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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 219/2024 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Luzi Parte_1 CodiceFiscale_1
del Foro di Urbino con Studio Legale Associato in Fermignano (PU), via Kennedy n. 19, (c.f.
[...]
p.e.c. . C.F._2 Email_1
- APPELLANTE – contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Pesaro (PU), via degli Abeti n. 90, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. P.IVA_1
Michele Faioli (c.f. p.e.c. , dall'Avv. Matteo CodiceFiscale_3 Email_2
Luccisano (c.f. ; p.e.c. e dall'Avv. CodiceFiscale_4 Email_3
Piercarlo Mariotti (c.f. p.e.c. CodiceFiscale_5 Email_4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Prof. Michele Faioli sito in 00199 Roma (RM), via Acherusio n. 12.
- APPELLATO -
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato il 20 giugno 2024 l'appellante , dipendente della Parte_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 212/2023 pubblicata il Controparte_1
29/12/2023 con la quale il Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla stessa teso a vedersi riconosciuto l'inquadramento a livello superiore e il pagamento del superminimo previsto dall'accordo modificativo del contratto individuale di lavoro del 7.02.2017 pari ad euro 168,11, nonché delle differenze retributive derivanti da lavoro lavoro straordinario.
Allegava di aver iniziato a lavorare per la in data Controparte_1
01.01.2011, a seguito di passaggio diretto dalla CNA Servizi S.r.l. presso la quale era stata assunta già dal 14.02.2007 e di aver mantenuto il livello di inquadramento D2 del contratto integrativo aziendale del 01.04.2008 applicato dalla CNA. A far data dal 01.01.2017 la società datrice applicava un nuovo contratto collettivo, il C.C.N.L. Terziario della distribuzione e dei servizi (C.C.N.L. T.D.S.), come da accordo di secondo livello del 09.01.2017 sulla scorta del quale la ricorrente si vedeva riconosciuto il livello 4, a suo dire non rispondente alle mansioni dalla stessa effettivamente svolte. Inoltre, la nuova contrattazione prevedeva minimi retributivi inferiori alla retribuzione di provenienza, pertanto, per mantenere la precedente paga, il datore di lavoro si impegnava a corrispondere un superminimo pari a €
168,11, con l'accordo modificativo del contratto individuale di lavoro del 07.02.2017. Lamentava quindi di non aver mai di fatto percepito il previsto superminimo in quanto, pur comparendo tra i minimi retributivi nelle buste-paga, contestualmente nei medesimi cedolini veniva stornata alla voce
“RID.SUP.ACCORDO90117”. Il rapporto di lavoro cessava in data 30.06.2021 e la lavoratrice richiedeva a mezzo del suo legale il pagamento dell'importo di € 47.386,01, a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario, lavoro straordinario, nonché per incidenza di tali differenze sulle mensilità aggiuntive, ferie, permessi, r.o.l. e T.F.R..
Il Tribunale di Pesaro Sezione Lavoro ha ritenuto fondata la pretesa della lavoratrice limitatamente alla richiesta di pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, rigettando le altre pretese. Ha ritenuto corretta la riduzione del superminimo in base all'accordo del
9.01.2017 e non azionabile la richiesta di inquadramento a livello superiore in assenza della contestazione da parte della lavoratrice del livello di inquadramento precedente alla riqualificazione secondo il CCNL Terziario applicato con accordo del 09.01.2017.
L'appellante ha impugnato la decisione del Tribunale limitatamente ai seguenti profili: 1) erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto non esperibile l'azione di rivendica del superiore inquadramento in quanto “... prima avrebbe dovuto ottenere giudizialmente il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento di Capo Area secondo la previgente disciplina collettiva in ragione delle mansioni di fatto svolte nel periodo pregresso e, quindi rivendicate il superiore parametro
pagina 2 di 8 secondo la corrispondenza della tabella di derivazione”; 2)erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto legittima la riduzione del superminimo per opera dell'accordo aziendale del 9.01.2019.
