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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/03/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 14 marzo 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 86 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2024, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza dell'11 febbraio 2025, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
Davide Sarina e dall'avv. Giulia Galati, in virtù di procura allegata al ricorso, ricorrente;
contro
(P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_3
in Chieti, via Mammarella s.n.c.,
resistente;
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, la società ha chiesto di dichiarare l'apertura Parte_1
della liquidazione giudiziale della società La ricorrente ha agito in qualità di Controparte_1
cessionaria di un credito originariamente vantato da il quale, a sua volta, Controparte_2 derivava dall'attività creditizia della (già Controparte_3 Controparte_4
, poi incorporata in e successivamente confluita in
[...] Controparte_5 Controparte_2
In particolare, il credito in questione rientrava in un portafoglio di crediti pecuniari ceduto
[...]
da a con contratto di cessione del 19 aprile 2022, Controparte_2 Parte_1
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2022.
La società risulta debitrice nei confronti di per un importo Controparte_1 Parte_1
pari ad € 499.664,40, oltre interessi, derivante da un contratto di finanziamento n. 8078978 del
31 marzo 2014, inizialmente concesso per un importo di € 750.000,00. Nonostante le richieste di pagamento, il debito non è stato saldato e la società debitrice non ha sollevato fondate contestazioni.
Sotto il profilo giuridico, la ricorrente evidenzia che: sussiste la giurisdizione italiana ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento UE 848/2015, poiché la sede legale della società debitrice
è situata in Italia e non emergono elementi che indichino una sede effettiva diversa;
il Tribunale di Chieti è competente ai sensi dell'art. 27 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
(CCII), essendo la società debitrice ubicata nel suo circondario;
la rientra nella Controparte_1
categoria degli imprenditori commerciali, avendo come oggetto sociale la produzione, importazione, esportazione, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché attività connesse e complementari;
sussiste lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII, poiché il credito della ricorrente è ampiamente scaduto e la società debitrice non è in grado di far fronte ai propri impegni con i mezzi ordinari del patrimonio.
È soddisfatto il requisito di procedibilità ex art. 49 CCII, poiché la società debitrice ha debiti scaduti e non pagati per un importo superiore a € 30.000,00 e non risulta aver tenuto regolarmente le scritture contabili, dal momento che l'ultimo bilancio depositato risale al 2020.
Alla luce di quanto esposto, rappresentata da ha Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Chieti di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
con tutte le conseguenze di legge, allegando la documentazione comprovante la cessione
[...]
del credito e le procure speciali conferite.
La parte resistente né si è costituita né è comparsa.
Il ricorso è fondato e sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni che seguono.
Dall'istruttoria condotta nel presente procedimento è emersa la piena dimostrazione del credito vantato dalla ricorrente nei confronti della società sulla Parte_1 Controparte_1
base della documentazione allegata e non contestata. In particolare, il credito risulta provato dall'atto di cessione del 19 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha trasferito a un portafoglio di crediti, tra cui quello vantato nei confronti della società Parte_1 resistente. Tale credito, pari a € 499.664,40, oltre interessi, trae origine dal contratto di finanziamento n. 8078978 del 31 marzo 2014, di importo originario pari a € 750.000,00.
Nonostante le ripetute richieste di pagamento, la società debitrice non ha adempiuto alle proprie obbligazioni, né ha sollevato contestazioni sulla pretesa creditoria. Tale circostanza, unitamente all'importo significativo del debito, conferma l'incapacità della resistente di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Inoltre, dall'istruttoria è emerso che la società non ha depositato bilanci a Controparte_1 partire dall'anno 2020, elemento che costituisce un chiaro indice di inattività e di perdita della continuità aziendale. Tale circostanza si aggiunge all'inadempimento protratto e alla mancanza di iniziative volte al riequilibrio della propria situazione finanziaria e patrimoniale, rafforzando l'evidenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza.
Dal punto di vista soggettivo, la società resistente, in quanto imprenditore commerciale, rientra nel campo di applicazione della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 121 CCII. Inoltre, non avendo depositato alcuna documentazione o memoria difensiva, né essendosi costituita in giudizio, la debitrice non ha fornito alcuna prova del possesso dei requisiti dimensionali che avrebbero potuto escludere l'applicabilità della liquidazione giudiziale. L'onere della prova di tali requisiti grava sulla parte resistente, la quale, con la sua totale inerzia, ha confermato l'applicabilità della procedura.
Alla luce di quanto sopra esposto, devono ritenersi pienamente sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale della società con Controparte_1
ogni conseguente provvedimento previsto dalla normativa concorsuale.
p.q.m.
visto l'art. 49 d.lgs. n. 14/19, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della (P. VA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Chieti, via Mammarella s.n.c., nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;
visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto
• delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
nomina
Curatore la dott.ssa (n. iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Crisi Persona_1
n. 1100 del 31/03/2023), la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3 e 358 C.C.I.I.;
dispone che il Curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
• svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129
C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. n. 78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa
udienza al giorno 3 luglio 2025, ore 10.30, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al Giudice
Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4;
dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro,
specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore ex art. 130 C.C.I.I.,
sino alla chiusura della procedura;
dispone
che la Cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 14 marzo 2025.
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice Rel.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 14 marzo 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 86 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2024, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza dell'11 febbraio 2025, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
Davide Sarina e dall'avv. Giulia Galati, in virtù di procura allegata al ricorso, ricorrente;
contro
(P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_3
in Chieti, via Mammarella s.n.c.,
resistente;
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, la società ha chiesto di dichiarare l'apertura Parte_1
della liquidazione giudiziale della società La ricorrente ha agito in qualità di Controparte_1
cessionaria di un credito originariamente vantato da il quale, a sua volta, Controparte_2 derivava dall'attività creditizia della (già Controparte_3 Controparte_4
, poi incorporata in e successivamente confluita in
[...] Controparte_5 Controparte_2
In particolare, il credito in questione rientrava in un portafoglio di crediti pecuniari ceduto
[...]
da a con contratto di cessione del 19 aprile 2022, Controparte_2 Parte_1
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2022.
La società risulta debitrice nei confronti di per un importo Controparte_1 Parte_1
pari ad € 499.664,40, oltre interessi, derivante da un contratto di finanziamento n. 8078978 del
31 marzo 2014, inizialmente concesso per un importo di € 750.000,00. Nonostante le richieste di pagamento, il debito non è stato saldato e la società debitrice non ha sollevato fondate contestazioni.
Sotto il profilo giuridico, la ricorrente evidenzia che: sussiste la giurisdizione italiana ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento UE 848/2015, poiché la sede legale della società debitrice
è situata in Italia e non emergono elementi che indichino una sede effettiva diversa;
il Tribunale di Chieti è competente ai sensi dell'art. 27 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
(CCII), essendo la società debitrice ubicata nel suo circondario;
la rientra nella Controparte_1
categoria degli imprenditori commerciali, avendo come oggetto sociale la produzione, importazione, esportazione, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché attività connesse e complementari;
sussiste lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII, poiché il credito della ricorrente è ampiamente scaduto e la società debitrice non è in grado di far fronte ai propri impegni con i mezzi ordinari del patrimonio.
È soddisfatto il requisito di procedibilità ex art. 49 CCII, poiché la società debitrice ha debiti scaduti e non pagati per un importo superiore a € 30.000,00 e non risulta aver tenuto regolarmente le scritture contabili, dal momento che l'ultimo bilancio depositato risale al 2020.
Alla luce di quanto esposto, rappresentata da ha Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Chieti di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
con tutte le conseguenze di legge, allegando la documentazione comprovante la cessione
[...]
del credito e le procure speciali conferite.
La parte resistente né si è costituita né è comparsa.
Il ricorso è fondato e sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni che seguono.
Dall'istruttoria condotta nel presente procedimento è emersa la piena dimostrazione del credito vantato dalla ricorrente nei confronti della società sulla Parte_1 Controparte_1
base della documentazione allegata e non contestata. In particolare, il credito risulta provato dall'atto di cessione del 19 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha trasferito a un portafoglio di crediti, tra cui quello vantato nei confronti della società Parte_1 resistente. Tale credito, pari a € 499.664,40, oltre interessi, trae origine dal contratto di finanziamento n. 8078978 del 31 marzo 2014, di importo originario pari a € 750.000,00.
Nonostante le ripetute richieste di pagamento, la società debitrice non ha adempiuto alle proprie obbligazioni, né ha sollevato contestazioni sulla pretesa creditoria. Tale circostanza, unitamente all'importo significativo del debito, conferma l'incapacità della resistente di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Inoltre, dall'istruttoria è emerso che la società non ha depositato bilanci a Controparte_1 partire dall'anno 2020, elemento che costituisce un chiaro indice di inattività e di perdita della continuità aziendale. Tale circostanza si aggiunge all'inadempimento protratto e alla mancanza di iniziative volte al riequilibrio della propria situazione finanziaria e patrimoniale, rafforzando l'evidenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza.
Dal punto di vista soggettivo, la società resistente, in quanto imprenditore commerciale, rientra nel campo di applicazione della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 121 CCII. Inoltre, non avendo depositato alcuna documentazione o memoria difensiva, né essendosi costituita in giudizio, la debitrice non ha fornito alcuna prova del possesso dei requisiti dimensionali che avrebbero potuto escludere l'applicabilità della liquidazione giudiziale. L'onere della prova di tali requisiti grava sulla parte resistente, la quale, con la sua totale inerzia, ha confermato l'applicabilità della procedura.
Alla luce di quanto sopra esposto, devono ritenersi pienamente sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale della società con Controparte_1
ogni conseguente provvedimento previsto dalla normativa concorsuale.
p.q.m.
visto l'art. 49 d.lgs. n. 14/19, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della (P. VA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Chieti, via Mammarella s.n.c., nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;
visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto
• delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
nomina
Curatore la dott.ssa (n. iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Crisi Persona_1
n. 1100 del 31/03/2023), la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3 e 358 C.C.I.I.;
dispone che il Curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
• svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129
C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. n. 78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa
udienza al giorno 3 luglio 2025, ore 10.30, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al Giudice
Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4;
dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro,
specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore ex art. 130 C.C.I.I.,
sino alla chiusura della procedura;
dispone
che la Cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 14 marzo 2025.
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice Rel.
(dr. Alessandro Chiauzzi)