Articolo 1785 bis del Codice civile
Articolo 1785Articolo 1737
Versione
18 luglio 1978
Art. 1785-bis

(( (Responsabilita' per colpa dell'albergatore). )) ((L'albergatore e' responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.))
Entrata in vigore il 18 luglio 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente