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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
RG 41/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso da:
Fallimento della società [C.F. ], con sede legale in San Controparte_1 P.IVA_1
Zenone al LA (MI) Via dell'Artigianato n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianroberto
Villa presso il cui studio in Milano, Piazzetta Bossi n. 1 ha eletto domicilio;
Ricorrente per la dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147 comma 5 l.f. di
[C.F. ], con sede legale in ZO SS (MI) Via Lombardia n. 12, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Cassone e dall'Avv. Stefano Balzola presso il cui studio in Milano, Corso Venezia n. 37 ha eletto domicilio;
[C.F. ], con sede legale in LA (PV) Via della Giovanna n. Parte_1 P.IVA_3
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Cassone e dall'Avv. Stefano Balzola presso il cui studio in Milano, Corso Venezia n. 37 ha eletto domicilio;
[C.F. ], con sede legale in San Zenone al LA (MI) Via dell'Artigianato CP_1 P.IVA_4
n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia Marilù Morgese presso il cui studio in Conversano
(BA) alla via Francesco Guicciardini n. 41/B ha eletto domicilio;
[C.F. ], residente a [...]G; Controparte_3 C.F._1
[C.F. ], residente a [...] C.F._2
n. 2/A rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Militerno, presso il cui studio in Lodi, Viale
Piacenza n. 74 ha eletto domicilio;
[C.F. ] residente a [...]G Controparte_5 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Militerno, presso il cui studio in Lodi, Viale Piacenza n.
74 ha eletto domicilio;
Resistenti visti gli atti e la documentazione prodotta;
udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria; premesso che:
- il fallimento ricorrente ha allegato la sussistenza di un complesso intreccio di rapporti giuridici ed economici, oltre che di condivisione di mezzi e risorse, tra la società e vari Parte_2
1 RG 41/2022
soggetti riconducibili al suo amministratore ovvero le società Controparte_3 Pt_1 Pt_1
ed tutte partecipate da famigliari o persone di fiducia di
[...] CP_2 CP_1 Controparte_3 ed amministrate dallo stesso o dalla di lui figlia utilizzando fondi comuni e beni Controparte_4 strumentali condivisi;
- in particolare, ad avviso del fallimento ricorrente le società hanno condiviso i medesimi locali per lo svolgimento dell'attività sociale, hanno svolto attività rientranti nel medesimo oggetto sociale, hanno denominazioni sociali sostanzialmente coincidenti, sono tutte partecipate da soggetti legati a vario titolo a ( appartiene integralmente alla Controparte_3 Controparte_1 CP_1 [...]
è partecipata al 51% dalla e per il restante 49% da , figlia di CP_1 Controparte_1 Controparte_4
era partecipata da e , moglie di Controparte_3 CP_2 Controparte_4 Parte_3
, è partecipata dalla dalla e da Controparte_3 Parte_1 CP_1 Parte_4
, l'amministrazione di tutte le società è stata concentrata nelle mani di Controparte_4 CP_3
e della di lui figlia le società hanno di frequente svolto operazioni con
[...] Controparte_4 la società odierna fallita quali la conclusione di un contratto di comodato relativo alla sede di San
Zenone al LA, accordi di Join Venture per l'esecuzione degli appalti assunti dalle società, cessioni di crediti, subappalti, impegni reciproci quale modalità di esecuzione dei contratti, locazioni commerciali, contratti di coworking, concessioni di fideiussioni, contratti di fornitura o noleggio sottoscritti dalla fallita in nome e per conto delle altre società ovvero in nome proprio ma a beneficio delle stesse;
- sempre ad avviso del fallimento, poi, l'esame dei conti correnti della fallita ha permesso di evidenziare (dal 2014 al fallimento) movimenti di denaro in entrata e in uscita tra la società medesima e le altre società oggetto del presente giudizio a titolo di anticipazioni, finanziamenti diretti, finanziamenti soci, pagamenti in nome e per conto di dipendenti o fornitori, costituenti tutti espressione dell'esistenza di un fondo comune e della circostanza che le varie società attingessero tutte alla medesima liquidità, fornita da tutte, poi, che avrebbero Controparte_6 Part generato un credito della fallita, al netto di movimenti in entrata pari ad € 536.973,56 verso
[...]
€ 863.404,12 verso ed € 11.995.741,10 verso Parte_6 CP_2 CP_1
- costituitesi in giudizio le società e hanno preliminarmente eccepito Parte_1 CP_2
l'improcedibilità della domanda svolta dal fallimento, non avendo lo stesso formulato specifica domanda di accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto, oltre che dello stato di insolvenza della stessa. Nel merito, poi, hanno contestato la sussistenza dei requisiti di diritto per ritenere sussistente una supersocietà di fatto tra i vari soggetti giuridici convenuti, negando tanto l'esistenza di un comune intento sociale, ovvero dell'affectio societatis, quanto la sussistenza di una comunione di patrimoni e cassa. Hanno, infine, eccepito la tardività della domanda di estensione, in quanto formulata ed introdotta oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento e ciò in applicazione dell'art. 10 l.fall.
- costituitasi in giudizio la società ha anch'essa preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità della domanda svolta dal fallimento, non avendo la procedura formulato specifica domanda di accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto, oltre che dello stato di insolvenza della stessa, nonché la tardività della domanda e conseguente sua inammissibilità per superamento del termine annuale sancito dall'art. 10 l.fall. Nel merito, poi, ha contestato la sussistenza dei requisiti di diritto, ed il mancato assolvimento dell'onere della prova del fallimento, per cui ritenere sussistente una super società di fatto;
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- costituitesi in giudizio e , hanno preliminarmente eccepito Controparte_4 Controparte_5
l'improcedibilità della domanda di estensione, per non avere il fallimento ricorrente domandato dichiararsi il fallimento della supersocietà di fatto e, nel merito, hanno contestato la sussistenza dei presupposti di diritto per cui ritenere sussistente una vera e propria supersocietà di fatto ed, in ogni caso, il coinvolgimento nella stessa delle signore e . Controparte_4 Controparte_5
Rilevato che
1) Sull'eccezione di mancata specifica formulazione di una domanda di accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto
Alcune delle società convenute, costituendosi, si sono dolute della mancata formulazione da parte del fallimento ricorrente di una specifica domanda di accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto.
In relazione a tale eccezione, ritiene il Tribunale che dall'esame del contenuto complessivo del ricorso presentato dal fallimento della società se ne possa desumere la sussistenza, Controparte_1 benchè implicita, della domanda di accertamento dell'esistenza di una super società di fatto. L'impianto argomentativo del fallimento, infatti, muove dall'assunto che tra la società fallita, le società ed e le persone fisiche , Parte_1 CP_2 CP_1 Controparte_3 CP_4
e sussistesse una supersocietà di fatto, in ragione della quale ha
[...] Controparte_5 formulato domanda di estensione del fallimento di ai sensi dell'art. 147 l.fall. Controparte_1
Non può, dunque, escludersi la sottoposizione al Tribunale della questione giuridica dell'esistenza della supersocietà di fatto, di cui nel corpo motivazione del ricorso vengono altresì ripercorsi tutti i presupposti giuridici coniati dalla giurisprudenza, per la sola circostanza che nelle conclusioni il fallimento ricorrente non abbia espressamente chiesto accertarsi l'esistenza della supersocietà e, per l'effetto, dichiararsi il fallimento in estensione. L'accertamento relativo all'esistenza di una supersocietà di fatto costituisce, infatti, presupposto logico giuridico dell'estensione del fallimento domandata dal fallimento ricorrente e – per l'effetto
– la precisazione formulata dal fallimento sul punto con le note autorizzate del 22.09.2022 non può essere ritenuta inammissibile e frutto di un illegittimo ampliamento del thema decidendum, essendo stato fin dall'origine oggetto di inevitabile esame da parte del Tribunale.
2) Sull'eccezione di mancato accertamento dell'insolvenza delle singole società asseritamente costituenti la supersocietà di fatto
Alcune delle società resistenti si dolgono, poi, della mancata formulazione da parte del fallimento ricorrente di una domanda di accertamento dell'insolvenza delle singole società asseritamente costituenti la supersocietà di fatto.
Sul tema, in punto di diritto, occorre rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi sull'ammissibilità del fallimento in estensione di una società di fatto partecipata da società di capitali ha affermato il principio secondo cui “La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. Pertanto, accertata
l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime
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costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza” (Cass. Sentenza n. 1095 del 21/01/2016). Alla luce di quanto argomentato dalla Suprema Corte, dunque, l'eccezione sollevata deve ritenersi priva di fondamento e, dunque, da rigettarsi.
3) Sull'eccezione di non configurabilità di una supersocietà di fatto tra società di capitali Altra eccezione preliminare sollevata attiene all'impossibilità di configurare una supersocietà di fatto tra società di capitali, in quanto così operando si agirebbe in contrasto con gli artt. 2384 c.c. e
2361 comma 2 c.c. e si opererebbe una forzatura all'interpretazione dell'art. 147 l.fall.
In relazione a tale eccezione, occorre rilevare in punto di diritto che di recente la Suprema Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 5458 del 22 febbraio 2023 ha chiarito che la riforma del diritto societario ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd. “supersocietà”), e ciò in quanto gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c. hanno previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto.
Nel medesimo senso, sempre ad avviso del Supremo Consesso, depone l'art. 147, comma 1°, l.fall., nel testo successivo alla riforma della legge fallimentare ed applicabile ratione temporis, il quale, in coerenza con la predetta opzione normativa, dispone che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile” (e cioè di una società in nome collettivo, di una società in accomandata semplice o di una società in accomandita per azioni) “produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, in tal modo ribadendo la possibilità che le società di persone, anche se di mero fatto, abbiano, tra i propri soci illimitatamente responsabili, altre società, anche di capitali, con “tutte le implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili”. Ne consegue che, una volta “accertata l'esistenza di una società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e nello status di soggetto imprenditore insolvente”, tanto “ai sensi dell'art. 147, 1° comma, l.f.” (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; Cass. n. 12120 del 2016), quanto a norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall.
In effetti, “una volta ammessa la configurabilità di una società di fatto partecipata da società di capitali e la conseguente sua fallibilità ai sensi del 1° comma dell'art. 147 l.fall.”, non v'è alcuna ragione che, nell'ipotesi disciplinata dal ridetto 5° comma – in cui l'esistenza della società emerga in data successiva al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci – possa giustificarne un differenziato trattamento normativo, ammettendone o escludendone la fallibilità a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo.
L'art. 147, comma 5°, l.fall., come la Cassazione ha ripetutamente affermato (Cass. n. 7903 del
2020; Cass. n. 3867 del 2020; Cass. n. 10507 del 2016; più di recente, Cass. n. 20552 del 2022), trova, invero, applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva (Cass. n. 366 del 2021), anche nel caso in cui il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto): “sia nel caso in cui dopo la dichiarazione di fallimento della società risulti l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili
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(art. 147, quarto comma), sia in quello in cui (art. 147, quinto comma) dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale – o della società, in base alla citata esegesi estensiva – risulti che l'impresa è riferibile a una società di cui il fallito (imprenditore individuale o società) sia socio illimitatamente responsabile (come tipicamente accade per la supersocietà di fatto), si procede sempre “allo stesso modo”: vale a dire ai sensi dell'art. 147, quarto comma, in base alla specifica competenza del tribunale che ha già dichiarato il fallimento” (Cass. n. 4712 del 2021).
Alla luce di tutto quanto premesso, dunque, anche l'eccezione di non configurabilità di una società di fatto tra società di capitali non può trovare accoglimento e deve, dunque, essere rigettata.
4) Sull'eccezione di tardività della domanda di fallimento in estensione
Sempre in via pregiudiziale, è stata sollevata eccezione di tardività della domanda di fallimento in estensione, per essere stata proposta oltre un anno dall'avvenuta dichiarazione di fallimento della e ciò, in applicazione, dell'art. 10 l.fall., in quanto la dichiarazione di fallimento Controparte_1 della società di fatto non potrebbe intervenire successivamente all'anno dall'esteriorizzazione della cessazione della supersocietà medesima.
In relazione a siffatta eccezione, in punto di diritto così come rilevato dal Fallimento ricorrente occorre rilevare che, da un lato, la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile soggiace esclusivamente al termine preclusivo di cui al comma secondo dell'art. 147 l.fall. (cfr.
Cass. 01.03.2022 n. 6771) e che, in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile al caso di specie l'art. 10 l.fall. occorrerebbe rilevare che la dichiarazione di fallimento di una delle società costituenti la supersocietà di fatto non costituisce automaticamente momento di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale. Nel caso di specie, ad esempio, è stato documentalmente provato che abbia continuato ad operare, in esercizio provvisorio, fino al 31.12.2021. A ciò si Controparte_1 aggiunga, inoltre, che, sempre come rilevato dalla Suprema Corte, “Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e si applica anche alle società non iscritte nel registro, nei confronti delle quali, tuttavia, il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche, impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o, comunque, sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. L'onere di fornire la prova di tali circostanze spetta al resistente” (così Cass. 25.07.2016 n. 15346).
Dunque, in conclusione ed in applicazione di tutti i principi poc'anzi richiamati, non vertendosi in una fattispecie di cancellazione dal registro delle imprese della supersocietà di fatto, in quanto non iscritta nel pubblico registro, il resistente che eccepisca la tardività dell'istanza di fallimento è chiamato a provare che tale domanda sia stata proposta non soltanto oltre l'anno dall'effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, bensì anche che sia decorso oltre un anno dal momento in cui tale cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi.
Nel caso di specie, questo Tribunale non ritiene forniti adeguati elementi di prova sul punto. In primo luogo, infatti, ha continuato a svolgere attività imprenditoriale, così come Controparte_1 tutte le altre società odierne resistenti, sino al 31.12.2021 ed il ricorso per la dichiarazione di fallimento in estensione è stato iscritto a ruolo in data 13.07.2022. In secondo luogo, e in ogni caso, la mera circostanza che una delle società asseritamente socie della supersocietà di fatto sia stata dichiarata fallita non costituisce, come invece sostenuto dalle resistenti, circostanza sufficiente e
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idonea a ritenere cessata l'attività dell'intera supersocietà di fatto e, soprattutto, tale circostanza conoscibile ai terzi, quale è la procedura concorsuale ricorrente.
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, l'eccezione di tardività del ricorso per estensione non può trovare accoglimento.
Rilevato altresì che le società e le persone fisiche odierne resistenti sono state poste in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 15 co. 3 LF e che, fatta eccezione per il resistente che ha depositato una memoria di costituzione in Controparte_3 proprio, tutti gli altri soggetti giuridici si sono costituiti a mezzo difensore;
Ritenuto che sulla base degli elementi evidenziati dal fallimento ricorrente è ravvisabile una società di fatto tra nonché le persone fisiche Controparte_1 Parte_1 CP_2 CP_1 CP_3
e .
[...] Controparte_4 Controparte_5
In particolare, costituiscono indici rivelatori dell'esistenza di una società di fatto la presenza di un fondo comune, l'unicità della struttura amministrativa, l'unicità della sede legale o operativa, l'identità o complementarietà dell'attività imprenditoriale svolta, l'esistenza di rapporti di finanziamento tra le società che la costituiscono, nonchè l'unicità della gestione. Dall'esame del ricorso e della documentazione allo stesso allegata, è possibile evincersi l'esistenza di tutti gli indici rivelatori di una società di fatto sopra richiamati;
in particolare:
1) fondo comune
Quanto al primo degli indici sopra richiamati, ovvero l'esistenza di un fondo comune alle quattro società costituenti la società di fatto, paiono determinanti le movimentazioni dei conti correnti di i quali hanno evidenziato, nel periodo dal 2014 alla data di fallimento, consistenti Controparte_1 movimenti di denaro dalla fallita alle altre società a titolo di anticipazioni, finanziamenti diretti, finanziamenti soci, pagamenti in nome e per conto di dipendenti o fornitori.
In particolare, come ricostruito dalla Curatela ricorrente, nei confronti della società Parte_1 risultano eseguiti finanziamenti diretti o anticipi di pagamento di fornitori per € 244.000,00,
[...] pagamenti per conto di per € 172.093,56, nonché pagamenti fornitori per € 120.880,00, il Pt_1 tutto per complessivi € 536.973,56.
Nei confronti della società invece, risulta che abbia eseguito CP_2 Controparte_1 finanziamenti diretti o anticipi di pagamento di fornitori per € 284.415,25 (a fronte di entrate per € Contr 105.200,00), pagamenti per conto di er € 649.748,49 (a fronte di entrate per € 233,02), nonché pagamenti fornitori per € 34.673,40, il tutto per complessivi € 968.837,14 (a fronte di entrate complessive per € 105.433,02).
Infine, nei confronti della società risulta che abbia eseguito CP_1 Controparte_1 finanziamenti diretti o anticipi di pagamento di fornitori per € 3.766.500,00 (a fronte di entrate per € 493.396,80), pagamenti per conto di per € 6.103.278,25 (a fronte di entrate per € 3.863,83), CP_1 nonché pagamenti fornitori per € 2.779.338,03 (a fronte di entrate per € 156.114,55), il tutto per complessivi € 12.649.116,28 (a fronte di entrate complessive per € 653.375,18). Tali movimentazioni, riscontrabili dall'esame dei conti correnti prodotti dal Fallimento ricorrente hanno, dunque, generato un credito della fallita, non giustificato da specifici rapporti contrattuali, pari ad € 536.973,56 nei confronti di € 863.404,12 nei confronti di Parte_1 CP_2 ed € 11.995.741,10 nei confronti di CP_1
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Contr La ricostruzione dei rapporti economici esistenti tra e le società ed CP_1 Parte_1
è stata contestata dalle società resistenti medesime, le quali nei rispettivi atti di costituzione hanno dato atto dell'esistenza di rapporti di finanziamento tra le società medesime – in parte restituiti – e pagamento di costi di competenza a fronte di servizi asseritamente resi, tali da ridurre il credito di Part Contr
nei confronti di ad € 219.093,56 e nei confronti di d € 98.510,17. CP_1 Parte_6
Sul punto deve ad ogni modo rilevarsi che – anche a voler ridimensionare l'entità del credito di Contr nei confronti di ed si dovrebbe comunque concludere per CP_1 Parte_1
l'esistenza di movimentazioni di denaro tra le tre società non giustificate da specifiche e documentate ragioni contrattuali e, dunque, prive di causa. Tali movimentazioni di denaro devono, dunque, qualificarsi quali espressione dell'esistenza di un fondo comune tra le varie società per l'esercizio di un'attività comune d'impresa e, in particolar modo, di una fluidità nella gestione del patrimonio e della cassa di per la realizzazione di un fine imprenditoriale comune. CP_1
In particolare, per quanto attiene ai rapporti tra e , non possono ritenersi CP_1 Parte_1 adeguatamente giustificati causalmente pagamenti di canoni di locazione (per complessivi €
144.880,00) per immobili differenti da quello in NI ( il cui contratto è stato sottoscritto nell'aprile 2018 e ad ogni modo giustificato causalmente dalla resistente a fronte della sussistenza di contratti d'appalto risalenti all'anno 2010 e, dunque, molto più datati nel tempo), il versamento da parte di del corrispettivo di € 80.000,00 per la compravendita di partecipazioni
CP_1 sociali e ciò per conto di e con un mese di anticipo rispetto alla conclusione del Parte_1 contratto medesimo, nonché i finanziamenti di a per € 139.000,00 ed il
CP_1 Parte_1 pagamento di fornitori di per € 80.093,56. Parte_1 Contr Analogamente, per quanto attiene ai rapporti tra ed non possono ritenersi
CP_1 Contr adeguatamente giustificati causalmente asseriti pagamenti effettuati da a terzi quali costi di competenza di , e ciò a fronte dell'assenza di analoghe voci di costo nella contabilità di
CP_1
. CP_1
Ad ogni modo, anche a voler accogliere la tesi della società resistente residuerebbero comunque movimentazioni di denaro per residui € 300.000,00 circa prive di alcuna giustificazione causale.
Se ne desume, dunque, l'esistenza tra le varie società di un fondo comune al quale attingere per lo svolgimento dell'attività d'impresa comune. Analogamente dicasi per la società Quest'ultima, costituendosi nel presente giudizio ha CP_1 contestato il carattere ingiustificato e l'assenza di causa di pagamenti e finanziamenti da parte di nei confronti di per complessivi € 11.995.741,00, dando atto dell'esistenza di CP_1 CP_1 rapporti commerciali e lavorativi tra le due società a fronte dei quali avrebbe eseguito CP_1 pagamenti per conto di e che avrebbe, poi, in buona parte restituito. CP_1 CP_1
La ricostruzione offerta da alle movimentazioni di denaro tra la stessa e la fallita , CP_1 CP_1 ad ogni modo non esclude l'esistenza di un fondo comune tra le medesime società, atteso che non è stata fornita prova dell'esistenza per ciascuna di esse di specifiche ragioni commerciali.
Non possono, infatti, ritenersi adeguatamente provati causalmente specifici rapporti commerciali tra le due società esclusivamente a fronte dell'emissione da parte di nei confronti di
CP_1 CP_1 di fatture per € 4.878.838,03, della dedotta avvenuta compensazione di presunti versamenti effettuati da per conto di per € 1.038.133,63 e della sempre dedotta
CP_1 CP_1 compensazione di crediti di nei confronti di per € 2.549.800,43. In primo luogo,
CP_1 CP_1 infatti, nella contabilità della fallita non sono stati rinvenuti i pagamenti che avrebbe
CP_1 eseguito per suo conto la;
in secondo luogo, non sono state prodotte da tutte le fatture
CP_1 CP_1
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emesse; in terzo luogo, e in ogni caso, anche a voler accogliere la tesi della società resistente residuerebbero comunque movimentazioni di denaro per residui € 3.000.000,00 circa prive di alcuna giustificazione causale.
2) unicità della struttura amministrativa
Quanto al secondo degli indici rivelatori, ovvero l'unità della struttura amministrative, deve rilevarsi una parziale coincidenza degli organi amministrativi delle quattro società socie della società di fatto.
In particolare, dall'esame delle visure camerali di tutte le società a vario titolo coinvolte, è possibile riscontrare quanto segue:
- la fallita appartiene al 100% alla società costituita nell'anno 2014, a Controparte_1 CP_1 propria volta partecipata per il 51% dalla e per il residuo 49% da Controparte_1 CP_4
figlia di , quest'ultimo amministratore di e della
[...] Controparte_3 Controparte_1 [...] CP_
- (già già costituita nell'anno 2018, è stata CP_2 Controparte_7 Controparte_8 partecipata dal 2019 al 2022 da figlia di , per il 50% e, per il Controparte_4 Controparte_3 residuo 50%, sino al giugno 2021, da , moglie di Controparte_5 Controparte_3 CP_4 ha altresì rivestito, sino al 28.03.2022 la carica di amministratrice della società;
[...]
- costituita nell'anno 2006, è partecipata dalle società Parte_1 CP_1 Parte_4
e sempre da L'amministratore di dalla sua costituzione
[...] Controparte_4 Parte_1 sino a qualche giorno dopo il fallimento di è stato il sig. . Controparte_1 Controparte_3
3) unicità della sede legale
Quanto al terzo indice rivelatore, ovvero l'unicità della sede legale, nel caso di specie è possibile agevolmente riscontrare, sempre esaminando le visure camerali delle società coinvolte, la sussistenza di evidenti connessioni.
In particolare, le società ed risultano avere entrambe sede legale in San Controparte_1 CP_1
Zenone al LA, Via dell'artigianato n. 20 all'interno di un immobile di proprietà di CP_1
e concesso in comodato d'uso gratuito alla con contratto asseritamente risalente
[...] CP_1 all'anno 2020 ma privo di data certa. Entrambe, poi, risultano detenere un'unità locale in Prato alla via dei Confini n. 24.
Le società ed invece, pur avendo sede legale l'una in LA e l'altra in Parte_1 CP_2
ZO SS, risultano detenere la prima la sede operativa e la seconda un'unità locale in
Prato alla Piazza Stazione Centrale snc. Inoltre, la società risulta essere proprietaria di Parte_1 un immobile sito in NI, Contrada Santa Caterina, concesso in locazione alla fallita CP_1
[...]
4) identità dell'oggetto sociale
Analogo esame è stato condotto in relazione al quarto indice rivelatore, ovvero l'identità o complementarietà dell'oggetto sociale delle quattro società coinvolte. Esaminate le visure camerali di tutte e quattro le società in esame, è possibile riscontrare l'identità e/o complementarietà dell'attività d'impresa esercitata da ciascuna di esse. svolgeva, infatti, attività di logistica, facchinaggio, trasporto e servizi di pulizie;
Controparte_1
analogamente, dall'anno 2019 ha cominciato a svolgere servizi logistici relativi alla CP_2 distribuzione di merci e, dunque, attività di trasporto, corriere espresso e noleggio automezzi;
allo stesso modo, dal 2016 ha cominciato a svolgere attività prevalente di trasporto per CP_1 conto proprio o terzi e di noleggio automezzi.
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La sola società invece, risulta svolgere attività di natura differente, ovvero Parte_7 quella di gestione ed amministrazione di immobili;
attività che, ad ogni modo, deve ritenersi connessa e complementare a quella svolta dalle altre tre società, e ciò soprattutto alla luce della documentata concessione in locazione ad di uno degli immobili di proprietà di Controparte_1
Parte_7
5) esistenza di rapporti di finanziamento ed unicità della gestione
Quanto al quinto indice rivelatore, ovvero l'esistenza di rapporti di finanziamento e l'unicità della gestione tra le società costituenti la società di fatto, dall'esame della documentazione contabile della società in fallimento è possibile evincersi l'esistenza di rapporti di finanziamento Controparte_1 tra la stessa e le sopradette società e CP_1 CP_2 Parte_7
Sul punto non possono che richiamarsi, unitamente a tutto quanto esposto nei precedenti punti
(ovvero, l'esistenza di movimentazioni finanziarie relative a tutte e quattro le società non pienamente giustificate causalmente, la riconducibilità delle partecipazioni sociali e dell'organo amministrativo a ed al suo nucleo famigliare, l'esercizio della sostanziale Controparte_3 medesima attività imprenditoriale) le seguenti circostanze di fatto:
- la concessione in comodato d'uso gratuito alla dell'immobile di proprietà di CP_1 CP_1
immobile presso il quale risultano allocati i server per la gestione contabile di entrambe le
[...] società. In relazione a tale circostanza, nel corso del giudizio è stata disposta escussione testimoniale, dalla quale è stato possibile riscontrare che il gestionale utilizzato per la contabilità di era il medesimo utilizzato per la contabilità di e di (cfr. Controparte_1 CP_1 CP_2 dichiarazione testimoniale di ex dipendente di e che, pur Testimone_1 Controparte_1 essendo presenti sul gestionale differenti profili, ciascuno riferibile alle singole società, per accedervi era sufficiente un'unica password, messa a disposizione di chiunque avesse accesso alla rete. La teste ha altresì dichiarato che nel medesimo gestionale era altresì quantomeno presente l'anagrafica anche della società Da.Re Servizi, ovvero i suoi dati come azienda, cioè il suo codice fiscale, la sua partita IVA e la sua sede legale. Sempre dall'audizione della testimone è stato poi possibile riscontrare che nell'immobile sito in San Zenone al LA, di proprietà di , CP_1 veniva svolta la contabilità non soltanto di , bensì anche di e di CP_1 CP_1 CP_2 Contr
ed sul medesimo piano (primo piano) ed a piano sottostante (piano CP_1 CP_1 terra), pur avendo dichiarato la teste di non aver incontrato nel corso degli anni personale della
[...] CP_
al di fuori del sig. ; Controparte_3
- la conclusione di accordi di Join Venture per l'esecuzione di appalti assunti dalle singole società.
