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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/09/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 513/2022 RG Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. Massimo Gullino Presidente dott.ssa RIluisa Crucitti Consigliere . dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.10.2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 513/2022 R.G.Lav. proposto avverso la sentenza n. 666/2022 pubblicata in data 29/03/2022 (NRG Lav.
3868/2020) dal Tribunale di Reggio Calabria.
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela Coppola (C.F.: ) - pec: CodiceFiscale_2
ammessa al Patrocinio Gratuito a spese dello Email_1
Stato giusta delibera n. 956/2022 del 28/06/2022 del COA di Reggio Calabria;
-appellante
CONTRO
(breviter Controparte_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Ettore Triolo E (C.F.: ) – pec: e C.F._3 Email_2 dall'avv. Valeria Grandizio (C.F.: ) – pec: C.F._4
t; Email_4
-appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26/11/2020 esponeva : Parte_1 di aver prestato attività lavorativa, quale lavoratore agricolo con contratto a tempo determinato c.d. bracciante agricola,, durante gli anni dal 2011 al 2017, alle dipendenze della ditta PI ME RI , azienda agricola e zootecnica con sede legale in Reggio Calabria Croce NI e sede operativa in Motta San
Giovanni contrada Allai;
che con missive addì 08 e 09\07\2020, l' sede di Reggio Calabria, CP_3 comunicava che le domande di disoccupazione dalla stessa presentate in relazione agli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016 e 2017 erano state respinte su riesame, per revoca della di lei iscrizione nelle liste degli agricoli, come da elenco di CP_ variazione prot. 3 del 15\12\2019 adottato dall' a seguito di accertamento ispettivo eseguito sull'azienda datrice di lavoro;
con ulteriori avvisi bonari di pagamento dei 07-27\07\2020, valevoli quali missive di diffida e messa in mora, l'istituto richiedeva la restituzione delle somme liquidate nei citati anni a titolo di indennità di disoccupazione, poiché indebitamente percepite pari complessivamente ad € 14.187,99 ; che a seguito dei citati provvedimenti di cancellazione, inoltre, veniva revocata integralmente la posizione contributiva maturata dalla ricorrente durante gli anni
2011-2017 e conseguentemente, con missiva del 08\09\2020, l' resistente CP_1 comunicava che, a seguito della di lei cancellazione dagli elenchi nominativi degli agricoli, durante gli anni dal 2011 al 2017 , non sussistevano più i requisiti contributivi necessari ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
n°15050819, del quale costei era titolare a decorrere dal 01\10\2019 e che, pertanto, tale beneficio previdenziale veniva revocato a decorrere dal 01\10\2020, richiedendo conseguentemente la restituzione degli importi a tale titolo indebitamente percepiti durante il periodo 01\10\2019 -30\09\2020 pari complessivamente ad € 6.302,92.
Ritenendo ingiusta la cancellazione dalle liste di cui sopra, parte ricorrente chiedeva l'accertamento della natura subordinata del lavoro prestato, previo espletamento della prova testimoniale articolata.
Chiedeva pertanto di : -accertare e dichiarare la illegittimità dei provvedimenti di cancellazione dell'appellante dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati, durante le annualità dal 2011 al 2017, con diritto della lavoratrice ad essere reiscritta nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli subordinati ed ad avere ripristinata la posizione contributiva derivante dal rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della durante le citate annualità e con ciò a trattenere le Controparte_4 somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola erogata durante gli anni dal 2011 al 2017, pari complessivamente ad € 14.187,99, con annullamento degli indebiti assistenziali generati;
- Accertare e dichiarare, a seguito della ripristinata posizione contributiva, il diritto della ricorrente ad avere ripristinato l'assegno ordinario di invalidità n°15050819 e con ciò a trattenere le somme già percepite per tale causale dalla data di riconoscimento fino al 30\09\2020, pari complessivamente ad € 6.302,94 con annullamento del relativo indebito previdenziale n°15747946, con condanna dell'istituto appellato alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi e di CP_2 quelli che andranno a scadere, per tale causale, dalla data della revoca (01\10\2020), oltre gli interessi legali come per legge.
Si costituiva in data 18/03/2022 l' il quale eccepiva preliminarmente la CP_2 decadenza ex art. 22, comma 1, D.L. 7/1970 e l'inammissibilità ex art. 443 c.p.c. per non aver parte ricorrente proposta la domanda amministrativa avverso gli avvisi relativi alla restituzione delle somme;
nel merito deduceva la regolarità della cancellazione attesa l'irregolarità del rapporto di lavoro a seguito dell'attività ispettiva.
Senza espletare istruttoria, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso per decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970, con assorbimento delle ulteriori questioni di merito.
Con ricorso in appello depositato in data 12/07/2022 contesta la Parte_1 pronuncia per i motivi che di seguito si riportano.
Con il primo motivo, contesta la legittimità della Circolare n. 82/2012, CP_2 deducendo che la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione per soli quindici giorni ivi prevista è lesiva del diritto di difesa, all'uopo richiamando la sentenza n. 45/2021 della Corte Costituzionale che, pur rigettando la questione di costituzionalità, aveva evidenziato criticità nella modalità di notifica;
perciò la conoscenza del provvedimento di cancellazione andava individuata con la ricezione il 17.7.2020 delle raccomandate datate 08-09\07\2020, con conseguente tempestività del ricorso giudiziale.
Con il secondo motivo contesta il rigetto delle domande afferenti alla reiscrizione nelle liste lavorative, al ripristino della posizione contributiva ed ai relativi benefici assistenziali e previdenziali oggetto di successiva revoca amministrativa, quale effetto dell' insussistenza della decadenza , oggetto del primo motivo di appello, richiamando le prove offerte in primo grado.
Chiede di accertare la tempestività della domanda, esclusa ogni decadenza;
nel merito chiede l'accertamento del lavoro subordinato svolto alle dipendenze della ditta agricola e il riconoscimento delle somme già erogate a titolo di indennità di disoccupazione e quelle relative all'assegno ordinario di invalidità, con contestuale annullamento dei relativi addebiti.
In via istruttoria reitera l'istanza di prova per testi.
Ha resistito anche in questo grado l' , contestando quanto ex adverso dedotto, CP_2 sia sulla decadenza che sul mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa subordinata.
La causa veniva assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter e decisa nella camera di consiglio del 25.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il primo giudice ha così motivato sulla ritenuta decadenza :
“Orbene nel caso di specie la cancellazione è stata disposta con elenco pubblicato telematicamente risultando l'attestazione secondo cui < Il presente elenco è stato pubblicato sul sito INTERNET dell' dal 17/12/2019 al 31/12/2019.>. […] Ad CP_1 avviso del decidente quindi decorso il 31.12.2019 per parte ricorrente doveva intendersi conosciuto il provvedimento. Il ricorso doveva essere proposto entro 30 giorni […] Nella specie il ricorso alla è del 8.9. 2020, quindi è tardivo […] Pt_2
Dal 31 gennaio 2020 il provvedimento era già definitivo e decorrevano i 120 giorni per proporre l'azione giudiziale. In relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 l'articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, […] non
è applicabile alla materia delle iscrizioni negli elenchi dei lavoratori agricoli perché non si tratta di prescrizione. Dal 12 maggio 2020 riprendevano a decorrere i termini per il deposito degli atti processuali civili. […] In ogni caso dal 15 aprile 2020 era ripreso il corso del termine. Deve però sommarsi il periodo relativo alla decadenza quello già decorso prima del 23.febbraio 2020. […] Ne deriva che al 12 maggio
2020, o al più dal 1giugno 2020, era già definitivo il provvedimento e iniziava a riprendere a correre il termine di 120 giorni per l'azione giudiziale. Poiché il procedimento giudiziale è stato avviato il 26.11.2020, erano decorsi i 120 giorni ex art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.
7. La decadenza è dunque maturata”
Ora, il solo punto censurato nel gravame è costituito dalla decorrenza del termine decadenziale, individuata nella pubblicazione telematica degli elenchi di variazione.
