Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4491 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/02/2025 e vertente
TRA
– già - (c.f. ) in persona del legale Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Elena Virginia Maria Santoro in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Augusto Riboty n. 28;
APPELLANTE
E
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Giorgio Cintio in virtù di procura rilasciata in calce all'atto introduttivo di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, Corso d'Italia n. 92;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 9987/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 09/07/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << parte opposta ha ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per € 101.173,74, oltre spese e accessori, sulla base di due fatture di conguaglio per la somministrazione di energia elettrica, per il periodo dal 01.03.2011 al 30.09.2014. Ha proposto opposizione , sostenendo che per tutto il corso CP_1
del rapporto contrattuale era stata effettuata una illegittima fatturazione, in violazione delle regole sulla periodicità, nonché che i consumi erano stati solo stimati e conteggiati in modo errato, visto che era stato accertato il guasto del contatore;
nonostante ciò, la società aveva onorato due fatture: una per la somma di € 174.808,98 del periodo
01.03.2011 al 06.09.2012, l'altra per la somma di € 16.866,99 di conguaglio del periodo 01.03.2011 al 14.03.2013; dopo un anno dal recesso dal contratto, la CP_1
aveva ricevuto le due fatture oggetto del provvedimento monitorio, aventi ad oggetto il conguaglio dei consumi per tutto il periodo contrattuale, ed aveva provveduto a contestarle, ritenendo che fossero consumi errati e già saldati. L'opposta si è costituita, richiamando la suddivisione di competenze tra società venditrice e distributrice dell'energia e l'attribuzione a quest'ultima delle attività relative alle misurazioni, nonché specificando che con l'emissione della fattura di cessazione n. M156880596 del 18.9.2015 era stato effettuato il conguaglio sulla base dei dati effettivi notificati dal distributore, nella fattispecie Acea Distribuzione S.p.A., per il periodo dal 1.5.2011 alla cessazione avvenuta il 30.9.2014, per un totale di 2360301 Kwh, restituendo i 1948401 Kwh precedentemente fatturati in acconto dal 01/05/2011 sino alla precedente fattura n. M147041062 del 21/11/2014 (all. 12 comparsa).>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9987/2020 così statuiva: << in accoglimento della opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 17592/17 emesso il
22.7.2017 da questo Tribunale;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex DM 55/14 in € 9.000,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché spese per contributo unificato.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< L'opposta si è costituita, richiamando la suddivisione di competenze tra società venditrice e distributrice dell'energia e l'attribuzione a quest'ultima delle attività relative alle misurazioni, nonché specificando che con l'emissione della fattura di cessazione n. M156880596 del 18.9.2015 era stato effettuato il conguaglio sulla base dei dati effettivi notificati dal distributore, nella fattispecie Acea Distribuzione S.p.A., per il periodo dal 1.5.2011 alla cessazione avvenuta il 30.9.2014, per un totale di 2360301 Kwh, restituendo i 1948401
Kwh precedentemente fatturati in acconto dal 01/05/2011 sino alla precedente fattura n. M147041062 del 21/11/2014 (all. 12 comparsa). Va, però, rilevato che dalla Parte documentazione allegata da , in particolare, dalla lettera del 17.2.14 (all. 4 e 10) emerge che fino a quel momento nessuna lettura effettiva era stata inviata dal Parte Distributore;
dalla lettera el 18.11.15 (all. 6) si evince, poi, il riepilogo delle letture effettive, indicate come avvenute solo due volte, nel 2011 e nel 2014; nelle due lettere Parte del 4.2.16 (all. 7 e 8) le letture rilevate effettive sono indicate come mensili e indicano due voci diverse per i consumi rilevati al 30.9.14; nella comunicazione ET allegata alla memoria del 19.11.18, le letture effettive terminano in data 30.6.11 e vengono indicate come mensili;
poi, per quelle successive non vi è alcuna indicazione se siano effettive (si suppone siano state solo telematiche); inoltre, le letture del contatore alla data del 28.2.14 rispettivamente indicata da ET e riferita dai tecnici intervenuti sul verbale del 19.3.14 allegato alla citazione, non coincidono. A questa poca chiarezza documentale, si aggiunge la assoluta assenza di deduzioni, da parte della opposta, circa i due interventi di manutenzione effettuati sul gruppo di misura della opponente e dei guasti rilevati;
dai due verbali allegati da parte opponente, infatti, emerge che, sia in data 19.3.14, che in data 16.6.14, furono rinvenuti problemi nel rilievo delle misurazioni, tanto che nel secondo intervento si provvide alla sostituzione del contatore;
di fronte a queste evidenze, la società opposta nulla ha argomentato circa la attendibilità delle misurazioni ricevute in via telematica sino a quel momento dal distributore e provenienti da un apparecchio poi risultato non funzionante. Sul punto va ricordato che: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante”(tra le altre, Cass. n. 23699/2016; Cass. 7045/18; Cass.