Sul punto, in particolare, dall'esame della documentazione prodotta dal fallimento ricorrente è stato possibile riscontrare la sottoscrizione tra ed , in data 02.11.2014 ed in data CP_1 CP_1
03.11.2014 di un contratto di Join Venture per l'esecuzione degli appalti relativi alle attività di facchinaggio, movimentazione merce di magazzino, logistica, preparazione ordini di spedizione, trasporto e distribuzione di merci;
- cessioni di credito e conseguenti compensazioni tra le singole società, come in particolare documentato dal fallimento ricorrente producendo sud doc. 15 il contratto di cessione del credito di alla nei confronti di e posto da in CP_1 Controparte_1 CP_9 Controparte_1 compensazione con il proprio debito nei confronti di CP_9
- subappalti ed impegni reciproci delle singole società quali specifiche modalità di esecuzione dei contratti;
in particolare, il fallimento ricorrente ha documentato le seguenti operazioni:
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1) la sottoscrizione in data 20.01.2020 di un contratto di subentro di nel noleggio a lungo CP_2 termine precedentemente stipulato da con la società Program di Autonoleggio Controparte_1
Fiorentino s.r.l., a fronte del quale pur cedendo il contratto alla assume Controparte_1 CP_2 la garanzia dell'adempimento di nei confronti della locatrice (cfr. doc. 16); CP_2
2) il subentro in data 01.10.2014 della società nei rapporti commerciali intrattenuti dalla CP_1 con la e giustificati quale “risoluzione, di carattere CP_1 Controparte_10 primariamente gestionale” (cfr. doc. 17);
3) il subentro in data 02.12.2015 della società nei rapporti commerciali intrattenuti dalla CP_1
con la e giustificati quale “risoluzione, di carattere CP_1 Controparte_11 primariamente gestionale” (cfr. doc. 18);
- contratti di locazione commerciale e di coworking;
in particolare, il Fallimento ricorrente ha documentato la sottoscrizione in data 03.04.2018 di un contratto di locazione commerciale tra la società (locataria) e la società (conduttrice) relativa ad un immobile sito Parte_1 CP_1 in NI, con destinazione ufficio e deposito (cfr. doc. 19) e la successiva sottoscrizione in data
28.05.2018 di un contratto di coworking tra ed per l'utilizzo da parte di CP_1 CP_1 quest'ultima di due postazioni di lavoro all'interno dell'immobile di NI condotto in locazione da (cfr. doc. 20); CP_1
- concessioni di fideiussioni;
in particolare, il Fallimento ricorrente ha documentato di aver Contr deliberato il rilascio a favore di i una fideiussione omnibus del valore di € 50.000,00 per le seguenti ragioni: “per ottenere rapporti bancari con aperture di credito dal Credit Agricole, la società necessita di essere garantita con una fideiussione. CP_7
Considerando l'interesse sociale, in quanto la società gestisce la flotta auto nella CP_7 disponibilità della società e considerato che quest'ultima necessita di altri mezzi a CP_1 noleggio, propone all'Assemblea di approvare il rilascio della suddetta garanzia nell'interesse della (cfr. doc .21); CP_7
- contratti di fornitura e noleggio sottoscritti da in nome e per conto delle altre società, CP_1 ovvero in nome proprio ma a beneficio delle stesse;
in particolare, come è possibile evincersi dal verbale delle operazioni del Curatore datato 29.06.2021 e prodotto dal Fallimento sub doc. 22,
amministratore di ha dichiarato al Curatore – in relazione al Controparte_3 CP_1 noleggio dell'autovettura Toyota, “che si tratta di un noleggio effettuato a favore della CP_1 che viene riaddebitato mensilmente al costo”.
Ritenuto dunque che nella fattispecie in esame emerge, celata dallo schermo sociale delle singole società a responsabilità limitata, l'esistenza di una “supersocietà di fatto”, quale unico referente soggettivo di un'unitaria realtà imprenditoriale;
realtà imprenditoriale avente quali socie non soltanto le società CP_1
e bensì anche le persone fisiche ,
[...] Controparte_12 Parte_7 Controparte_3
e . A tal riguardo, in particolare, occorre ribadire che Controparte_4 Controparte_5 CP_3
è stato amministratore tanto di quanto di e di
[...] Controparte_1 CP_1 Parte_7
che (sua figlia) è stata amministratrice della della
[...] Controparte_4 CP_2 Parte_7 per qualche mese dopo la dichiarazione di fallimento di e della
[...] Controparte_1 CP_1 dalla costituzione al 2019, nonché socia della della e della CP_1 CP_2 Parte_7
e che (moglie di ) è stata socia della In particolare, poi, Controparte_5 Controparte_3 CP_2 il sig. risulta aver assunto un ruolo di vero e proprio dominus nello svolgimento Controparte_3 dell'attività d'impresa della super società di fatto, non soltanto in quanto amministratore di tre delle
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quattro società coinvolte, bensì anche a fronte di atti di gestione posti in essere nell'interesse della quarta società, formalmente dallo stesso non rappresentata ed amministrata, ovvero la ad CP_2 esempio deliberando la concessione a suo favore di una fideiussione bancaria. Operazione, quest'ultima, in particolare, che può trovare oggettiva giustificazione esclusivamente in ragione dell'esistenza di un fine imprenditoriale comune.
Analoghe considerazioni devono, poi, essere svolte in relazione al ruolo di socia della supersocietà di fatto, assunto dalla signora In particolare, infatti, la signora Controparte_4 Controparte_4 in qualità di socia e/o amministratrice, in vari periodi di tempo, di pressochè tutte le società odierne resistenti, ha partecipato ad atti e operazioni che questo Tribunale ha ritenuto espressione dell'esistenza di una supersocietà di fatto, quali ad esempio la stipulazione di contratti di Join
Venture, di cessione di contratti, di coworking, di acquisto di partecipazioni, di cessione di crediti e di consulenza. A ciò si aggiunga, infine, che anche la teste ex dipendente di Testimone_1 ha confermato di aver svolto attività lavorativa, non retribuita, per conto di Controparte_1
e nell'interesse della società dalla stessa amministrata e gestita. Controparte_4 CP_2
Non se può, dunque, escludere a fronte di tali evidenti coinvolgimenti nella gestione unitaria della supersocietà di fatto, l'assunzione della carica di socia occulta della medesima.
Infine, per quanto attiene al ruolo rivestito da , il Tribunale ritiene di dover Controparte_5 egualmente concludere per il riconoscimento in capo alla stessa della qualifica di socia della supersocietà di fatto. , infatti, non soltanto risulta documentalmente aver detenuto, Controparte_5 insieme alla figlia, l'intera partecipazione della bensì anche aver ricoperto la carica di CP_2 amministratrice della società socia insieme alla ed a Parte_4 CP_1 Controparte_4 della e risulta socia al 95% delle quote della società Tenuta Ermes società Parte_7 agricola s.r.l. con sede in NI;
società avente analoga denominazione della tenuta agricola adibita a resort denominata per l'appunto “Tenuta Ermes” sita in NI, Contrada Zingarello, di proprietà della Inoltre, risulta aver assunto la carica di amministratrice unica delle società Parte_7
Log Service Provider Consorzio tra Cooperative e Aviologistica società cooperativa, sino al 2013
(la prima) ed al 2012 (la seconda). Tale circostanza risulta determinante in quanto nel 2010, all'atto della costituzione di , in qualità di amministratore e legale rappresentante della Log CP_1
Service Provider Consorzio tra Cooperative era presente la signora , la quale ha Controparte_5 sottoscritto una quota pari al 20% del capitale sociale. Successivamente, poi, alla costituzione di
, quest'ultima si è aggiudicata un contratto di appalto che ha subappaltato dapprima alla CP_1
Log Service Provider Consorzio tra Cooperative e poco dopo alla Aviologistica società cooperativa
(cfr. docc. 37 e 38 fallimento ricorrente).
Ritenuto infine che in ordine al requisito dell'insolvenza, è stata dichiarata fallita con sentenza n. Controparte_1
30/2021 del 15.06.2021, in quanto in stato di insolvenza;
allo stesso modo, deve ritenersi accertato lo stato di insolvenza della super società di fatto costituita dalle società e in quanto, come Controparte_1 CP_1 CP_2 Parte_7 argomentato dalla curatela ricorrente, il debito per finanziamenti (a vario titolo e senza giustificazione causale) ricevuti dalle varie socie di , il cui stato di decozione è già stato CP_1 accertato dal Tribunale, conduce alla registrazione contabile di un risultato effettivo ampiamente negativo ed alla perdita del capitale sociale (cfr. conto economico consolidato a pag. 8 del ricorso per l'estensione del fallimento al quale si fa completo rinvio).
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attraverso l'estensione del fallimento alla supersocietà di fatto ed alle società facenti parte di questa, potrà essere garantita adeguata e paritaria tutela ai creditori sociali nel rispetto della par condicio creditorum;
PQM
Visti gli art. 1, 5, 147 e ss LF;
1) DICHIARA il fallimento della società di fatto composta dalle seguenti società e persone fisiche:
- C.F. ], con sede legale in San Zenone al LA (MI) Via Controparte_1 P.IVA_1 dell'Artigianato n. 20;
- [C.F. ], con sede legale in ZO SS (MI) Via Lombardia n. 12; CP_2 P.IVA_2
- [C.F. ], con sede legale in LA (PV) Via della Giovanna Parte_1 P.IVA_3
n. 1;
- [C.F. ], con sede legale in San Zenone al LA (MI) Via CP_1 P.IVA_4 dell'Artigianato n. 20;
- [C.F. ], residente a [...] C.F._1
63/G;
- [C.F. ], residente a [...] C.F._2
n. 2/A;
- [C.F. ] residente a [...]G; Controparte_5 C.F._3 nonché dei soci illimitatamente responsabili della predetta società di fatto:
- [C.F. ], con sede legale in ZO SS (MI) Via Lombardia n. 12; CP_2 P.IVA_2
- [C.F. ], con sede legale in LA (PV) Via della Giovanna Parte_1 P.IVA_3
n. 1;
- [C.F. ], con sede legale in San Zenone al LA (MI) Via CP_1 P.IVA_4 dell'Artigianato n. 20;
- [C.F. ], residente a [...] C.F._1
63/G;
- [C.F. ], residente a [...] C.F._2
n. 2/A;
- [C.F. ] residente a [...]G; CP_5 CP_5 C.F._3
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Ada Cappello;
3) NOMINA Curatore il Dott. ; Persona_1
4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 27.06.2025 ad ore 11.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, Scala A, IV piano, avvertendo i falliti che possono chiedere di essere sentiti ai sensi dell'art. 95 L.F. e che possono intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentiti sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta
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elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;
7) AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
9) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. C.P.C. e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 C.P.C.;
10) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della PEC;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale ai falliti ai sensi dell'art. 137 C.P.C. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 C.P.C. al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;
12) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa per estratto per l'annotazione all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 21.01.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Varesano
Il Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
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TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso da:
Fallimento della società [C.F. ], con sede legale in San Controparte_1 P.IVA_1
Zenone al LA (MI) Via dell'Artigianato n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianroberto
Villa presso il cui studio in Milano, Piazzetta Bossi n. 1 ha eletto domicilio;
Ricorrente per la dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147 comma 5 l.f. di
[C.F. ], con sede legale in ZO SS (MI) Via Lombardia n. 12, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Cassone e dall'Avv. Stefano Balzola presso il cui studio in Milano, Corso Venezia n. 37 ha eletto domicilio;
[C.F. ], con sede legale in LA (PV) Via della Giovanna n. Parte_1 P.IVA_3
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Cassone e dall'Avv. Stefano Balzola presso il cui studio in Milano, Corso Venezia n. 37 ha eletto domicilio;
[C.F. ], con sede legale in San Zenone al LA (MI) Via dell'Artigianato CP_1 P.IVA_4
n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia Marilù Morgese presso il cui studio in Conversano
(BA) alla via Francesco Guicciardini n. 41/B ha eletto domicilio;
[C.F. ], residente a [...]G; Controparte_3 C.F._1
[C.F. ], residente a [...] C.F._2
n. 2/A rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Militerno, presso il cui studio in Lodi, Viale
Piacenza n. 74 ha eletto domicilio;
[C.F. ] residente a [...]G Controparte_5 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Militerno, presso il cui studio in Lodi, Viale Piacenza n.
