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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1351/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 1351/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1351/2021 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.05.1966 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Nuoro, nella via Alagon n. 3, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Sebastiana Buffoni (C.F. ), che pure la rappresenta e C.F._2
difende unitamente all'avv. Maria Grazia Mascia (C.F. ), giusta delega in C.F._3
calce al presente atto parte opponente
contro
– già , con sede in -M, via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa CP_2
giusta procura notaio di -M (rep. 39722; racc. 14051) (doc. 2), e
[...] Persona_1
per essa, quale mandataria, procura notaio di -M (rep. 42351; racc. 15678 Persona_1
– doc. 3) ( già , a seguito di mero cambio Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
di denominazione sociale (doc. 4), con sede in -M, via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_2
di -M (rep. 42416; racc. 15733) (doc. 5), difesa dall'avv. Marco Rossi Persona_1
( ), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio CodiceFiscale_4
come da procura su foglio separato;
Parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo -contratti bancari
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
2 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opponente:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione:
1) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
2) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società
[...]
e per essa della società mandataria;
Controparte_1 Controparte_3
3) nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, annullare e quindi revocare e comunque dichiarare nullo ed inefficace, per le ragioni di cui in espositiva, il decreto ingiuntivo opposto;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nell'interesse della parte opposta:
In via preliminare:
1. concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito:
2. rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente della somma di € Controparte_1
7.972,92 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento. con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (iva e cpa) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente depositato, ha proposto opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2021, emesso dal Tribunale di Nuoro in data 30 aprile 2021 e notificato il 19 ottobre 2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
, dell'importo di euro di € 7.972,92, per sorte capitale, oltre agli interessi Controparte_1
“convenzionali, spese di lite ed onorari, per complessivi € 685,50, più accessori di legge.
A fondamento dell'interposta opposizione, ha esposto che:
- 1) l'importo ingiunto è relativo a due distinti contratti di finanziamento, recanti, rispettivamente, il n. 24163003372 del 23 gennaio 2004 per l'importo di € 6.125,00, da rimborsare in n. 24 rate di € 282,20 ciascuna (per complessivi € 6.772,80) e il n. 3834861 del
24 settembre 2003, per l'importo di € 15.125,00, da rimborsare in n. 48 rate dell'importo di €
3 395,34 ciascuna (per complessi € 15.976,32), entrambi sottoscritti con la società COMPASS
S.P.A.; 2) che l'originario contraente, quanto al primo contratto, rispetto al quale residuerebbe un saldo debitore di € 2.948,47, avrebbe ceduto il proprio credito a in data 28 CP_5
settembre 2006, fusa per incorporazione in , la quale ultima avrebbe, poi, ceduto pro CP_6
soluto il proprio credito a con atto del 7 giugno 2016; 3) che tale ultima Controparte_7
cessione, unitamente alla diffida di pagamento e relativa messa in mora, sarebbe stata notificata alla signora a mezzo racc. A/R del 29 luglio 2016; 4) che analoga Parte_1
vicenda di cessione del credito sarebbe occorsa anche rispetto al secondo contratto di finanziamento, avente un saldo negativo pari ad € 5.024,45, in merito alla quale vi sarebbe stata notifica all'odierna opponente nella medesima data del 29 luglio 2016, contestualmente alla diffida di pagamento;
5) che indata 2 settembre 2021 il Tribunale di Nuoro aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 231/2021 in causa n. 872/2021, notificato alla signora il Parte_1
19 ottobre 2021, con il quale era stato ingiunto alla stessa di pagare alla parte ricorrente la somma di € 7.972,92 per sorte capitale, oltre agli interessi “convenzionali di mora di cui al punto 1, calcolati come indicati in parte motiva”, oltre ancora alle spese di lite ed onorari, per complessivi € 685,50, più accessori di legge.
