Art. 3.
Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti a carattere interregionale o nazionale di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, a termini dell' articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1976.
Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti a carattere interregionale o nazionale di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, a termini dell' articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1976.