Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 23/10/2024, da:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/10/1981, e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. GALLUCCI ANTONIO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio a
Il Cairo (Egitto) in data 09/04/2008, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia (n. a Bergamo il 27/04/2009). Per_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
26/02/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo
1
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono
[...] Parte_2
di seguito:
“a) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, nel luogo in cui intenderanno fissare la loro residenza, con il solo dovere di comunicare formalmente la variazione all'altro e ciò unicamente nell'interesse della figlia minore, facendo, quindi, in modo di tutelare l'esigenza della stessa a proseguire il rapporto con entrambi i genitori;
b) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime condiviso, Per_1 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, nella casa coniugale, sita in Almenno San Salvatore (BG), Via San Cristoforo, 19.
Pertanto, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana delle figlia minore) quando avrà la figlia con sé; Ciascuno dei
2 genitori si impegna a comunicare all'altro, tutti i maggiori fatti relativi alla figlia minore di cui sono venuti a conoscenza. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza o di necessità quando è compromessa la salute o la sicurezza della figlia minore e informerà tempestivamente l'altro genitore.
Considerato che
la figlia minore attualmente in cura presso “Centro disturbi Alimentari di Via Ovada Per_1
- Ospedale San Paolo” di Milano, via Ovada, per disturbi del comportamento alimentare, e considerata la possibilità che il Signor effettui trasferte Parte_2 lavorative fuori dalla regione Lombardia, anche per lunghi periodi, quest'ultimo, sin da ora, autorizza la Signora a prendere, durante la sua assenza, Parte_1
ove necessario nel cogente interesse della figlia, le decisioni e azioni più opportune per garantire alla stessa la continuità delle cure. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia minore, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di quest'ultima con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
La minore ha diritto: - alla bigenitorialità: sviluppare una relazione Per_1
significativa con entrambi i genitori;
- a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; - a non essere usata come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
I genitori si obbligano reciprocamente affinché la figlia conservi un rapporto significativo con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, consentendone le visite e le frequentazione.
Dare atto che - Ordine, grado e classe frequentata: attualmente frequenta la Per_1 seconda classe dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Mariagrazia Mamoli” in Bergamo, Via Brembilla, 3, indirizzo socio sanitario professionale della durata di cinque anni;
- Giorni di frequenza, orario di entrata/uscita: il lunedì, martedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; il mercoledì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00; - Modalità di arrivo/rientro a casa: servizio di trasporto pubblico (bus), titolare dell'abbonamento annuale “Io viaggio ovunque in Lombardia Agevolata” con un costo annuo di circa 15 euro, a carico di
3 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- attualmente non svolge attività extra-didattiche. Il padre potrà vedere la figlia minore quando lo desideri, previo avviso telefonico alla madre ed avuto riguardo agli impegni scolastici, parascolastici e di riposo della stessa, e tenerla con sé: - week-end alternati, durante il periodo scolastico dal sabato, al termine delle lezioni scolastiche, fino alla domenica sera alle ore 20.00, quando l'accompagnerà presso l'abitazione materna,
e nel periodo estivo, dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo, dalle ore 13.00 del sabato, prelevandola dalla casa materna, fino alle ore 21.00, quando l'accompagnerà presso l'abitazione materna;
Qualora la figlia minore fosse ammalata nei giorni in cui dovrebbe stare con il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previo accordo con la madre;
- durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, in periodo da concordare con la Signora entro il 31 marzo di ogni anno. Dovrà essere noto Parte_1
il luogo di destinazione ad entrambi i genitori e la figlia dovrà essere raggiungibile telefonicamente ogni giorno;
- durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre, il periodo dal 24.12 (ore 10.00 in mancanza di diverso accordo) al 30.12 (ore 10.00 in mancanza di diverso accordo) e dal 31.12. (ore 10.00 in mancanza di diverso accordo) sino alla ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali tre giorni, che comprenderanno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo. Tutto quanto sopra varrà salvo diverso accordo tra i coniugi, tenendo conto della volontà della figlia minore, considerata la sua età adolescenziale, e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. I costi dei soggiorni per viaggi e vacanze che la figlia trascorrerà con uno dei genitori, saranno sopportati interamente dallo stesso genitore. Medesimo discorso qualora, durante il periodo di affido, un genitore decida una gita fuori porta o pranzi/cene fuori casa.
