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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2024, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14 ottobre
2024; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Concetta Potito, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1406/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14 ottobre
2024 con la fissazione dei termini per le memorie difensive,
TRA
pagina 1 di 9 (C.F.: ), (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Parte_3 C.F._3
Maruotti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Giovina Controparte_1 C.F._4
Forleo ed elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali, possesso, trascrizioni.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, esponendo quanto segue: essi sono gli unici eredi legittimi Controparte_1
di e questi ultimi, con atto del 6 gennaio 1955, notaio hanno Controparte_2 Persona_1 Per_2
acquistato il diritto di sepolcreto su due locali in muratura, posti al lato destro rispetto all'ingresso e distinti ai numeri tre e quattro, con le relative cellette ossarie poste ai lati dei loculi ed ubicati presso il cimitero di Sant'Agata di Puglia, nella cappella gentilizia De Carlo;
in uno dei loculi è inumato
, deceduto in data 21 novembre 1961, fino alla ricognizione avvenuta nel luglio 1999; Parte_1
i loculi sono stati utilizzati per l'inumazione di e essi hanno Persona_3 Controparte_3
rivendicato il loro diritto di sepolcreto, senza alcun esito, nella fase stragiudiziale;
tutto ciò premesso, hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: A) accertare e dichiarare gli odierni istanti germani eredi per Parte_1
rappresentanza dei coniugi e , del diritto di sepolcreto sui loculi ed Controparte_2 Persona_1
annesse cellette ossario, nella cappella gentilizia De Carlo, giusto atto per Notar del Per_2
06.01.1955; B) ordinare, per l'effetto, che i predetti loculi ed annesse cellette ossario siano messe a disposizioni degli odierni istanti, liberi da inumazioni;
C) accertare e riconoscere in favore dei germani il diritto al risarcimento dei danni derivanti, dall'uso sine titulo dei prefati loculi ed Parte_1
annesse cellette ossario, da liquidarsi in via equitativa;
D) Condannare, infine, il Dott.
[...] al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. CP_1
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha esposto quanto segue: egli è il nipote di Per_4
fu (padre di , madre del convenuto); la cappella gentilizia
[...] Per_5 Controparte_3
pagina 2 di 9 costituisce, pertanto, una cappella funeraria destinata alla inumazione del fondatore e dei suoi ascendenti e discendenti, con esclusione, quindi, degli estranei;
la natura della cappella può evincersi dalla intestazione posta all'ingresso (“Famiglia De Carlo”) e, comunque, in caso di dubbio, si presume che la cappella sia di tipo gentilizio;
stabilito, quindi, il carattere gentilizio del sepolcro, trova applicazione il consolidato principio per cui nella cerchia dei familiari, aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia, devono farsi rientrare, tutti coloro che sono allo stesso legati da un vincolo di sangue e che il diritto al sepolcro si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia di familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa; la conseguenza è che, essendo ancora in vita l'ultimo superstite dei familiari consanguinei degli originari fondatori della cappella gentilizia, non si è ancora verificata quella trasformazione del sepolcro da familiare in ereditario;
alla luce di queste considerazioni, gli attori non possono vantare in relazione al sepolcro della famiglia De Carlo diritti iure sanguinis, non avendo gli stessi dimostrato vincoli di tale natura nei confronti del fondatore della cappella;
a ciò va aggiunto il fatto che l'atto redatto per NO , datato 6 gennaio 1955 Persona_6
rep. n. 1712 e racc. n. 1272 (posto da parte attrice a sostegno della presente azione) nella parte in cui così dispone “.... il sig. vende ai coniugi e i loculi Persona_4 Controparte_2 Persona_1
murari tre e quattro......nonchè un ossario......” risulta essere nullo, in quanto secondo l'attuale impianto normativo non è più ammissibile quanto previsto dall'art. 71 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880; peraltro, la stessa disposizione, prevede che “gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione”, onere non adempiuto dagli attori;
la possibilità di cedere a terzi il sepolcro era comunque soggetta ai vincoli derivanti dal diritto civile e, secondo quanto disposto dal precedente art. 70, anche da una sorta di autorizzazione rilasciabile dal Comune;
peraltro, il diritto d'uso deve presumersi di carattere non ereditario ma familiare, in difetto di una diversa specifica volontà del fondatore e, quindi, – come nel caso di specie– deve ritenersi sottratto a possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati iure sanguinis al fondatore medesimo;
il predetto regolamento è stato poi superato dal d.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 (G.U. 26 gennaio 1976) che ha previsto un divieto assoluto di cessione, nel senso che “ Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (Comune), fino a completamento della capienza del sepolcro”, divieto poi confermato dall'identico primo comma dell'art 93 del DPR 10 settembre 1990 n.