Tanto premesso, ha proposto opposizione per i seguenti motivi:
I)Intervenuta prescrizione del credito
In via preliminare, ha eccepito la prescrizione del credito ingiunto, in relazione ad entrambi i rapporti contrattuali, deducendo che, a far data dalla scadenza dei contratti e fino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, controparte non aveva mai interrotto la prescrizione dei crediti. Le diffide di pagamento che la ricorrente ha, difatti, prodotto a tale fine, ossia le note allegate ai doc. n. 7, 8, 9, 10
e 11, datate 7 giugno 2016, contenenti la richiesta di pagamento delle somme relative ad entrambi i finanziamenti ed indicate come scadute, non sono mai state portate a conoscenza, né mai recapitate all'odierna opponente, poiché inviate presso un indirizzo - la via Melattu n. 1 -, differente dall'indirizzo di residenza della signora , che, come risulta dal certificato storico di Parte_1
residenza allegato in atti, abita in Vicolo Amsicora n. 1 a far data dal 14 aprile 2010.
L'odierna attrice aveva, quindi, appreso dell'esistenza di un presunto debito a suo carico, nonché delle altrettanto presunte cessioni del credito, soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 19 ottobre 2021, ben oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946
c.c.;
Non essendo mai intervenuta alcuna comunicazione di recesso, il termine decennale di prescrizione era iniziato a decorrere dalla scadenza naturale del contratto, e quindi, rispettivamente, dal 23 gennaio
2006 per il credito di cui al finanziamento n. 24163003372 (sottoscritto, come detto, in data 23
4 gennaio 2004, per 24 mesi), e dal 30 settembre 2007 per il credito di cui al finanziamento n. 3834861
(sottoscritto il 24 settembre 2003, per la durata di 48 mesi, con prima rata al 30 ottobre 2003).
In assenza di interruzione della prescrizione, il primo credito si era prescritto alla data del 23 gennaio
2016 (addirittura, ben prima della dichiarata cessione del credito tra la e la CP_6 CP_7
avvenuta in data 7 giugno 2016), mentre il secondo, il 30 settembre 2017.
II) Difetto di legittimazione attiva in capo alla Controparte_1
L'odierna opponente ha contestato altresì la carenza di legittimazione attiva della società opposta, atteso che nessuna delle due cessioni di credito, in relazione ad entrambe le posizioni contrattuali richiamate, era mai stata portata a conoscenza dell'opponente.
A della dell'attrice, non vi è, allo stato, certezza in ordine all'effettiva cessione dei crediti azionati, dapprima in favore della e di seguito della società non CP_8 Controparte_1
risultando alcunché dagli atti prodotti nella fase monitoria.
Nel primo accordo di cessione non vi è indicazione alcuna delle singole posizioni cedute, mentre nel secondo contratto di cessione, si fa menzione all'allegato A) contenente (l') “Elenco Crediti Creditech ceduti”, di cui non vi è, però, traccia in atti.
Ha eccepito pertanto, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società Controparte_1
che ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
III) Nullità del decreto ingiuntivo opposto per la genericità ed indeterminatezza della pretesa azionata
ha altresì contestato l'assoluta genericità ed incertezza del credito Parte_2 azionato, sull'assunto che la società opposta, nel limitarsi a dichiarare, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, l'esistenza di un saldo debitore, non ha indicato la specifica imputazione di dette somme al capitale e/o agli interessi, ed in relazione a quali periodi. Non è, difatti, dato comprendere, né tanto emerge dalla documentazione allegata (contratti ed estratti conto), di cui ad ogni modo si contesta la legittimità, quali rate siano rimaste impagate, a quali specifici periodi si riferiscano le somme richieste, quale tasso di interesse sia stato in concreto applicato e fino a quale periodo quest'ultimo sia stato computato.
Tale genericità , a detta della ricorrente, non consente di individuare la specifica pretesa di controparte e determina, quindi, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in uno alla impossibilità stessa di determinarne il saldo finale, non essendo chiaro se la somma oggetto di ingiunzione sia già comprensiva degli interessi convenzionali di mora e da quale data, eventualmente, gli stessi, debbano decorrere, con il rischio di duplicazione di tale accessorio del credito.