Conclude quindi per la parziale riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda di superiore inquadramento e di pagamento delle differenze retributive dovute all'asserita illegittima riduzione del superminimo.
Nel giudizio di appello si è costituita resistendo al Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non potesse trovare accoglimento la domanda di superiore inquadramento nel periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2021 non avendo la lavoratrice dedotto, se non tardivamente, l'erroneità del precedente inquadramento. Sul punto la difesa della società datrice ha ribadito la correttezza del proprio agire in ragione del fatto che la sussunzione di ciascun dipendente nel nuovo livello di inquadramento è avvenuta regolarmente secondo la tabella di conversione di cui all'accordo aziendale del 9.01.2017 in merito alla quale al lavoratore non sarebbe consentito operare alcun giudizio di equivalenza orizzontale delle mansioni.
Tanto premesso, va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società datrice per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. in quanto, seppure in maniera non sempre lineare, tuttavia, appaiono sufficientemente delineati i punti della sentenza oggetto di gravame e le doglianze in punto di fatto e di diritto sottese all'impugnazione.
Nel merito, ad avviso della Corte la domanda formulata dalla lavoratrice è da qualificarsi quale domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti al formale inquadramento. La diversa interpretazione della domanda come operata in sentenza appare, infatti, frutto di un fraintendimento, dovuto alla non particolare chiarezza dell'atto introduttivo e alla coincidenza temporale della domanda con il nuovo inquadramento a seguito del cambio di CCNL, il che induceva a ritenere che ciò che fosse contestato fosse la tabella di conversione (restando, altrimenti, poco comprensibile la ragione per la quale, pur in assenza di modifica delle mansioni nel 2017, non si fossero chieste le differenze retributive anche per il periodo precedente). Ad ogni modo, con il presente appello la parte ha meglio chiarito i confini della sua domanda che, comunque, trovano corrispondenza con le allegazioni di cui al ricorso introduttivo ed in particolare nelle motivazioni in punto di diritto ivi enucleate che espressamente ancorano la pretesa ai principi costituzionali di giusta retribuzione ex art.
pagina 3 di 8 36 Cost. Si rende quindi irrilevante, nel caso di specie, la mancata contestazione da parte della lavoratrice del corretto inquadramento nel periodo precedente al gennaio 2017 ossia alla mutata contrattazione applicata.
Inoltre, tale diritto non è condizionato alle previsioni o classificazioni del personale della contrattazione collettiva poiché trova il suo fondamento direttamente nel principio di cui all'art. 36
Cost., volto ad assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro effettivamente prestato, indipendentemente dall'inquadramento formale.
Tuttavia la stessa giurisprudenza di legittimità pone limiti rigorosi in termini di onere della prova gravante sul lavoratore che rivendichi la qualifica superiore e indica precisi criteri a cui il Giudice deve attenersi nel giudizio di comparazione, sancendo che al fine di riconoscere la rivendicata qualifica superiore al lavoratore che abbia svolto mansioni riconducibili a due diversi livelli di inquadramento, il giudice deve attenersi al criterio della prevalenza delle attività in concreto poste in essere dal dipendente (Cass.n. 32699/2019)
Il Supremo Collegio chiarisce che, in caso di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni appartenenti a diverse categorie, si ha l'attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore, qualora essa abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo.
A tal fine è necessario, dunque, compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza ed all'impegno temporale giornaliero delle mansioni, delle diverse categorie, espletate dal dipendente. Precisa inoltre la Suprema Corte che, nel caso in cui sia impossibile comparare le diverse mansioni secondo il predetto criterio della prevalenza, subentrano criteri diversi secondo cui:
– se il lavoratore svolge nella sua interezza la mansione il cui espletamento è attributivo della categoria superiore va applicata tale categoria, nonostante il contemporaneo esercizio della funzione inferiore, qualunque ne sia la quantità;
– se, invece, la mansione il cui espletamento è attributivo della categoria superiore non è svolta nella sua interezza, deve ritenersi caratterizzante la mansione che - anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività - richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale.