2327/19; Cass. ord. 6562/19). Deve, allora, ritenersi che parte opposta non abbia adempiuto il proprio onere probatorio di dimostrare la fondatezza e la reale consistenza del proprio credito, e la opposizione sarà, quindi, accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguiranno la soccombenza.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati, e rassegnava le seguenti conclusioni:<< confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 17592/2017 - RG n. 42972/2017), e per l'effetto condannare l'appellata al pagamento della somma di € 101.173,74, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi a far data dalla domanda, le spese di cui in decreto, nonché le spese legali del presente giudizio in favore della appellante e quelle relative al primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.>> In via istruttoria chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado (210 c.p.c) e CTU.
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione non avendo l'appellante impugnato – prestandovi così acquiescenza- il passo motivazionale con cui il Tribunale aveva ritenuto inattendibile
<< il contatore perché mal funzionante >> tant'è che era stato sostituito. Riproponeva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. le eccezioni svolte in primo grado e non esaminate dal primo giudice di inammissibilità/infondatezza dell'azione recuperatoria Parte_ di per la mancata produzione del contratto di fornitura inter partes come fonte dell'obbligazione, nonché l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti privi di riferimenti ad essa e di quelli prodotti oltre i termini decadenziali di cui CP_1
all'art. 183 c.p.c. Deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< disattendere e rigettare l'appello così come proposto dall'appellante erché inammissibile e comunque Parte_1
infondato in fatto ed in diritto. Si ribadiscono in ogni caso, tutte le eccezioni formulate in primo grado che non sono state esaminate dal Tribunale di Roma. Si chiede che, in ogni caso, l'appellante sia condannata alla refusione delle spese di lite.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 30 aprile 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 14 febbraio 2025.
Con decreto presidenziale del 12 dicembre 2024 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << violazione e falsa applicazione degli artt. 115
e 116 cod. proc. civ. >> censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Parte Tribunale ha affermato: << dalla documentazione allegata da in particolare dalla lettera del 17.2.14 (all. 4 e 10) emerge che fino a quel momento nessuna lettura effettiva Parte_ era stata inviata dal distributore;
dalla lettera el 18.11.15 (all. 6) si evince, poi, il riepilogo delle letture effettive, indicate come avvenute solo due volte, nel 2011 e nel Parte 2014; nelle due lettere el 4.2.16 (all. 7 e 8) le letture rilevate effettive sono indicate come mensili e indicano due voci diverse per consumi rilevati al 30.9.14; nella comunicazione ET allegata alla memoria 19.11.18, le letture effettive terminano in data 30.6.11 e vengono indicate come mensili;
poi, per quelle successive non vi è alcuna indicazione se siano effettive (si suppone siano state solo telematiche); inoltre, le letture del contatore alla data del 28.2.14 rispettivamente indicata da ET e riferita dai tecnici intervenuti sul verbale del 19.3.14 allegato alla citazione, non coincidono>>.
