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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Saverio Sodo alla pubblica udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° 1708 /2024 r.g. contenzioso vertente
TRA rappresentato e difeso dall' avv. MARCOLEONI MARCO Parte_1
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall' avv. BATTIATO RITA CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto: assegno di invalidità ordinaria ex art. 1 L. 222/84 - domanda amm. 21.12.2022 -giudizio di merito post atp ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 comma 2 legge 69/2009. Parte ricorrente, vano l'iter amministrativo, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di quanto in oggetto, vinte spese e CP_ compensi di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. costituitosi ha chiesto rigettarsi il ricorso avversario. Premesso non essersi verificata decadenza della domanda giudiziaria, il ricorso è nel merito fondato e va accolto. Il requisito sanitario è stato infatti positivamente riscontrato dall'officiato C.T.U., con decorrenza dalla domanda amministrativa (v. ctu dott. . Per_1
Ai fini dell'individuazione del concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vanno in questa sede valutati anche i requisiti non sanitari necessari ad usufruire della prestazione: orbene, ad una sommaria valutazione giudiziale sussistono anche i requisiti socio economici di cui alla legge 222/84.
Spese a carico per soccombenza CP_1
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta che parte ricorrente ha diritto di percepire, sotto il profilo sanitario, l'assegno di invalidità ordinaria ex art. 1 L. 222/84 a decorrere dalla domanda amm. del 21.12.2022; b) per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da determinarsi CP_1 nella misura di legge, oltre accessori giusta sentenza costituzionale 196/1993, in favore di parte ricorrente, condizionatamente alla positiva verifica, anche in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti non sanitari. c) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate per compensi ex DM CP_1 55/2014 per la complessiva fase di merito e di atp, in EURO 2.300,00 oltre RSG, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. MARCOLEONI MARCO ex art. 93 c.p.c. e pone a suo definitivo carico le spese di ctu.
Taranto, 16/04/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)
Sezione lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Saverio Sodo alla pubblica udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° 1708 /2024 r.g. contenzioso vertente
TRA rappresentato e difeso dall' avv. MARCOLEONI MARCO Parte_1
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall' avv. BATTIATO RITA CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto: assegno di invalidità ordinaria ex art. 1 L. 222/84 - domanda amm. 21.12.2022 -giudizio di merito post atp ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 comma 2 legge 69/2009. Parte ricorrente, vano l'iter amministrativo, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di quanto in oggetto, vinte spese e CP_ compensi di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. costituitosi ha chiesto rigettarsi il ricorso avversario. Premesso non essersi verificata decadenza della domanda giudiziaria, il ricorso è nel merito fondato e va accolto. Il requisito sanitario è stato infatti positivamente riscontrato dall'officiato C.T.U., con decorrenza dalla domanda amministrativa (v. ctu dott. . Per_1
Ai fini dell'individuazione del concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vanno in questa sede valutati anche i requisiti non sanitari necessari ad usufruire della prestazione: orbene, ad una sommaria valutazione giudiziale sussistono anche i requisiti socio economici di cui alla legge 222/84.
Spese a carico per soccombenza CP_1
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta che parte ricorrente ha diritto di percepire, sotto il profilo sanitario, l'assegno di invalidità ordinaria ex art. 1 L. 222/84 a decorrere dalla domanda amm. del 21.12.2022; b) per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da determinarsi CP_1 nella misura di legge, oltre accessori giusta sentenza costituzionale 196/1993, in favore di parte ricorrente, condizionatamente alla positiva verifica, anche in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti non sanitari. c) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate per compensi ex DM CP_1 55/2014 per la complessiva fase di merito e di atp, in EURO 2.300,00 oltre RSG, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. MARCOLEONI MARCO ex art. 93 c.p.c. e pone a suo definitivo carico le spese di ctu.
Taranto, 16/04/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)