Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562 , recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 24 novembre 1949, stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti e il legale rappresentante della ditta "Autoindustriale", di Vigo Giovanni fu Pietro, con sede in Torino, per la concessione alla medesima dell'impianto e dell'esercizio della filovia Torino-Pino-Chieri.
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562 , recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 24 novembre 1949, stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti e il legale rappresentante della ditta "Autoindustriale", di Vigo Giovanni fu Pietro, con sede in Torino, per la concessione alla medesima dell'impianto e dell'esercizio della filovia Torino-Pino-Chieri.