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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Maria Balletti,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 7438 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Paola (CS), alla Via Gioacchino da Fiore n. 1, nello studio dell'Avv. Francesco De Cesare, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello;
indirizzo di P.E.C.:
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- APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. ); CP_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATI contumaci –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4896/2022 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data 13.09.2022; in materia di opposizione a estratto ruolo esattoriale.
Conclusioni per l'appellante: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto gravame, relativo alla sentenza n. 4896/2022 emessa dal Giudice di Pace di Barra pubb. Il 13 settembre 2022, nel giudizio recante n. 5806/2021 RG,
-riformare la sentenza appellata, nella parte per come evidenziata nella esposizione che si intende integralmente qui trascritta e riportata, e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità della domanda, in virtù della mancanza di interesse ad agire dell'attore ora appellato collegata con la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, e la non intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese dei due gradi del Giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al Giudice di Pace di Barra, CP_1 citava l e la e spiegava opposizione in Controparte_3 Controparte_2 relazione ai crediti consacrati nel ruolo n. 2015/5920 e nella cartella n. 07120150075838335 per contravvenzioni al C.d.S. (anno 2010) dell'importo complessivo di euro 3.018,84; al riguardo, deduceva di aver avuto conoscenza dei crediti in questione unicamente a seguito di rilascio di estratto di ruolo a cura dell;
eccepiva l'estinzione del diritto di procedere Controparte_4 ad esecuzione forzata per prescrizione successiva alla notifica della cartella nonché l'omessa e/o invalida notifica della cartella medesima, qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione.
Ritenuta dunque l'ammissibilità dell'azione, chiedeva l'accertamento del dedotto fatto estintivo con conseguente annullamento della cartella e con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 5806/2021 si costituiva l' Controparte_3
(d'ora in poi anche , la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, perché
[...] CP_5 inammissibile e infondata, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Eccepiva l'inammissibilità dell'avversa domanda così come proposta avverso estratto di ruolo e l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Non si costituiva la nonostante la regolare vocatio in ius. Controparte_2
Con sentenza n. 4896/2022 del 13.09.2022 il Giudice di pace di Barra, rilevata preliminarmente la sussistenza dell'interesse all'impugnazione avverso l'estratto di ruolo ai fini dell'accertamento negativo del credito per il tramite dell'opposizione ex art. 615 cpc, accoglieva la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione, ed annullava la cartella opposta con condanna del Concessionario al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo P.E.C. del 08.03.2023, l' CP_5 impugnava la sentenza sopra indicata, individuando le parti di motivazione ritenute erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma mediante declaratoria di inammissibilità e/o rigetto dell'opposizione spiegata da con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da CP_1 distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L' censurava la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Controparte_4 cui: 1) aveva ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo a fronte non solo dell'avvenuta notifica della cartella ma anche dell'inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo espressamente sancita in seno alla nuova disposizione di cui al comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602/1973 inserita dal D.L. n. 146/2021; 2) aveva ritenuto prescritta la pretesa creditoria senza considerare l'interruzione del termine prescrizionale per effetto della regolare notificazione della cartella esattoriale n. 071 20150075838335 000 e della intervenuta sospensione dello stesso termine dovuta all'emergenza sanitaria da covid-19, ferma la tardività delle contestazioni afferenti al rapporto sostanziale.
Restavano contumaci, pur essendo stati regolarmente evocati in giudizio, il sig. e la CP_1
Controparte_2
All'esito dell'udienza del 2 aprile 2025 la causa veniva dal giudice scrivente – subentrata al magistrato Federica D'Auria in virtù dello scardinamento avvenuto con Decreto n. 37/2025 - riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e della CP_1 [...] che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. Controparte_2
§ 2. L'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo della inammissibilità dell'azione, esperita dal sig. , per le ragioni che seguono. CP_1
Il presente giudizio ha origine nell'impugnazione di un estratto di ruolo e sulla questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, segnatamente della sussistenza dell'interesse ad agire mediante impugnazione del mero estratto di ruolo, si impone la delibazione in via preliminare rispetto ad ogni ulteriore questione in quanto potenzialmente assorbente.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973.
La norma in esame è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n.
602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti da verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme dettate per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602/1973).
Ciò posto, la disposizione succitata dell'art. 12 comma 4 bis DPR n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez.
Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al primo giudice: invero,
l'originario opponente, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato - né tantomeno allegato (neppure nel presente grado di giudizio) – l'esistenza di un pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del
D.P.R. n. 602 del 1973.
Conclusivamente va dichiarata inammissibile la domanda avverso la cartella n. 071 2015
0075838335 000 (ruolo n. 2015/5920) mancando l'interesse ad agire.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. n. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc, le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza del primo Giudice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Giudice di pace di Barra n. 4896/2022 del Controparte_3
13.09.2022 nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. n. 5806/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, nella contumacia di e della in persona del Prefetto p.t.: CP_1 Controparte_2
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione svolta in primo grado da;
CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il giorno 8 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Balletti