In particolare, l'appellante deduce che: con sentenza n. 45 del 23.3.21 la Corte Costituzionale, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 7 D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni nella L. 15.07.2011, aveva dichiarato non fondata la questione in quanto i profili di illegittimità censurati da questa Corte, quale Giudice remittente,
“circa la irragionevole compressione del diritto di difesa”, afferivano non alla disposizione normativa, bensì alla circolare n. 82 del 2012, che aveva CP_2 definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrali, spettando
“eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012”; CP_2
è in tale circolare, infatti, che viene previsto il termine di quindici giorni, durante il quale sono visibili gli elenchi di variazione trimestrale, ambito temporale non previsto dall'art. 38 comma 7 D.L. 98/2011;
a ciò si aggiunga che il Giudice delle Leggi avrebbe chiarito che la pubblicazione in modalità informatica di atti e provvedimenti amministrativi, ancorché adottabile, deve comunque essere informata alla “massima cautela” nella sua attuazione concreta, “esigenza tanto più forte” ove gli interessi in gioco siano così pregnanti, come nella materia previdenziale e assistenziale, quale è quella in esame. CP_ Secondo l'appellante da ciò deriverebbe l'illegittimità della circolare n. 82 del
2012 per le modalità di pubblicazione sul sito Internet ivi previste e la conseguente facoltà del giudice di merito di disapplicarla al caso specifico. Tale conclusione non può essere accolta.
Invero, premesso che il disconoscimento è stato adottato nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 38, nel testo antecedente alla novella introdotta l'art. 43, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che ha ripristinato la comunicazione individuale, va dato atto che Cass. civ. sez. lav., 28/12/2022 n. 37974, ha ricostruito l'evoluzione normativa fino all'art. 38 D.L. n. 98 del 2011, conv. con L. n. 111 del
2011, precisando che esso aveva aggiunto al R.D. n. 1949 del 1940, l'art. 12 bis, con il quale era stabilito che "con riferimento alle giornate di occupazione successive al
31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all nazionale CP_1 della previdenza sociale ( ai sensi del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 6, CP_2 commi 1, 3 e 4, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo CP_2 secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". CP_1
Il comma 7 aveva poi stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_2 la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dal R.D. 24 settembre 1940,
n. 1949, art. 12 bis, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione".
Ha aggiunto: “Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né del D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 8, comma 5, né del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, comma
4, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell'elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell non erano più distinti dall'elenco trimestrale che prima, CP_2 giusta l'art. 9 quinquies, comma 2, D.L. cit., era deputato semplicemente a indicare
i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base al D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, e D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali”. CP_2
In esito a tale compiuta ricostruzione, deve essere considerato che se la norma, nella formulazione ratione temporis applicabile, non prevedeva la comunicazione individuale e ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, non ricorre una qualche violazione che abbia impedito la decorrenza del termine di decadenza di cui al D.L. n. 7/70.
Quanto alla circolare n. 82 del 2012 il mero richiamo ai rilievi di criticità CP_2 contenuti nell' ordinanza di rimessione di questa Corte non offre elementi di concreto contenuto che consentano di ravvisare profili di illegittimità, essendo ivi previsto un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, distinto per ogni comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, giorni quindici, che non può ritenersi insufficiente.
Va aggiunto che per quanto concerne la tempistica delle pubblicazioni, è l'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011, a disporre che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative – intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale – l' provvede alla notifica ai CP_2 lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto n. 1949 del 1940, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
Va pertanto confermata la maturata decadenza sostanziale ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 della legge n. 83/1970 di conversione del D.L. n. 7/1970 e
11 del decreto legislativo n. 375/1993; tanto preclude ogni esame nel merito della sussistenza del rapporto di lavoro (su cui ha insistito l'appellante, invocando l'assunzione di prova testimoniale).
Sulla scorta di quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Non vi è condanna al rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente CP_ attesa l'acquiescenza dell' alla pronuncia di irripetibilità di quelle di primo grado in presenza della dichiarazione di esonero ed essendo in contesa non solo l'iscrizione negli elenchi ma anche delle prestazioni previdenziali .
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e avverso la Parte_1 CP_2 sentenza n. 666/2022 pubblicata in data 29/03/2022 dal Tribunale di Reggio
Calabria:
Rigetta l'appello; spese irripetibili .
Si attesta – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 25.10.2024_
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. Massimo Gullino Presidente dott.ssa RIluisa Crucitti Consigliere . dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.10.2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 513/2022 R.G.Lav. proposto avverso la sentenza n. 666/2022 pubblicata in data 29/03/2022 (NRG Lav.
3868/2020) dal Tribunale di Reggio Calabria.
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela Coppola (C.F.: ) - pec: CodiceFiscale_2
ammessa al Patrocinio Gratuito a spese dello Email_1
Stato giusta delibera n. 956/2022 del 28/06/2022 del COA di Reggio Calabria;
-appellante
CONTRO
(breviter Controparte_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Ettore Triolo E (C.F.: ) – pec: e C.F._3 Email_2 dall'avv. Valeria Grandizio (C.F.: ) – pec: C.F._4
t; Email_4
-appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26/11/2020 esponeva : Parte_1 di aver prestato attività lavorativa, quale lavoratore agricolo con contratto a tempo determinato c.d. bracciante agricola,, durante gli anni dal 2011 al 2017, alle dipendenze della ditta PI ME RI , azienda agricola e zootecnica con sede legale in Reggio Calabria Croce NI e sede operativa in Motta San
Giovanni contrada Allai;
che con missive addì 08 e 09\07\2020, l' sede di Reggio Calabria, CP_3 comunicava che le domande di disoccupazione dalla stessa presentate in relazione agli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016 e 2017 erano state respinte su riesame, per revoca della di lei iscrizione nelle liste degli agricoli, come da elenco di CP_ variazione prot. 3 del 15\12\2019 adottato dall' a seguito di accertamento ispettivo eseguito sull'azienda datrice di lavoro;
con ulteriori avvisi bonari di pagamento dei 07-27\07\2020, valevoli quali missive di diffida e messa in mora, l'istituto richiedeva la restituzione delle somme liquidate nei citati anni a titolo di indennità di disoccupazione, poiché indebitamente percepite pari complessivamente ad € 14.187,99 ; che a seguito dei citati provvedimenti di cancellazione, inoltre, veniva revocata integralmente la posizione contributiva maturata dalla ricorrente durante gli anni
2011-2017 e conseguentemente, con missiva del 08\09\2020, l' resistente CP_1 comunicava che, a seguito della di lei cancellazione dagli elenchi nominativi degli agricoli, durante gli anni dal 2011 al 2017 , non sussistevano più i requisiti contributivi necessari ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
n°15050819, del quale costei era titolare a decorrere dal 01\10\2019 e che, pertanto, tale beneficio previdenziale veniva revocato a decorrere dal 01\10\2020, richiedendo conseguentemente la restituzione degli importi a tale titolo indebitamente percepiti durante il periodo 01\10\2019 -30\09\2020 pari complessivamente ad € 6.302,92.
Ritenendo ingiusta la cancellazione dalle liste di cui sopra, parte ricorrente chiedeva l'accertamento della natura subordinata del lavoro prestato, previo espletamento della prova testimoniale articolata.
Chiedeva pertanto di : -accertare e dichiarare la illegittimità dei provvedimenti di cancellazione dell'appellante dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati, durante le annualità dal 2011 al 2017, con diritto della lavoratrice ad essere reiscritta nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli subordinati ed ad avere ripristinata la posizione contributiva derivante dal rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della durante le citate annualità e con ciò a trattenere le Controparte_4 somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola erogata durante gli anni dal 2011 al 2017, pari complessivamente ad € 14.187,99, con annullamento degli indebiti assistenziali generati;
- Accertare e dichiarare, a seguito della ripristinata posizione contributiva, il diritto della ricorrente ad avere ripristinato l'assegno ordinario di invalidità n°15050819 e con ciò a trattenere le somme già percepite per tale causale dalla data di riconoscimento fino al 30\09\2020, pari complessivamente ad € 6.302,94 con annullamento del relativo indebito previdenziale n°15747946, con condanna dell'istituto appellato alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi e di CP_2 quelli che andranno a scadere, per tale causale, dalla data della revoca (01\10\2020), oltre gli interessi legali come per legge.
Si costituiva in data 18/03/2022 l' il quale eccepiva preliminarmente la CP_2 decadenza ex art. 22, comma 1, D.L. 7/1970 e l'inammissibilità ex art. 443 c.p.c. per non aver parte ricorrente proposta la domanda amministrativa avverso gli avvisi relativi alla restituzione delle somme;
nel merito deduceva la regolarità della cancellazione attesa l'irregolarità del rapporto di lavoro a seguito dell'attività ispettiva.
Senza espletare istruttoria, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso per decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970, con assorbimento delle ulteriori questioni di merito.
Con ricorso in appello depositato in data 12/07/2022 contesta la Parte_1 pronuncia per i motivi che di seguito si riportano.
Con il primo motivo, contesta la legittimità della Circolare n. 82/2012, CP_2 deducendo che la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione per soli quindici giorni ivi prevista è lesiva del diritto di difesa, all'uopo richiamando la sentenza n. 45/2021 della Corte Costituzionale che, pur rigettando la questione di costituzionalità, aveva evidenziato criticità nella modalità di notifica;
perciò la conoscenza del provvedimento di cancellazione andava individuata con la ricezione il 17.7.2020 delle raccomandate datate 08-09\07\2020, con conseguente tempestività del ricorso giudiziale.
Con il secondo motivo contesta il rigetto delle domande afferenti alla reiscrizione nelle liste lavorative, al ripristino della posizione contributiva ed ai relativi benefici assistenziali e previdenziali oggetto di successiva revoca amministrativa, quale effetto dell' insussistenza della decadenza , oggetto del primo motivo di appello, richiamando le prove offerte in primo grado.
Chiede di accertare la tempestività della domanda, esclusa ogni decadenza;
nel merito chiede l'accertamento del lavoro subordinato svolto alle dipendenze della ditta agricola e il riconoscimento delle somme già erogate a titolo di indennità di disoccupazione e quelle relative all'assegno ordinario di invalidità, con contestuale annullamento dei relativi addebiti.
In via istruttoria reitera l'istanza di prova per testi.
Ha resistito anche in questo grado l' , contestando quanto ex adverso dedotto, CP_2 sia sulla decadenza che sul mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa subordinata.
La causa veniva assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter e decisa nella camera di consiglio del 25.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il primo giudice ha così motivato sulla ritenuta decadenza :
“Orbene nel caso di specie la cancellazione è stata disposta con elenco pubblicato telematicamente risultando l'attestazione secondo cui < Il presente elenco è stato pubblicato sul sito INTERNET dell' dal 17/12/2019 al 31/12/2019.>. […] Ad CP_1 avviso del decidente quindi decorso il 31.12.2019 per parte ricorrente doveva intendersi conosciuto il provvedimento. Il ricorso doveva essere proposto entro 30 giorni […] Nella specie il ricorso alla è del 8.9. 2020, quindi è tardivo […] Pt_2
Dal 31 gennaio 2020 il provvedimento era già definitivo e decorrevano i 120 giorni per proporre l'azione giudiziale. In relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 l'articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, […] non
è applicabile alla materia delle iscrizioni negli elenchi dei lavoratori agricoli perché non si tratta di prescrizione. Dal 12 maggio 2020 riprendevano a decorrere i termini per il deposito degli atti processuali civili. […] In ogni caso dal 15 aprile 2020 era ripreso il corso del termine. Deve però sommarsi il periodo relativo alla decadenza quello già decorso prima del 23.febbraio 2020. […] Ne deriva che al 12 maggio
2020, o al più dal 1giugno 2020, era già definitivo il provvedimento e iniziava a riprendere a correre il termine di 120 giorni per l'azione giudiziale. Poiché il procedimento giudiziale è stato avviato il 26.11.2020, erano decorsi i 120 giorni ex art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.
7. La decadenza è dunque maturata”
Ora, il solo punto censurato nel gravame è costituito dalla decorrenza del termine decadenziale, individuata nella pubblicazione telematica degli elenchi di variazione.
In particolare, l'appellante deduce che: con sentenza n. 45 del 23.3.21 la Corte Costituzionale, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 7 D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni nella L. 15.07.2011, aveva dichiarato non fondata la questione in quanto i profili di illegittimità censurati da questa Corte, quale Giudice remittente,
“circa la irragionevole compressione del diritto di difesa”, afferivano non alla disposizione normativa, bensì alla circolare n. 82 del 2012, che aveva CP_2 definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrali, spettando
“eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012”; CP_2
è in tale circolare, infatti, che viene previsto il termine di quindici giorni, durante il quale sono visibili gli elenchi di variazione trimestrale, ambito temporale non previsto dall'art. 38 comma 7 D.L. 98/2011;
a ciò si aggiunga che il Giudice delle Leggi avrebbe chiarito che la pubblicazione in modalità informatica di atti e provvedimenti amministrativi, ancorché adottabile, deve comunque essere informata alla “massima cautela” nella sua attuazione concreta, “esigenza tanto più forte” ove gli interessi in gioco siano così pregnanti, come nella materia previdenziale e assistenziale, quale è quella in esame. CP_ Secondo l'appellante da ciò deriverebbe l'illegittimità della circolare n. 82 del
2012 per le modalità di pubblicazione sul sito Internet ivi previste e la conseguente facoltà del giudice di merito di disapplicarla al caso specifico. Tale conclusione non può essere accolta.
Invero, premesso che il disconoscimento è stato adottato nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 38, nel testo antecedente alla novella introdotta l'art. 43, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che ha ripristinato la comunicazione individuale, va dato atto che Cass. civ. sez. lav., 28/12/2022 n. 37974, ha ricostruito l'evoluzione normativa fino all'art. 38 D.L. n. 98 del 2011, conv. con L. n. 111 del
2011, precisando che esso aveva aggiunto al R.D. n. 1949 del 1940, l'art. 12 bis, con il quale era stabilito che "con riferimento alle giornate di occupazione successive al
31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all nazionale CP_1 della previdenza sociale ( ai sensi del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 6, CP_2 commi 1, 3 e 4, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo CP_2 secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". CP_1
Il comma 7 aveva poi stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_2 la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dal R.D. 24 settembre 1940,
n. 1949, art. 12 bis, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione".
Ha aggiunto: “Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né del D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 8, comma 5, né del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, comma
4, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell'elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell non erano più distinti dall'elenco trimestrale che prima, CP_2 giusta l'art. 9 quinquies, comma 2, D.L. cit., era deputato semplicemente a indicare
i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base al D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, e D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali”. CP_2
In esito a tale compiuta ricostruzione, deve essere considerato che se la norma, nella formulazione ratione temporis applicabile, non prevedeva la comunicazione individuale e ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, non ricorre una qualche violazione che abbia impedito la decorrenza del termine di decadenza di cui al D.L. n. 7/70.
Quanto alla circolare n. 82 del 2012 il mero richiamo ai rilievi di criticità CP_2 contenuti nell' ordinanza di rimessione di questa Corte non offre elementi di concreto contenuto che consentano di ravvisare profili di illegittimità, essendo ivi previsto un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, distinto per ogni comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, giorni quindici, che non può ritenersi insufficiente.
Va aggiunto che per quanto concerne la tempistica delle pubblicazioni, è l'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011, a disporre che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative – intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale – l' provvede alla notifica ai CP_2 lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto n. 1949 del 1940, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
Va pertanto confermata la maturata decadenza sostanziale ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 della legge n. 83/1970 di conversione del D.L. n. 7/1970 e
11 del decreto legislativo n. 375/1993; tanto preclude ogni esame nel merito della sussistenza del rapporto di lavoro (su cui ha insistito l'appellante, invocando l'assunzione di prova testimoniale).
Sulla scorta di quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Non vi è condanna al rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente CP_ attesa l'acquiescenza dell' alla pronuncia di irripetibilità di quelle di primo grado in presenza della dichiarazione di esonero ed essendo in contesa non solo l'iscrizione negli elenchi ma anche delle prestazioni previdenziali .
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e avverso la Parte_1 CP_2 sentenza n. 666/2022 pubblicata in data 29/03/2022 dal Tribunale di Reggio
Calabria:
Rigetta l'appello; spese irripetibili .
Si attesta – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 25.10.2024_
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)