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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6776/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 giugno 2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 08/06/1977 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Milano, Via Curio Dentato n. 11 con l'Avv. Davide Poberejskii presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Milano il 30.04.1977
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Davide Poberejskii presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 02.06.2007
(trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 482 parte 2 serie A volume R01 - anno
2007)
In separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 1535/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 16 ottobre 2024; con i seguenti figli: nato il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473-bis.49 e .51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano in Via
Montecatini n. 14 a favore di;
Controparte_1
PER I FIGLI MINORENNI Controparte_2
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione paritaria del figlio, a settimane alternate, quattro giorni a settimana con collocamento presso un genitore e tre giorni con collocamento presso l'altro; con previsione di ulteriori frequentazioni su accordo di volta in volta di entrambi i genitori;
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua il figlio sarà collocato presso i genitori seguendo il criterio dell'alternanza, a seconda degli accordi da concordarsi entro il 20 dicembre di ogni anno;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Le date ivi indicate potranno essere modificate con il consenso di entrambi
i genitori.
4/b) il figlio manterrà la sua residenza in Milano alla via Montecatini n 14;
5. Per quanto riguarda le spese ordinarie nell'interesse del figlio, ogni genitore provvederà a quanto necessario nei giorni di propria spettanza, seguendo il modello del mantenimento diretto. Le ulteriori spese imprevedibili saranno ripartite equamente.
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) Tutte le altre spese, comprese quelle per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, 3° comma, c.p.c.
In data 18.09.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, il 02/06/2007, tra e;
Controparte_1 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
6) Nulla sulle spese.
7) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Buccinasco (MI), ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 2 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _________________________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 giugno 2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 08/06/1977 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Milano, Via Curio Dentato n. 11 con l'Avv. Davide Poberejskii presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Milano il 30.04.1977
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Davide Poberejskii presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 02.06.2007
(trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 482 parte 2 serie A volume R01 - anno
2007)
In separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 1535/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 16 ottobre 2024; con i seguenti figli: nato il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473-bis.49 e .51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano in Via
Montecatini n. 14 a favore di;
Controparte_1
PER I FIGLI MINORENNI Controparte_2
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione paritaria del figlio, a settimane alternate, quattro giorni a settimana con collocamento presso un genitore e tre giorni con collocamento presso l'altro; con previsione di ulteriori frequentazioni su accordo di volta in volta di entrambi i genitori;
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua il figlio sarà collocato presso i genitori seguendo il criterio dell'alternanza, a seconda degli accordi da concordarsi entro il 20 dicembre di ogni anno;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Le date ivi indicate potranno essere modificate con il consenso di entrambi
i genitori.
4/b) il figlio manterrà la sua residenza in Milano alla via Montecatini n 14;
5. Per quanto riguarda le spese ordinarie nell'interesse del figlio, ogni genitore provvederà a quanto necessario nei giorni di propria spettanza, seguendo il modello del mantenimento diretto. Le ulteriori spese imprevedibili saranno ripartite equamente.
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) Tutte le altre spese, comprese quelle per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, 3° comma, c.p.c.
In data 18.09.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, il 02/06/2007, tra e;
Controparte_1 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
6) Nulla sulle spese.
7) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Buccinasco (MI), ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 2 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _________________________
IL PM IL PG