74 ha eletto domicilio;
Resistenti visti gli atti e la documentazione prodotta;
udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria; premesso che:
- il fallimento ricorrente ha allegato la sussistenza di un complesso intreccio di rapporti giuridici ed economici, oltre che di condivisione di mezzi e risorse, tra la società e vari Parte_2
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soggetti riconducibili al suo amministratore ovvero le società Controparte_3 Pt_1 Pt_1
ed tutte partecipate da famigliari o persone di fiducia di
[...] CP_2 CP_1 Controparte_3 ed amministrate dallo stesso o dalla di lui figlia utilizzando fondi comuni e beni Controparte_4 strumentali condivisi;
- in particolare, ad avviso del fallimento ricorrente le società hanno condiviso i medesimi locali per lo svolgimento dell'attività sociale, hanno svolto attività rientranti nel medesimo oggetto sociale, hanno denominazioni sociali sostanzialmente coincidenti, sono tutte partecipate da soggetti legati a vario titolo a ( appartiene integralmente alla Controparte_3 Controparte_1 CP_1 [...]
è partecipata al 51% dalla e per il restante 49% da , figlia di CP_1 Controparte_1 Controparte_4
era partecipata da e , moglie di Controparte_3 CP_2 Controparte_4 Parte_3
, è partecipata dalla dalla e da Controparte_3 Parte_1 CP_1 Parte_4
, l'amministrazione di tutte le società è stata concentrata nelle mani di Controparte_4 CP_3
e della di lui figlia le società hanno di frequente svolto operazioni con
[...] Controparte_4 la società odierna fallita quali la conclusione di un contratto di comodato relativo alla sede di San
Zenone al LA, accordi di Join Venture per l'esecuzione degli appalti assunti dalle società, cessioni di crediti, subappalti, impegni reciproci quale modalità di esecuzione dei contratti, locazioni commerciali, contratti di coworking, concessioni di fideiussioni, contratti di fornitura o noleggio sottoscritti dalla fallita in nome e per conto delle altre società ovvero in nome proprio ma a beneficio delle stesse;
- sempre ad avviso del fallimento, poi, l'esame dei conti correnti della fallita ha permesso di evidenziare (dal 2014 al fallimento) movimenti di denaro in entrata e in uscita tra la società medesima e le altre società oggetto del presente giudizio a titolo di anticipazioni, finanziamenti diretti, finanziamenti soci, pagamenti in nome e per conto di dipendenti o fornitori, costituenti tutti espressione dell'esistenza di un fondo comune e della circostanza che le varie società attingessero tutte alla medesima liquidità, fornita da tutte, poi, che avrebbero Controparte_6 Part generato un credito della fallita, al netto di movimenti in entrata pari ad € 536.973,56 verso
[...]
€ 863.404,12 verso ed € 11.995.741,10 verso Parte_6 CP_2 CP_1
- costituitesi in giudizio le società e hanno preliminarmente eccepito Parte_1 CP_2
l'improcedibilità della domanda svolta dal fallimento, non avendo lo stesso formulato specifica domanda di accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto, oltre che dello stato di insolvenza della stessa. Nel merito, poi, hanno contestato la sussistenza dei requisiti di diritto per ritenere sussistente una supersocietà di fatto tra i vari soggetti giuridici convenuti, negando tanto l'esistenza di un comune intento sociale, ovvero dell'affectio societatis, quanto la sussistenza di una comunione di patrimoni e cassa. Hanno, infine, eccepito la tardività della domanda di estensione, in quanto formulata ed introdotta oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento e ciò in applicazione dell'art. 10 l.fall.
- costituitasi in giudizio la società ha anch'essa preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità della domanda svolta dal fallimento, non avendo la procedura formulato specifica domanda di accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto, oltre che dello stato di insolvenza della stessa, nonché la tardività della domanda e conseguente sua inammissibilità per superamento del termine annuale sancito dall'art. 10 l.fall. Nel merito, poi, ha contestato la sussistenza dei requisiti di diritto, ed il mancato assolvimento dell'onere della prova del fallimento, per cui ritenere sussistente una super società di fatto;
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- costituitesi in giudizio e , hanno preliminarmente eccepito Controparte_4 Controparte_5
l'improcedibilità della domanda di estensione, per non avere il fallimento ricorrente domandato dichiararsi il fallimento della supersocietà di fatto e, nel merito, hanno contestato la sussistenza dei presupposti di diritto per cui ritenere sussistente una vera e propria supersocietà di fatto ed, in ogni caso, il coinvolgimento nella stessa delle signore e . Controparte_4 Controparte_5
Rilevato che
1) Sull'eccezione di mancata specifica formulazione di una domanda di accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto
Alcune delle società convenute, costituendosi, si sono dolute della mancata formulazione da parte del fallimento ricorrente di una specifica domanda di accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto.
In relazione a tale eccezione, ritiene il Tribunale che dall'esame del contenuto complessivo del ricorso presentato dal fallimento della società se ne possa desumere la sussistenza, Controparte_1 benchè implicita, della domanda di accertamento dell'esistenza di una super società di fatto. L'impianto argomentativo del fallimento, infatti, muove dall'assunto che tra la società fallita, le società ed e le persone fisiche , Parte_1 CP_2 CP_1 Controparte_3 CP_4
e sussistesse una supersocietà di fatto, in ragione della quale ha
[...] Controparte_5 formulato domanda di estensione del fallimento di ai sensi dell'art. 147 l.fall. Controparte_1
Non può, dunque, escludersi la sottoposizione al Tribunale della questione giuridica dell'esistenza della supersocietà di fatto, di cui nel corpo motivazione del ricorso vengono altresì ripercorsi tutti i presupposti giuridici coniati dalla giurisprudenza, per la sola circostanza che nelle conclusioni il fallimento ricorrente non abbia espressamente chiesto accertarsi l'esistenza della supersocietà e, per l'effetto, dichiararsi il fallimento in estensione. L'accertamento relativo all'esistenza di una supersocietà di fatto costituisce, infatti, presupposto logico giuridico dell'estensione del fallimento domandata dal fallimento ricorrente e – per l'effetto
– la precisazione formulata dal fallimento sul punto con le note autorizzate del 22.09.2022 non può essere ritenuta inammissibile e frutto di un illegittimo ampliamento del thema decidendum, essendo stato fin dall'origine oggetto di inevitabile esame da parte del Tribunale.
2) Sull'eccezione di mancato accertamento dell'insolvenza delle singole società asseritamente costituenti la supersocietà di fatto
Alcune delle società resistenti si dolgono, poi, della mancata formulazione da parte del fallimento ricorrente di una domanda di accertamento dell'insolvenza delle singole società asseritamente costituenti la supersocietà di fatto.
Sul tema, in punto di diritto, occorre rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi sull'ammissibilità del fallimento in estensione di una società di fatto partecipata da società di capitali ha affermato il principio secondo cui “La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. Pertanto, accertata
l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime
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costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza” (Cass. Sentenza n. 1095 del 21/01/2016). Alla luce di quanto argomentato dalla Suprema Corte, dunque, l'eccezione sollevata deve ritenersi priva di fondamento e, dunque, da rigettarsi.
3) Sull'eccezione di non configurabilità di una supersocietà di fatto tra società di capitali Altra eccezione preliminare sollevata attiene all'impossibilità di configurare una supersocietà di fatto tra società di capitali, in quanto così operando si agirebbe in contrasto con gli artt. 2384 c.c. e
2361 comma 2 c.c. e si opererebbe una forzatura all'interpretazione dell'art. 147 l.fall.
In relazione a tale eccezione, occorre rilevare in punto di diritto che di recente la Suprema Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 5458 del 22 febbraio 2023 ha chiarito che la riforma del diritto societario ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd. “supersocietà”), e ciò in quanto gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c. hanno previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto.
Nel medesimo senso, sempre ad avviso del Supremo Consesso, depone l'art. 147, comma 1°, l.fall., nel testo successivo alla riforma della legge fallimentare ed applicabile ratione temporis, il quale, in coerenza con la predetta opzione normativa, dispone che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile” (e cioè di una società in nome collettivo, di una società in accomandata semplice o di una società in accomandita per azioni) “produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, in tal modo ribadendo la possibilità che le società di persone, anche se di mero fatto, abbiano, tra i propri soci illimitatamente responsabili, altre società, anche di capitali, con “tutte le implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili”. Ne consegue che, una volta “accertata l'esistenza di una società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e nello status di soggetto imprenditore insolvente”, tanto “ai sensi dell'art. 147, 1° comma, l.f.” (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; Cass. n. 12120 del 2016), quanto a norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall.
