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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2024, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.6.2024, assunto in decisione in data 3.12.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato Elena Brambilla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano V.le di
Porta Vercellina n. 10 A;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Paola Maria Elena Zardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via dall'Ongaro n. 24;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- disporre l'affidamento congiunto del minore , nato a [...] il [...], con collocazione Per_1 abitativa prevalente presso la madre;
- assegnare la casa familiare sita a Bovisio Masciago Via Vicenza n. 14, con tutto quanto l'arreda e correda, alla Sig.ra affinchè viva in essa con il figlio minore , disponendo che la Parte_1 Per_1
Sig.ra si oneri delle spese condominiali ordinarie a far data dall'assegnazione e delle utenze Pt_1 domestiche, previa voltura a suo nome, rata di mutuo invece a carico integrale del Sig. Parte_2
, quale proprietario esclusivo;
[...]
-ordinare di conseguenza che il Sig. lasci la casa familiare entro due settimane Parte_2 dall'emanando provvedimento ed asporti da essa i propri effetti personali;
-pronunciare come in premessa in ordine al regime di visite e agli incontri tra il minore ed il padre Per_1
e disporre che la responsabilità sul minore sia esercitata in via esclusiva dalla Sig.ra per Per_1 Pt_1 tutte le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio, ovvero, in subordine assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto nell'interesse del minore;
-porre a carico del padre , con decorrenza dal mese in cui il presente ricorso è stato Parte_2 depositato, un contributo al mantenimento del minore, da versare alla madre Parte_1 non inferiore ad € 350,00 oltre ISTAT come per legge ed oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie, nonché ricreative, previamente concordate ed adeguatamente documentate, disponendo altresì per la spettanza dell'assegno unico in via integrale a favore della Sig.ra Pt_1
-condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
-Pronuncia immediatamente esecutiva.
In via istruttoria: ci si riserva di dedurre e produrre ulteriore documentazione in relazione alle avverse difese.
Per il resistente:
In via principale:
- Affidare in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio con collocamento prevalente Persona_2 presso il padre, con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé previ accordi diretti con il minore, stante l'età dello stesso;
- Assegnare la casa familiare al sig. che l'abiterà con il figlio , con tutto quanto Parte_2 Per_1
l'arreda e correda;
- Ordinare alla sig.ra di lascare la casa familiare nel termine di un mese Parte_1 dall'emanando provvedimento di assegnazione;
2 - Disporre in capo alla sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio mediante il versamento mensile della somma di euro 300,00, o quello che verrà ritenuto equo Per_1
e di giustizia, oltre Istat, oltre al 50% delle straordinarie spese mediche, scolastiche e ricreative così come da Protocollo del 07/05/18, sottoscritto dal tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate ex adverso, si chiede che venga disposto in capo al sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 del figlio la somma di euro 150,00 al mese, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre Istat, oltre al Per_1
50% delle straordinarie spese mediche, scolastiche e ricreative, come sopra riferite.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, come per legge.
In via istruttoria:
- Si chiede sin d'ora che venga liberamente ascoltato, con le modalità che il Tribunale riterrà di individuare, il figlio minore sulle circostanze di causa. Per_1
3 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dalla Parte_1 unione con nasceva in data 29.09.2007 ; che il nucleo viveva in immobile a Parte_2 Per_1
Carate prima e poi in immobile di proprietà del resistente a Bovisio Masciago, gravato da mutuo con rata mensile di euro 900, che il resistente smetteva di pagare nel febbraio 2024; che egli poneva in vendita l'immobile; che nella coppia sorgevano insanabili contrasti;
di essersi sempre occupata della casa e della famiglia;
di lavorare come colf con reddito mensile di euro 1500, oltre 13ma; che il resistente lavorava precedentemente presso concessionario di auto usate con reddito mensile di euro 1500, oltre 13ma e
14ma, e attualmente lavorava presso ed effettuava lavori non contrattualizzati nel fine Parte_3 settimana e la sera;
che egli era dedito al gioco;
che aveva diagnosi di DSA;
di occuparsi in esclusiva Per_1 di tutte le esigenze anche sanitarie del figlio;
di percepire euro 231 di assegno unico per lui;
concludeva domandando l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di , con collocazione della residenza Per_1 presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
che fosse disposto un contributo al mantenimento del minore a carico di nella misura mensile di 350,00 euro oltre al Pt_2 rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
che le fosse assegnata la casa familiare.
costituendosi, eccepiva che la coppia aveva sempre avuto un legame conflittuale;
che per anni Pt_2 non aveva mai contribuito alle spese per l'abitazione né alle spese condominiali;
che il rapporto Pt_1 tra le parti era sempre stato problematico, ma le parti decidevano di rimanere separati in casa per il bene del figlio piccolo;
che negli anni lo minacciava di portare con sé il figlio in Polonia;
che Pt_1 Per_1 desiderava vivere con lui;
di aver perso il lavoro e di essere riuscito a trovare successivamente solo soluzioni provvisorie e temporanee;
di avere oggi reperito contratto a tempo determinato, con scadenza a marzo 2025, e stipendio di circa 1.600,00 – 1.700,00 euro;
concludeva domandando l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di , con collocazione della residenza presso il padre;
con facoltà per Per_1 la madre di vederlo e tenerlo con sé previ accordi diretti con il minore, stante l'età dello stesso;
che fosse disposto un contributo al mantenimento della minore a carico di nella misura mensile di 300,00 Pt_1 euro oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
che la casa familiare gli fosse assegnata.
Alla udienza del 28.11.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
EN LG MAGALAS: vivo a Bovisio Masciago nella casa coniugale, la casa è di mio compagno;
Per_ è gravata da mutuo con rata di circa 1000 euro, che adesso non paga nessuno credo. va a scuola, fa la IV di Finanza
e Marketing. Io lavoro presso due famiglie come colf, con reddito di 15.000 euro annui, circa, dipende dalle ore che faccio. Per_ Prendo il 100% dell'assegno unico per OL, è di euro 233 mensili. Io ho parlato con prima che iniziassimo la causa
e lui mi ha detto che voleva stare con me, quando siamo andati in Polonia ad aprile mi ha detto che lui vuole andare a vivere in Polonia. Ma non vuole dirlo a suo padre. se siamo a casa e litighiamo perché non studia, mi dice che vuole stare con il padre. se dovessi andare fuori casa non so dove andrei, e comunque io sono coobbligata nel mutuo. Lui mi aveva anche proposto di mettere suo fratello come garante, se lo facesse, io me ne andrei anche, ma con mio figlio.
4 AM SO: la rata di mutuo è di euro 950 mensili e la sto pagando, io ho un contratto a termine alla
di Lissone, con reddito di euro 1750 mensili, se faccio i turni, oltre 13ma. ho preso un TFR dai precedenti datori Pt_3 di lavoro, ma non mi ricordo. Ho altri due finanziamenti, uno con MP e uno con TA, le rate sono di 201 e 206 euro mensili. Mio figlio mi dice che vuole stare con me, quindi non so cosa voglia fare. Anche io non ho nessun posto dove andare, la casa è stata messa in vendita;
è in vendita a 185.000 euro, ma il mutuo residuo è di euro 126.000 euro circa.
Se resto in casa, mio fratello mi aiuta a pagare il mutuo.
Ascoltato alla udienza del 3.12.2024 dichiarava: Vado a scuola, faccio finanzia e marketing e mi piace. Per_1
Dopo non so cosa voglio fare. Nella mia giornata tipo, mi sveglio, faccio la doccia, vado a scuola e finisco alle 14 tutti i giorni dal lunedì al venerdì; il lunedì ed il venerdì esco alle 15. Torno a casa, mangio, faccio i compiti, vado a calcio tre volte
a settimana e poi ho la partita il sabato. I miei genitori mi accompagnano a scuola e al ritorno o vado a piedi (sono 45 minuti) o certe volte viene il PÀ, raramente la mamma perché con gli orari di lavoro non riesce. Agli allenamenti di calcio mi portano entrambi. Alla partita quando ero piccolo venivano tutti e due, adesso più il PÀ. adesso che si separano, vorrei fare una settimana con ciascuno. Non ne ho parlato con loro. voglio tempi uguali con tutti e due. Va bene anche cambiare casa ogni settimana. Non abbiamo parlato di chi rimane nella casa e di chi esce. Nella casa forse preferisco rimanga mio PÀ. Mia mamma ha molti parenti, anche se in Polonia, e ha un buon lavoro. Mio PÀ ha solo mia ON, che però ha
92 anni e non sta molto bene. Poi ha mio zio. Ma entrambi stanno a Milano. Poi con il lavoro mio PÀ non è messo molo bene, anche se riesce a pagare tutto. Ad aprile sono andato in Polonia con la mamma. È vero che ho detto che mi sarebbe piaciuto andare a vivere li, ma ho cambiato idea, ho tutti gli amici qui, non parlo molto il e non vorrei andare a Per_3 vivere li anche perché è una cittadina piccola con poche persone.
Il Giudice dà atto che il ragazzo è sereno e tranquillo nell'esposizione.
*******
OL (29.9.2007) viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori: la formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso.
-Osserva il Collegio che a Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui Diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176, all'art. 12 impone agli Stati parti della Convenzione di garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni
5 questione che lo interessa, ed evidenziando che le opinioni del minore devono essere prese in considerazione, avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità.
Anche l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea firmata il 18 dicembre del 2000 a
Nizza, rubricato “Diritti del bambino”, al primo comma riconosce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, che dovrà essere presa in considerazione sulle questioni che lo riguardano in funzione dell'età e della maturità dello stesso.
Infine, il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 all'art. 21, rubricato “Diritto del minore ad esprimere la propria opinione”, prevede che Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
In tale quadro normativo sovranazionale, il nuovo articolo 473bis.4 c.p.c. recita: Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta' e al suo grado di maturita'.
Ora, – prossimo alla maggiore età – nel corso dell'ascolto ha manifestato in modo chiaro e netto il Per_1 proprio desiderio di trascorrere in modo paritetico il tempo con l'uno e l'altro genitore.
Ha esposto di avere molti amici sul territorio, di trovarsi bene a scuola, di essere seguito nello sport da entrambi i genitori.
Il racconto del ragazzo – sereno, fluente, coerente, privo di dubbi, contraddizioni, esitazioni – rende evidente che la volontà di è certamente quella di trascorrere tempi paritetici con ciascun genitore. Per_1
Tale volontà deve essere pertanto assecondata, anche in relazione all'età del minore.
La residenza anagrafica di sarà dunque presso la casa familiare, ed il ragazzo trascorrerà a settimane Per_1 alterne con l'uno o con l'altro genitore;
le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno regolamentate per accordi diretti del ragazzo con le parti, in relazione alla prossima maggiore età di . Per_1
-la casa familiare viene assegnata a Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione Pt_1 di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, occorre garantire a il mantenimento dell'habitat domestico in cui ha sempre Per_1 prevalentemente vissuto.
6 La ricorrente non ha sul territorio italiano parenti o altri significativi rapporti, a differenza del resistente, che ha madre e fratello che vivono a Milano (a soli 20 chilometri da Bovisio Masciago); ha Pt_2 dunque un'alternativa abitativa vicina alla casa coniugale, e senza oneri economici.
Qualora fosse la ricorrente a rilasciare l'immobile, ella dovrebbe trasferirsi nel Paese di origine
(rescindendo quindi i legami con il figlio), oppure trovare un'alternativa abitativa, negativamente incidente sulle già ridotte risorse economiche del nucleo.
La casa familiare viene dunque assegnata a e rilascerà l'immobile nel termine di cui in Pt_1 Pt_2 dispositivo.
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente lavora come colf presso due datori di lavoro, con reddito mensile di euro 1500, oltre 13ma (e dunque circa 1650); tra marzo e novembre 2024 ha effettuato versamenti di denaro contante sul conto corrente – ulteriore rispetto ai bonifici dello stipendio ricevuti – per euro 2475 (euro 275 al mese) (cfr. estratti conto in atti); percepisce il 100% dell'assegno unico pari ad euro 231,00; rimborsa finanziamento di euro 92.
Considerati importi minimi per vitto, abbigliamento e oneri abitativi, la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1564.
Il resistente allega di lavorare a tempo determinato con reddito mensile di circa euro 1750, oltre 13ma, e dunque circa 1900 su 12 mensilità; dall'esame del contro corrente Intesa San OL e Banca Popolare di
Sondrio emergono versamenti di contante per euro 4250 in nove mesi (euro 472 al mese); è obbligato al rimborso del mutuo sulla casa coniugale per euro 950; allega di essere gravato da due finanziamenti di euro 407 mensili complessivi;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento, spese abitative, la sua disponibilità residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 515.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente sarebbe dedito al gioco;
non vi è evidenza sul punto, sebbene gli estratti del conto personale di registrino numerosi prelievi di denaro contante, non Pt_2 per spesa alimentare (pagata a mezzo POS).
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze del figlio ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di per i tempi di rispettiva permanenza, con ripartizione delle spese straordinarie come in Per_1 dispositivo.
-La ricorrente continuerà a percepire il 100% dell'Assegno unico, come sinora avvenuto per accordo delle parti;
-la natura e l'esito del giudizio e I rapporti tra le parti comportano la compensazione delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dispone l'affidamento condiviso di;
Per_1
II. Colloca il minore presso la madre nella casa familiare;
7 III. dispone che trascorra settimane alterne con l'uno o con l'altro genitore;
le vacanze natalizie, Per_1 pasquali ed estive saranno regolamentate per accordi diretti del ragazzo con le parti, in relazione alla prossima maggiore età di;
Per_1
IV. assegna alla ricorrente la casa familiare;
la rilascerà entro il 15.1.2025. Pt_2
V. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto del figlio per i tempi di rispettiva permanenza a far data da dicembre 2024. Sono comprese in tale dicitura le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno. A far data da dicembre 2024 pone inoltre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari
8 o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
VI. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per il figlio;
VII. compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.12.2024
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.6.2024, assunto in decisione in data 3.12.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato Elena Brambilla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano V.le di
Porta Vercellina n. 10 A;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Paola Maria Elena Zardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via dall'Ongaro n. 24;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- disporre l'affidamento congiunto del minore , nato a [...] il [...], con collocazione Per_1 abitativa prevalente presso la madre;
- assegnare la casa familiare sita a Bovisio Masciago Via Vicenza n. 14, con tutto quanto l'arreda e correda, alla Sig.ra affinchè viva in essa con il figlio minore , disponendo che la Parte_1 Per_1
Sig.ra si oneri delle spese condominiali ordinarie a far data dall'assegnazione e delle utenze Pt_1 domestiche, previa voltura a suo nome, rata di mutuo invece a carico integrale del Sig. Parte_2
, quale proprietario esclusivo;
[...]
-ordinare di conseguenza che il Sig. lasci la casa familiare entro due settimane Parte_2 dall'emanando provvedimento ed asporti da essa i propri effetti personali;
-pronunciare come in premessa in ordine al regime di visite e agli incontri tra il minore ed il padre Per_1
e disporre che la responsabilità sul minore sia esercitata in via esclusiva dalla Sig.ra per Per_1 Pt_1 tutte le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio, ovvero, in subordine assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto nell'interesse del minore;
-porre a carico del padre , con decorrenza dal mese in cui il presente ricorso è stato Parte_2 depositato, un contributo al mantenimento del minore, da versare alla madre Parte_1 non inferiore ad € 350,00 oltre ISTAT come per legge ed oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie, nonché ricreative, previamente concordate ed adeguatamente documentate, disponendo altresì per la spettanza dell'assegno unico in via integrale a favore della Sig.ra Pt_1
-condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
-Pronuncia immediatamente esecutiva.
In via istruttoria: ci si riserva di dedurre e produrre ulteriore documentazione in relazione alle avverse difese.
Per il resistente:
In via principale:
- Affidare in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio con collocamento prevalente Persona_2 presso il padre, con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé previ accordi diretti con il minore, stante l'età dello stesso;
- Assegnare la casa familiare al sig. che l'abiterà con il figlio , con tutto quanto Parte_2 Per_1
l'arreda e correda;
- Ordinare alla sig.ra di lascare la casa familiare nel termine di un mese Parte_1 dall'emanando provvedimento di assegnazione;
2 - Disporre in capo alla sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio mediante il versamento mensile della somma di euro 300,00, o quello che verrà ritenuto equo Per_1
e di giustizia, oltre Istat, oltre al 50% delle straordinarie spese mediche, scolastiche e ricreative così come da Protocollo del 07/05/18, sottoscritto dal tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate ex adverso, si chiede che venga disposto in capo al sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 del figlio la somma di euro 150,00 al mese, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre Istat, oltre al Per_1
50% delle straordinarie spese mediche, scolastiche e ricreative, come sopra riferite.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, come per legge.
In via istruttoria:
- Si chiede sin d'ora che venga liberamente ascoltato, con le modalità che il Tribunale riterrà di individuare, il figlio minore sulle circostanze di causa. Per_1
3 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dalla Parte_1 unione con nasceva in data 29.09.2007 ; che il nucleo viveva in immobile a Parte_2 Per_1
Carate prima e poi in immobile di proprietà del resistente a Bovisio Masciago, gravato da mutuo con rata mensile di euro 900, che il resistente smetteva di pagare nel febbraio 2024; che egli poneva in vendita l'immobile; che nella coppia sorgevano insanabili contrasti;
di essersi sempre occupata della casa e della famiglia;
di lavorare come colf con reddito mensile di euro 1500, oltre 13ma; che il resistente lavorava precedentemente presso concessionario di auto usate con reddito mensile di euro 1500, oltre 13ma e
14ma, e attualmente lavorava presso ed effettuava lavori non contrattualizzati nel fine Parte_3 settimana e la sera;
che egli era dedito al gioco;
che aveva diagnosi di DSA;
di occuparsi in esclusiva Per_1 di tutte le esigenze anche sanitarie del figlio;
di percepire euro 231 di assegno unico per lui;
concludeva domandando l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di , con collocazione della residenza Per_1 presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
che fosse disposto un contributo al mantenimento del minore a carico di nella misura mensile di 350,00 euro oltre al Pt_2 rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
che le fosse assegnata la casa familiare.
costituendosi, eccepiva che la coppia aveva sempre avuto un legame conflittuale;
che per anni Pt_2 non aveva mai contribuito alle spese per l'abitazione né alle spese condominiali;
che il rapporto Pt_1 tra le parti era sempre stato problematico, ma le parti decidevano di rimanere separati in casa per il bene del figlio piccolo;
che negli anni lo minacciava di portare con sé il figlio in Polonia;
che Pt_1 Per_1 desiderava vivere con lui;
di aver perso il lavoro e di essere riuscito a trovare successivamente solo soluzioni provvisorie e temporanee;
di avere oggi reperito contratto a tempo determinato, con scadenza a marzo 2025, e stipendio di circa 1.600,00 – 1.700,00 euro;
concludeva domandando l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di , con collocazione della residenza presso il padre;
con facoltà per Per_1 la madre di vederlo e tenerlo con sé previ accordi diretti con il minore, stante l'età dello stesso;
che fosse disposto un contributo al mantenimento della minore a carico di nella misura mensile di 300,00 Pt_1 euro oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
che la casa familiare gli fosse assegnata.
Alla udienza del 28.11.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
EN LG MAGALAS: vivo a Bovisio Masciago nella casa coniugale, la casa è di mio compagno;
Per_ è gravata da mutuo con rata di circa 1000 euro, che adesso non paga nessuno credo. va a scuola, fa la IV di Finanza
e Marketing. Io lavoro presso due famiglie come colf, con reddito di 15.000 euro annui, circa, dipende dalle ore che faccio. Per_ Prendo il 100% dell'assegno unico per OL, è di euro 233 mensili. Io ho parlato con prima che iniziassimo la causa
e lui mi ha detto che voleva stare con me, quando siamo andati in Polonia ad aprile mi ha detto che lui vuole andare a vivere in Polonia. Ma non vuole dirlo a suo padre. se siamo a casa e litighiamo perché non studia, mi dice che vuole stare con il padre. se dovessi andare fuori casa non so dove andrei, e comunque io sono coobbligata nel mutuo. Lui mi aveva anche proposto di mettere suo fratello come garante, se lo facesse, io me ne andrei anche, ma con mio figlio.
4 AM SO: la rata di mutuo è di euro 950 mensili e la sto pagando, io ho un contratto a termine alla
di Lissone, con reddito di euro 1750 mensili, se faccio i turni, oltre 13ma. ho preso un TFR dai precedenti datori Pt_3 di lavoro, ma non mi ricordo. Ho altri due finanziamenti, uno con MP e uno con TA, le rate sono di 201 e 206 euro mensili. Mio figlio mi dice che vuole stare con me, quindi non so cosa voglia fare. Anche io non ho nessun posto dove andare, la casa è stata messa in vendita;
è in vendita a 185.000 euro, ma il mutuo residuo è di euro 126.000 euro circa.
Se resto in casa, mio fratello mi aiuta a pagare il mutuo.
Ascoltato alla udienza del 3.12.2024 dichiarava: Vado a scuola, faccio finanzia e marketing e mi piace. Per_1
Dopo non so cosa voglio fare. Nella mia giornata tipo, mi sveglio, faccio la doccia, vado a scuola e finisco alle 14 tutti i giorni dal lunedì al venerdì; il lunedì ed il venerdì esco alle 15. Torno a casa, mangio, faccio i compiti, vado a calcio tre volte
a settimana e poi ho la partita il sabato. I miei genitori mi accompagnano a scuola e al ritorno o vado a piedi (sono 45 minuti) o certe volte viene il PÀ, raramente la mamma perché con gli orari di lavoro non riesce. Agli allenamenti di calcio mi portano entrambi. Alla partita quando ero piccolo venivano tutti e due, adesso più il PÀ. adesso che si separano, vorrei fare una settimana con ciascuno. Non ne ho parlato con loro. voglio tempi uguali con tutti e due. Va bene anche cambiare casa ogni settimana. Non abbiamo parlato di chi rimane nella casa e di chi esce. Nella casa forse preferisco rimanga mio PÀ. Mia mamma ha molti parenti, anche se in Polonia, e ha un buon lavoro. Mio PÀ ha solo mia ON, che però ha
92 anni e non sta molto bene. Poi ha mio zio. Ma entrambi stanno a Milano. Poi con il lavoro mio PÀ non è messo molo bene, anche se riesce a pagare tutto. Ad aprile sono andato in Polonia con la mamma. È vero che ho detto che mi sarebbe piaciuto andare a vivere li, ma ho cambiato idea, ho tutti gli amici qui, non parlo molto il e non vorrei andare a Per_3 vivere li anche perché è una cittadina piccola con poche persone.
Il Giudice dà atto che il ragazzo è sereno e tranquillo nell'esposizione.
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OL (29.9.2007) viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori: la formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso.
-Osserva il Collegio che a Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui Diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176, all'art. 12 impone agli Stati parti della Convenzione di garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni
5 questione che lo interessa, ed evidenziando che le opinioni del minore devono essere prese in considerazione, avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità.
Anche l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea firmata il 18 dicembre del 2000 a
Nizza, rubricato “Diritti del bambino”, al primo comma riconosce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, che dovrà essere presa in considerazione sulle questioni che lo riguardano in funzione dell'età e della maturità dello stesso.
Infine, il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 all'art. 21, rubricato “Diritto del minore ad esprimere la propria opinione”, prevede che Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
In tale quadro normativo sovranazionale, il nuovo articolo 473bis.4 c.p.c. recita: Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta' e al suo grado di maturita'.
Ora, – prossimo alla maggiore età – nel corso dell'ascolto ha manifestato in modo chiaro e netto il Per_1 proprio desiderio di trascorrere in modo paritetico il tempo con l'uno e l'altro genitore.
Ha esposto di avere molti amici sul territorio, di trovarsi bene a scuola, di essere seguito nello sport da entrambi i genitori.
Il racconto del ragazzo – sereno, fluente, coerente, privo di dubbi, contraddizioni, esitazioni – rende evidente che la volontà di è certamente quella di trascorrere tempi paritetici con ciascun genitore. Per_1
Tale volontà deve essere pertanto assecondata, anche in relazione all'età del minore.
La residenza anagrafica di sarà dunque presso la casa familiare, ed il ragazzo trascorrerà a settimane Per_1 alterne con l'uno o con l'altro genitore;
le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno regolamentate per accordi diretti del ragazzo con le parti, in relazione alla prossima maggiore età di . Per_1
-la casa familiare viene assegnata a Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione Pt_1 di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, occorre garantire a il mantenimento dell'habitat domestico in cui ha sempre Per_1 prevalentemente vissuto.
6 La ricorrente non ha sul territorio italiano parenti o altri significativi rapporti, a differenza del resistente, che ha madre e fratello che vivono a Milano (a soli 20 chilometri da Bovisio Masciago); ha Pt_2 dunque un'alternativa abitativa vicina alla casa coniugale, e senza oneri economici.
Qualora fosse la ricorrente a rilasciare l'immobile, ella dovrebbe trasferirsi nel Paese di origine
(rescindendo quindi i legami con il figlio), oppure trovare un'alternativa abitativa, negativamente incidente sulle già ridotte risorse economiche del nucleo.
La casa familiare viene dunque assegnata a e rilascerà l'immobile nel termine di cui in Pt_1 Pt_2 dispositivo.
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente lavora come colf presso due datori di lavoro, con reddito mensile di euro 1500, oltre 13ma (e dunque circa 1650); tra marzo e novembre 2024 ha effettuato versamenti di denaro contante sul conto corrente – ulteriore rispetto ai bonifici dello stipendio ricevuti – per euro 2475 (euro 275 al mese) (cfr. estratti conto in atti); percepisce il 100% dell'assegno unico pari ad euro 231,00; rimborsa finanziamento di euro 92.
Considerati importi minimi per vitto, abbigliamento e oneri abitativi, la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1564.
Il resistente allega di lavorare a tempo determinato con reddito mensile di circa euro 1750, oltre 13ma, e dunque circa 1900 su 12 mensilità; dall'esame del contro corrente Intesa San OL e Banca Popolare di
Sondrio emergono versamenti di contante per euro 4250 in nove mesi (euro 472 al mese); è obbligato al rimborso del mutuo sulla casa coniugale per euro 950; allega di essere gravato da due finanziamenti di euro 407 mensili complessivi;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento, spese abitative, la sua disponibilità residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 515.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente sarebbe dedito al gioco;
non vi è evidenza sul punto, sebbene gli estratti del conto personale di registrino numerosi prelievi di denaro contante, non Pt_2 per spesa alimentare (pagata a mezzo POS).
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze del figlio ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di per i tempi di rispettiva permanenza, con ripartizione delle spese straordinarie come in Per_1 dispositivo.
-La ricorrente continuerà a percepire il 100% dell'Assegno unico, come sinora avvenuto per accordo delle parti;
-la natura e l'esito del giudizio e I rapporti tra le parti comportano la compensazione delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dispone l'affidamento condiviso di;
Per_1
II. Colloca il minore presso la madre nella casa familiare;
7 III. dispone che trascorra settimane alterne con l'uno o con l'altro genitore;
le vacanze natalizie, Per_1 pasquali ed estive saranno regolamentate per accordi diretti del ragazzo con le parti, in relazione alla prossima maggiore età di;
Per_1
IV. assegna alla ricorrente la casa familiare;
la rilascerà entro il 15.1.2025. Pt_2
V. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto del figlio per i tempi di rispettiva permanenza a far data da dicembre 2024. Sono comprese in tale dicitura le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno. A far data da dicembre 2024 pone inoltre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari
8 o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
VI. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per il figlio;
VII. compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.12.2024
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
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