Articolo 1786 del Codice civile
Articolo 1750Articolo 1751 bis
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19 aprile 1942
Art. 1786.

(Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi).

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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