Nel caso in esame la lavoratrice ha così descritto, in ricorso, le singole mansioni svolte dalla
Contr stessa in via asseritamente autonoma: “contabilità delle varie aziende seguite dalla associazione ne seguiva all'incirca una quarantina: precisamente la ricorrente registrava le fatture di acquisto e di vendita nonché i corrispettivi nel gestionale, redigeva il libro cespiti ed il libro inventari, redigeva il bilancio e la dichiarazione dei redditi, confrontandosi direttamente con il cliente. La ricorrente chiamava il cliente in base alle scadenze fiscali e, direttamente con quest'ultimo, concordava
pagina 4 di 8 appuntamenti e documentazione necessaria per gli adempimenti. La ricorrente in particolare si occupava della liquidazione dell'I.V.A., della redazione della li.pe. (liquidazione periodica), che poi affidava ad altra dipendente per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate. La ricorrente si occupava della dichiarazione I.V.A. annuale e, con l'introduzione della fatturazione elettronica, si è vista costretta anche a compilare le fatture elettroniche, sempre su input del cliente. La ricorrente compilava le accise per ricevere i rimborsi, in particolare per gli autotrasportatori, che li ricevevano dall Per quanto concerne il bilancio questo veniva predisposto dalla ricorrente. Controparte_2
Per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi, queste venivano predisposte sia per le aziende che Contr per le persone fisiche, infatti la associazione fornisce assistenza anche alle persone fisiche per la dichiarazione dei redditi e per altere incombenze, di cui però non si occupava la ricorrente”.
A tale allegazione faceva seguito la richiesta di prova testimoniale volta a provare che la stessa
“si occupava di registrare le fatture di acquisto e di vendita, nonché i corrispettivi nel gestionale, di redigere il libro cespiti ed il libro inventari e di redigere il bilancio e la dichiarazione dei redditi”, “si occupava della dichiarazione I.V.A. annuale, della liquidazione dell'I.V.A., della redazione della li.pe.
(liquidazione periodica); “si occupava della redazione delle fatture elettroniche, su incarico del cliente,
e, in particolare per gli autotrasportatori, della compilazione delle accise per ricevere i rimborsi dall' ”. Controparte_2
Costituendosi in giudizio, al convenuta contestava le superiori allegazioni, affermando che la non redigeva in autonomia i bilanci né si confrontava direttamente con i clienti, Pt_1
interfacciandosi, invece, sempre con il responsabile fiscale, dott. inquadrato nel livello Testimone_1
3° del CCNL TDS. La medesima, inoltre, secondo la convenuta non si occupava delle scadenze fiscali, in quanto organizzate e gestite direttamente dal dott. e dal dott. responsabile Tes_1 Persona_1
della sede societaria di Fano e inquadrato nel livello 3° del CCNL TDS.
Tali diverse allegazioni di parte convenuta non sono state espressamente contestate dalla ricorrente alla prima udienza e, comunque, anche date per ammesse le affermazioni di cui al ricorso, le stesse non appaiono sufficienti al fine di fondare la domanda.
La lavoratrice, infatti, non allega, né chiede di provare, la sistematica e prevalente assegnazione alle mansioni superiori rivendicate, né specifica in cosa consistano i profili di autonomia delle mansioni effettivamente svolte che giustifichino l'inquadramento a livello superiore, né i capitoli di prova formulati sono idonei a superare tale lacuna (si ricorda, infatti, secondo la giurisprudenza, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì
pagina 5 di 8 espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”; v.
Cass. n.8993/2011).
Invero nella declaratoria del livello 2 rivendicato dall'odierna appellante sono sussunti “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”, tra cui il “contabile con mansioni di concetto” ossia svolgente mansioni caratterizzate da un elevato livello di autonomia decisionale e responsabilità. Affermare semplicisticamente di occuparsi di bilanci non rende conto dell'estensione della propria autonomia e responsabilità, tanto più a fronte della incontestata affermazione avversaria dell'esistenza di supervisori di superiore livello. Tra le mansioni dedotte in ricorso, infatti, unicamente quelle della redazione dei bilanci potrebbero giustificare l'attribuzione del secondo livello, mentre possono ritenersi proprie del livello posseduto le mansioni di redazione di fatture elettroniche, registrazione fatture, compilazioni libri contabili.