c) Il Signor corrisponderà alla Signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, l'assegno di € 250,00 per dodici mensilità, e ciò fino a quando la stessa non avrà raggiunto una propria indipendenza economica. La somma di cui al punto precedente sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul c/c intestato alla Signora le cui coordinate bancarie sono già state comunicate Parte_1
al Signor o ad eventuale diverso domicilio, anche bancario, Parte_2 successivamente comunicato;
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche
4 in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT (100% dell'aumento), a far data dal mese dell'anno successivo corrispondente a quello in cui si è tenuta la comparizione personale delle parti, senza richiesta da parte dell'avente diritto;
d) Ciascun genitore dovrà contribuire al 50% delle spese straordinarie, non coperte dall'assegno di cui al punto precedente, che si rendessero necessarie per la figlia minore, da intendersi come quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili, secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Ciascuno dei genitori provvederà al rimborso della quota di sua spettanza della spesa straordinaria in favore dell'altro genitore che l'abbia anticipata, entro 10 giorni dalla richiesta, previa esibizione della documentazione comprovante l'esborso sostenuto (ricevute fiscali, fatture, scontrini, prescrizione medica con scontrino farmacia o rivenditore medicinali da banco e ove il medicinale non richieda ricetta medica è sufficiente lo scontrino della
5 farmacia). Per ogni capitolo di spesa straordinaria pari o superiore ad € 150,00, al fine di non gravare economicamente sull'altra parte, 8 (otto) giorni prima dell'esborso programmato, il genitore che curerà l'adempimento dovrà ricevere dall'altro l'importo di competenza, salvo diverso accordo fra le parti.
e) L'Assegno Unico per la figlia minore o altro eventuale assegno riconosciuto e/o ricollegabile alla figlia, sarà percepito esclusivamente per intero (100%) dalla
Signora A tal fine, il Signor si impegna, anche per il Parte_1 Parte_2
futuro, a sottoscrivere la necessaria modulistica richiesta dagli enti erogatori e ogni altra incombenza all'uopo necessaria per favorire l'erogazione di detto assegno in favore della Signora Il predetto importo di € 250,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia minore da parte del Signor Parte_2 verrà rivisto proporzionalmente dalle parti, nell'ipotesi in cui il suddetto Assegno
Unico Universale dovesse essere revocato dallo Stato o subire una considerevole variazione.
f) L'unità immobiliare, sita in Almenno San Salvatore (BG), Via San Cristoforo, 19, unitamente al box e al magazzino/deposito di pertinenza, di cui la Signora Pt_1
è comproprietaria per la quota di 12/18 insieme ai due fratelli, viene
[...]
assegnata, in funzione del preminente interesse della figlia minore di mantenere il rapporto con il focolare domestico, alla Signora ove continuerà a Parte_1
vivere unitamente alla figlia minore.
g) Nell'ambito di una generale definizione dei rapporti connessi alla presente separazione personale dei coniugi, i medesimi sono d'accordo e convengono che: - il Signor si impegna a rilasciare l'unità immobiliare e il box di Parte_3
pertinenza, situate in Zanica (BG), Via Aldo Moro, n. 25, di proprietà della Signora
ove attualmente vive, essendovi trasferito nel maggio 2023 con il Parte_1 consenso di quest'ultima, entro e non oltre il 31.12.2024, e nel momento del rilascio porterà con sé i suoi effetti personali, fino a tale momento provvederà al pagamento delle spese ordinarie e delle utenze domestiche;
- i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano, quindi, di non richiedere alcunché
l'uno dall'altro per il proprio mantenimento;
- i coniugi, infine, si prestano consenso al rilascio e/o rinnovo di carta d'identità, passaporto e documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio
6 e di vacanza;
- dare atto che i ricorrenti di comune accordo, dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnativa dell'emananda sentenza”.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zanica (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2008, atto n.6, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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