Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3053/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3053/2016 avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nola n 1327/2016 in data 12.05.2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAUCIULO GERARDO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA DEL
PARCO MARGHERITA C/O AVV.CRISI 93 NAPOLI
APPELLANTE contro e per essa, quale mandataria, in persona Controparte_1 CP_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Fabio Forino (C.F.
e P. i.v.a. ), con studio legale in Nocera Inferiore C.F._2 P.IVA_1
alla via Roma n.58
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2 [...]
, con sede in Volla (NA) Controparte_4
pagina 1 di 14
persona del Curatore p.t., Dott.ssa con studio in Napoli, alla Via A. CP_5
Mancini n. 19
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto di citazione notificato in data 07.11.2006, conveniva in giudizio la CP_3
innanzi al Tribunale di Nola, al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_6
conclusioni: “a) preliminarmente, accertare il grave inadempimento dell'atto di transazione del 14.05.2004, da parte della e la legittimità dell'eccezione CP_6
di inadempimento ex art. 1460 c.c. per le causali in narrativa;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole anatocistica, commissioni di massimo scoperto e regolamento valute ed inibire alla , filiale di Volla, la CP_6
loro utilizzazione nel conto corrente n. n. 429/35, con ordine di rettifica immediata secundum legem;
c) per l'effetto, dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia delle clausole contenenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (cd. anatocismo), interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e regolamento valute relativamente al contratto di conto corrente n. 429/35; d) condannare la medesima convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite dall'inizio del rapporto ad oggi, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze;
e) in via subordinata, quantificato l'esatto ammontare del credito restitutorio vantato dalle società istante, dichiarare che essa nulla deve alla convenuta, disponendo la compensazione giudiziale del detto credito con quanto eventualmente dovuto alla banca in forza dell'atto di transazione stipulato in data 14.05.2004; f) condannare, infine, la alla CP_6
pagina 2 di 14 rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.02.2007, si costituiva
[...]
Contr
chiedendo il rigetto dei petita formulati dalla in bonis e, in via CP_6
riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento della complessiva somma di €
640.415,90, oltre interessi di mora dalle singole scadenze delle rate al tasso Euribor maggiorato di 1,50%. Contestualmente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa quale fideiubente di nella transazione da quest'ultima Parte_1 CP_3
sottoscritta con in data 14.05.2004. Il Tribunale autorizzava la Controparte_6
chiamata in causa, che veniva effettuata mediante notifica del relativo atto, col quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_6
“preliminarmente accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Nola essendo competente il Tribunale di Napoli, luogo in cui è sorta l'obbligazione sacralizzata nell'atto di transazione, o, alternativamente, il Foro di luogo in cui CP_6
ha sede la b) rigettare la domanda proposta dalla Controparte_6 CP_7
essendo la stessa nulla, improcedibile, inammissibile, infondata, pretestuosa
[...]
e comunque non provata;
c) accertare e dichiarare che la ha Controparte_6
adempiuto al contratto di transazione stipulato tra le parti il 14 maggio 2004, essendosi sempre attenuta ai patti previsti nell'accordo de quo;
d) accertare e dichiarare che nella fattispecie in esame le parti hanno liberamente quantificato, a saldo e stralcio l'ammontare del debito scaduto, pari ad € 1.054.630,40, somma da corrispondersi secondo gli accordi mediante il piano di ammortamento concordato per iscritto;
e) accogliere, nel caso in cui la non abbia provveduto, nel corso Controparte_7
del presente giudizio, alla regolarizzazione dei pagamenti, la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca condannando in solido la , in persona del Controparte_7
liquidatore pro tempore, debitrice principale, e , fideiubente – Parte_1
garante, al pagamento della complessiva somma di € 640.415,90, oltre interessi di mora dalle singole scadenze delle rate al tasso dell'Euribor tempo per tempo vigente + un punto pagina 3 di 14 virgola cinquanta ovvero a quella diversa somma che l'On.le Tribunale adito riterrà in sua Giustizia;
f) condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali”.
Si costituiva contestando l'atto di chiamata in causa del terzo e Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. preliminarmente, accertare l'inammissibilità o nullità della chiamata in causa per difetto di procura;
2. in via pregiudiziale di merito, dichiarare la nullità, annullabilità ed estinzione della fideiussione, nonché la nullità dell'art.4 della transazione del 14.05.2004; 3. In subordine, accertare il grave inadempimento dell'atto di transazione del 14.05.2004, da parte della e, per l'effetto, la legittimità dell'eccezione di inadempimento CP_6
ex art. 1460 c.c. per le causali in narrativa;
4. inoltre, accertare e dichiarare la nullità delle clausole anatocistica, commissioni di massimo scoperto, spese chiusura e regolamento valute ed inibire alla , filiale di Volla, la loro utilizzazione CP_6
nel conto corrente n. n. 429/35, con ordine di rettifica immediata secundum legem;
5.condannare la medesima convenuta alla ripetizione di tutte le somme illegittimamente percepite dall'inizio del rapporto ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo o, in subordine, disporre la compensazione giudiziale del presunto credito di con quanto indebitamente percepito dalla stessa per CP_6
le causali di cui al punto 4; 6. in ogni caso, condannare alla Controparte_6
rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Con sentenza n. 1372 dell'11.05.2016, il Tribunale di Nola, così, statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede: a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore della della
[...] Controparte_8
somma di € 640.415,60 oltre interessi di mora al tasso convenuto dalla scadenza delle singole rate al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1
indicata società, delle spese processuali che sono liquidate in complessivi € 40.072,00, di pagina 4 di 14 cui € 700,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese della espletata c.t.u. definitivamente a carico di ”. Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta pronuncia e chiedeva Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “I. in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
II. nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n.1327/2016 emessa in data 11.05.2016 dal Tribunale di Nola, in persona del G.U. Dott. Maffei, all'esito del giudizio recante RG 1734/2005, notificata in data 18.05.2016; e per l'effetto
1.preliminarmente, accertare l'inammissibilità o nullità della chiamata in causa per difetto di procura;
2. in via pregiudiziale di merito, dichiarare la nullità, annullabilità ed estinzione della fideiussione, nonché la nullità dell'art. 4 della transazione del
14.05.2004; 3. in subordine, accertare il grave inadempimento dell'atto di transazione del 14.05.2004, da parte della e, per l'effetto, la legittimità dell'eccezione CP_6
di inadempimento ex art. 1460 c.c. per le causali in narrativa;
4. inoltre, accertare e dichiarare la nullità delle clausole anatocistica, commissioni di massimo scoperto, spese chiusura e regolamento valute ed inibire alla , filiale di Volla, la loro CP_6
utilizzazione nel conto corrente n. n. 429/35, con ordine di rettifica immediata secundum legem;
5. condannare la medesima convenuta alla ripetizione di tutte le somme illegittimamente percepite dall'inizio del rapporto ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo o, in subordine, disporre la compensazione giudiziale del presunto credito di con quanto indebitamente percepito CP_6
dalla stessa per le causali di cui al punto 4; III. in ogni caso, condannare la banca appellata alla refusione delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva la e per essa la chiedendo così provvedere: “In via Controparte_8 CP_9
preliminare, dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. del proposto appello;
In via principale, confermare la sentenza n. 1327/2016, emanata dal Tribunale di Nola II Sezione Civile Giudice Istruttore Dr. Maffei in primo grado e per l'effetto: a)
pagina 5 di 14 Accertare e dichiarare che l' ha adempiuto al contratto di transazione Controparte_8
stipulato tra le parti il 14.05.2004, essendosi attenuta ai patti previsti nell'accordo de quo;
b) Accertare e dichiarare che nella fattispecie in esame le parti hanno liberamente quantificato a saldo e stralcio, l'ammontare del debito scaduto in euro 1.054.630,40 somma da corrispondersi secondo gli accordi previsti dal piano di ammortamento concordato per iscritto dal debitore principale e dai fideiubenti;
c) Accertare e dichiarare la validità dell'accordo transattivo del 14.05.2004 anche nei confronti della Parte_1
e la validità ed efficacia della fideiussione rilasciata dalla stessa contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo; Per l'effetto rigettare l'appello promosso dalla , Parte_1
in quanto del tutto infondato in fatto e diritto in virtù dei motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Nel corso dell'udienza del 27.10.2016 le parti si riportavano ai rispettivi atti e l'appellante insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che veniva accordata con provvedimento dell'8.11.2016.
La Corte con ordinanza del 16.02.2023, rimetteva la causa sul ruolo al fine di disporre l'integrazione della CTU contabile prevedendo due ipotesi di computo la prima con applicazione degli interessi convenzionali previsti nel rapporto di conto corrente, la seconda con quelli riportati nella transazione. Il CTU provvedeva al deposito del proprio elaborato peritale. Con provvedimento del 13.12.2024 la Corte, acquisito l'elaborato peritale, riservava la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto alla e per essa, quale mandataria, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., si osserva che è stata depositata CP_2
dalla stessa idonea documentazione comprovante la sua legittimazione (cfr.: copia della
Gazzeta Ufficiale Parte II n 93 dell'08.08.2017 e copia della procura per notaio Per_1
pagina 6 di 14 del 20.07.2017 rep. 60852 e racc. 11359 allegate alla produzione di parte Per_2
appellata).
Deve, poi, essere dichiarata la contumacia del Controparte_3 [...]
, ritualmente evocato in giudizio e non Controparte_10
costituito.
Ancora, in rito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa della società appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello. Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo
pagina 7 di 14 la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se
l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c.. Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
Con il primo motivo di appello, in particolare, l'istante deduce “l'erronea valutazione delle risultanze processuali in ordine alla dedotta inammissibilità della chiamata in causa del terzo da parte della - inesistenza della procura” poiché Controparte_6
“dall'analisi dell'atto di citazione per chiamata in causa notificato a Parte_1
non vi è alcun mandato che autorizzi l'avverso patrocinio a convenire in giudizio quest'ultima, ma soltanto un generico riferimento alla procura rilasciata da CP_6
”.
[...]
Il motivo è infondato.
Ed invero la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai concorde nel ritenere che: “La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria” (cfr.: Cass. n. 20898 del 22.08.2018;
Cass.SS.UU. n 4909 del 2016). Nel caso di specie, l'interesse della Banca era certamente quello di ottenere il recupero del credito sia dalla garantita che dal fideiussore nei confronti pagina 8 di 14 del quale la procura difensiva deve ritenersi senza dubbio valida tenuto conto anche del complesso dei rapporti intercorsi tra le parti in lite e degli accordi tra le stesse successivamente intervenuti (atto di transazione del 14.05.2004 e atto di rinuncia dell'08.05.2004 allegati alla produzione di parte ed alla ctu).
I motivi di appello numeri due, tre e quattro possono essere esaminati congiuntamente siccome tutti relativi alla validità della fideiussione rilasciata dalla . Parte_1
Con il secondo motivo di appello l'istante assume “l'erronea valutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della sentenza impugnata, in riferimento alla dedotta eccezione di estinzione della fideiussione ex art 1955 c.c”, poiché il giudice avrebbe dovuto rilevare che “la perdita del diritto di surrogazione discendeva proprio dalla violazione dei seguenti doveri giuridici dell'appellata di presentare tempestiva istanza di ammissione al passivo o, perlomeno, di impugnare la sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento della debitrice principale”.
Con il terzo motivo di appello l'istante assume “omissione di pronuncia in ordine alla dedotta eccezione di estinzione della fideiussione ex art 1956 c.c.; motivazione contraria alle disposizioni normative vigenti, illogica, pronuncia ultra petita, erronea valutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della sentenza impugnata, in riferimento alla sollevata eccezione di estinzione della fideiussione ex art 1957 c.c.”.
Con il quarto motivo, l'istante assume “omissione di pronuncia in ordine alle domande di nullità, inefficacia e/o invalidità della fideiussione rilasciata da ”. Parte_1
Orbene, come rilevato da questa Corte già con ordinanza resa in data 16.02.2023, la
[...]
con l'atto di rinuncia dalla stessa sottoscritto in occasione della stipula del Pt_1
contratto di transazione stipulato inter partes il 14.05.2004, avente ad oggetto le domande dalla stessa proposte nel pregresso giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma nonché
i diritti e le azioni sottostanti, la attuale parte appellante ha espressamente rinunciato a far valere ogni diritto ed azione relativa alla fideiussione de quo (cfr.: atto di rinuncia sopra richiamato in cui espressamente, tra l'altro, si legge “art 2…le società convenivano in giudizio la innanzi al Tribunale di Roma…; art 3…i fideiussori CP_6
pagina 9 di 14 convenivano in giudizio la 5….nelle more…per conto delle Società Controparte_11
e dei fideiussori…per conto della Banca…intervenivano trattative che portavano alla bonaria definizione della vertenza. Tutto ciò premesso le società ed i fideiussori dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, agli atti dei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Roma, nonché ai sottostanti diritti ed azioni ed all'uopo dichiarano di non avere null'altro a pretendere…”).
Con il quinto motivo di gravame la parte appellante assume “l'erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata in riferimento alla sollevata eccezione di inadempimento della transazione del 14.05.2004
– eccezione ex art 1460 c.c.”
Il motivo è infondato.
Ed invero, a seguito dell'attività istruttoria espletata in prime cure, il Tribunale ha correttamente valutato il comportamento delle due parti contraenti evidenziando come il comportamento inadempiente tenuto dalla avesse una incidenza economica molto CP_6
modesta nell'economia complessiva dell'accordo negoziale sopra riportato. In particolare,
a fronte della sospensione dei pagamenti dei ratei che gli istanti avrebbero dovuto corrispondere all'istituto di credito allorché l'esposizione debitoria era ancora notevole, le poste contabili contestate alla banca avevano una incidenza assolutamente marginale
(cfr.: pagina 8 e seguenti della sentenza appellata, ove, tra l'altro, si legge: “non vi è stata proporzionalità tra i due inadempimenti. E' incontestato che la debitrice principale ha corrisposto n 22 rate per un importo complessivo di € 414.214,50, laddove la stipulata transazione prevedeva un piano di rientro articolato in 35 rate…ditalché i pagamenti sono stati sospesi allorché doveva essere versata più della metà del debito dovuto, pari ad € 640.415,90. A fronte di tale inadempimento, la disposta ctu…ha accertato che l'inadempimento dell'istituto di credito è consistito nell'applicazione di un tasso debitore superiore di entità molto piccola rispetto a quello convenuto…con la transazione”). La suddetta argomentazione, condivisa da questa Corte, deve essere confermata unitamente alle ulteriori valutazioni sul punto espresse dal Tribunale che ha, altresì evidenziato pagina 10 di 14 l'incidenza della rinuncia all'azione sottoscritta anche dalla fideiubente Parte_1
(contestuale all'atto di transazione richiamato sopra), “ovvero all'intera pretesa dell'attrice nei confronti del convenuto, infatti, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa, estinguendo l'azione ed impedendone la riproposizione” (cfr.: sentenza appellata pagina 9).
Con il senso motivo di appello l'istante, infine, assume “l'erronea quantificazione del credito della banca appellata” in particolare con riferimento all'importo di € 160.000,00 pattuito come bonus in favore della debitrice principale e rispetto al quale la banca non aveva formulato espressamente e tempestivamente alcuna richiesta specifica.
Orbene, sul punto rileva la Corte che la parte istante con il libello introduttivo del giudizio di primo grado rassegnava le seguenti conclusioni: “a) preliminarmente accertare il grave inadempimento dell'atto di transazione del 14.05.2004 da parte della e la CP_6
legittimità dell'eccezione di inadempimento…; b) in via subordinata, accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole anatocistiche, commissioni di massimo scoperto e regolamento valute…con ordine di rettifica immediata secundum legem…” (cfr.: atto introduttivo in primo grado). La Banca convenuta, d'altra parte, con la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, ha chiesto, tra l'altro, la “condanna in solido della , in persona del liquidatore pro tempore, debitrice Controparte_7
principale, e la , fideiubente-garante, al pagamento della Parte_1
complessiva somma di € 640.415,90, oltre interessi di mora dalle singole scadenze delle rate al tasso euribor tempo per tempo vigente + un punto virgola cinquanta…” (cfr.: comparsa di costituzione).
Rilevato che, come sopra esposto la banca non era inadempiente all'accordo transattivo stipulato con la società debitrice e con i fideiussori, che la fideiussione rilasciata dalla
[...]
è valida ed efficace, occorre verificare il quantum in ragione del quale deve Pt_1
ritenersi operativa la garanzia di cui alla controversa fideiussione. Contr A tale fine si ricorda che l'art. 3 dell'accordo transattivo in atti prevede: “la si impegna a ripianare l'esposizione relativa al conto corrente n 42935, quantificata a saldo pagina 11 di 14 e stralcio in € 1.054.630,40, da pagarsi mediante 36 rate mensili consecutive, decorrenti dal 14.05.2004, al tasso euribor+1,50, di cui 35 da € 20.000,00 ciascuna e la differenza con una maxirata finale al trentaseiesimo mese, con riconoscimento da parte della Banca, di un bonus sconto di € 160.000,00 da calcolarsi sull'ultima rata”. L'art. 7 del medesimo accordo, poi, prevede che “la presente transazione non costituisce novazione dell'originaria obbligazione ma una modalità di pagamento del debito scaduto, ragion per cui, ove mai anche una sola rata non dovesse essere pagata alla scadenza, la CP_7
perderà il beneficio della dilazione e sarà tenuta all'immediato pagamento di tutto
[...]
quanto ancora dovuto, in un'unica soluzione, oltre gli interessi di mora al tasso euribor
+ 1,50”.
Nulla viene previsto in termini di decadenza quanto al bonus sconto di € 160.000,00 che nell'economia complessiva della transazione sopra richiamata risulta essere espressione della volontà negoziale delle parti evidentemente finalizzata alla definizione dei giudizi già pendenti tra le stesse innanzi al Tribunale di Roma, in relazione alle condizioni del Contr contratto in essere tra la banca e la società (come risulta espressamente dalla premessa di cui alle pagine da 2 a 5 della transazione stessa).
Beneficio che veniva in ogni caso conservato dalla parte debitrice contraente anche in caso di inadempimento alle nuove modalità di pagamento, come risulta confermato anche dalle argomentazioni difensive spiegate dalla banca nel corso del doppio grado di giudizio.
Nella comparsa di costituzione e risposta della in prime cure, come sopra CP_6
richiamata, sul punto, più specificamente, si legge: ““l'abbuono di € 160.000,00 previsto nella transazione, è quanto pattuito dalle parti a titolo di restituzione per tutti gli addebiti precedentemente operati dalla banca in forza delle NBU ed oggetto del giudizio definito bonariamente” (cfr.: comparsa di costituzione e risposta in primo grado della CP_6
pag. 10).
[...]
Orbene, tenuto conto delle risultanze dell'accertamento peritale espletato dal consulente tecnico d'ufficio, sia in primo grado che a seguito di mandato suppletivo di questa Corte, che alla pagina numero 08 dell'elaborato suppletivo ha determinato il saldo finale pagina 12 di 14 ricalcolato in € 640.550,00, cui deve essere detratto il bonus di € 160.000,00, l'importo ancora dovuto risulta essere pari ad € 480.550,00 (sostanzialmente coincidente con quello indicato dalla medesima parte appellante che nelle memorie di replica depositate in atti alla pagina n 8 quantifica l'esposizione debitoria in € 480.415,90), oltre interessi di mora al tasso convenuto dalle scadenze delle singole rate al soddisfo.
Tutto ciò premesso l'appello deve essere accolto per quanto di ragione con la parziale riforma della pronuncia gravata.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt.
n. 14633/12 e n. 18837/10).
Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio si compensano per un terzo e per i residui due terzi seguono la soccombenza della parte appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel solo grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nola n 1327/2016 in data Parte_1
12.05.2016, nei confronti di e per essa, quale mandataria, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e del Fallimento del 2009 CP_2 CP_3
della , così provvede: Controparte_10
A) Dichiara la contumacia del 2009 della Controparte_3 [...]
; Controparte_10
B) Accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
pagina 13 di 14 e per essa, quale mandataria, in persona del Controparte_1 CP_2
legale rappresentante p.t., della somma di € 480.550,00, oltre interessi di mora al tasso convenuto dalle scadenze delle singole rate al soddisfo.
C) Compensa un terzo delle spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento in favore dell'appellata dei residui due terzi che Parte_1
liquida, quanto al primo grado, in € 466,00 per spese ed € 17.000,00 per competenze, e quanto al secondo grado, in € 120,00 per spese ed € 11.946,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
D) Pone le spese dell'espletata ctu nel doppio grado definitivamente a carico di
. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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