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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1911/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 1911/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Danasino e Fabio Aprea;
Parte_1 ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Grazia Pastorino;
Controparte_1 convenuta
e contro
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Vaira Controparte_2
terza chiamata avente ad oggetto: contratto di albergo, risarcimento del danno all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli
01.04.2025 ore 8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente il ricorso introduttivo con cui citava in Parte_1 giudizio rappresentando: 1) di essersi recato nel mese di agosto 2023 in Controparte_1 vacanza a Budoni presso un villaggio turistico gestito dalla società convenuta, riponendo i propri valori e preziosi all'interno della cassetta di sicurezza presente all'interno della camera d'albergo previo inserimento di un codice personalizzato;
2) di aver, in particolare, riposto un orologio Rolex modello Subamariner n. 16613/ n. 347891 dal valore di €
9.000,00, una collana oro giallo con croce in oro giallo, un bracciale intrecciato in oro giallo e contanti per € 1.800,00; 3) che in data 18.08.2023, ritornando dalla spiaggia, si accorgeva che la cassaforte era stata aperta ed il suo contenuto asportato;
4) di aver subito allertato il personale dell'albergo, che gli riferiva che erano stati derubati anche altri ospiti;
5) di voler pertanto ottenere il risarcimento del danno patito ex art. 1783 c.c., per un totale di € 15.000,00;
2 - vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) che in data 18.08.2023 diversi suoi ospiti avevano denunciato il furto (nessuno, tuttavia, dalla cassaforte); 2) che il ricorrente, pur avendo dichiarato di aver subito il furto di un orologio, non fece immediata denuncia ai
Carabinieri; 3) di contestare l'importo del danno lamentato e l'esistenza dello stesso, non essendovi prova del contenuto della cassaforte;
4) di voler chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per essere da questa manlevata;
Controparte_2
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_2 eccepiva l'infondatezza della chiamata in manleva rappresentando: 1) che in forza della polizza assicurativa la garanzia per gli oggetti preziosi valeva solo se detti oggetti erano stati consegnati in custodia all'assicurato, fino a concorrenza di € 10.000,00, mentre non valeva in relazione al denaro a meno che non fosse custodito nella cassaforte;
- rilevato che il Giudice, disposta istruttoria orale, fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 01.04.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che la domanda di parte attrice è fondata nei limiti di seguito espressi;
- che al riguardo va premesso come secondo constante giurisprudenza (Cass. n. 5030/2014)
“in tema di sottrazione ad opera di ignoti di beni (nella specie gioielli) custoditi in locali compresi nell'ambito alberghiero, la responsabilità dell'albergatore per le cose dei clienti sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela la sicurezza delle cose portate in albergo, contro eventuali perdite, danni e furti… Per cui spetta all'albergatore offrire la prova liberatoria”, mentre “la determinazione del quantum entro il limite massimo stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1783 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo suo prudente apprezzamento” (nello stesso senso, Cass., sez. III , 05/12/2008, n. 28812);
- che, in altre parole, “per le cose portate in albergo, e di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo essa
3 collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali dell'impresa, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio; proprio il rilievo che l'albergatore non può rifiutare di ricevere in custodia gli oggetti di valore (tranne i casi espressamente previsti dall'art. 1784 cod. civ.) dimostra che non vi è l'obbligo per il cliente di affidarli in custodia, mancando una specifica previsione normativa in tal senso;
il cliente che non si avvale della possibilità di consegnare detti oggetti in custodia corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno (art. 1783 cod. civ.), a meno che non provi la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785-bis cod. civ.”