Sostiene, al contrario, che i dati sono riferiti a tre diverse fatture e non a due, la prima riferita a consumi stimati, le altre emesse sulla base di una lettura effettiva e, pertanto, tali fatture sarebbero coincidenti tra loro. Afferma, altresì, che non vi sia carenza di prova scritta e che non si possa contestare l'attendibilità probatoria dei documenti forniti dal distributore, trattandosi di soggetto terzo e imparziale, nonché deputato per legge alla rilevazione dei consumi.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << violazione e falsa applicazione della normativa di settore e degli artt. 115 e 116. proc. civ. >> censura la sentenza di primo grado per non avere il tribunale correttamente individuato la ripartizione delle competenze tra società di vendita e società di distribuzione di energia elettrica e per Parte_ aver affermato che essa vrebbe dovuto dedurre l'attendibilità delle misurazioni ricevute dal distributore. Significa, in particolare, che le società di vendita non hanno facoltà di intervenire con l'attività di misurazione dei consumi e devono pertanto considerarsi estranee ad ogni contestazione avente ad oggetto la correttezza dei conteggi. In via subordinata, sostiene che, ad ogni modo, il Tribunale aveva errato nel non riconoscere come dovuto il consumo successivo alla sostituzione del contatore, avvenuta in data 17/06/2014, posto che esso non era mai stato oggetto di contestazione ed anzi era stato confermato dall'appellata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo pag. 7 in cui aveva scritto: << Il periodo di conguaglio di entrambe le fatture contestate (dal 01.05.2011 al 30.09. 2014) coincide in buona parte con il periodo di conguaglio (dal 01.03.2011 al 14.03. 2013) già precedente addebitato ed integralmente corrisposto >>, con evidente ammissione, completamente trascurata dal
Tribunale, che i consumi relativi al periodo successivo al 14.03.2013 ed in ogni caso quelli segnati dal nuovo misuratore fino alla cessazione del contratto, sono rimasti non pagati. Quantificava tale consumo in euro 36.819, 20. § 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. >> affermava alla luce della fondatezza dell'appello, la necessità di riformare Parte_ il capo della sentenza impugnata che ha condannato essa l pagamento delle spese processuali.
§ 6 – Le questioni preliminari
Osserva la Corte che il Tribunale ha deciso la causa facendo ricorso al criterio motivazionale della ragione più liquida e, per tale ragione, avendo ritenuto evidente, sulla base della documentazione versata in atti, la fondatezza dell'opposizione ha reso la pronuncia nel merito senza esaminare le questioni preliminari o pregiudiziali sollevate da CP_1
ripropone in questo grado l'eccezione di inammissibilità/infondatezza CP_1
dell'azione recuperatoria per mancata produzione del contratto.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Osserva la Corte che costituisce principio consolidato che: << il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia"
e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.>>
(così recentemente Cass. n. 20267/2023). Parte_ ha prodotto in giudizio le fatture indirizzate a via Tempio degli CP_1
Arvali 45 Roma per la fornitura presso detto indirizzo in cui ha sede la società appellata che ivi esercita l'attività commerciale servita dalla fornitura oggetto di causa;
risulta indicato in fattura che la fornitura avviene in forza di contratto n.
1-2246082358 data firma offerta 1.3.2011 data rinnovo 1.08.2013; risulta riportato il codice POD e tutte le caratteristiche della fornitura. Va osservato ancora che parte opponente nell'atto di citazione in opposizione ha dichiarato al punto 1 dei Motivi in fatto: << il rapporto di fornitura elettrica inter partes si è svolto nel periodo compreso dal 1.03.2011 al
30.09.2014.>>; risulta poi pacifico che ha contestato la quantificazione dei CP_1
consumi di detta fornitura con iter che si è risolto favorevolmente risultando sostituito il contatore in data 17 giugno 2014. Vi sono, quindi, plurime e concordanti circostanze che inducono a ritenere raggiunta la prova presuntiva dell'esistenza tra le parti del contratto di fornitura con le caratteristiche descritte in fattura.
Si ritengono superflue ulteriori osservazioni, stante l'infondatezza dei motivi di gravame di cui infra.
§ 7 –L'analisi dei motivi
§ 7.1 – I primi due motivi, attesa la loro connessione, possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati.
La motivazione di prime cure va meramente integrata con minime precisazioni in fatto avendo il tribunale dato corretta applicazione ai principi di diritto che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova.