285 (GU 12 ottobre 1990), succeduto al precedente;
peraltro, l'art. 824 c.c. prevede che i cimiteri comunali sono soggetti senz'altro al regime giuridico del demanio pubblico, e, quindi, sono in primo pagina 3 di 9 luogo inalienabili ai sensi dell'art 823 c.c. comma primo, prima parte;
in termini riassuntivi, la cessione di un diritto di sepoltura privata, anche qualora consentita, non si può configurare come una semplice alienazione da privato a privato, ma richiede –e tale è un punto dirimente della presente vicenda–
l'intervento dell'autorità concedente;
pur volendo superare questa preliminare questione, il convenuto ha evidenziato il suo possesso ultraventennale del sepolcro, tanto da averlo usucapito;
va poi rilevato che non è mai stato tumulato nella cappella;
tutto ciò premesso, ha chiesto di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “c o n c l u d e affinchè, l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e richiesta, Voglia: In via preliminare , per tutte le motivazioni di cui in testo, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'Atto redatto per NO Persona_6
datato 6 gennaio 1955 rep. n. 1712 e racc. n. 1272 nella parte in cui dispone la vendita dei loculi e dell'ossario richiamata in quanto disposta in violazione delle norme di legge e della disciplina codicistica, con conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenza di lite. In via preliminare, per tutte le motivazioni di cui in testo, accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione dei loculi contraddistinti ai numeri tre e quattro della Parte_4
(posti al lato destro rispetto all'ingresso unitamente alle cellette ossario), e, nello specifico,
[...]
l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto al sepolcro, sia sotto forma primaria, ossia come diritto a essere seppelliti o a seppellire, sia sotto forma secondaria, come diritto di accesso al sepolcro di famiglia - pronunciare una sentenza di accertamento del relativo acquisto per usucapione a favore del dott. con conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenza di lite. Nel CP_1
merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, con conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenza di lite”.
La causa è stata istruita a mezzo delle sole prove documentali prodotte dalle parti, ed all'udienza del 14/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi integralmente richiamate.
2. Preliminarmente si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -
pagina 4 di 9 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
2.1. La domanda non è fondata e non va, pertanto, accolta.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. U,
Ordinanza n. 17122 del 28/06/2018), lo ius sepulchri (diritto di natura reale che garantisce al suo titolare, in caso di decesso, la prerogativa di ottenere sepoltura nella tomba familiare) origina da una duplice fonte di legittimazione, dovendo distinguersi, dal sepolcro ereditario destinato alla circolazione secondo le regole proprie del diritto ereditario, il sepolcro gentilizio, che attribuisce il diritto alla sepoltura ai soli titolari istituiti dall'originario fondatore o, in mancanza, ad esso legati da uno specifico rapporto di consanguineità (iure sanguinis). Mentre il diritto al sepolcro iure haereditario è acquistabile (come indicato) secondo le norme del diritto ereditario, la prerogativa sepolcrale originata iure sanguinis rappresenta una prerogativa personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, né inter vivos, né mortis causa, che nasce per volontà dell'originario fondatore (o, in mancanza, in ragione del legame di sangue con quello) e si estingue con il decesso del titolare, salva la trasformazione del sepolcro, al momento della sopravvivenza dell'ultimo legittimato, da sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario. In particolare, nell'ipotesi del c.d. sepolcro gentilizio (che si presume in difetto di prova contraria), mancando alcuna disposizione da parte del fondatore del sepolcro, lo ius sepulchri spetta (secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5547 del 19/05/1995; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1834 del
12/05/1975). In termini più precisi, in mancanza di una specifica disposizione del fondatore, lo ius sepulchri d'indole gentilizia dev'essere riconosciuto ai parenti a quello più vicini per vincolo di sangue,
e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte;
tale diritto, infatti, pur non essendo precisato in disposizioni di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine conforme al sentimento comune e alle esigenze di culto e di pieta per i defunti e, quando viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 12/05/1975).