(Cass. n. 4132/2024);
- che, di conseguenza, l'inserimento o meno degli oggetti nella cassaforte da parte di
[...] non è dirimente al fine della sussistenza o meno della responsabilità Pt_1 dell'albergatore, perché egli risponde delle sottrazioni occorse nell'albergo indipendentemente dal luogo in cui il cliente ha riposto gli oggetti, sicché ha scarso rilievo giuridico appurare se l'orologio Rolex era stato lasciato sul comodino della stanza del cliente (stanza peraltro accessibile solamente al cliente stesso oltre che al personale dell'albergo), oppure fosse stato riposto nella cassaforte ubicata nella stanza concessa in uso a (si veda Cass. n. 23520/2015, ove il furto delle valige era semplicemente Parte_1 avvenuto nella camera del cliente);
- che, fatta questa premessa, nel caso di specie non sono in contestazione l'esistenza del contratto d'albergo né l'astratta responsabilità di per il furto lamentato dal CP_1 ricorrente, essendo semmai in contestazione l'effettiva sottrazione degli oggetti indicati dal ricorrente ed il loro valore economico;
- che nel caso di specie ad avviso del Tribunale, ha dimostrato di aver portato Parte_1 nella propria stanza di albergo e riposto nella cassaforte (per quanto la questione della cassaforte non abbia valore decisivo, come sopra detto) i preziosi da lui indicati innanzi tutto mediante la testimonianza della teste ex compagna del ricorrente, Testimone_1 con cui stava trascorrendo le vacanze insieme al figlio comune (in camere separate, vista la separazione della coppia);
- che, infatti, la teste in questione ha dichiarato di essersi recata nella stanza del ricorrente per apprendere le modalità di funzionamento della cassaforte e di aver visto in quelle
4 occasioni riporre il Rolex, la collanina in oro giallo, il bracciale e del denaro in contanti
(cifra imprecisata);
- che al riguardo va precisato (in replica alle note della terza chiamata) che la teste ha visto più volte il ricorrente riporre i preziosi nella cassaforte prima di andare S_ in spiaggia, ragionevolmente perché i preziosi venivano dal ricorrente poi asportati dalla cassaforte al ritorno dalla spiaggia in vista della serata;
- che, alla testimonianza di vanno aggiunte quelle dei tre testi di parte convenuta S_
, e trattasi di dipendenti o collaboratori di Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
), i quali hanno tutti confermato che la sera dei furti in albergo CP_1 Parte_1 tornato dalla spiaggia, riferì della sottrazione dell'orologio, per quanto a due testi riferì che l'orologio si trovava sul comodino;
- che a questi elementi di prova testimoniale va aggiunta la denuncia effettuata dal ricorrente presso i Carabinieri di Orbassano pochi giorni dopo il ritorno dalle vacanze, con indicazione dei medesimi beni sottratti;
- che, dunque, alla luce di quanto precede ritiene il Tribunale che, complessivamente, parte ricorrente abbia assolto all'onere della prova circa l'avvenuta sottrazione dei preziosi, ma non del denaro in contanti;
- che, infatti, circa il denaro in contanti vi è la sola testimonianza della ex compagna (oltre che la denuncia del ricorrente ai Carabinieri), testimonianza che tuttavia non è riferita esattamente al giorno dell'avvenuto furto, sicché il denaro, rispetto ai fatti percepiti direttamente dalla teste, poteva essere nel frattempo stato utilizzato dal ricorrente (a differenza dei preziosi);
- che, inoltre, la teste in parola neppure ha saputo dire della somma inizialmente depositata nella cassetta di sicurezza dal ricorrente, che da parte sua non ha fornito alcuna indicazione sulla provenienza del denaro (ad esempio, avrebbe potuto documentare un prelievo bancario di pochi giorni prima), sicché, in definitiva, non è oggettivamente possibile, neppure in via equitativa, accertare e determinare il denaro effettivamente presente nella cassetta di sicurezza al momento del furto, essendoci in merito soltanto le dichiarazioni del ricorrente priva di qualsivoglia supporto probatorio individualizzante;
- che, invece, in relazione alla presenza dei 3 preziosi, la testimonianza di S_
(unitamente agli altri elementi di prova sopra indicati, fra cui la denuncia ai Carabinieri) è
5 decisiva, avendo ella visto esattamente i 3 oggetti allegati dal ricorrente, oggetti che, ragionevolmente, dovevano per presunzione essere presenti all'interno della stanza di
[...] per tutta la durata della vacanza, fatto che pertanto deve ritenersi provato;
Pt_1
- che al riguardo va detto che in materia analoga (responsabilità della banca per furto in cassette di sicurezza) è stato detto che “il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo servizio bancario. Ne consegue che in tema di prova del suo contenuto, la parte ben può ricorrere alle deposizioni degli stretti familiari e il giudice è tenuto a non sottovalutare od ignorare, se coerenti con l'insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, solo perché di provenienza unilaterale, dovendosi sempre tenere conto, nell'esame e selezione del materiale probatorio, della peculiarità dei fatti da dimostrare (cassata, nella specie, la sentenza di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria della proprietaria della cassetta, ritenendo per l'appunto non provato il danno patrimoniale subito. A detta della
Corte, la sentenza impugnata si era limitata ad un esame dei singoli riscontri, effettuato in modo atomistico, omettendo completamente di porre in correlazione gli elementi indiziari al fine di verificarne l'eventuale coerenza, precisione ed univocità)”: Cassazione civile sez.
