 1999
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220006343731000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001817644000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001817644000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001817644000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001817644000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 211/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo l'inesistenza giuridica della notificazione dell'intimazione per utilizzo di indirizzo PEC non presente nei pubblici registri;
la nullità radicale dell'atto per carenza di potere dell'ufficio provinciale emittente;
la mancata notifica delle cartelle presupposte;
l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito;
la carenza di motivazione dell'atto, in particolare sugli interessi applicati.
_L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio contestando integralmente le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti e le argomentazione delle parti, ritiene il ricorso infondato per le seguenti motivazioni:
_(i) la notificazione dell'intimazione è avvenuta tramite indirizzo PEC notifica.acc.toscana@pec. agenziariscossione.gov.it, regolarmente presente nel registro IPA dal 02/09/2022.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la validità della notificazione non è subordinata alla presenza dell'indirizzo del mittente nei pubblici registri, purché il destinatario sia raggiunto presso il proprio domicilio digitale.
Nel caso di specie, il ricorrente ha ricevuto l'atto e lo ha tempestivamente impugnato, integrando il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
L'eccezione è infondata. _(ii) l'intimazione è stata emessa dall'ufficio territoriale di Pistoia. La normativa vigente (DPR 602/1973, artt.
12 e 24) attribuisce competenza territoriale agli agenti della riscossione in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Il Regolamento di Amministrazione di ADER conferma l'articolazione su base provinciale.
La giurisprudenza citata dal ricorrente non è attinente al caso in esame in quanto la stessa riguarda la legittimazione processuale e non l'emissione degli atti.
L'eccezione è infondata.
_(iii) Le cartelle n. 08920220006343731000 e n. 08920230001817644000 risultano notificate via PEC all'indirizzo “Email_3”, come da ricevute di consegna depositate. Il ricorrente non ha impugnato le cartelle nei termini di legge, rendendole definitive.
Da tutto ciò ne discende che l'intimazione di pagamento, emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. La recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato.
Motivazioni, queste che assorbono tutte le altre eccezioni sollevate da parte ricorrente.
(ii) le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso - condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.