Al quarto livello appartengono, infatti, “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” tra cui il
“contabile d'ordine” (mentre ad esempio il fatturista rientra addirittura nel quinto livello).
Né appare possibile, in questa sede, vagliare l'eventuale inquadramento al terzo livello (che comprende il profilo professionale del “contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”), atteso che sul punto non è stato proposto uno specifico motivo di appello.
Infatti, la Cassazione ha affermato (v. Sez. L, Sentenza n. 11557 del 25/07/2003) che “La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto, qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l'esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia, che deve essere specificamente denunziato in appello. In assenza di specifico pagina 6 di 8 motivo di impugnazione opera il principio, desumibile dall'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui l'effetto devolutivo dell'appello non si verifica per i capi della sentenza di primo grado che non siano investiti dai motivi di impugnazione, con relativa formazione del giudicato”.
Pertanto il primo motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto legittima la riduzione del superminimo, eccependo la non opponibilità alla lavoratrice degli accordi sindacali decentrati che avevano ad oggetto diritti individuali inerenti la sua retribuzione, stante la non sottoscrizione da parte della dell'accordo individuale modificativo del Pt_1
proprio regime retributivo.
Sul tale specifica allegazione, tuttavia, il primo giudice ha affermato che la stessa era stata avanzata solo tardivamente, andando a mutare l'originaria domanda introduttiva, statuizione che non ha fatto oggetto di specifica doglianza in sede di appello, sicché sull'inammissibilità di tale mutatio libelli
(per modifica della causa petendi) è sceso il giudicato.
Per il resto, tale motivo di appello appare infondato.
Innanzitutto, si osserva come il ricorso fosse stato fondato sul presupposto della mancata erogazione del superminimo concordato in sede di accordo sindacale laddove, invece, come si evince agevolmente dalle buste paga in atti, l'appellante ha sempre ricevuto l'importo fisso di € 168,11 a titolo di “superminimo”, conglobato nel “totale retribuzione” ma contemporaneamente, la stessa, mensilmente, riceveva una trattenuta a titolo di “rid.Sup.accordo90117”, che rappresentava la riduzione lorda mensile del 9% conforme al dettato del CCAL.
Si trattava, dunque, di una trattenuta mensile che incideva sul superminimo e che variava (in diminuzione) in base alle assenze mensili della ricorrente e non di una abolizione tout court del superminimo come lascerebbe intendere il ricorso.
Ad ogni modo, secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità qualora il trattamento economico sia previsto dal contratto collettivo, che resta pur sempre una fonte esterna, è suscettibile di essere modificato nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali. Per tale ragione, laddove il trattamento retributivo sia previsto, non già dal contratto individuale, ma da una fonte collettiva (seppur di secondo livello), le relative clausole ben possono essere modificate anche in peius da successivi accordi (Cass.n. 18902/2024; nonché da ultimo n. 9136 del 05/04/2024 secondo cui “ Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, senza che si possa considerare come definitivamente acquisito un diritto derivante da una norma collettiva caducata o sostituita da altra successiva, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento concorrente con la fonte pagina 7 di 8 individuale, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciare validamente al trattamento economico individuale che non riguardi l'applicazione di disposizioni inderogabili stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, né diritti indisponibili ex art. 2113 c.c.”).
Pertanto, nel caso in esame si rende irrilevante la mancata sottoscrizione dell'accordo individuale in esecuzione dell'accordo aziendale peggiorativo, in quanto incidente su una voce gestibile in sede di contrattazione locale.
Dal tenore della decisione consegue come logico corollario l'assorbimento di ogni altro motivo di appello.
