Articolo 1189 del Codice della navigazione
Articolo 1188Articolo 1179
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21 aprile 1942
Art. 1189.
(Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna).

Chiunque nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell'art. 226, non osserva le modalita' stabilite dall'autorita' competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall'autorita' medesima e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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