In effetti, “una volta ammessa la configurabilità di una società di fatto partecipata da società di capitali e la conseguente sua fallibilità ai sensi del 1° comma dell'art. 147 l.fall.”, non v'è alcuna ragione che, nell'ipotesi disciplinata dal ridetto 5° comma – in cui l'esistenza della società emerga in data successiva al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci – possa giustificarne un differenziato trattamento normativo, ammettendone o escludendone la fallibilità a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo.
L'art. 147, comma 5°, l.fall., come la Cassazione ha ripetutamente affermato (Cass. n. 7903 del
2020; Cass. n. 3867 del 2020; Cass. n. 10507 del 2016; più di recente, Cass. n. 20552 del 2022), trova, invero, applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva (Cass. n. 366 del 2021), anche nel caso in cui il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto): “sia nel caso in cui dopo la dichiarazione di fallimento della società risulti l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili
4 RG 41/2022
(art. 147, quarto comma), sia in quello in cui (art. 147, quinto comma) dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale – o della società, in base alla citata esegesi estensiva – risulti che l'impresa è riferibile a una società di cui il fallito (imprenditore individuale o società) sia socio illimitatamente responsabile (come tipicamente accade per la supersocietà di fatto), si procede sempre “allo stesso modo”: vale a dire ai sensi dell'art. 147, quarto comma, in base alla specifica competenza del tribunale che ha già dichiarato il fallimento” (Cass. n. 4712 del 2021).
Alla luce di tutto quanto premesso, dunque, anche l'eccezione di non configurabilità di una società di fatto tra società di capitali non può trovare accoglimento e deve, dunque, essere rigettata.
4) Sull'eccezione di tardività della domanda di fallimento in estensione
Sempre in via pregiudiziale, è stata sollevata eccezione di tardività della domanda di fallimento in estensione, per essere stata proposta oltre un anno dall'avvenuta dichiarazione di fallimento della e ciò, in applicazione, dell'art. 10 l.fall., in quanto la dichiarazione di fallimento Controparte_1 della società di fatto non potrebbe intervenire successivamente all'anno dall'esteriorizzazione della cessazione della supersocietà medesima.
In relazione a siffatta eccezione, in punto di diritto così come rilevato dal Fallimento ricorrente occorre rilevare che, da un lato, la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile soggiace esclusivamente al termine preclusivo di cui al comma secondo dell'art. 147 l.fall. (cfr.
Cass. 01.03.2022 n. 6771) e che, in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile al caso di specie l'art. 10 l.fall. occorrerebbe rilevare che la dichiarazione di fallimento di una delle società costituenti la supersocietà di fatto non costituisce automaticamente momento di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale. Nel caso di specie, ad esempio, è stato documentalmente provato che abbia continuato ad operare, in esercizio provvisorio, fino al 31.12.2021. A ciò si Controparte_1 aggiunga, inoltre, che, sempre come rilevato dalla Suprema Corte, “Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e si applica anche alle società non iscritte nel registro, nei confronti delle quali, tuttavia, il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche, impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o, comunque, sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. L'onere di fornire la prova di tali circostanze spetta al resistente” (così Cass. 25.07.2016 n. 15346).
Dunque, in conclusione ed in applicazione di tutti i principi poc'anzi richiamati, non vertendosi in una fattispecie di cancellazione dal registro delle imprese della supersocietà di fatto, in quanto non iscritta nel pubblico registro, il resistente che eccepisca la tardività dell'istanza di fallimento è chiamato a provare che tale domanda sia stata proposta non soltanto oltre l'anno dall'effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, bensì anche che sia decorso oltre un anno dal momento in cui tale cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi.
Nel caso di specie, questo Tribunale non ritiene forniti adeguati elementi di prova sul punto. In primo luogo, infatti, ha continuato a svolgere attività imprenditoriale, così come Controparte_1 tutte le altre società odierne resistenti, sino al 31.12.2021 ed il ricorso per la dichiarazione di fallimento in estensione è stato iscritto a ruolo in data 13.07.2022. In secondo luogo, e in ogni caso, la mera circostanza che una delle società asseritamente socie della supersocietà di fatto sia stata dichiarata fallita non costituisce, come invece sostenuto dalle resistenti, circostanza sufficiente e
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idonea a ritenere cessata l'attività dell'intera supersocietà di fatto e, soprattutto, tale circostanza conoscibile ai terzi, quale è la procedura concorsuale ricorrente.
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, l'eccezione di tardività del ricorso per estensione non può trovare accoglimento.
Rilevato altresì che le società e le persone fisiche odierne resistenti sono state poste in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 15 co. 3 LF e che, fatta eccezione per il resistente che ha depositato una memoria di costituzione in Controparte_3 proprio, tutti gli altri soggetti giuridici si sono costituiti a mezzo difensore;
Ritenuto che sulla base degli elementi evidenziati dal fallimento ricorrente è ravvisabile una società di fatto tra nonché le persone fisiche Controparte_1 Parte_1 CP_2 CP_1 CP_3
e .
[...] Controparte_4 Controparte_5
In particolare, costituiscono indici rivelatori dell'esistenza di una società di fatto la presenza di un fondo comune, l'unicità della struttura amministrativa, l'unicità della sede legale o operativa, l'identità o complementarietà dell'attività imprenditoriale svolta, l'esistenza di rapporti di finanziamento tra le società che la costituiscono, nonchè l'unicità della gestione. Dall'esame del ricorso e della documentazione allo stesso allegata, è possibile evincersi l'esistenza di tutti gli indici rivelatori di una società di fatto sopra richiamati;
in particolare:
1) fondo comune
Quanto al primo degli indici sopra richiamati, ovvero l'esistenza di un fondo comune alle quattro società costituenti la società di fatto, paiono determinanti le movimentazioni dei conti correnti di i quali hanno evidenziato, nel periodo dal 2014 alla data di fallimento, consistenti Controparte_1 movimenti di denaro dalla fallita alle altre società a titolo di anticipazioni, finanziamenti diretti, finanziamenti soci, pagamenti in nome e per conto di dipendenti o fornitori.
In particolare, come ricostruito dalla Curatela ricorrente, nei confronti della società Parte_1 risultano eseguiti finanziamenti diretti o anticipi di pagamento di fornitori per € 244.000,00,
[...] pagamenti per conto di per € 172.093,56, nonché pagamenti fornitori per € 120.880,00, il Pt_1 tutto per complessivi € 536.973,56.
Nei confronti della società invece, risulta che abbia eseguito CP_2 Controparte_1 finanziamenti diretti o anticipi di pagamento di fornitori per € 284.415,25 (a fronte di entrate per € Contr 105.200,00), pagamenti per conto di er € 649.748,49 (a fronte di entrate per € 233,02), nonché pagamenti fornitori per € 34.673,40, il tutto per complessivi € 968.837,14 (a fronte di entrate complessive per € 105.433,02).
Infine, nei confronti della società risulta che abbia eseguito CP_1 Controparte_1 finanziamenti diretti o anticipi di pagamento di fornitori per € 3.766.500,00 (a fronte di entrate per € 493.396,80), pagamenti per conto di per € 6.103.278,25 (a fronte di entrate per € 3.863,83), CP_1 nonché pagamenti fornitori per € 2.779.338,03 (a fronte di entrate per € 156.114,55), il tutto per complessivi € 12.649.116,28 (a fronte di entrate complessive per € 653.375,18). Tali movimentazioni, riscontrabili dall'esame dei conti correnti prodotti dal Fallimento ricorrente hanno, dunque, generato un credito della fallita, non giustificato da specifici rapporti contrattuali, pari ad € 536.973,56 nei confronti di € 863.404,12 nei confronti di Parte_1 CP_2 ed € 11.995.741,10 nei confronti di CP_1
6 RG 41/2022
Contr La ricostruzione dei rapporti economici esistenti tra e le società ed CP_1 Parte_1
è stata contestata dalle società resistenti medesime, le quali nei rispettivi atti di costituzione hanno dato atto dell'esistenza di rapporti di finanziamento tra le società medesime – in parte restituiti – e pagamento di costi di competenza a fronte di servizi asseritamente resi, tali da ridurre il credito di Part Contr
nei confronti di ad € 219.093,56 e nei confronti di d € 98.510,17. CP_1 Parte_6
Sul punto deve ad ogni modo rilevarsi che – anche a voler ridimensionare l'entità del credito di Contr nei confronti di ed si dovrebbe comunque concludere per CP_1 Parte_1
l'esistenza di movimentazioni di denaro tra le tre società non giustificate da specifiche e documentate ragioni contrattuali e, dunque, prive di causa. Tali movimentazioni di denaro devono, dunque, qualificarsi quali espressione dell'esistenza di un fondo comune tra le varie società per l'esercizio di un'attività comune d'impresa e, in particolar modo, di una fluidità nella gestione del patrimonio e della cassa di per la realizzazione di un fine imprenditoriale comune. CP_1
In particolare, per quanto attiene ai rapporti tra e , non possono ritenersi CP_1 Parte_1 adeguatamente giustificati causalmente pagamenti di canoni di locazione (per complessivi €
144.880,00) per immobili differenti da quello in NI ( il cui contratto è stato sottoscritto nell'aprile 2018 e ad ogni modo giustificato causalmente dalla resistente a fronte della sussistenza di contratti d'appalto risalenti all'anno 2010 e, dunque, molto più datati nel tempo), il versamento da parte di del corrispettivo di € 80.000,00 per la compravendita di partecipazioni
CP_1 sociali e ciò per conto di e con un mese di anticipo rispetto alla conclusione del Parte_1 contratto medesimo, nonché i finanziamenti di a per € 139.000,00 ed il
CP_1 Parte_1 pagamento di fornitori di per € 80.093,56. Parte_1 Contr Analogamente, per quanto attiene ai rapporti tra ed non possono ritenersi
CP_1 Contr adeguatamente giustificati causalmente asseriti pagamenti effettuati da a terzi quali costi di competenza di , e ciò a fronte dell'assenza di analoghe voci di costo nella contabilità di
CP_1
. CP_1
Ad ogni modo, anche a voler accogliere la tesi della società resistente residuerebbero comunque movimentazioni di denaro per residui € 300.000,00 circa prive di alcuna giustificazione causale.