In forza dei suesposti argomenti la sentenza va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare addetta UPP
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 219/2024 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Luzi Parte_1 CodiceFiscale_1
del Foro di Urbino con Studio Legale Associato in Fermignano (PU), via Kennedy n. 19, (c.f.
[...]
p.e.c. . C.F._2 Email_1
- APPELLANTE – contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Pesaro (PU), via degli Abeti n. 90, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. P.IVA_1
Michele Faioli (c.f. p.e.c. , dall'Avv. Matteo CodiceFiscale_3 Email_2
Luccisano (c.f. ; p.e.c. e dall'Avv. CodiceFiscale_4 Email_3
Piercarlo Mariotti (c.f. p.e.c. CodiceFiscale_5 Email_4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Prof. Michele Faioli sito in 00199 Roma (RM), via Acherusio n. 12.
- APPELLATO -
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato il 20 giugno 2024 l'appellante , dipendente della Parte_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 212/2023 pubblicata il Controparte_1
29/12/2023 con la quale il Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla stessa teso a vedersi riconosciuto l'inquadramento a livello superiore e il pagamento del superminimo previsto dall'accordo modificativo del contratto individuale di lavoro del 7.02.2017 pari ad euro 168,11, nonché delle differenze retributive derivanti da lavoro lavoro straordinario.
Allegava di aver iniziato a lavorare per la in data Controparte_1
01.01.2011, a seguito di passaggio diretto dalla CNA Servizi S.r.l. presso la quale era stata assunta già dal 14.02.2007 e di aver mantenuto il livello di inquadramento D2 del contratto integrativo aziendale del 01.04.2008 applicato dalla CNA. A far data dal 01.01.2017 la società datrice applicava un nuovo contratto collettivo, il C.C.N.L. Terziario della distribuzione e dei servizi (C.C.N.L. T.D.S.), come da accordo di secondo livello del 09.01.2017 sulla scorta del quale la ricorrente si vedeva riconosciuto il livello 4, a suo dire non rispondente alle mansioni dalla stessa effettivamente svolte. Inoltre, la nuova contrattazione prevedeva minimi retributivi inferiori alla retribuzione di provenienza, pertanto, per mantenere la precedente paga, il datore di lavoro si impegnava a corrispondere un superminimo pari a €
168,11, con l'accordo modificativo del contratto individuale di lavoro del 07.02.2017. Lamentava quindi di non aver mai di fatto percepito il previsto superminimo in quanto, pur comparendo tra i minimi retributivi nelle buste-paga, contestualmente nei medesimi cedolini veniva stornata alla voce
“RID.SUP.ACCORDO90117”. Il rapporto di lavoro cessava in data 30.06.2021 e la lavoratrice richiedeva a mezzo del suo legale il pagamento dell'importo di € 47.386,01, a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario, lavoro straordinario, nonché per incidenza di tali differenze sulle mensilità aggiuntive, ferie, permessi, r.o.l. e T.F.R..
Il Tribunale di Pesaro Sezione Lavoro ha ritenuto fondata la pretesa della lavoratrice limitatamente alla richiesta di pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, rigettando le altre pretese. Ha ritenuto corretta la riduzione del superminimo in base all'accordo del
9.01.2017 e non azionabile la richiesta di inquadramento a livello superiore in assenza della contestazione da parte della lavoratrice del livello di inquadramento precedente alla riqualificazione secondo il CCNL Terziario applicato con accordo del 09.01.2017.
L'appellante ha impugnato la decisione del Tribunale limitatamente ai seguenti profili: 1) erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto non esperibile l'azione di rivendica del superiore inquadramento in quanto “... prima avrebbe dovuto ottenere giudizialmente il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento di Capo Area secondo la previgente disciplina collettiva in ragione delle mansioni di fatto svolte nel periodo pregresso e, quindi rivendicate il superiore parametro
pagina 2 di 8 secondo la corrispondenza della tabella di derivazione”; 2)erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto legittima la riduzione del superminimo per opera dell'accordo aziendale del 9.01.2019.
Conclude quindi per la parziale riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda di superiore inquadramento e di pagamento delle differenze retributive dovute all'asserita illegittima riduzione del superminimo.
Nel giudizio di appello si è costituita resistendo al Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non potesse trovare accoglimento la domanda di superiore inquadramento nel periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2021 non avendo la lavoratrice dedotto, se non tardivamente, l'erroneità del precedente inquadramento. Sul punto la difesa della società datrice ha ribadito la correttezza del proprio agire in ragione del fatto che la sussunzione di ciascun dipendente nel nuovo livello di inquadramento è avvenuta regolarmente secondo la tabella di conversione di cui all'accordo aziendale del 9.01.2017 in merito alla quale al lavoratore non sarebbe consentito operare alcun giudizio di equivalenza orizzontale delle mansioni.
Tanto premesso, va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società datrice per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. in quanto, seppure in maniera non sempre lineare, tuttavia, appaiono sufficientemente delineati i punti della sentenza oggetto di gravame e le doglianze in punto di fatto e di diritto sottese all'impugnazione.
Nel merito, ad avviso della Corte la domanda formulata dalla lavoratrice è da qualificarsi quale domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti al formale inquadramento. La diversa interpretazione della domanda come operata in sentenza appare, infatti, frutto di un fraintendimento, dovuto alla non particolare chiarezza dell'atto introduttivo e alla coincidenza temporale della domanda con il nuovo inquadramento a seguito del cambio di CCNL, il che induceva a ritenere che ciò che fosse contestato fosse la tabella di conversione (restando, altrimenti, poco comprensibile la ragione per la quale, pur in assenza di modifica delle mansioni nel 2017, non si fossero chieste le differenze retributive anche per il periodo precedente). Ad ogni modo, con il presente appello la parte ha meglio chiarito i confini della sua domanda che, comunque, trovano corrispondenza con le allegazioni di cui al ricorso introduttivo ed in particolare nelle motivazioni in punto di diritto ivi enucleate che espressamente ancorano la pretesa ai principi costituzionali di giusta retribuzione ex art.
pagina 3 di 8 36 Cost. Si rende quindi irrilevante, nel caso di specie, la mancata contestazione da parte della lavoratrice del corretto inquadramento nel periodo precedente al gennaio 2017 ossia alla mutata contrattazione applicata.
Inoltre, tale diritto non è condizionato alle previsioni o classificazioni del personale della contrattazione collettiva poiché trova il suo fondamento direttamente nel principio di cui all'art. 36
Cost., volto ad assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro effettivamente prestato, indipendentemente dall'inquadramento formale.
Tuttavia la stessa giurisprudenza di legittimità pone limiti rigorosi in termini di onere della prova gravante sul lavoratore che rivendichi la qualifica superiore e indica precisi criteri a cui il Giudice deve attenersi nel giudizio di comparazione, sancendo che al fine di riconoscere la rivendicata qualifica superiore al lavoratore che abbia svolto mansioni riconducibili a due diversi livelli di inquadramento, il giudice deve attenersi al criterio della prevalenza delle attività in concreto poste in essere dal dipendente (Cass.n. 32699/2019)
Il Supremo Collegio chiarisce che, in caso di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni appartenenti a diverse categorie, si ha l'attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore, qualora essa abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo.
A tal fine è necessario, dunque, compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza ed all'impegno temporale giornaliero delle mansioni, delle diverse categorie, espletate dal dipendente. Precisa inoltre la Suprema Corte che, nel caso in cui sia impossibile comparare le diverse mansioni secondo il predetto criterio della prevalenza, subentrano criteri diversi secondo cui:
– se il lavoratore svolge nella sua interezza la mansione il cui espletamento è attributivo della categoria superiore va applicata tale categoria, nonostante il contemporaneo esercizio della funzione inferiore, qualunque ne sia la quantità;
– se, invece, la mansione il cui espletamento è attributivo della categoria superiore non è svolta nella sua interezza, deve ritenersi caratterizzante la mansione che - anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività - richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale.
Nel caso in esame la lavoratrice ha così descritto, in ricorso, le singole mansioni svolte dalla
Contr stessa in via asseritamente autonoma: “contabilità delle varie aziende seguite dalla associazione ne seguiva all'incirca una quarantina: precisamente la ricorrente registrava le fatture di acquisto e di vendita nonché i corrispettivi nel gestionale, redigeva il libro cespiti ed il libro inventari, redigeva il bilancio e la dichiarazione dei redditi, confrontandosi direttamente con il cliente. La ricorrente chiamava il cliente in base alle scadenze fiscali e, direttamente con quest'ultimo, concordava
pagina 4 di 8 appuntamenti e documentazione necessaria per gli adempimenti. La ricorrente in particolare si occupava della liquidazione dell'I.V.A., della redazione della li.pe. (liquidazione periodica), che poi affidava ad altra dipendente per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate. La ricorrente si occupava della dichiarazione I.V.A. annuale e, con l'introduzione della fatturazione elettronica, si è vista costretta anche a compilare le fatture elettroniche, sempre su input del cliente. La ricorrente compilava le accise per ricevere i rimborsi, in particolare per gli autotrasportatori, che li ricevevano dall Per quanto concerne il bilancio questo veniva predisposto dalla ricorrente. Controparte_2
Per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi, queste venivano predisposte sia per le aziende che Contr per le persone fisiche, infatti la associazione fornisce assistenza anche alle persone fisiche per la dichiarazione dei redditi e per altere incombenze, di cui però non si occupava la ricorrente”.
A tale allegazione faceva seguito la richiesta di prova testimoniale volta a provare che la stessa
“si occupava di registrare le fatture di acquisto e di vendita, nonché i corrispettivi nel gestionale, di redigere il libro cespiti ed il libro inventari e di redigere il bilancio e la dichiarazione dei redditi”, “si occupava della dichiarazione I.V.A. annuale, della liquidazione dell'I.V.A., della redazione della li.pe.
(liquidazione periodica); “si occupava della redazione delle fatture elettroniche, su incarico del cliente,
e, in particolare per gli autotrasportatori, della compilazione delle accise per ricevere i rimborsi dall' ”. Controparte_2
Costituendosi in giudizio, al convenuta contestava le superiori allegazioni, affermando che la non redigeva in autonomia i bilanci né si confrontava direttamente con i clienti, Pt_1
interfacciandosi, invece, sempre con il responsabile fiscale, dott. inquadrato nel livello Testimone_1
3° del CCNL TDS. La medesima, inoltre, secondo la convenuta non si occupava delle scadenze fiscali, in quanto organizzate e gestite direttamente dal dott. e dal dott. responsabile Tes_1 Persona_1
della sede societaria di Fano e inquadrato nel livello 3° del CCNL TDS.
Tali diverse allegazioni di parte convenuta non sono state espressamente contestate dalla ricorrente alla prima udienza e, comunque, anche date per ammesse le affermazioni di cui al ricorso, le stesse non appaiono sufficienti al fine di fondare la domanda.
La lavoratrice, infatti, non allega, né chiede di provare, la sistematica e prevalente assegnazione alle mansioni superiori rivendicate, né specifica in cosa consistano i profili di autonomia delle mansioni effettivamente svolte che giustifichino l'inquadramento a livello superiore, né i capitoli di prova formulati sono idonei a superare tale lacuna (si ricorda, infatti, secondo la giurisprudenza, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì
pagina 5 di 8 espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”; v.
Cass. n.8993/2011).
Invero nella declaratoria del livello 2 rivendicato dall'odierna appellante sono sussunti “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”, tra cui il “contabile con mansioni di concetto” ossia svolgente mansioni caratterizzate da un elevato livello di autonomia decisionale e responsabilità. Affermare semplicisticamente di occuparsi di bilanci non rende conto dell'estensione della propria autonomia e responsabilità, tanto più a fronte della incontestata affermazione avversaria dell'esistenza di supervisori di superiore livello. Tra le mansioni dedotte in ricorso, infatti, unicamente quelle della redazione dei bilanci potrebbero giustificare l'attribuzione del secondo livello, mentre possono ritenersi proprie del livello posseduto le mansioni di redazione di fatture elettroniche, registrazione fatture, compilazioni libri contabili.