Tanto premesso, ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione, con il favore delle spese;
*
5 quale mandataria di si è costituita in Controparte_3 Controparte_1 giudizio e ha contestato il fondamento dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e onorari;
*
All'udienza del 26.04.2022, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa alle parti ex art. 185 bis c.p.c., alla quale parte opponente ha dichiarato di non voler aderire. All'udienza successiva, rilevato il mancato esperimento del tentativo conciliazione, il giudice - rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo - ha concesso il termine per l'esperimento della mediazione, che si è conclusa con esito negativo;
All'udienza del 17.01.2023, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, trattandosi di causa di natura documentale, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.01.2024. All'udienza indicata, la causa è stata rinviata per la decisione alla data dell'08.10.2024 e successivamente rinviata, per i medesimi incombenti, all'udienza del 20.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Come è noto, il mutuo è il contratto con cui una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili con l'obbligo di restituirle ad una data scadenza. Nei contratti di finanziamento erogati da istituti di credito, il rimborso da parte del mutuatario può avvenire in un'unica soluzione oppure attraverso pagamenti rateali.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che, nel caso in cui l'obbligo di restituzione sia differito nel tempo, il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
La Suprema Corte ha inoltre recentemente ribadito che configurando il pagamento delle rate un'unica obbligazione, il relativo debito può considerarsi scaduto solo alla scadenza dell'ultima rata, individuando così in quest'ultimo termine il dies a quo dal quale computare il termine prescrizionale del diritto (Sez. 3 - Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
Si assume infatti che il frazionamento del debito non muti la natura unitaria del contratto di mutuo, con la conseguenza che, ai fini del computo, non decorrono tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine, che decorre a far data dalla scadenza dell'ultima rata.
Ai sensi dell'art. 2946 c.c. tale termine deve qualificarsi come decennale.
Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, l'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto azionato in sede monitoria da in qualità di cessionaria del credito, Controparte_1 sull'assunto che, all'atto del deposito del ricorso per ingiunzione, fossero ormai decorsi oltre dieci
6 anni dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento dei finanziamenti, sottoscritti con la COMPASS
s.p.a. e posti a fondamento della domanda monitoria, senza che l'odierna creditrice avesse mai comunicato alcun atto interruttivo della prescrizione.
Ebbene, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, l'eccezione deve ritenersi fondata con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il credito ingiunto trova origine in due contratti di finanziamento, il primo (n. 24163003372) sottoscritto in data 23 gennaio 2004 per l'importo di €
6.125,00, da rimborsare in n. 24 rate di € 282,20 ciascuna (per complessivi € 6.772,80) e il secondo
(n. 3834861) in data 24 settembre 2003, per l'importo di € 15.125,00, da rimborsare in n. 48 rate dell'importo di € 395,34 ciascuna (per complessi € 15.976,32), entrambi sottoscritti con la società
COMPASS S.P.A..
Con riguardo al primo, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere a far data dal 30.01.2006, mentre per il secondo a far data dal 30.07.2007.
Gli atti interruttivi della prescrizione versati in causa dall'opposta non appaiono idonei a interrompere i termini di prescrizione sopra indicati, trattandosi di due raccomandate aventi ad oggetto la comunicazione di intervenuta cessione del credito e intimazione di pagamento, notificate per compiuta giacenza in data 08.09.2016.
Detti atti risultano infatti notificati presso un indirizzo di residenza (via Melattu n. 1) diverso da quello effettivo, come attestato dal certificato di residenza prodotto dall'opponente, dal quale si evince che l'ingiunta risiedeva in Oliena, al Vicolo Amsicora n. 1 sin dal 14 aprile 2010.
Pertanto, nonostante la notifica risulti effettuata, per compiuta giacenza, all'indirizzo di via Melattu
n. 1, la stessa non può ritenersi validamente eseguita, avendo la documentato di essersi Parte_1
da tempo trasferita in altro indirizzo non corrispondente a quello di intervenuta notifica.
Alcun rilievo assumono, sotto tale profilo, le difese dispiegate da parte opposta in ordine all' asserito obbligo contrattuale gravante sulla mutuataria di comunicare ogni eventuale mutamento di indirizzo CP_ alla controparte, atteso che il contratto non è intercorso tra le odierne parti in causa, essendo la una mera cessionaria del credito, e che era comunque onere dell'opposta compiere tutte le verifiche necessarie, secondo l'ordinaria diligenza, ad accertare l'effettiva residenza dell'opposta.
La notifica non può pertanto ritenersi validamente eseguita non essendo l'atto pervenuto nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità dell'attrice, né può ritenersi idoneo, per le medesime ragioni, a interrompere il termine prescrizionale di cui all' art. 2946 c.c.
Si richiama sul punto, l'orientamento consolidato per cui: «è nulla la notificazione per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione che sia stato indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esservi o meno conosciuto, non ha la residenza,
7 o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora, circostanze, queste, da provare dal notificante (nella specie, la S.C. ha affermato la nullità della notifica effettuata per compiuta giacenza in un luogo in cui il destinatario non aveva la residenza nè anagrafica nè effettiva, avendo il notificante provato esclusivamente che una successiva notifica allo stesso indirizzo fu ricevuta da persona addetta alla ricezione della posta e che ivi il destinatario aveva una casa di proprietà). (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 5927 del 14/03/2007 (Rv. 595785 - 01).
Ciò detto, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione validamente notificati all'opponente, il diritto di credito azionato deve ritenersi prescritto, essendo trascorsi oltre dieci anni tra la scadenza dell'ultima rata di pagamento dei contratti di finanziamento per cui è causa e la presentazione del ricorso per ingiunzione, intervenuta il 25.07.2021. Il primo credito si è infatti prescritto il 23 gennaio
2016, mentre il secondo, il 30 settembre 2017.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, l'opposizione deve essere accolta, con ogni conseguente effetto di legge.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare esime il giudice dall'esame delle ulteriori questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti.
***
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico della società opposta, come liquidate in dispositivo.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornati ai sensi del
DM 147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 5.201,00 e 26.000,00, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 231/2021, emesso dal
Tribunale di Nuoro in data 30.04.2021;
2. condanna la società opposta alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida in complessivi euro 3.397,00 per onorari, oltre spese Parte_2
generali, IVA e CPA;
Così deciso in Nuoro, 3.04.2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 1351/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1351/2021 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.05.1966 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Nuoro, nella via Alagon n. 3, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Sebastiana Buffoni (C.F. ), che pure la rappresenta e C.F._2
difende unitamente all'avv. Maria Grazia Mascia (C.F. ), giusta delega in C.F._3
calce al presente atto parte opponente
contro
– già , con sede in -M, via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa CP_2
giusta procura notaio di -M (rep. 39722; racc. 14051) (doc. 2), e
[...] Persona_1
per essa, quale mandataria, procura notaio di -M (rep. 42351; racc. 15678 Persona_1
– doc. 3) ( già , a seguito di mero cambio Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
di denominazione sociale (doc. 4), con sede in -M, via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_2
di -M (rep. 42416; racc. 15733) (doc. 5), difesa dall'avv. Marco Rossi Persona_1
( ), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio CodiceFiscale_4
come da procura su foglio separato;
Parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo -contratti bancari
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
2 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opponente:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione:
1) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
2) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società
[...]
e per essa della società mandataria;
Controparte_1 Controparte_3
3) nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, annullare e quindi revocare e comunque dichiarare nullo ed inefficace, per le ragioni di cui in espositiva, il decreto ingiuntivo opposto;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nell'interesse della parte opposta:
In via preliminare:
1. concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito:
2. rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente della somma di € Controparte_1
7.972,92 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento. con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (iva e cpa) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente depositato, ha proposto opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2021, emesso dal Tribunale di Nuoro in data 30 aprile 2021 e notificato il 19 ottobre 2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
, dell'importo di euro di € 7.972,92, per sorte capitale, oltre agli interessi Controparte_1
“convenzionali, spese di lite ed onorari, per complessivi € 685,50, più accessori di legge.
A fondamento dell'interposta opposizione, ha esposto che:
- 1) l'importo ingiunto è relativo a due distinti contratti di finanziamento, recanti, rispettivamente, il n. 24163003372 del 23 gennaio 2004 per l'importo di € 6.125,00, da rimborsare in n. 24 rate di € 282,20 ciascuna (per complessivi € 6.772,80) e il n. 3834861 del
24 settembre 2003, per l'importo di € 15.125,00, da rimborsare in n. 48 rate dell'importo di €
3 395,34 ciascuna (per complessi € 15.976,32), entrambi sottoscritti con la società COMPASS
S.P.A.; 2) che l'originario contraente, quanto al primo contratto, rispetto al quale residuerebbe un saldo debitore di € 2.948,47, avrebbe ceduto il proprio credito a in data 28 CP_5
settembre 2006, fusa per incorporazione in , la quale ultima avrebbe, poi, ceduto pro CP_6
soluto il proprio credito a con atto del 7 giugno 2016; 3) che tale ultima Controparte_7
cessione, unitamente alla diffida di pagamento e relativa messa in mora, sarebbe stata notificata alla signora a mezzo racc. A/R del 29 luglio 2016; 4) che analoga Parte_1
vicenda di cessione del credito sarebbe occorsa anche rispetto al secondo contratto di finanziamento, avente un saldo negativo pari ad € 5.024,45, in merito alla quale vi sarebbe stata notifica all'odierna opponente nella medesima data del 29 luglio 2016, contestualmente alla diffida di pagamento;
5) che indata 2 settembre 2021 il Tribunale di Nuoro aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 231/2021 in causa n. 872/2021, notificato alla signora il Parte_1
19 ottobre 2021, con il quale era stato ingiunto alla stessa di pagare alla parte ricorrente la somma di € 7.972,92 per sorte capitale, oltre agli interessi “convenzionali di mora di cui al punto 1, calcolati come indicati in parte motiva”, oltre ancora alle spese di lite ed onorari, per complessivi € 685,50, più accessori di legge.
Tanto premesso, ha proposto opposizione per i seguenti motivi:
I)Intervenuta prescrizione del credito
In via preliminare, ha eccepito la prescrizione del credito ingiunto, in relazione ad entrambi i rapporti contrattuali, deducendo che, a far data dalla scadenza dei contratti e fino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, controparte non aveva mai interrotto la prescrizione dei crediti. Le diffide di pagamento che la ricorrente ha, difatti, prodotto a tale fine, ossia le note allegate ai doc. n. 7, 8, 9, 10
e 11, datate 7 giugno 2016, contenenti la richiesta di pagamento delle somme relative ad entrambi i finanziamenti ed indicate come scadute, non sono mai state portate a conoscenza, né mai recapitate all'odierna opponente, poiché inviate presso un indirizzo - la via Melattu n. 1 -, differente dall'indirizzo di residenza della signora , che, come risulta dal certificato storico di Parte_1
residenza allegato in atti, abita in Vicolo Amsicora n. 1 a far data dal 14 aprile 2010.
L'odierna attrice aveva, quindi, appreso dell'esistenza di un presunto debito a suo carico, nonché delle altrettanto presunte cessioni del credito, soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 19 ottobre 2021, ben oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946
c.c.;
Non essendo mai intervenuta alcuna comunicazione di recesso, il termine decennale di prescrizione era iniziato a decorrere dalla scadenza naturale del contratto, e quindi, rispettivamente, dal 23 gennaio
2006 per il credito di cui al finanziamento n. 24163003372 (sottoscritto, come detto, in data 23
4 gennaio 2004, per 24 mesi), e dal 30 settembre 2007 per il credito di cui al finanziamento n. 3834861
(sottoscritto il 24 settembre 2003, per la durata di 48 mesi, con prima rata al 30 ottobre 2003).
In assenza di interruzione della prescrizione, il primo credito si era prescritto alla data del 23 gennaio
2016 (addirittura, ben prima della dichiarata cessione del credito tra la e la CP_6 CP_7
avvenuta in data 7 giugno 2016), mentre il secondo, il 30 settembre 2017.
II) Difetto di legittimazione attiva in capo alla Controparte_1
L'odierna opponente ha contestato altresì la carenza di legittimazione attiva della società opposta, atteso che nessuna delle due cessioni di credito, in relazione ad entrambe le posizioni contrattuali richiamate, era mai stata portata a conoscenza dell'opponente.
