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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato Dott. Maria Sechi
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 111 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025.
Visto il ricorso pervenuto telematicamente in data 23.5.2025 con il quale la ha chiesto la Parte_1
condanna del Ministero di Giustizia al pagamento di una somma, a titolo di equa riparazione, per l'eccessiva durata della procedura fallimentare aperta nei confronti della con sentenza del CP_1
Tribunale di Cagliari dichiarativa di fallimento, depositata in data 26.9.2013; procedura ancora pendente.
La ricorrente ha lamentato l'irragionevole durata del procedimento presupposto, considerando il periodo intercorso tra la data di deposito dell'istanza di ammissione del credito al passivo, alla data di deposito del presente ricorso.
Nella specie, deve rilevarsi che, secondo il principio espresso da ultimo dalla Suprema Corte, alla quale si intende aderire, ai fini per cui è causa, “in tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del
2001, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare
per il creditore va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si
instaura il rapporto processuale coerentemente con quanto statuito dell'art. 94” (Cass. 324/24; conf.
Cass. 2041/24)
Dallo stato passivo risulta che la data di ammissione della domanda della al passivo è Parte_1
quella del 27.4.2015; pertanto, alla data di deposito del presente ricorso, sono decorsi 10 anni, non dovendosi considerare le frazioni di anno inferiori ai sei mesi.
pagina 1 di 3 Conseguentemente, detratto il termine di ragionevole durata stabilito, per la procedura fallimentare,
dall'art. 2, comma 2 bis, L. n. 89/2001, si deve ritenere una durata eccedente il termine ragionevole di quattro anni.
Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto, ex art. 2 bis, co. 2,
L. n. 89/2011, della complessità del caso, dell'oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
In particolare, nel caso concreto, assume rilievo il fattore della c.d. “posta in gioco” sia al fine di verificare la sussistenza del diritto all'equa riparazione, sia al fine di quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell'indennizzo, in rapporto all'entità della concreta incidenza della pendenza del giudizio sulla vita della parte, effettuando un giudizio di comparazione tra l'importo della somma in gioco e la situazione socioeconomica dell'istante; il riferimento alle “condizioni personali della parte” assume, infatti, una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolare di società di capitali, in relazione alla misura del credito ammesso in sede fallimentare (cfr. Cass. 3970/24); credito che, nel caso in esame, è pari a € 6.193,31.
Pertanto, avuto riguardo all'ammontare del predetto credito, alla qualità di società di capitali della ricorrente, al fatto che detto credito era stato ammesso in chirografo, se per un verso non si ritiene la richiesta di carattere bagatellare, e quindi irrisoria, per altro verso la misura dell'equo indennizzo deve essere individuata nella forbice prevista dall'art. 2 bis L. 89/2001 in € 400,00 per ogni anno di ritardo.
Conseguentemente, si liquida la somma di euro 1.600,0000 in favore della ricorrente, con gli interessi dalla data della domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, in relazione alla somma liquidata, secondo la tabella n. 8 della tariffa forense rubricata procedimenti monitori (Cass. Civ., n°16512/2020) e secondo il valore minimo, attesa la semplicità delle questioni trattate;
va inoltre riconosciuto l'aumento di cui al comma 1 bis dell'art. 4 in considerazione della redazione del ricorso mediante la tecnica dei c.d. “collegamenti ipertestuali”.
pagina 2 di 3 Deve infine disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore come da istanza.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione la somma di euro 1.600,00 liquidata a Controparte_2
titolo di equa riparazione in favore della con gli interessi legali dalla data della domanda Parte_1
al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura,
liquidate in € 308,10 per compensi professionali, € 82,08 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Manzella.
Cagliari 3 giugno 2025
Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
pagina 3 di 3
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato Dott. Maria Sechi
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 111 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025.
Visto il ricorso pervenuto telematicamente in data 23.5.2025 con il quale la ha chiesto la Parte_1
condanna del Ministero di Giustizia al pagamento di una somma, a titolo di equa riparazione, per l'eccessiva durata della procedura fallimentare aperta nei confronti della con sentenza del CP_1
Tribunale di Cagliari dichiarativa di fallimento, depositata in data 26.9.2013; procedura ancora pendente.
La ricorrente ha lamentato l'irragionevole durata del procedimento presupposto, considerando il periodo intercorso tra la data di deposito dell'istanza di ammissione del credito al passivo, alla data di deposito del presente ricorso.
Nella specie, deve rilevarsi che, secondo il principio espresso da ultimo dalla Suprema Corte, alla quale si intende aderire, ai fini per cui è causa, “in tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del
2001, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare
per il creditore va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si
instaura il rapporto processuale coerentemente con quanto statuito dell'art. 94” (Cass. 324/24; conf.
Cass. 2041/24)
Dallo stato passivo risulta che la data di ammissione della domanda della al passivo è Parte_1
quella del 27.4.2015; pertanto, alla data di deposito del presente ricorso, sono decorsi 10 anni, non dovendosi considerare le frazioni di anno inferiori ai sei mesi.
pagina 1 di 3 Conseguentemente, detratto il termine di ragionevole durata stabilito, per la procedura fallimentare,
dall'art. 2, comma 2 bis, L. n. 89/2001, si deve ritenere una durata eccedente il termine ragionevole di quattro anni.
Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto, ex art. 2 bis, co. 2,
L. n. 89/2011, della complessità del caso, dell'oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
In particolare, nel caso concreto, assume rilievo il fattore della c.d. “posta in gioco” sia al fine di verificare la sussistenza del diritto all'equa riparazione, sia al fine di quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell'indennizzo, in rapporto all'entità della concreta incidenza della pendenza del giudizio sulla vita della parte, effettuando un giudizio di comparazione tra l'importo della somma in gioco e la situazione socioeconomica dell'istante; il riferimento alle “condizioni personali della parte” assume, infatti, una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolare di società di capitali, in relazione alla misura del credito ammesso in sede fallimentare (cfr. Cass. 3970/24); credito che, nel caso in esame, è pari a € 6.193,31.
Pertanto, avuto riguardo all'ammontare del predetto credito, alla qualità di società di capitali della ricorrente, al fatto che detto credito era stato ammesso in chirografo, se per un verso non si ritiene la richiesta di carattere bagatellare, e quindi irrisoria, per altro verso la misura dell'equo indennizzo deve essere individuata nella forbice prevista dall'art. 2 bis L. 89/2001 in € 400,00 per ogni anno di ritardo.
Conseguentemente, si liquida la somma di euro 1.600,0000 in favore della ricorrente, con gli interessi dalla data della domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, in relazione alla somma liquidata, secondo la tabella n. 8 della tariffa forense rubricata procedimenti monitori (Cass. Civ., n°16512/2020) e secondo il valore minimo, attesa la semplicità delle questioni trattate;
va inoltre riconosciuto l'aumento di cui al comma 1 bis dell'art. 4 in considerazione della redazione del ricorso mediante la tecnica dei c.d. “collegamenti ipertestuali”.
pagina 2 di 3 Deve infine disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore come da istanza.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione la somma di euro 1.600,00 liquidata a Controparte_2
titolo di equa riparazione in favore della con gli interessi legali dalla data della domanda Parte_1
al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura,
liquidate in € 308,10 per compensi professionali, € 82,08 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Manzella.
Cagliari 3 giugno 2025
Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
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