I, 04/06/2012, n.8945;
- che, ancora, la giurisprudenza ha anche affermato che “in presenza di una circostanziata denuncia alla polizia giudiziaria della natura, della qualità e del valore dei singoli oggetti trafugati;
della prova che i danneggiati erano effettivamente proprietari degli oggetti che assumono depositati;
delle deposizioni testimoniali relative al fatto che gli oggetti erano custoditi in banca, ed in mancanza di ogni prova o indizio in contrario - quali il fatto che le rivendicazioni non fossero compatibili con le condizioni economiche dei danneggiati, o con la frequenza e la data dei loro accessi alla cassetta (in relazione alla data di acquisto dei vari preziosi, ecc.) - il mancato ricorso alle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., al fine di ritenere raggiunta la prova del danno, è da ritenere illegittimo, ove non venga adeguatamente motivato, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile fornire la prova storica. Né appare giustificato il diniego di ogni attendibilità ai testimoni legati ai danneggiati da vincoli familiari, considerato che normalmente le persone di famiglia sono le sole che possono essere a conoscenza delle circostanze dedotte, data la
6 riservatezza che circonda i depositi in cassetta di sicurezza. In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell'ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l'onere della prova del danno subito grava sull'utente, sebbene sia all'uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso, tanto da giustificare, in caso di omissione non adeguatamente motivata, la cassazione della relativa decisione, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica”
(Cass., sez. I, 27/07/2017, n. 18637);
- che, pertanto, il danno per il furto dei 3 preziosi va senz'altro risarcito in via equitativa, solo osservandosi che la limitazione quantitativa ex art. 1783 c.c., ultimo comma (100 volte il prezzo della camera di albergo per un giorno) invocata dalla terza chiamata non può operare nella fattispecie in esame non avendo le parti indicato quale fosse il prezzo giornaliero della camera;
- che, in altre parole, “non può legittimamente rigettarsi la domanda risarcitoria affermandosi che manchi la prova del danno se la prova mancante sia relativa non al verificarsi del danno in se' ma al preciso ammontare del danno (nel caso di specie, all'esatto contenuto delle valigie sottratte), in quanto la specifica funzione della valutazione equitativa è proprio quella di supplire alla difficoltà della parte di fornire una quantificazione precisa quando l'esistenza del danno sia certa, il danneggiato abbia fornito degli elementi ai quali ancorare la quantificazione e non sia possibile fornire la prova del suo esatto ammontare” (Cass. n. 23520/2015);
- che nel caso di specie va detto che parte ricorrente ha indicato il modello esatto dell'orologio Rolex sottratto (dichiaratamente privo di garanzia ufficiale): trattasi di bene di lusso che costituisce anche forma di investimento per la stabile commerciabilità di detti orologi (fatto sostanzialmente notorio), sicché può ritenersi che la stima di valore operata da un esperto incaricato dal ricorrente sia in linea con le stime medie di mercato (€
9.000,00), in assenza di elementi specifici idonei ad aumentarne o diminuirne il valore (ad esempio, sulla specifiche condizioni di conservazione);
- che, invece, in relazione al bracciale ed alla collanina d'oro giallo va detto che può essere risarcito il solo danno patrimoniale, e non certo quello affettivo in quanto genericamente dedotto e comunque non provato;
7 - che, quindi, quanto al valore materiale dei beni, in assenza di più specifici dettagli forniti dal ricorrente (cui comunque non può certo essere addossata la “colpa” di non aver previamente fotografato detti preziosi), la stima deve seguire quella media di collanine e braccialetti in oro in uso presso persone di medio reddito, stima che il Tribunale, in via equitativa, determina in € 500,00 a pezzo;
- che, pertanto, il danno complessivamente patito dal ricorrente ammonta ad € 10.000,00;
- che, su detta somma vanno astrattamente aggiunti gli interessi e la rivalutazione, pur non espressamente domandati, in quanto “l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (Cassazione civile, sez. I, 10/03/2010, n. 5843);
- che, tuttavia, nel caso di specie il valore dei preziosi è già stato determinato con valutazione equitativa al valore attuale, ragion per cui, posto che la rivalutazione ha lo scopo di attualizzare al momento della sentenza il danno patito, alcuna rivalutazione deve essere ulteriormente disposta, pena duplicazione della suddetta posta risarcitoria;
- che, invece, possono essere accordati in via di principio gli interessi (di natura compensativa e non corrispettiva, trattandosi di risarcimento e di obbligazione di valore);
- che, tuttavia, ritiene il giudicante che in considerazione della tipologia di beni sottratti e quindi della tipologia del danno patito dal ricorrente, gli interessi non possano essere applicati in relazione al danno conseguente alla sottrazione dei preziosi;
- che, infatti, l'attribuzione degli interessi compensativi può anche non essere applicata dal giudice (v. Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2014, n. 14121) in quanto in ogni caso essa deve avvenire secondo i criteri espressi dalla Suprema Corte in modo tale da non eccedere le finalità di ristoro integrale del danno che l'hanno ispirata (v. Cass. civ., sez. I, 7 agosto
2014, n. 17795, che, a sua volta, richiama Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2010, n. 9926;
Cass. civ., Sez. Un., 5 aprile 2007, n. 8520);
- che nel caso di specie, quindi, ritiene il giudicante che il danno conseguente al furto dei preziosi sia interamente risarcito mediante l'attribuzione del loro valore rivalutato alla data odierna, posto che l'eventuale possesso dei suddetti gioielli da parte dell'attore nel corso del giudizio non avrebbe al medesimo arrecato altro vantaggio economico che quello derivante dalla loro eventuale rivalutazione, la quale tuttavia è già stata oggetto di
8 valutazione equitativa da parte del Tribunale, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi su tale porzione del risarcimento riconosciuto (Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2018,
n. 18564);
- che, ovviamente, la somma liquidata in sentenza assume la valenza di obbligazione di valuta, sicché su di essa decorreranno gli interessi legali ex art. 1284 c.c. primo comma, sino al saldo effettivo;
Cont
- che la domanda di manleva formulata da verso non può essere accolta dal CP_1 momento che la terza chiamata ha dimostrato, producendo la relativa polizza, che la garanzia assicurativa copriva solamente la responsabilità dell'albergatore per i furti di preziosi che fossero stati dati in consegna dal cliente allo stesso albergatore, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame, ragion per cui la domanda di manleva deve essere rigettata per inoperatività della polizza (questione che in pratica non è mai stata affrontata dalla difesa della società convenuta);
- che, infatti, l'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione prevedeva l'esclusione della copertura assicurativa per sinistri inerenti “i danni a cose portate/consegnate all'Assicurato delle quali egli debba rispondere ai sensi degli Art. 1783, 1784, 1785 e 1786 C.C., salvo, qualora operante, quanto previsto dalla C.A. A02”, mentre quest'ultima clausola, che è operante, prevedeva in relazione ai preziosi la risarcibilità del danno per responsabilità dell'albergatore solamente “se consegnati in custodia al e, per ogni cliente Parte_2 danneggiato, fino a concorrenza di 10.000,00 euro”;
- che dette clausole neppure possono essere considerate vessatorie ex art. 1341 c.c. in quanto “attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (Cass. n. 15598/2019;
Cass., sez. III, 11/01/2024, n. 1261; Tribunale Torino sez. IV, 26/09/2024, n. 4825), sicché la domanda di manleva va rigettata;
- che, infine, le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta verso il ricorrente e verso la terza chiamata (solo osservandosi che l'accoglimento in misura ridotta della domanda non dà origine ad un fenomeno di soccombenza: Cass. S.U. n. 32061/22), venendo liquidate in conformità ai valori minimi per tutti gli scaglioni (scaglione sino ad €
26.000,00) in considerazione della modesta attività processuale svolta, senza l'aumento ex
9 art. 4 comma 1 bis del DM n. 55/2014 richiesto dalla difesa della terza chiamata sia in quanto i collegamenti ipertestuali sono contenuti esclusivamente nell'indice della comparsa costitutiva (e non nel corpo dell'atto o nelle altre memorie) sia in quanto concretamente non funzionanti, mentre le spese fra ricorrente e terza chiamata vanno integralmente compensate stante il tenore delle decisioni assunte:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Condanna a pagare a titolo di risarcimento del danno a favore di Controparte_1 [...]
la somma di € 10.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi Parte_1 ex art. 1284 c.c., comma primo, con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_2
Condanna a pagare le spese di lite a favore di , spese Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 2.540,00 a titolo di compenso ed in € 264,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Condanna a pagare le spese di lite a favore di Controparte_1 Controparte_2 spese liquidate in € 2.540,00 a titolo di compenso ed € 15,49 per spese imponibili, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Compensa le spese di lite nei rapporti processuali fra e Parte_1 [...]
Controparte_2
Così deciso in Torino il 02.04.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
10
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 1911/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Danasino e Fabio Aprea;
Parte_1 ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Grazia Pastorino;
Controparte_1 convenuta
e contro
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Vaira Controparte_2
terza chiamata avente ad oggetto: contratto di albergo, risarcimento del danno all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli
01.04.2025 ore 8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente il ricorso introduttivo con cui citava in Parte_1 giudizio rappresentando: 1) di essersi recato nel mese di agosto 2023 in Controparte_1 vacanza a Budoni presso un villaggio turistico gestito dalla società convenuta, riponendo i propri valori e preziosi all'interno della cassetta di sicurezza presente all'interno della camera d'albergo previo inserimento di un codice personalizzato;
2) di aver, in particolare, riposto un orologio Rolex modello Subamariner n. 16613/ n. 347891 dal valore di €
9.000,00, una collana oro giallo con croce in oro giallo, un bracciale intrecciato in oro giallo e contanti per € 1.800,00; 3) che in data 18.08.2023, ritornando dalla spiaggia, si accorgeva che la cassaforte era stata aperta ed il suo contenuto asportato;
4) di aver subito allertato il personale dell'albergo, che gli riferiva che erano stati derubati anche altri ospiti;
5) di voler pertanto ottenere il risarcimento del danno patito ex art. 1783 c.c., per un totale di € 15.000,00;
2 - vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) che in data 18.08.2023 diversi suoi ospiti avevano denunciato il furto (nessuno, tuttavia, dalla cassaforte); 2) che il ricorrente, pur avendo dichiarato di aver subito il furto di un orologio, non fece immediata denuncia ai
Carabinieri; 3) di contestare l'importo del danno lamentato e l'esistenza dello stesso, non essendovi prova del contenuto della cassaforte;
4) di voler chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per essere da questa manlevata;
Controparte_2
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_2 eccepiva l'infondatezza della chiamata in manleva rappresentando: 1) che in forza della polizza assicurativa la garanzia per gli oggetti preziosi valeva solo se detti oggetti erano stati consegnati in custodia all'assicurato, fino a concorrenza di € 10.000,00, mentre non valeva in relazione al denaro a meno che non fosse custodito nella cassaforte;
- rilevato che il Giudice, disposta istruttoria orale, fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 01.04.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che la domanda di parte attrice è fondata nei limiti di seguito espressi;
- che al riguardo va premesso come secondo constante giurisprudenza (Cass. n. 5030/2014)
“in tema di sottrazione ad opera di ignoti di beni (nella specie gioielli) custoditi in locali compresi nell'ambito alberghiero, la responsabilità dell'albergatore per le cose dei clienti sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela la sicurezza delle cose portate in albergo, contro eventuali perdite, danni e furti… Per cui spetta all'albergatore offrire la prova liberatoria”, mentre “la determinazione del quantum entro il limite massimo stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1783 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo suo prudente apprezzamento” (nello stesso senso, Cass., sez. III , 05/12/2008, n. 28812);
- che, in altre parole, “per le cose portate in albergo, e di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo essa
3 collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali dell'impresa, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio; proprio il rilievo che l'albergatore non può rifiutare di ricevere in custodia gli oggetti di valore (tranne i casi espressamente previsti dall'art. 1784 cod. civ.) dimostra che non vi è l'obbligo per il cliente di affidarli in custodia, mancando una specifica previsione normativa in tal senso;
il cliente che non si avvale della possibilità di consegnare detti oggetti in custodia corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno (art. 1783 cod. civ.), a meno che non provi la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785-bis cod. civ.”
(Cass. n. 4132/2024);
- che, di conseguenza, l'inserimento o meno degli oggetti nella cassaforte da parte di
[...] non è dirimente al fine della sussistenza o meno della responsabilità Pt_1 dell'albergatore, perché egli risponde delle sottrazioni occorse nell'albergo indipendentemente dal luogo in cui il cliente ha riposto gli oggetti, sicché ha scarso rilievo giuridico appurare se l'orologio Rolex era stato lasciato sul comodino della stanza del cliente (stanza peraltro accessibile solamente al cliente stesso oltre che al personale dell'albergo), oppure fosse stato riposto nella cassaforte ubicata nella stanza concessa in uso a (si veda Cass. n. 23520/2015, ove il furto delle valige era semplicemente Parte_1 avvenuto nella camera del cliente);
- che, fatta questa premessa, nel caso di specie non sono in contestazione l'esistenza del contratto d'albergo né l'astratta responsabilità di per il furto lamentato dal CP_1 ricorrente, essendo semmai in contestazione l'effettiva sottrazione degli oggetti indicati dal ricorrente ed il loro valore economico;
- che nel caso di specie ad avviso del Tribunale, ha dimostrato di aver portato Parte_1 nella propria stanza di albergo e riposto nella cassaforte (per quanto la questione della cassaforte non abbia valore decisivo, come sopra detto) i preziosi da lui indicati innanzi tutto mediante la testimonianza della teste ex compagna del ricorrente, Testimone_1 con cui stava trascorrendo le vacanze insieme al figlio comune (in camere separate, vista la separazione della coppia);
- che, infatti, la teste in questione ha dichiarato di essersi recata nella stanza del ricorrente per apprendere le modalità di funzionamento della cassaforte e di aver visto in quelle
4 occasioni riporre il Rolex, la collanina in oro giallo, il bracciale e del denaro in contanti
(cifra imprecisata);
- che al riguardo va precisato (in replica alle note della terza chiamata) che la teste ha visto più volte il ricorrente riporre i preziosi nella cassaforte prima di andare S_ in spiaggia, ragionevolmente perché i preziosi venivano dal ricorrente poi asportati dalla cassaforte al ritorno dalla spiaggia in vista della serata;
- che, alla testimonianza di vanno aggiunte quelle dei tre testi di parte convenuta S_
, e trattasi di dipendenti o collaboratori di Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
), i quali hanno tutti confermato che la sera dei furti in albergo CP_1 Parte_1 tornato dalla spiaggia, riferì della sottrazione dell'orologio, per quanto a due testi riferì che l'orologio si trovava sul comodino;
- che a questi elementi di prova testimoniale va aggiunta la denuncia effettuata dal ricorrente presso i Carabinieri di Orbassano pochi giorni dopo il ritorno dalle vacanze, con indicazione dei medesimi beni sottratti;
- che, dunque, alla luce di quanto precede ritiene il Tribunale che, complessivamente, parte ricorrente abbia assolto all'onere della prova circa l'avvenuta sottrazione dei preziosi, ma non del denaro in contanti;
- che, infatti, circa il denaro in contanti vi è la sola testimonianza della ex compagna (oltre che la denuncia del ricorrente ai Carabinieri), testimonianza che tuttavia non è riferita esattamente al giorno dell'avvenuto furto, sicché il denaro, rispetto ai fatti percepiti direttamente dalla teste, poteva essere nel frattempo stato utilizzato dal ricorrente (a differenza dei preziosi);
- che, inoltre, la teste in parola neppure ha saputo dire della somma inizialmente depositata nella cassetta di sicurezza dal ricorrente, che da parte sua non ha fornito alcuna indicazione sulla provenienza del denaro (ad esempio, avrebbe potuto documentare un prelievo bancario di pochi giorni prima), sicché, in definitiva, non è oggettivamente possibile, neppure in via equitativa, accertare e determinare il denaro effettivamente presente nella cassetta di sicurezza al momento del furto, essendoci in merito soltanto le dichiarazioni del ricorrente priva di qualsivoglia supporto probatorio individualizzante;
- che, invece, in relazione alla presenza dei 3 preziosi, la testimonianza di S_
(unitamente agli altri elementi di prova sopra indicati, fra cui la denuncia ai Carabinieri) è
5 decisiva, avendo ella visto esattamente i 3 oggetti allegati dal ricorrente, oggetti che, ragionevolmente, dovevano per presunzione essere presenti all'interno della stanza di
[...] per tutta la durata della vacanza, fatto che pertanto deve ritenersi provato;
Pt_1
- che al riguardo va detto che in materia analoga (responsabilità della banca per furto in cassette di sicurezza) è stato detto che “il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo servizio bancario. Ne consegue che in tema di prova del suo contenuto, la parte ben può ricorrere alle deposizioni degli stretti familiari e il giudice è tenuto a non sottovalutare od ignorare, se coerenti con l'insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, solo perché di provenienza unilaterale, dovendosi sempre tenere conto, nell'esame e selezione del materiale probatorio, della peculiarità dei fatti da dimostrare (cassata, nella specie, la sentenza di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria della proprietaria della cassetta, ritenendo per l'appunto non provato il danno patrimoniale subito. A detta della
Corte, la sentenza impugnata si era limitata ad un esame dei singoli riscontri, effettuato in modo atomistico, omettendo completamente di porre in correlazione gli elementi indiziari al fine di verificarne l'eventuale coerenza, precisione ed univocità)”: Cassazione civile sez.
I, 04/06/2012, n.8945;
- che, ancora, la giurisprudenza ha anche affermato che “in presenza di una circostanziata denuncia alla polizia giudiziaria della natura, della qualità e del valore dei singoli oggetti trafugati;
della prova che i danneggiati erano effettivamente proprietari degli oggetti che assumono depositati;
delle deposizioni testimoniali relative al fatto che gli oggetti erano custoditi in banca, ed in mancanza di ogni prova o indizio in contrario - quali il fatto che le rivendicazioni non fossero compatibili con le condizioni economiche dei danneggiati, o con la frequenza e la data dei loro accessi alla cassetta (in relazione alla data di acquisto dei vari preziosi, ecc.) - il mancato ricorso alle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., al fine di ritenere raggiunta la prova del danno, è da ritenere illegittimo, ove non venga adeguatamente motivato, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile fornire la prova storica. Né appare giustificato il diniego di ogni attendibilità ai testimoni legati ai danneggiati da vincoli familiari, considerato che normalmente le persone di famiglia sono le sole che possono essere a conoscenza delle circostanze dedotte, data la
6 riservatezza che circonda i depositi in cassetta di sicurezza. In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell'ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l'onere della prova del danno subito grava sull'utente, sebbene sia all'uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso, tanto da giustificare, in caso di omissione non adeguatamente motivata, la cassazione della relativa decisione, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica”
(Cass., sez. I, 27/07/2017, n. 18637);
- che, pertanto, il danno per il furto dei 3 preziosi va senz'altro risarcito in via equitativa, solo osservandosi che la limitazione quantitativa ex art. 1783 c.c., ultimo comma (100 volte il prezzo della camera di albergo per un giorno) invocata dalla terza chiamata non può operare nella fattispecie in esame non avendo le parti indicato quale fosse il prezzo giornaliero della camera;
- che, in altre parole, “non può legittimamente rigettarsi la domanda risarcitoria affermandosi che manchi la prova del danno se la prova mancante sia relativa non al verificarsi del danno in se' ma al preciso ammontare del danno (nel caso di specie, all'esatto contenuto delle valigie sottratte), in quanto la specifica funzione della valutazione equitativa è proprio quella di supplire alla difficoltà della parte di fornire una quantificazione precisa quando l'esistenza del danno sia certa, il danneggiato abbia fornito degli elementi ai quali ancorare la quantificazione e non sia possibile fornire la prova del suo esatto ammontare” (Cass. n. 23520/2015);
- che nel caso di specie va detto che parte ricorrente ha indicato il modello esatto dell'orologio Rolex sottratto (dichiaratamente privo di garanzia ufficiale): trattasi di bene di lusso che costituisce anche forma di investimento per la stabile commerciabilità di detti orologi (fatto sostanzialmente notorio), sicché può ritenersi che la stima di valore operata da un esperto incaricato dal ricorrente sia in linea con le stime medie di mercato (€
9.000,00), in assenza di elementi specifici idonei ad aumentarne o diminuirne il valore (ad esempio, sulla specifiche condizioni di conservazione);
- che, invece, in relazione al bracciale ed alla collanina d'oro giallo va detto che può essere risarcito il solo danno patrimoniale, e non certo quello affettivo in quanto genericamente dedotto e comunque non provato;
7 - che, quindi, quanto al valore materiale dei beni, in assenza di più specifici dettagli forniti dal ricorrente (cui comunque non può certo essere addossata la “colpa” di non aver previamente fotografato detti preziosi), la stima deve seguire quella media di collanine e braccialetti in oro in uso presso persone di medio reddito, stima che il Tribunale, in via equitativa, determina in € 500,00 a pezzo;
- che, pertanto, il danno complessivamente patito dal ricorrente ammonta ad € 10.000,00;
- che, su detta somma vanno astrattamente aggiunti gli interessi e la rivalutazione, pur non espressamente domandati, in quanto “l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (Cassazione civile, sez. I, 10/03/2010, n. 5843);
- che, tuttavia, nel caso di specie il valore dei preziosi è già stato determinato con valutazione equitativa al valore attuale, ragion per cui, posto che la rivalutazione ha lo scopo di attualizzare al momento della sentenza il danno patito, alcuna rivalutazione deve essere ulteriormente disposta, pena duplicazione della suddetta posta risarcitoria;
- che, invece, possono essere accordati in via di principio gli interessi (di natura compensativa e non corrispettiva, trattandosi di risarcimento e di obbligazione di valore);
- che, tuttavia, ritiene il giudicante che in considerazione della tipologia di beni sottratti e quindi della tipologia del danno patito dal ricorrente, gli interessi non possano essere applicati in relazione al danno conseguente alla sottrazione dei preziosi;
- che, infatti, l'attribuzione degli interessi compensativi può anche non essere applicata dal giudice (v. Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2014, n. 14121) in quanto in ogni caso essa deve avvenire secondo i criteri espressi dalla Suprema Corte in modo tale da non eccedere le finalità di ristoro integrale del danno che l'hanno ispirata (v. Cass. civ., sez. I, 7 agosto
2014, n. 17795, che, a sua volta, richiama Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2010, n. 9926;
Cass. civ., Sez. Un., 5 aprile 2007, n. 8520);
- che nel caso di specie, quindi, ritiene il giudicante che il danno conseguente al furto dei preziosi sia interamente risarcito mediante l'attribuzione del loro valore rivalutato alla data odierna, posto che l'eventuale possesso dei suddetti gioielli da parte dell'attore nel corso del giudizio non avrebbe al medesimo arrecato altro vantaggio economico che quello derivante dalla loro eventuale rivalutazione, la quale tuttavia è già stata oggetto di
8 valutazione equitativa da parte del Tribunale, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi su tale porzione del risarcimento riconosciuto (Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2018,
n. 18564);
- che, ovviamente, la somma liquidata in sentenza assume la valenza di obbligazione di valuta, sicché su di essa decorreranno gli interessi legali ex art. 1284 c.c. primo comma, sino al saldo effettivo;
Cont
- che la domanda di manleva formulata da verso non può essere accolta dal CP_1 momento che la terza chiamata ha dimostrato, producendo la relativa polizza, che la garanzia assicurativa copriva solamente la responsabilità dell'albergatore per i furti di preziosi che fossero stati dati in consegna dal cliente allo stesso albergatore, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame, ragion per cui la domanda di manleva deve essere rigettata per inoperatività della polizza (questione che in pratica non è mai stata affrontata dalla difesa della società convenuta);
- che, infatti, l'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione prevedeva l'esclusione della copertura assicurativa per sinistri inerenti “i danni a cose portate/consegnate all'Assicurato delle quali egli debba rispondere ai sensi degli Art. 1783, 1784, 1785 e 1786 C.C., salvo, qualora operante, quanto previsto dalla C.A. A02”, mentre quest'ultima clausola, che è operante, prevedeva in relazione ai preziosi la risarcibilità del danno per responsabilità dell'albergatore solamente “se consegnati in custodia al e, per ogni cliente Parte_2 danneggiato, fino a concorrenza di 10.000,00 euro”;
- che dette clausole neppure possono essere considerate vessatorie ex art. 1341 c.c. in quanto “attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (Cass. n. 15598/2019;
Cass., sez. III, 11/01/2024, n. 1261; Tribunale Torino sez. IV, 26/09/2024, n. 4825), sicché la domanda di manleva va rigettata;
- che, infine, le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta verso il ricorrente e verso la terza chiamata (solo osservandosi che l'accoglimento in misura ridotta della domanda non dà origine ad un fenomeno di soccombenza: Cass. S.U. n. 32061/22), venendo liquidate in conformità ai valori minimi per tutti gli scaglioni (scaglione sino ad €
26.000,00) in considerazione della modesta attività processuale svolta, senza l'aumento ex
9 art. 4 comma 1 bis del DM n. 55/2014 richiesto dalla difesa della terza chiamata sia in quanto i collegamenti ipertestuali sono contenuti esclusivamente nell'indice della comparsa costitutiva (e non nel corpo dell'atto o nelle altre memorie) sia in quanto concretamente non funzionanti, mentre le spese fra ricorrente e terza chiamata vanno integralmente compensate stante il tenore delle decisioni assunte:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Condanna a pagare a titolo di risarcimento del danno a favore di Controparte_1 [...]
la somma di € 10.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi Parte_1 ex art. 1284 c.c., comma primo, con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_2
Condanna a pagare le spese di lite a favore di , spese Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 2.540,00 a titolo di compenso ed in € 264,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Condanna a pagare le spese di lite a favore di Controparte_1 Controparte_2 spese liquidate in € 2.540,00 a titolo di compenso ed € 15,49 per spese imponibili, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Compensa le spese di lite nei rapporti processuali fra e Parte_1 [...]
Controparte_2
Così deciso in Torino il 02.04.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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