pagina 5 di 9 Il diritto sulla cappella, gentilizia o familiare - costruita, previa concessione ai sensi degli artt.
90 e 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sopra o sotto il suolo di un'area cimiteriale - si atteggia come un diritto reale particolare, assimilabile al diritto di superficie (si esprime in termini generici di diritto reale Cass. 30 maggio 1984, n. 3311, mentre Cass. 15 settembre
1997, n. 9190 e Cass. 25 maggio 1983, n. 3607 ravvisano, più in particolare, la sussistenza di un diritto di superficie o, comunque, ad esso suscettibile di essere assimilato).
Tale diritto reale è tutelabile, poi, anche con l'azione negatoria (art. 949 c.c.), diretta ad impedire od eliminare l'introduzione nel sepolcro delle salme di coloro che non vi avessero diritto, e la relativa legitimatio ad causam trova riferimento alla titolarità o meno di quel diritto reale (cfr., in tal senso, Cass. 30 maggio 1984, n. 3311).
2.2. Nel caso di specie è incontestato che si tratti di una cappella gentilizia, come può evincersi dal materiale fotografico agli atti, da cui emerge l'intestazione “ ” proprio Parte_4 all'ingresso della tomba.
Peraltro, come già esposto, in assenza di specifiche ed espresse determinazioni del fondatore, mancanti nella fattispecie, il sepolcro si presume avere carattere familiare (v. anche Cass. n.
12957/2000).
Tanto premesso, il fondatore del sepolcro gentilizio non ha adottato disposizioni specifiche ed espresse sui beneficiari dello ius sepulchri, per cui, in conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, esso spetta (secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome.
In sostanza, nel caso in esame, lo ius sepulchri dev'essere riconosciuto ai parenti più vicini al fondatore per vincolo di sangue e, particolarmente, a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte.
Non può pertanto spettare, andando ancor più nel particolare, in assenza di specifiche ed espresse disposizioni in loro favore, agli eredi del compratore, sol avuto riguardo al fatto che nel rogito prodotto agli atti (allegato all'atto di citazione) viene espressamente indicato che le parti del contratto non sono parenti tra loro.
Quel che conta, infatti, è la volontà manifestata dal fondatore all'atto della fondazione, per cui, una volta accertato che in tale momento fu impresso al sepolcro carattere familiare e non ereditario -
pagina 6 di 9 carattere che, lo si ripete, si presume - le successive vicende della proprietà dell'edificio sepolcrale nella sua materialità diventano indifferenti, nel senso che la identificazione dei soggetti titolari del diritto primario di sepolcro, inteso nella sua accezione di diritto ad essere sepolti in quel determinato luogo, va comunque fatta in base alla volontà - espressa o presunta - del fondatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari, sicché il diritto del singolo deve ritenersi acquistato iure proprio sin dal momento della nascita e non può essere trasmesso ne' per atto tra vivi ne' per successione mortis causa, non si perde per prescrizione o rinuncia e, inoltre, dà luogo ad una particolare forma di comunione tra i contitolari (da non confondersi con la comunione di proprietà o di altro diritto reale sul bene) destinata a durare sino al venir meno della pluralità degli aventi diritto, solo dopo di che il sepolcro si trasforma da familiare in ereditario (v., in tal senso, Cass.
n.12957/2000 e Cass. n. 5015/1990).