Al quarto livello appartengono, infatti, “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” tra cui il
“contabile d'ordine” (mentre ad esempio il fatturista rientra addirittura nel quinto livello).
Né appare possibile, in questa sede, vagliare l'eventuale inquadramento al terzo livello (che comprende il profilo professionale del “contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”), atteso che sul punto non è stato proposto uno specifico motivo di appello.
Infatti, la Cassazione ha affermato (v. Sez. L, Sentenza n. 11557 del 25/07/2003) che “La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto, qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l'esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia, che deve essere specificamente denunziato in appello. In assenza di specifico pagina 6 di 8 motivo di impugnazione opera il principio, desumibile dall'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui l'effetto devolutivo dell'appello non si verifica per i capi della sentenza di primo grado che non siano investiti dai motivi di impugnazione, con relativa formazione del giudicato”.
Pertanto il primo motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto legittima la riduzione del superminimo, eccependo la non opponibilità alla lavoratrice degli accordi sindacali decentrati che avevano ad oggetto diritti individuali inerenti la sua retribuzione, stante la non sottoscrizione da parte della dell'accordo individuale modificativo del Pt_1
proprio regime retributivo.
Sul tale specifica allegazione, tuttavia, il primo giudice ha affermato che la stessa era stata avanzata solo tardivamente, andando a mutare l'originaria domanda introduttiva, statuizione che non ha fatto oggetto di specifica doglianza in sede di appello, sicché sull'inammissibilità di tale mutatio libelli
(per modifica della causa petendi) è sceso il giudicato.
Per il resto, tale motivo di appello appare infondato.
Innanzitutto, si osserva come il ricorso fosse stato fondato sul presupposto della mancata erogazione del superminimo concordato in sede di accordo sindacale laddove, invece, come si evince agevolmente dalle buste paga in atti, l'appellante ha sempre ricevuto l'importo fisso di € 168,11 a titolo di “superminimo”, conglobato nel “totale retribuzione” ma contemporaneamente, la stessa, mensilmente, riceveva una trattenuta a titolo di “rid.Sup.accordo90117”, che rappresentava la riduzione lorda mensile del 9% conforme al dettato del CCAL.
Si trattava, dunque, di una trattenuta mensile che incideva sul superminimo e che variava (in diminuzione) in base alle assenze mensili della ricorrente e non di una abolizione tout court del superminimo come lascerebbe intendere il ricorso.
Ad ogni modo, secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità qualora il trattamento economico sia previsto dal contratto collettivo, che resta pur sempre una fonte esterna, è suscettibile di essere modificato nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali. Per tale ragione, laddove il trattamento retributivo sia previsto, non già dal contratto individuale, ma da una fonte collettiva (seppur di secondo livello), le relative clausole ben possono essere modificate anche in peius da successivi accordi (Cass.n. 18902/2024; nonché da ultimo n. 9136 del 05/04/2024 secondo cui “ Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, senza che si possa considerare come definitivamente acquisito un diritto derivante da una norma collettiva caducata o sostituita da altra successiva, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento concorrente con la fonte pagina 7 di 8 individuale, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciare validamente al trattamento economico individuale che non riguardi l'applicazione di disposizioni inderogabili stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, né diritti indisponibili ex art. 2113 c.c.”).
Pertanto, nel caso in esame si rende irrilevante la mancata sottoscrizione dell'accordo individuale in esecuzione dell'accordo aziendale peggiorativo, in quanto incidente su una voce gestibile in sede di contrattazione locale.
Dal tenore della decisione consegue come logico corollario l'assorbimento di ogni altro motivo di appello.
In forza dei suesposti argomenti la sentenza va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare addetta UPP
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