Se ne desume, dunque, l'esistenza tra le varie società di un fondo comune al quale attingere per lo svolgimento dell'attività d'impresa comune. Analogamente dicasi per la società Quest'ultima, costituendosi nel presente giudizio ha CP_1 contestato il carattere ingiustificato e l'assenza di causa di pagamenti e finanziamenti da parte di nei confronti di per complessivi € 11.995.741,00, dando atto dell'esistenza di CP_1 CP_1 rapporti commerciali e lavorativi tra le due società a fronte dei quali avrebbe eseguito CP_1 pagamenti per conto di e che avrebbe, poi, in buona parte restituito. CP_1 CP_1
La ricostruzione offerta da alle movimentazioni di denaro tra la stessa e la fallita , CP_1 CP_1 ad ogni modo non esclude l'esistenza di un fondo comune tra le medesime società, atteso che non è stata fornita prova dell'esistenza per ciascuna di esse di specifiche ragioni commerciali.
Non possono, infatti, ritenersi adeguatamente provati causalmente specifici rapporti commerciali tra le due società esclusivamente a fronte dell'emissione da parte di nei confronti di
CP_1 CP_1 di fatture per € 4.878.838,03, della dedotta avvenuta compensazione di presunti versamenti effettuati da per conto di per € 1.038.133,63 e della sempre dedotta
CP_1 CP_1 compensazione di crediti di nei confronti di per € 2.549.800,43. In primo luogo,
CP_1 CP_1 infatti, nella contabilità della fallita non sono stati rinvenuti i pagamenti che avrebbe
CP_1 eseguito per suo conto la;
in secondo luogo, non sono state prodotte da tutte le fatture
CP_1 CP_1
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emesse; in terzo luogo, e in ogni caso, anche a voler accogliere la tesi della società resistente residuerebbero comunque movimentazioni di denaro per residui € 3.000.000,00 circa prive di alcuna giustificazione causale.
2) unicità della struttura amministrativa
Quanto al secondo degli indici rivelatori, ovvero l'unità della struttura amministrative, deve rilevarsi una parziale coincidenza degli organi amministrativi delle quattro società socie della società di fatto.
In particolare, dall'esame delle visure camerali di tutte le società a vario titolo coinvolte, è possibile riscontrare quanto segue:
- la fallita appartiene al 100% alla società costituita nell'anno 2014, a Controparte_1 CP_1 propria volta partecipata per il 51% dalla e per il residuo 49% da Controparte_1 CP_4
figlia di , quest'ultimo amministratore di e della
[...] Controparte_3 Controparte_1 [...] CP_
- (già già costituita nell'anno 2018, è stata CP_2 Controparte_7 Controparte_8 partecipata dal 2019 al 2022 da figlia di , per il 50% e, per il Controparte_4 Controparte_3 residuo 50%, sino al giugno 2021, da , moglie di Controparte_5 Controparte_3 CP_4 ha altresì rivestito, sino al 28.03.2022 la carica di amministratrice della società;
[...]
- costituita nell'anno 2006, è partecipata dalle società Parte_1 CP_1 Parte_4
e sempre da L'amministratore di dalla sua costituzione
[...] Controparte_4 Parte_1 sino a qualche giorno dopo il fallimento di è stato il sig. . Controparte_1 Controparte_3
3) unicità della sede legale
Quanto al terzo indice rivelatore, ovvero l'unicità della sede legale, nel caso di specie è possibile agevolmente riscontrare, sempre esaminando le visure camerali delle società coinvolte, la sussistenza di evidenti connessioni.
In particolare, le società ed risultano avere entrambe sede legale in San Controparte_1 CP_1
Zenone al LA, Via dell'artigianato n. 20 all'interno di un immobile di proprietà di CP_1
e concesso in comodato d'uso gratuito alla con contratto asseritamente risalente
[...] CP_1 all'anno 2020 ma privo di data certa. Entrambe, poi, risultano detenere un'unità locale in Prato alla via dei Confini n. 24.
Le società ed invece, pur avendo sede legale l'una in LA e l'altra in Parte_1 CP_2
ZO SS, risultano detenere la prima la sede operativa e la seconda un'unità locale in
Prato alla Piazza Stazione Centrale snc. Inoltre, la società risulta essere proprietaria di Parte_1 un immobile sito in NI, Contrada Santa Caterina, concesso in locazione alla fallita CP_1
[...]
4) identità dell'oggetto sociale
Analogo esame è stato condotto in relazione al quarto indice rivelatore, ovvero l'identità o complementarietà dell'oggetto sociale delle quattro società coinvolte. Esaminate le visure camerali di tutte e quattro le società in esame, è possibile riscontrare l'identità e/o complementarietà dell'attività d'impresa esercitata da ciascuna di esse. svolgeva, infatti, attività di logistica, facchinaggio, trasporto e servizi di pulizie;
Controparte_1
analogamente, dall'anno 2019 ha cominciato a svolgere servizi logistici relativi alla CP_2 distribuzione di merci e, dunque, attività di trasporto, corriere espresso e noleggio automezzi;
allo stesso modo, dal 2016 ha cominciato a svolgere attività prevalente di trasporto per CP_1 conto proprio o terzi e di noleggio automezzi.
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La sola società invece, risulta svolgere attività di natura differente, ovvero Parte_7 quella di gestione ed amministrazione di immobili;
attività che, ad ogni modo, deve ritenersi connessa e complementare a quella svolta dalle altre tre società, e ciò soprattutto alla luce della documentata concessione in locazione ad di uno degli immobili di proprietà di Controparte_1
Parte_7
5) esistenza di rapporti di finanziamento ed unicità della gestione
Quanto al quinto indice rivelatore, ovvero l'esistenza di rapporti di finanziamento e l'unicità della gestione tra le società costituenti la società di fatto, dall'esame della documentazione contabile della società in fallimento è possibile evincersi l'esistenza di rapporti di finanziamento Controparte_1 tra la stessa e le sopradette società e CP_1 CP_2 Parte_7
Sul punto non possono che richiamarsi, unitamente a tutto quanto esposto nei precedenti punti
(ovvero, l'esistenza di movimentazioni finanziarie relative a tutte e quattro le società non pienamente giustificate causalmente, la riconducibilità delle partecipazioni sociali e dell'organo amministrativo a ed al suo nucleo famigliare, l'esercizio della sostanziale Controparte_3 medesima attività imprenditoriale) le seguenti circostanze di fatto:
- la concessione in comodato d'uso gratuito alla dell'immobile di proprietà di CP_1 CP_1
immobile presso il quale risultano allocati i server per la gestione contabile di entrambe le
[...] società. In relazione a tale circostanza, nel corso del giudizio è stata disposta escussione testimoniale, dalla quale è stato possibile riscontrare che il gestionale utilizzato per la contabilità di era il medesimo utilizzato per la contabilità di e di (cfr. Controparte_1 CP_1 CP_2 dichiarazione testimoniale di ex dipendente di e che, pur Testimone_1 Controparte_1 essendo presenti sul gestionale differenti profili, ciascuno riferibile alle singole società, per accedervi era sufficiente un'unica password, messa a disposizione di chiunque avesse accesso alla rete. La teste ha altresì dichiarato che nel medesimo gestionale era altresì quantomeno presente l'anagrafica anche della società Da.Re Servizi, ovvero i suoi dati come azienda, cioè il suo codice fiscale, la sua partita IVA e la sua sede legale. Sempre dall'audizione della testimone è stato poi possibile riscontrare che nell'immobile sito in San Zenone al LA, di proprietà di , CP_1 veniva svolta la contabilità non soltanto di , bensì anche di e di CP_1 CP_1 CP_2 Contr
ed sul medesimo piano (primo piano) ed a piano sottostante (piano CP_1 CP_1 terra), pur avendo dichiarato la teste di non aver incontrato nel corso degli anni personale della
[...] CP_
al di fuori del sig. ; Controparte_3
- la conclusione di accordi di Join Venture per l'esecuzione di appalti assunti dalle singole società.
Sul punto, in particolare, dall'esame della documentazione prodotta dal fallimento ricorrente è stato possibile riscontrare la sottoscrizione tra ed , in data 02.11.2014 ed in data CP_1 CP_1
03.11.2014 di un contratto di Join Venture per l'esecuzione degli appalti relativi alle attività di facchinaggio, movimentazione merce di magazzino, logistica, preparazione ordini di spedizione, trasporto e distribuzione di merci;
- cessioni di credito e conseguenti compensazioni tra le singole società, come in particolare documentato dal fallimento ricorrente producendo sud doc. 15 il contratto di cessione del credito di alla nei confronti di e posto da in CP_1 Controparte_1 CP_9 Controparte_1 compensazione con il proprio debito nei confronti di CP_9
- subappalti ed impegni reciproci delle singole società quali specifiche modalità di esecuzione dei contratti;
in particolare, il fallimento ricorrente ha documentato le seguenti operazioni:
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1) la sottoscrizione in data 20.01.2020 di un contratto di subentro di nel noleggio a lungo CP_2 termine precedentemente stipulato da con la società Program di Autonoleggio Controparte_1
Fiorentino s.r.l., a fronte del quale pur cedendo il contratto alla assume Controparte_1 CP_2 la garanzia dell'adempimento di nei confronti della locatrice (cfr. doc. 16); CP_2
2) il subentro in data 01.10.2014 della società nei rapporti commerciali intrattenuti dalla CP_1 con la e giustificati quale “risoluzione, di carattere CP_1 Controparte_10 primariamente gestionale” (cfr. doc. 17);
3) il subentro in data 02.12.2015 della società nei rapporti commerciali intrattenuti dalla CP_1
con la e giustificati quale “risoluzione, di carattere CP_1 Controparte_11 primariamente gestionale” (cfr. doc. 18);
- contratti di locazione commerciale e di coworking;
in particolare, il Fallimento ricorrente ha documentato la sottoscrizione in data 03.04.2018 di un contratto di locazione commerciale tra la società (locataria) e la società (conduttrice) relativa ad un immobile sito Parte_1 CP_1 in NI, con destinazione ufficio e deposito (cfr. doc. 19) e la successiva sottoscrizione in data
28.05.2018 di un contratto di coworking tra ed per l'utilizzo da parte di CP_1 CP_1 quest'ultima di due postazioni di lavoro all'interno dell'immobile di NI condotto in locazione da (cfr. doc. 20); CP_1
- concessioni di fideiussioni;
in particolare, il Fallimento ricorrente ha documentato di aver Contr deliberato il rilascio a favore di i una fideiussione omnibus del valore di € 50.000,00 per le seguenti ragioni: “per ottenere rapporti bancari con aperture di credito dal Credit Agricole, la società necessita di essere garantita con una fideiussione. CP_7
Considerando l'interesse sociale, in quanto la società gestisce la flotta auto nella CP_7 disponibilità della società e considerato che quest'ultima necessita di altri mezzi a CP_1 noleggio, propone all'Assemblea di approvare il rilascio della suddetta garanzia nell'interesse della (cfr. doc .21); CP_7
- contratti di fornitura e noleggio sottoscritti da in nome e per conto delle altre società, CP_1 ovvero in nome proprio ma a beneficio delle stesse;
in particolare, come è possibile evincersi dal verbale delle operazioni del Curatore datato 29.06.2021 e prodotto dal Fallimento sub doc. 22,
amministratore di ha dichiarato al Curatore – in relazione al Controparte_3 CP_1 noleggio dell'autovettura Toyota, “che si tratta di un noleggio effettuato a favore della CP_1 che viene riaddebitato mensilmente al costo”.
Ritenuto dunque che nella fattispecie in esame emerge, celata dallo schermo sociale delle singole società a responsabilità limitata, l'esistenza di una “supersocietà di fatto”, quale unico referente soggettivo di un'unitaria realtà imprenditoriale;
realtà imprenditoriale avente quali socie non soltanto le società CP_1
e bensì anche le persone fisiche ,
[...] Controparte_12 Parte_7 Controparte_3
e . A tal riguardo, in particolare, occorre ribadire che Controparte_4 Controparte_5 CP_3
è stato amministratore tanto di quanto di e di
[...] Controparte_1 CP_1 Parte_7
che (sua figlia) è stata amministratrice della della
[...] Controparte_4 CP_2 Parte_7 per qualche mese dopo la dichiarazione di fallimento di e della
[...] Controparte_1 CP_1 dalla costituzione al 2019, nonché socia della della e della CP_1 CP_2 Parte_7
e che (moglie di ) è stata socia della In particolare, poi, Controparte_5 Controparte_3 CP_2 il sig. risulta aver assunto un ruolo di vero e proprio dominus nello svolgimento Controparte_3 dell'attività d'impresa della super società di fatto, non soltanto in quanto amministratore di tre delle
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quattro società coinvolte, bensì anche a fronte di atti di gestione posti in essere nell'interesse della quarta società, formalmente dallo stesso non rappresentata ed amministrata, ovvero la ad CP_2 esempio deliberando la concessione a suo favore di una fideiussione bancaria. Operazione, quest'ultima, in particolare, che può trovare oggettiva giustificazione esclusivamente in ragione dell'esistenza di un fine imprenditoriale comune.
Analoghe considerazioni devono, poi, essere svolte in relazione al ruolo di socia della supersocietà di fatto, assunto dalla signora In particolare, infatti, la signora Controparte_4 Controparte_4 in qualità di socia e/o amministratrice, in vari periodi di tempo, di pressochè tutte le società odierne resistenti, ha partecipato ad atti e operazioni che questo Tribunale ha ritenuto espressione dell'esistenza di una supersocietà di fatto, quali ad esempio la stipulazione di contratti di Join
Venture, di cessione di contratti, di coworking, di acquisto di partecipazioni, di cessione di crediti e di consulenza. A ciò si aggiunga, infine, che anche la teste ex dipendente di Testimone_1 ha confermato di aver svolto attività lavorativa, non retribuita, per conto di Controparte_1
e nell'interesse della società dalla stessa amministrata e gestita. Controparte_4 CP_2
Non se può, dunque, escludere a fronte di tali evidenti coinvolgimenti nella gestione unitaria della supersocietà di fatto, l'assunzione della carica di socia occulta della medesima.
Infine, per quanto attiene al ruolo rivestito da , il Tribunale ritiene di dover Controparte_5 egualmente concludere per il riconoscimento in capo alla stessa della qualifica di socia della supersocietà di fatto. , infatti, non soltanto risulta documentalmente aver detenuto, Controparte_5 insieme alla figlia, l'intera partecipazione della bensì anche aver ricoperto la carica di CP_2 amministratrice della società socia insieme alla ed a Parte_4 CP_1 Controparte_4 della e risulta socia al 95% delle quote della società Tenuta Ermes società Parte_7 agricola s.r.l. con sede in NI;
società avente analoga denominazione della tenuta agricola adibita a resort denominata per l'appunto “Tenuta Ermes” sita in NI, Contrada Zingarello, di proprietà della Inoltre, risulta aver assunto la carica di amministratrice unica delle società Parte_7
Log Service Provider Consorzio tra Cooperative e Aviologistica società cooperativa, sino al 2013
(la prima) ed al 2012 (la seconda). Tale circostanza risulta determinante in quanto nel 2010, all'atto della costituzione di , in qualità di amministratore e legale rappresentante della Log CP_1
Service Provider Consorzio tra Cooperative era presente la signora , la quale ha Controparte_5 sottoscritto una quota pari al 20% del capitale sociale. Successivamente, poi, alla costituzione di
, quest'ultima si è aggiudicata un contratto di appalto che ha subappaltato dapprima alla CP_1
Log Service Provider Consorzio tra Cooperative e poco dopo alla Aviologistica società cooperativa
(cfr. docc. 37 e 38 fallimento ricorrente).
Ritenuto infine che in ordine al requisito dell'insolvenza, è stata dichiarata fallita con sentenza n. Controparte_1
30/2021 del 15.06.2021, in quanto in stato di insolvenza;
allo stesso modo, deve ritenersi accertato lo stato di insolvenza della super società di fatto costituita dalle società e in quanto, come Controparte_1 CP_1 CP_2 Parte_7 argomentato dalla curatela ricorrente, il debito per finanziamenti (a vario titolo e senza giustificazione causale) ricevuti dalle varie socie di , il cui stato di decozione è già stato CP_1 accertato dal Tribunale, conduce alla registrazione contabile di un risultato effettivo ampiamente negativo ed alla perdita del capitale sociale (cfr. conto economico consolidato a pag. 8 del ricorso per l'estensione del fallimento al quale si fa completo rinvio).
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attraverso l'estensione del fallimento alla supersocietà di fatto ed alle società facenti parte di questa, potrà essere garantita adeguata e paritaria tutela ai creditori sociali nel rispetto della par condicio creditorum;
PQM
Visti gli art. 1, 5, 147 e ss LF;
1) DICHIARA il fallimento della società di fatto composta dalle seguenti società e persone fisiche:
- C.F. ], con sede legale in San Zenone al LA (MI) Via Controparte_1 P.IVA_1 dell'Artigianato n. 20;
- [C.F. ], con sede legale in ZO SS (MI) Via Lombardia n. 12; CP_2 P.IVA_2
- [C.F. ], con sede legale in LA (PV) Via della Giovanna Parte_1 P.IVA_3
n. 1;
- [C.F. ], con sede legale in San Zenone al LA (MI) Via CP_1 P.IVA_4 dell'Artigianato n. 20;
- [C.F. ], residente a [...] C.F._1
63/G;
- [C.F. ], residente a [...] C.F._2
n. 2/A;
- [C.F. ] residente a [...]G; Controparte_5 C.F._3 nonché dei soci illimitatamente responsabili della predetta società di fatto:
- [C.F. ], con sede legale in ZO SS (MI) Via Lombardia n. 12; CP_2 P.IVA_2
- [C.F. ], con sede legale in LA (PV) Via della Giovanna Parte_1 P.IVA_3
n. 1;
- [C.F. ], con sede legale in San Zenone al LA (MI) Via CP_1 P.IVA_4 dell'Artigianato n. 20;
- [C.F. ], residente a [...] C.F._1
63/G;
- [C.F. ], residente a [...] C.F._2
n. 2/A;
- [C.F. ] residente a [...]G; CP_5 CP_5 C.F._3
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Ada Cappello;
3) NOMINA Curatore il Dott. ; Persona_1
4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 27.06.2025 ad ore 11.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, Scala A, IV piano, avvertendo i falliti che possono chiedere di essere sentiti ai sensi dell'art. 95 L.F. e che possono intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentiti sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta
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elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;
7) AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
9) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. C.P.C. e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 C.P.C.;
10) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della PEC;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale ai falliti ai sensi dell'art. 137 C.P.C. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 C.P.C. al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;
12) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa per estratto per l'annotazione all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 21.01.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Varesano
Il Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
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