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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2024, n. 5934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5934 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3729/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Costanzo Elisa e dell'avv. Coppo Stefano, in forza Parte_1 di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Petrini Marta, in forza di procura speciale in atti;
Controparte_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da note scritte d'udienza rispettivamente depositate il 13.11.2024 e 8.11.2024
Per il P.M.
Nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in NICHELINO il 12/09/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 52, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
pagina 1 di 3 Dalla loro relazione, prima del matrimonio, nasceva un figlio, nato a [...], il Per_1
29.08.2007.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
18.11.2022, omologato dal Tribunale di Torino in data 18.11.2022.
Con ricorso depositato il 29.2.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Instava, inoltre, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Con memoria difensiva depositata in data 30.09.2024 si costituiva in giudizio
[...] non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo a sua volta CP_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Instava, inoltre, per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
All'udienza avanti al GOP su delega del Giudice Relatore le parti raggiungevano un accordo parziale in punto affidamento e regime di visita.
Alla successiva udienza avanti al Giudice Relatore in data 4.11.2024 le parti comparivano personalmente e venivano sentite. All'esito, raggiungevano un accordo complessivo nei termini di cui al verbale di udienza. Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dato atto dell'esito negativo del tentativo di riconciliazione, il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione. L'accordo complessivo a definizione di tutti gli aspetti controversi della vertenza veniva confermato dalle parti con le note difensive rispettivamente depositate da parte ricorrente il 13.11.2024 e da parte resistente il
8.11.2024.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo esso rispondente al principio di bigenitorialità e all'interesse del minore e delle parti, anche sotto il profilo economico, non ostandovi circostanze di fatto e di diritto.
L'audizione della prole minorenne è apparsa manifestamente superflua ex art. 337-octies c.c., non essendovi disaccordo tra le parti in merito alle questioni che direttamente la riguardano.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in conformità all'intervenuto accordo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica e dimora abituale presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche;
scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i coniugi eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i coniugi, che Per_1 tengano conto dei desideri del ragazzo e, in difetto, di accordo, con le seguenti modalità:
− a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica pomeriggio;
− un pomeriggio infrasettimanale, senza pernottamento;
− durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
− metà delle vacanze Natalizie e di quelle Pasquali, in alternanza con la madre;
DISPONE che corrisponda con decorrenza dal 4.11.2024 a l'importo Parte_1 Controparte_1 di E 200 al mese a titolo di assegno divorzile da versare entro il 15 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
DISPONE che corrisponda con decorrenza dal 4.11.2024 l'importo di E 700 al mese Parte_1 a titolo di mantenimento per il figlio, da versare all'altra parte entro il 15 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà suddiviso al 50%;
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 22.11.2024
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3729/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Costanzo Elisa e dell'avv. Coppo Stefano, in forza Parte_1 di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Petrini Marta, in forza di procura speciale in atti;
Controparte_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da note scritte d'udienza rispettivamente depositate il 13.11.2024 e 8.11.2024
Per il P.M.
Nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in NICHELINO il 12/09/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 52, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
pagina 1 di 3 Dalla loro relazione, prima del matrimonio, nasceva un figlio, nato a [...], il Per_1
29.08.2007.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
18.11.2022, omologato dal Tribunale di Torino in data 18.11.2022.
Con ricorso depositato il 29.2.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Instava, inoltre, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Con memoria difensiva depositata in data 30.09.2024 si costituiva in giudizio
[...] non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo a sua volta CP_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Instava, inoltre, per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
All'udienza avanti al GOP su delega del Giudice Relatore le parti raggiungevano un accordo parziale in punto affidamento e regime di visita.
Alla successiva udienza avanti al Giudice Relatore in data 4.11.2024 le parti comparivano personalmente e venivano sentite. All'esito, raggiungevano un accordo complessivo nei termini di cui al verbale di udienza. Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dato atto dell'esito negativo del tentativo di riconciliazione, il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione. L'accordo complessivo a definizione di tutti gli aspetti controversi della vertenza veniva confermato dalle parti con le note difensive rispettivamente depositate da parte ricorrente il 13.11.2024 e da parte resistente il
8.11.2024.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo esso rispondente al principio di bigenitorialità e all'interesse del minore e delle parti, anche sotto il profilo economico, non ostandovi circostanze di fatto e di diritto.
L'audizione della prole minorenne è apparsa manifestamente superflua ex art. 337-octies c.c., non essendovi disaccordo tra le parti in merito alle questioni che direttamente la riguardano.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in conformità all'intervenuto accordo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica e dimora abituale presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche;
scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i coniugi eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i coniugi, che Per_1 tengano conto dei desideri del ragazzo e, in difetto, di accordo, con le seguenti modalità:
− a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica pomeriggio;
− un pomeriggio infrasettimanale, senza pernottamento;
− durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
− metà delle vacanze Natalizie e di quelle Pasquali, in alternanza con la madre;
DISPONE che corrisponda con decorrenza dal 4.11.2024 a l'importo Parte_1 Controparte_1 di E 200 al mese a titolo di assegno divorzile da versare entro il 15 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
DISPONE che corrisponda con decorrenza dal 4.11.2024 l'importo di E 700 al mese Parte_1 a titolo di mantenimento per il figlio, da versare all'altra parte entro il 15 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà suddiviso al 50%;
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 22.11.2024
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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