Come evidenziato la fornitura ha avuto inizio il 1° marzo 2011 ed è cessata, per disdetta, il 30 settembre 2014.
Parte_ Emerge dagli atti che a inviato a una prima fattura riferita al periodo CP_1
dal 01.03.2011 al 06.09.2012, per un importo pari ad € 174.808,98 che previa CP_1
richiesta di rateizzazione, aveva saldato integralmente rispettando le date della Parte_ concessa rateizzazione. Successivamente, metteva in data 5 settembre 2013 una seconda fattura (M137062862) a conguaglio del periodo 1° marzo 2013 – 14 marzo
2013 di € 16.866,99 che pagava in data 22 ottobre 2013. In ragione CP_1
dell'esorbitanza dei consumi fatturati e pagati proponeva un primo reclamo in CP_1
Parte cui contestava ad la scorretta condotta commerciale e contrattuale” per il ritardo nelle fatturazioni ed invitava altresì la società ad emettere le fatture sulla base della Parte rilevazione dei consumi effettivi. inviava il proprio personale presso il contatore sito all'interno dei locali commerciali ed il personale intervenuto accertava che il contatore registrava valori fuori norma. In data 19 marzo 2014 il personale incaricato Parte_ da effettuava un intervento per riparare il contatore (doc. 4 fascicolo parte Parte_ opponente) che non sortiva l'esito sperato ed in data 12 maggio 2014 il personale incaricato di effettuare nuove misurazioni accertava che le letture erano errate per malfunzionamento. Danesi in data 12 maggio 2014 sporgeva un ulteriore reclamo ed Parte in data 16 giugno 2014 i tecnici intervenivano nuovamente ed accertavano l'irregolare funzionamento del gruppo di misura che veniva sostituito il giorno 17 giugno 2014. Nel verbale di sostituzione risulta scritto:< misuratore che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa dei limiti di tolleranza oltre i limiti ammissibili fissati dalla normativa vigente.>>; accertavano altresì che le letture non erano rilevabili a causa di un guasto interno al contatore.
In siffatto contesto risulta intimato a il pagamento di € 101.173,74 a CP_1
fronte di tre fatture:
a) la prima n. M147041062 del 21.11.14 di € 11.143,55: data emissione 21.11.2014, data scadenza 10/01/2015 data pagamento 10/.01.2015.
b) la seconda n. M156880596 del 18.09.2015 di € 95.162,36 con oggetto: periodo di riferimento 22.11.2014 – 18.09.2015; conguaglio 1/5/2011 al 30/09/2014
c) la terza M166127526 del 2 febbraio 2016 di € 5.828,68 per restituzione consumi fatturati dal 01.05.2011 al 30.09.2014 -2.360.301; consumo rilevato dal 01.05.2011 al
30.09.2014 2.387.820 totale fornitura luce – 888.269 KWH pari ad € 5.828,68.
Parte_ Va osservato che ostiene di aver chiesto il decreto ingiuntivo per le tre fatture sopra indicate e che è errata la sentenza di prime cure che ne ha esaminate solo due.
La doglianza è manifestamente infondata in quanto sommando € 95.162,36 della seconda fattura a € 5.828,68 della terza fattura risultano € 100.991,04, somma a cui, per raggiungere l'importo ingiunto di € 101.173,74 non va sommata quella della prima Parte_ fattura n. M147041062 del 21.11.14, che nell'estratto dei libri contabili di isulta già pagata da il 10 gennaio 2015, ma la fattura M 167410620, data CP_1
emissione 24/11/2016, di € 182,70 e così sommano esattamente € 101.173,74. La fattura M167410620 data emissione 24/11/2016 di € 182,70 risulta meramente indicata nel promemoria fatture emesse asseverato dal notaio in data 10 maggio Persona_1 2017 prodotto nel fascicolo monitorio;
la fattura non risulta prodotta nella successiva fase di opposizione, quindi, è corretta la motivazione di prime cure in cui esclude anche detto minimo importo in ragione della poca chiarezza documentale.