A della dell'attrice, non vi è, allo stato, certezza in ordine all'effettiva cessione dei crediti azionati, dapprima in favore della e di seguito della società non CP_8 Controparte_1
risultando alcunché dagli atti prodotti nella fase monitoria.
Nel primo accordo di cessione non vi è indicazione alcuna delle singole posizioni cedute, mentre nel secondo contratto di cessione, si fa menzione all'allegato A) contenente (l') “Elenco Crediti Creditech ceduti”, di cui non vi è, però, traccia in atti.
Ha eccepito pertanto, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società Controparte_1
che ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
III) Nullità del decreto ingiuntivo opposto per la genericità ed indeterminatezza della pretesa azionata
ha altresì contestato l'assoluta genericità ed incertezza del credito Parte_2 azionato, sull'assunto che la società opposta, nel limitarsi a dichiarare, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, l'esistenza di un saldo debitore, non ha indicato la specifica imputazione di dette somme al capitale e/o agli interessi, ed in relazione a quali periodi. Non è, difatti, dato comprendere, né tanto emerge dalla documentazione allegata (contratti ed estratti conto), di cui ad ogni modo si contesta la legittimità, quali rate siano rimaste impagate, a quali specifici periodi si riferiscano le somme richieste, quale tasso di interesse sia stato in concreto applicato e fino a quale periodo quest'ultimo sia stato computato.
Tale genericità , a detta della ricorrente, non consente di individuare la specifica pretesa di controparte e determina, quindi, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in uno alla impossibilità stessa di determinarne il saldo finale, non essendo chiaro se la somma oggetto di ingiunzione sia già comprensiva degli interessi convenzionali di mora e da quale data, eventualmente, gli stessi, debbano decorrere, con il rischio di duplicazione di tale accessorio del credito.
Tanto premesso, ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione, con il favore delle spese;
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5 quale mandataria di si è costituita in Controparte_3 Controparte_1 giudizio e ha contestato il fondamento dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e onorari;
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All'udienza del 26.04.2022, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa alle parti ex art. 185 bis c.p.c., alla quale parte opponente ha dichiarato di non voler aderire. All'udienza successiva, rilevato il mancato esperimento del tentativo conciliazione, il giudice - rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo - ha concesso il termine per l'esperimento della mediazione, che si è conclusa con esito negativo;
All'udienza del 17.01.2023, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, trattandosi di causa di natura documentale, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.01.2024. All'udienza indicata, la causa è stata rinviata per la decisione alla data dell'08.10.2024 e successivamente rinviata, per i medesimi incombenti, all'udienza del 20.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Come è noto, il mutuo è il contratto con cui una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili con l'obbligo di restituirle ad una data scadenza. Nei contratti di finanziamento erogati da istituti di credito, il rimborso da parte del mutuatario può avvenire in un'unica soluzione oppure attraverso pagamenti rateali.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che, nel caso in cui l'obbligo di restituzione sia differito nel tempo, il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
La Suprema Corte ha inoltre recentemente ribadito che configurando il pagamento delle rate un'unica obbligazione, il relativo debito può considerarsi scaduto solo alla scadenza dell'ultima rata, individuando così in quest'ultimo termine il dies a quo dal quale computare il termine prescrizionale del diritto (Sez. 3 - Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
Si assume infatti che il frazionamento del debito non muti la natura unitaria del contratto di mutuo, con la conseguenza che, ai fini del computo, non decorrono tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine, che decorre a far data dalla scadenza dell'ultima rata.
Ai sensi dell'art. 2946 c.c. tale termine deve qualificarsi come decennale.
Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, l'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto azionato in sede monitoria da in qualità di cessionaria del credito, Controparte_1 sull'assunto che, all'atto del deposito del ricorso per ingiunzione, fossero ormai decorsi oltre dieci
6 anni dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento dei finanziamenti, sottoscritti con la COMPASS
s.p.a. e posti a fondamento della domanda monitoria, senza che l'odierna creditrice avesse mai comunicato alcun atto interruttivo della prescrizione.
Ebbene, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, l'eccezione deve ritenersi fondata con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il credito ingiunto trova origine in due contratti di finanziamento, il primo (n. 24163003372) sottoscritto in data 23 gennaio 2004 per l'importo di €
6.125,00, da rimborsare in n. 24 rate di € 282,20 ciascuna (per complessivi € 6.772,80) e il secondo
(n. 3834861) in data 24 settembre 2003, per l'importo di € 15.125,00, da rimborsare in n. 48 rate dell'importo di € 395,34 ciascuna (per complessi € 15.976,32), entrambi sottoscritti con la società
COMPASS S.P.A..
Con riguardo al primo, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere a far data dal 30.01.2006, mentre per il secondo a far data dal 30.07.2007.
Gli atti interruttivi della prescrizione versati in causa dall'opposta non appaiono idonei a interrompere i termini di prescrizione sopra indicati, trattandosi di due raccomandate aventi ad oggetto la comunicazione di intervenuta cessione del credito e intimazione di pagamento, notificate per compiuta giacenza in data 08.09.2016.
Detti atti risultano infatti notificati presso un indirizzo di residenza (via Melattu n. 1) diverso da quello effettivo, come attestato dal certificato di residenza prodotto dall'opponente, dal quale si evince che l'ingiunta risiedeva in Oliena, al Vicolo Amsicora n. 1 sin dal 14 aprile 2010.
Pertanto, nonostante la notifica risulti effettuata, per compiuta giacenza, all'indirizzo di via Melattu
n. 1, la stessa non può ritenersi validamente eseguita, avendo la documentato di essersi Parte_1
da tempo trasferita in altro indirizzo non corrispondente a quello di intervenuta notifica.
Alcun rilievo assumono, sotto tale profilo, le difese dispiegate da parte opposta in ordine all' asserito obbligo contrattuale gravante sulla mutuataria di comunicare ogni eventuale mutamento di indirizzo CP_ alla controparte, atteso che il contratto non è intercorso tra le odierne parti in causa, essendo la una mera cessionaria del credito, e che era comunque onere dell'opposta compiere tutte le verifiche necessarie, secondo l'ordinaria diligenza, ad accertare l'effettiva residenza dell'opposta.
La notifica non può pertanto ritenersi validamente eseguita non essendo l'atto pervenuto nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità dell'attrice, né può ritenersi idoneo, per le medesime ragioni, a interrompere il termine prescrizionale di cui all' art. 2946 c.c.
Si richiama sul punto, l'orientamento consolidato per cui: «è nulla la notificazione per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione che sia stato indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esservi o meno conosciuto, non ha la residenza,
7 o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora, circostanze, queste, da provare dal notificante (nella specie, la S.C. ha affermato la nullità della notifica effettuata per compiuta giacenza in un luogo in cui il destinatario non aveva la residenza nè anagrafica nè effettiva, avendo il notificante provato esclusivamente che una successiva notifica allo stesso indirizzo fu ricevuta da persona addetta alla ricezione della posta e che ivi il destinatario aveva una casa di proprietà). (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 5927 del 14/03/2007 (Rv. 595785 - 01).
Ciò detto, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione validamente notificati all'opponente, il diritto di credito azionato deve ritenersi prescritto, essendo trascorsi oltre dieci anni tra la scadenza dell'ultima rata di pagamento dei contratti di finanziamento per cui è causa e la presentazione del ricorso per ingiunzione, intervenuta il 25.07.2021. Il primo credito si è infatti prescritto il 23 gennaio
2016, mentre il secondo, il 30 settembre 2017.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, l'opposizione deve essere accolta, con ogni conseguente effetto di legge.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare esime il giudice dall'esame delle ulteriori questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti.
***
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico della società opposta, come liquidate in dispositivo.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornati ai sensi del
DM 147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 5.201,00 e 26.000,00, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 231/2021, emesso dal
Tribunale di Nuoro in data 30.04.2021;
2. condanna la società opposta alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida in complessivi euro 3.397,00 per onorari, oltre spese Parte_2
generali, IVA e CPA;
Così deciso in Nuoro, 3.04.2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
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