Conseguentemente, in assenza di una “qualificata consanguineità” degli attori con il fondatore del sepolcro gentilizio, tenuto conto della loro totale estraneità all'organico nucleo familiare, strettamente inteso, di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 949 c.c., deve dichiararsi, l'insussistenza dello ius sepulchri in capo agli stessi.
Va, infatti, ribadito, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, più sopra richiamata, come la nozione di famiglia rilevante ai fini dell'attribuzione dello ius sepulchri d'indole gentilizia, debba ritenersi convenientemente circoscritta, in mancanza di specifiche ed espresse disposizioni del fondatore, allo stretto nucleo familiare di quest'ultimo, ossia ai suoi discendenti, ovvero, in mancanza, ai suoi consanguinei più prossimi (l'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte), senza indebite e incontrollate estensioni a linee ulteriori di consanguineità (Cass. n. 8020/2021).
2.3. Inoltre, ricorre una seconda ragione di rigetto, per quanto di seguito indicato.
Va premesso che la materia in esame è regolata, ratione temporis, dall'art. 71 R.D. 21 dicembre
1942, n. 1880, che prevedeva: ” [I] Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.[II] Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra i vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.[III] La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune all'originario titolare della concessione.[IV] In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il comune può non riconoscere come nuovo concessionario l'avente causa del titolare della
pagina 7 di 9 concessione. A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione”.
In disparte la circostanza che la cessione sarebbe in contrasto con il carattere gentilizio della cappella (per quanto detto sub 2.1 e quindi perché incompatibile con le regole del diritto civile, come vita la norma), rileva la circostanza che non v'è alcuna prova dell'avere gli attori provveduto alla notifica al Comune dell'intervenuta cessione, al fine di rendere possibile il controllo sull'atto da parte dell'ente, come sancito dall'art. 70, comma 4, sopra citato.
2.4. Ed infine, come correttamente eccepito dal convenuto, ricorre una terza ragione per il rigetto della domanda.
Premesso che il diritto preteso dagli attori riveste carattere reale (di tipo particolare, come sopra detto), gli attori non hanno provato la sussistenza del diritto reale (che essi vantano in questa sede) in capo al loro dante causa, limitandosi a produrre l'atto di trasferimento inter vivos, peraltro monco di alcune parti.
Va detto che la domanda va intesa come azione di rivendica, tipica espressione del “giudizio petitorio”, con la quale deve intendersi ogni giudizio concernete la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi altresì il giudizio di divisione/di restituzione a seguito di esperita azione per lesione di legittima/di petitio hereditatis, il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità del diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass.18 novembre 1982, n. 6202).
Nell'ambito di un giudizio siffatto le parti debbano fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale. E' noto, infatti, che la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. – né con pretesi riconoscimenti della controparte – essendo necessario, in subiecta materia, l'atto scritto
“ad subsantiam”, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione – né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass. 11 novembre 1997, n. 11115).
Non essendo stati prodotti, nei termini delle memorie istruttorie, i titoli relativi al diritto reale vantato dal dante causa degli attori, la domanda va rigettata anche sotto questo profilo.
pagina 8 di 9 Tutte le altre questioni restano assorbite dalla decisione, non dovendo essere esaminata la domanda di rimborso dell'importo versato a suo tempo in esecuzione del contratto di compravendita, in quanto formulata oltre i termini processuali.
3. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, secondo i valori medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella istruttoria, per la quale si fa applicazione dei valori minimi - ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vista la soccombenza degli attori, vanno poste a loro carico e andranno pagate in favore del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori al pagamento, in solido tra loro ed in favore del convenuto, delle spese di lite, che qui si liquidano in complessivi euro 4.237,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Foggia, il 15 ottobre 2024
Il Giudice
(dott. Concetta Potito)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14 ottobre
2024; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Concetta Potito, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1406/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14 ottobre
2024 con la fissazione dei termini per le memorie difensive,
TRA
pagina 1 di 9 (C.F.: ), (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Parte_3 C.F._3
Maruotti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Giovina Controparte_1 C.F._4
Forleo ed elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali, possesso, trascrizioni.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, esponendo quanto segue: essi sono gli unici eredi legittimi Controparte_1
di e questi ultimi, con atto del 6 gennaio 1955, notaio hanno Controparte_2 Persona_1 Per_2
acquistato il diritto di sepolcreto su due locali in muratura, posti al lato destro rispetto all'ingresso e distinti ai numeri tre e quattro, con le relative cellette ossarie poste ai lati dei loculi ed ubicati presso il cimitero di Sant'Agata di Puglia, nella cappella gentilizia De Carlo;
in uno dei loculi è inumato
, deceduto in data 21 novembre 1961, fino alla ricognizione avvenuta nel luglio 1999; Parte_1
i loculi sono stati utilizzati per l'inumazione di e essi hanno Persona_3 Controparte_3
rivendicato il loro diritto di sepolcreto, senza alcun esito, nella fase stragiudiziale;
tutto ciò premesso, hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: A) accertare e dichiarare gli odierni istanti germani eredi per Parte_1
rappresentanza dei coniugi e , del diritto di sepolcreto sui loculi ed Controparte_2 Persona_1
annesse cellette ossario, nella cappella gentilizia De Carlo, giusto atto per Notar del Per_2
06.01.1955; B) ordinare, per l'effetto, che i predetti loculi ed annesse cellette ossario siano messe a disposizioni degli odierni istanti, liberi da inumazioni;
C) accertare e riconoscere in favore dei germani il diritto al risarcimento dei danni derivanti, dall'uso sine titulo dei prefati loculi ed Parte_1
annesse cellette ossario, da liquidarsi in via equitativa;
D) Condannare, infine, il Dott.
[...] al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. CP_1
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha esposto quanto segue: egli è il nipote di Per_4
fu (padre di , madre del convenuto); la cappella gentilizia
[...] Per_5 Controparte_3
pagina 2 di 9 costituisce, pertanto, una cappella funeraria destinata alla inumazione del fondatore e dei suoi ascendenti e discendenti, con esclusione, quindi, degli estranei;
la natura della cappella può evincersi dalla intestazione posta all'ingresso (“Famiglia De Carlo”) e, comunque, in caso di dubbio, si presume che la cappella sia di tipo gentilizio;
stabilito, quindi, il carattere gentilizio del sepolcro, trova applicazione il consolidato principio per cui nella cerchia dei familiari, aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia, devono farsi rientrare, tutti coloro che sono allo stesso legati da un vincolo di sangue e che il diritto al sepolcro si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia di familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa; la conseguenza è che, essendo ancora in vita l'ultimo superstite dei familiari consanguinei degli originari fondatori della cappella gentilizia, non si è ancora verificata quella trasformazione del sepolcro da familiare in ereditario;
alla luce di queste considerazioni, gli attori non possono vantare in relazione al sepolcro della famiglia De Carlo diritti iure sanguinis, non avendo gli stessi dimostrato vincoli di tale natura nei confronti del fondatore della cappella;
a ciò va aggiunto il fatto che l'atto redatto per NO , datato 6 gennaio 1955 Persona_6
rep. n. 1712 e racc. n. 1272 (posto da parte attrice a sostegno della presente azione) nella parte in cui così dispone “.... il sig. vende ai coniugi e i loculi Persona_4 Controparte_2 Persona_1
murari tre e quattro......nonchè un ossario......” risulta essere nullo, in quanto secondo l'attuale impianto normativo non è più ammissibile quanto previsto dall'art. 71 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880; peraltro, la stessa disposizione, prevede che “gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione”, onere non adempiuto dagli attori;
la possibilità di cedere a terzi il sepolcro era comunque soggetta ai vincoli derivanti dal diritto civile e, secondo quanto disposto dal precedente art. 70, anche da una sorta di autorizzazione rilasciabile dal Comune;
peraltro, il diritto d'uso deve presumersi di carattere non ereditario ma familiare, in difetto di una diversa specifica volontà del fondatore e, quindi, – come nel caso di specie– deve ritenersi sottratto a possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati iure sanguinis al fondatore medesimo;
il predetto regolamento è stato poi superato dal d.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 (G.U. 26 gennaio 1976) che ha previsto un divieto assoluto di cessione, nel senso che “ Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (Comune), fino a completamento della capienza del sepolcro”, divieto poi confermato dall'identico primo comma dell'art 93 del DPR 10 settembre 1990 n.
285 (GU 12 ottobre 1990), succeduto al precedente;
peraltro, l'art. 824 c.c. prevede che i cimiteri comunali sono soggetti senz'altro al regime giuridico del demanio pubblico, e, quindi, sono in primo pagina 3 di 9 luogo inalienabili ai sensi dell'art 823 c.c. comma primo, prima parte;
in termini riassuntivi, la cessione di un diritto di sepoltura privata, anche qualora consentita, non si può configurare come una semplice alienazione da privato a privato, ma richiede –e tale è un punto dirimente della presente vicenda–
l'intervento dell'autorità concedente;
pur volendo superare questa preliminare questione, il convenuto ha evidenziato il suo possesso ultraventennale del sepolcro, tanto da averlo usucapito;
va poi rilevato che non è mai stato tumulato nella cappella;
tutto ciò premesso, ha chiesto di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “c o n c l u d e affinchè, l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e richiesta, Voglia: In via preliminare , per tutte le motivazioni di cui in testo, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'Atto redatto per NO Persona_6
datato 6 gennaio 1955 rep. n. 1712 e racc. n. 1272 nella parte in cui dispone la vendita dei loculi e dell'ossario richiamata in quanto disposta in violazione delle norme di legge e della disciplina codicistica, con conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenza di lite. In via preliminare, per tutte le motivazioni di cui in testo, accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione dei loculi contraddistinti ai numeri tre e quattro della Parte_4
(posti al lato destro rispetto all'ingresso unitamente alle cellette ossario), e, nello specifico,
[...]
l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto al sepolcro, sia sotto forma primaria, ossia come diritto a essere seppelliti o a seppellire, sia sotto forma secondaria, come diritto di accesso al sepolcro di famiglia - pronunciare una sentenza di accertamento del relativo acquisto per usucapione a favore del dott. con conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenza di lite. Nel CP_1
merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, con conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenza di lite”.
La causa è stata istruita a mezzo delle sole prove documentali prodotte dalle parti, ed all'udienza del 14/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi integralmente richiamate.
2. Preliminarmente si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -
pagina 4 di 9 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
2.1. La domanda non è fondata e non va, pertanto, accolta.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. U,
Ordinanza n. 17122 del 28/06/2018), lo ius sepulchri (diritto di natura reale che garantisce al suo titolare, in caso di decesso, la prerogativa di ottenere sepoltura nella tomba familiare) origina da una duplice fonte di legittimazione, dovendo distinguersi, dal sepolcro ereditario destinato alla circolazione secondo le regole proprie del diritto ereditario, il sepolcro gentilizio, che attribuisce il diritto alla sepoltura ai soli titolari istituiti dall'originario fondatore o, in mancanza, ad esso legati da uno specifico rapporto di consanguineità (iure sanguinis). Mentre il diritto al sepolcro iure haereditario è acquistabile (come indicato) secondo le norme del diritto ereditario, la prerogativa sepolcrale originata iure sanguinis rappresenta una prerogativa personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, né inter vivos, né mortis causa, che nasce per volontà dell'originario fondatore (o, in mancanza, in ragione del legame di sangue con quello) e si estingue con il decesso del titolare, salva la trasformazione del sepolcro, al momento della sopravvivenza dell'ultimo legittimato, da sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario. In particolare, nell'ipotesi del c.d. sepolcro gentilizio (che si presume in difetto di prova contraria), mancando alcuna disposizione da parte del fondatore del sepolcro, lo ius sepulchri spetta (secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5547 del 19/05/1995; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1834 del
12/05/1975). In termini più precisi, in mancanza di una specifica disposizione del fondatore, lo ius sepulchri d'indole gentilizia dev'essere riconosciuto ai parenti a quello più vicini per vincolo di sangue,
e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte;
tale diritto, infatti, pur non essendo precisato in disposizioni di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine conforme al sentimento comune e alle esigenze di culto e di pieta per i defunti e, quando viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 12/05/1975).
pagina 5 di 9 Il diritto sulla cappella, gentilizia o familiare - costruita, previa concessione ai sensi degli artt.
90 e 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sopra o sotto il suolo di un'area cimiteriale - si atteggia come un diritto reale particolare, assimilabile al diritto di superficie (si esprime in termini generici di diritto reale Cass. 30 maggio 1984, n. 3311, mentre Cass. 15 settembre
1997, n. 9190 e Cass. 25 maggio 1983, n. 3607 ravvisano, più in particolare, la sussistenza di un diritto di superficie o, comunque, ad esso suscettibile di essere assimilato).
Tale diritto reale è tutelabile, poi, anche con l'azione negatoria (art. 949 c.c.), diretta ad impedire od eliminare l'introduzione nel sepolcro delle salme di coloro che non vi avessero diritto, e la relativa legitimatio ad causam trova riferimento alla titolarità o meno di quel diritto reale (cfr., in tal senso, Cass. 30 maggio 1984, n. 3311).
2.2. Nel caso di specie è incontestato che si tratti di una cappella gentilizia, come può evincersi dal materiale fotografico agli atti, da cui emerge l'intestazione “ ” proprio Parte_4 all'ingresso della tomba.
Peraltro, come già esposto, in assenza di specifiche ed espresse determinazioni del fondatore, mancanti nella fattispecie, il sepolcro si presume avere carattere familiare (v. anche Cass. n.
12957/2000).
Tanto premesso, il fondatore del sepolcro gentilizio non ha adottato disposizioni specifiche ed espresse sui beneficiari dello ius sepulchri, per cui, in conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, esso spetta (secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome.
In sostanza, nel caso in esame, lo ius sepulchri dev'essere riconosciuto ai parenti più vicini al fondatore per vincolo di sangue e, particolarmente, a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte.
Non può pertanto spettare, andando ancor più nel particolare, in assenza di specifiche ed espresse disposizioni in loro favore, agli eredi del compratore, sol avuto riguardo al fatto che nel rogito prodotto agli atti (allegato all'atto di citazione) viene espressamente indicato che le parti del contratto non sono parenti tra loro.
Quel che conta, infatti, è la volontà manifestata dal fondatore all'atto della fondazione, per cui, una volta accertato che in tale momento fu impresso al sepolcro carattere familiare e non ereditario -
pagina 6 di 9 carattere che, lo si ripete, si presume - le successive vicende della proprietà dell'edificio sepolcrale nella sua materialità diventano indifferenti, nel senso che la identificazione dei soggetti titolari del diritto primario di sepolcro, inteso nella sua accezione di diritto ad essere sepolti in quel determinato luogo, va comunque fatta in base alla volontà - espressa o presunta - del fondatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari, sicché il diritto del singolo deve ritenersi acquistato iure proprio sin dal momento della nascita e non può essere trasmesso ne' per atto tra vivi ne' per successione mortis causa, non si perde per prescrizione o rinuncia e, inoltre, dà luogo ad una particolare forma di comunione tra i contitolari (da non confondersi con la comunione di proprietà o di altro diritto reale sul bene) destinata a durare sino al venir meno della pluralità degli aventi diritto, solo dopo di che il sepolcro si trasforma da familiare in ereditario (v., in tal senso, Cass.
n.12957/2000 e Cass. n. 5015/1990).
Conseguentemente, in assenza di una “qualificata consanguineità” degli attori con il fondatore del sepolcro gentilizio, tenuto conto della loro totale estraneità all'organico nucleo familiare, strettamente inteso, di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 949 c.c., deve dichiararsi, l'insussistenza dello ius sepulchri in capo agli stessi.
Va, infatti, ribadito, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, più sopra richiamata, come la nozione di famiglia rilevante ai fini dell'attribuzione dello ius sepulchri d'indole gentilizia, debba ritenersi convenientemente circoscritta, in mancanza di specifiche ed espresse disposizioni del fondatore, allo stretto nucleo familiare di quest'ultimo, ossia ai suoi discendenti, ovvero, in mancanza, ai suoi consanguinei più prossimi (l'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte), senza indebite e incontrollate estensioni a linee ulteriori di consanguineità (Cass. n. 8020/2021).
2.3. Inoltre, ricorre una seconda ragione di rigetto, per quanto di seguito indicato.
Va premesso che la materia in esame è regolata, ratione temporis, dall'art. 71 R.D. 21 dicembre
1942, n. 1880, che prevedeva: ” [I] Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.[II] Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra i vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.[III] La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune all'originario titolare della concessione.[IV] In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il comune può non riconoscere come nuovo concessionario l'avente causa del titolare della
pagina 7 di 9 concessione. A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione”.
In disparte la circostanza che la cessione sarebbe in contrasto con il carattere gentilizio della cappella (per quanto detto sub 2.1 e quindi perché incompatibile con le regole del diritto civile, come vita la norma), rileva la circostanza che non v'è alcuna prova dell'avere gli attori provveduto alla notifica al Comune dell'intervenuta cessione, al fine di rendere possibile il controllo sull'atto da parte dell'ente, come sancito dall'art. 70, comma 4, sopra citato.
2.4. Ed infine, come correttamente eccepito dal convenuto, ricorre una terza ragione per il rigetto della domanda.
Premesso che il diritto preteso dagli attori riveste carattere reale (di tipo particolare, come sopra detto), gli attori non hanno provato la sussistenza del diritto reale (che essi vantano in questa sede) in capo al loro dante causa, limitandosi a produrre l'atto di trasferimento inter vivos, peraltro monco di alcune parti.
Va detto che la domanda va intesa come azione di rivendica, tipica espressione del “giudizio petitorio”, con la quale deve intendersi ogni giudizio concernete la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi altresì il giudizio di divisione/di restituzione a seguito di esperita azione per lesione di legittima/di petitio hereditatis, il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità del diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass.18 novembre 1982, n. 6202).
Nell'ambito di un giudizio siffatto le parti debbano fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale. E' noto, infatti, che la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. – né con pretesi riconoscimenti della controparte – essendo necessario, in subiecta materia, l'atto scritto
“ad subsantiam”, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione – né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass. 11 novembre 1997, n. 11115).
Non essendo stati prodotti, nei termini delle memorie istruttorie, i titoli relativi al diritto reale vantato dal dante causa degli attori, la domanda va rigettata anche sotto questo profilo.
pagina 8 di 9 Tutte le altre questioni restano assorbite dalla decisione, non dovendo essere esaminata la domanda di rimborso dell'importo versato a suo tempo in esecuzione del contratto di compravendita, in quanto formulata oltre i termini processuali.
3. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, secondo i valori medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella istruttoria, per la quale si fa applicazione dei valori minimi - ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vista la soccombenza degli attori, vanno poste a loro carico e andranno pagate in favore del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori al pagamento, in solido tra loro ed in favore del convenuto, delle spese di lite, che qui si liquidano in complessivi euro 4.237,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Foggia, il 15 ottobre 2024
Il Giudice
(dott. Concetta Potito)
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