Venendo alle restanti due fatture, puntualmente esaminate dal primo giudice, occorre in questa sede evidenziare che la terza e ultima fattura M166127526 del 2 febbraio
2016 di € 5.828,68 riporta a pagina 3 risulta la dicitura << RICALCOLO PER
LETTURA PRECEDENTE ERRATA.>>
Osserva la Corte che il tribunale, dopo aver ripercorso lo svolgersi degli eventi ed esaminato le fatturazioni nella loro successione temporale, con motivazione puntuale ha illustrato le ragioni sulle quali ha formato il proprio convincimento di accoglimento dell'opposizione per : << la assoluta assenza di deduzioni, da parte dell'opposta, circa i due interventi di manutenzione effettuati sul gruppo di misura dell'opponente e dei Parte_ guasti rilevati>> dando atto che ulla aveva argomentato circa l'attendibilità delle misurazioni ricevute, a fronte della prova fornita da che negli interventi CP_1
Parte_ del 19 marzo e 16 giugno 2014 i tecnici incaricati di vevano rinvenuto errori di misurazione tanto da ritenere guasto il contatore a causa di anomalia che impediva la corretta registrazione dei consumi.
Parte_ Nei motivi in esame non ha confutato in maniera specifica detto passo motivazionale, non ha mai confutato le verifiche operate dai suoi tecnici e le conclusioni a cui erano giunti.
E' rimasta priva di spiegazione la dicitura che la terza fattura di conguaglio (dal
01.05.2011 al 30.09.2014) sostituisce la precedente “errata”, dal momento che, essendo tutte le altre fatture pagate (cfr. estratto libri contabili con l'eccezione della fattura di €
182,70) la precedente fattura di conguaglio errata può essere soltanto la fattura di €
95.162,36 (conguaglio 1/5/2011 al 30/09/2014), pure azionata con il monitorio.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei criteri che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova nel contratto di somministrazione secondo i quali la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché́́́́ eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi
(Cass. n. 19154 del 2018; Cass. n. 297 del 2020; n. 21564/2022). In presenza di contestazioni sulla funzionalità̀ del sistema di misurazione incombe sul somministrante l'onere di dare la prova della funzionalità̀ del contatore. Se il somministrante ha assolto a tale onere probatorio, il consumatore, ove lamenti l'eccessività̀ dei consumi rilevati,
è tenuto a provare, per liberarsi dall'obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, che il consumo risultante come elevato, sulla base di un contatore funzionante, è dipeso da cause esterne alla sua volontà̀ e non a lui imputabili. Se però, a fronte di una contestazione di malfunzionamento, l'impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente cade la presunzione di consumo a carico del somministrato (così da ultimo Cass. n 20061/2024)
Osserva la Corte che, nel caso di specie, è trascorso in giudicato l'accertamento che il contatore è stato sostituito in data 17 giugno 2014 perché non funzionante, essendo irrimediabilmente guasto tanto che restituiva letture giudicate dai tecnici intervenuti
“inattendibili”.
Le fatture di conguaglio riesaminano misurazioni fornite dalle medesime letture, con risultati addirittura divergenti tra la seconda fattura di € 95.162,36, che risulterebbe sostituita dalla terza di € 5.828,68 avendo ad entrambe a riferimento il medesimo periodo di conguaglio. Mancando, quindi, la prova di regolarità dei consumi ogni eventuale conteggio di conguaglio muove da dati privi di attendibilità e va rigettata la richiesta di ammissione di CTU potendo l'ausiliare effettuare il ricalcolo dei consumi e segnatamente di quelli a conguaglio muovendo da dati attendibili e non, come nella specie, da dati inattendibili.
§ 7.2 – Il terzo motivo
È inammissibile, risultando avanzata la richiesta di riforma della sentenza di prime cure nel capo concernente le spese di lite solo in relazione all'accoglimento del gravame.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(già ) nei confronti di unipersonale contro la sentenza resa Parte_1 Controparte_1
tra le parti dal Tribunale di Roma n. 9987/2020 pubblicata in data 09/07/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 14/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo