TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 277 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATERA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore, via Taro n. 35, Roma
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti all'udienza del 12 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 7 agosto 1998 in ON
(Montevideo-RU) con dall'unione con la quale non sono nati figli. Parte_2
A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza resa col n. 558/07 dal Tribunale di Tivoli.
Su tali presupposti, ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, senza statuizione accessoria alcuna, attesa l'indipendenza economica dei coniugi e l'addebito della separazione personale alla resistente.
Seppur raggiunta da rituale notifica, non si è costituita in giudizio motivo per cui, Parte_2 all'udienza del 12 giugno 2025, tenutasi in forma cartolare, veniva dichiarata la sua contumacia.
All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Preliminarmente, va rilevato che il matrimonio contratto in RU (a ON) dalle parti trascritto presso gli uffici dello Stato civile di Roma (si veda doc. n. 1 allegato al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio), è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di separazione.
Va, poi, affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla controversia de qua, ai sensi dell'art. 32 della legge 218/95, atteso che uno dei due coniugi, il ricorrente, è cittadino italiano.
Peraltro, la giurisdizione del giudice italiano sussiste anche ai sensi del regolamento CE n. 2201/03 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, al quale va riconosciuta valenza universale, ossia la possibilità di sua applicazione anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia CE sez. III
29.11.2007 C 68/07 vs Tribunale Belluno 6.3.2009 n. 106). CP_1 Per_1
Risulta, infatti, documentato che il ricorrente risiede stabilmente a Pontedera, derivando, pertanto,
l'affermazione del giudice italiano (anche) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, punto 5, di detto
Regolamento, il quale individua quale autorità giurisdizionale competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, tra l'altro (la norma prevede più criteri alternativi attributivi della giurisdizione, tra cui quello appresso indicato), “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima della domanda” .
Il Tribunale adito ben può, allora, rendere la pronuncia richiesta, anche se uno dei coniugi è cittadino dell'RU (senza – come detto – che a nulla valga il fatto che l'anzidetto coniuge sia , Per_2
e, quindi, cittadino di uno stato terzo rispetto all'Unione europea, stante il cd. carattere ecumenico (id est, universale) del predetto regolamento n. 2201/03).
Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla legge applicabile alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Viene in considerazione, a questo proposito, il Regolamento europeo n. 1259/2010, detto anche
“Roma III”, entrato in vigore il 21 giugno 2012 che, in assenza di accordo tra le parti sulla legge applicabile, prevede una serie di criteri in scala gerarchica a cui deve attenersi il giudice nella individuazione della legge da applicarsi, pervenendo, nel caso, ai sensi dell'art. 8/1 lett. d) del
Regolamento CE 1259/2010, in assenza di un scelta ad hoc delle parti, all'applicazione, in via residuale, della legge italiana (lex fori), quale legge dello stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, in applicazione, quindi, della legge italiana, il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 7 agosto 1998 in ON (RU) e trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
comune di Roma, al n. 00478, parte II, serie C07, anno 2000.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare, non essendovi domanda alcuna della parte.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico della resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore della controparte.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
, celebrato in ON (RU), in data 7 agosto Parte_1 Parte_2
1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Roma, al n. 00478, parte II, serie
C07, anno 2000.
CONDANNA la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €
1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 12.06.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 277 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATERA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore, via Taro n. 35, Roma
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti all'udienza del 12 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 7 agosto 1998 in ON
(Montevideo-RU) con dall'unione con la quale non sono nati figli. Parte_2
A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza resa col n. 558/07 dal Tribunale di Tivoli.
Su tali presupposti, ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, senza statuizione accessoria alcuna, attesa l'indipendenza economica dei coniugi e l'addebito della separazione personale alla resistente.
Seppur raggiunta da rituale notifica, non si è costituita in giudizio motivo per cui, Parte_2 all'udienza del 12 giugno 2025, tenutasi in forma cartolare, veniva dichiarata la sua contumacia.
All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Preliminarmente, va rilevato che il matrimonio contratto in RU (a ON) dalle parti trascritto presso gli uffici dello Stato civile di Roma (si veda doc. n. 1 allegato al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio), è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di separazione.
Va, poi, affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla controversia de qua, ai sensi dell'art. 32 della legge 218/95, atteso che uno dei due coniugi, il ricorrente, è cittadino italiano.
Peraltro, la giurisdizione del giudice italiano sussiste anche ai sensi del regolamento CE n. 2201/03 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, al quale va riconosciuta valenza universale, ossia la possibilità di sua applicazione anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia CE sez. III
29.11.2007 C 68/07 vs Tribunale Belluno 6.3.2009 n. 106). CP_1 Per_1
Risulta, infatti, documentato che il ricorrente risiede stabilmente a Pontedera, derivando, pertanto,
l'affermazione del giudice italiano (anche) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, punto 5, di detto
Regolamento, il quale individua quale autorità giurisdizionale competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, tra l'altro (la norma prevede più criteri alternativi attributivi della giurisdizione, tra cui quello appresso indicato), “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima della domanda” .
Il Tribunale adito ben può, allora, rendere la pronuncia richiesta, anche se uno dei coniugi è cittadino dell'RU (senza – come detto – che a nulla valga il fatto che l'anzidetto coniuge sia , Per_2
e, quindi, cittadino di uno stato terzo rispetto all'Unione europea, stante il cd. carattere ecumenico (id est, universale) del predetto regolamento n. 2201/03).
Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla legge applicabile alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Viene in considerazione, a questo proposito, il Regolamento europeo n. 1259/2010, detto anche
“Roma III”, entrato in vigore il 21 giugno 2012 che, in assenza di accordo tra le parti sulla legge applicabile, prevede una serie di criteri in scala gerarchica a cui deve attenersi il giudice nella individuazione della legge da applicarsi, pervenendo, nel caso, ai sensi dell'art. 8/1 lett. d) del
Regolamento CE 1259/2010, in assenza di un scelta ad hoc delle parti, all'applicazione, in via residuale, della legge italiana (lex fori), quale legge dello stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, in applicazione, quindi, della legge italiana, il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 7 agosto 1998 in ON (RU) e trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
comune di Roma, al n. 00478, parte II, serie C07, anno 2000.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare, non essendovi domanda alcuna della parte.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico della resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore della controparte.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
, celebrato in ON (RU), in data 7 agosto Parte_1 Parte_2
1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Roma, al n. 00478, parte II, serie
C07, anno 2000.
CONDANNA la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €
1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 12.06.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina