Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1677/2023 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...], (C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Campanella, (C.F.: ), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti C.F._2
in atti;
APPELLANTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], titolare dell'omonima impresa edile, partita I.V.A. Controparte_1
, con sede legale in Modica, C.le Loreto n.103, elettivamente domiciliato in Ispica nella P.IVA_1 via Ugo Foscolo n.2, presso lo studio dell' Avv. Giorgio Terranova (codice fiscale
) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 3.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.4.2016 conveniva in giudizio avanti il Tribunale Parte_1 di SA , titolare dell'omonima impresa edile, chiedendo che venisse accertata e Controparte_1
dichiarata la nullità o in subordine la risoluzione del contratto di compravendita stipulato il 3.6.2009 tra le parti con il quale l'attore aveva acquistato, per il prezzo interamente pagato di € 130.720,00, un
1
L'attore chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 40 L.47/1985 e dell'art. 15 L.10/1977 o, in subordine l'annullabilità dello stesso per errore essenziale determinato dal dolo del venditore il quale aveva dichiarato la regolarità della costruzione, o in ulteriore subordine la risoluzione del contratto per grave inadempimento del venditore il quale aveva trasferito aliud pro alio, chiedendo in ogni caso la condanna dello stesso alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese sostenute per interventi migliorativi, oltre interessi legali a far tempo dal trasferimento e nella misura di cui all'art. 1284 c.4 c.c. a far tempo dalla domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.7.2016, chiedeva, in via Controparte_1
principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, laddove fosse stato riconosciuto il diritto dell'attore alla ripetizione del prezzo e/o di ulteriori somme, il risarcimento dei danni a titolo di detenzione degli immobili dalla data di immissione in possesso alla data di effettivo rilascio pari al valore locativo dei beni.
Scambiate dalle parti le rispettive memorie istruttorie, il G.I. disponeva C.T.U. al fine di «quantificare le migliorie eseguite dall'attore sulla scorta della documentazione in atti e di accertare il valore locativo dell'immobile», all'uopo nominando il Geom. CP_2
All'esito, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.02.2023 e, sulle conclusioni rispettivamente precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 904/2023 pubblicata il 01.06.2023, il Giudice monocratico del Tribunale di SA, nel giudizio iscritto al n. 1502/2016 R.G. così statuiva:
“1) dichiara risolto, per inadempimento del convenuto, il contratto inter partes di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, dell'importo di € 38.775,20, oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo;
2) Compensa in ragione di 1/3 le spese di lite, liquidate in complessivi € 786,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, di € 524,00 per spese ed €
4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone i costi della espletata
CTU, come già liquidati in atti, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per le ragioni di cui si dirà nel Parte_1
prosieguo.
Si è costituito , titolare dell'omonima impresa edile, chiedendo il rigetto dell'atto di Controparte_1
appello e la totale conferma della impugnata sentenza.
2 All'udienza di discussione del 3.12.2024 la causa è stata posta in decisione, all'esito delle note difensive conclusionali depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si impugna “il capo della sentenza nel quale viene riconosciuto al convenuto in compensazione un'indennità per occupazione in misura pari al valore locativo dell'immobile per cui è controversia a far tempo dall'immissione nel possesso” e si lamenta “la violazione degli artt. art. 112, 115, 116, 132 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. e 2729 c.c.”.
La difesa dell'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e accolto la stessa a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante in mancanza di alcun illecito e/o inadempimento in capo all'acquirente.
Afferma, altresì, che l'eventuale indennizzo dovuto al venditore dovrebbe essere contenuto nella misura di euro 320,00 annui e non mensili come indicato dal CTU.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale, interpretando e qualificando correttamente la domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto, ha riconosciuto in suo favore una indennità da occupazione divenuta illegittima a seguito della pronuncia costitutiva di risoluzione per grave inadempimento del venditore ex artt. 1453 e 1458
c.c. del contratto di compravendita immobiliare.
Invero, , a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, ha espressamente richiesto (v. Controparte_1
pag.
6 - paragrafo 4 della comparsa di costituzione e risposta) di “portare in compensazione il credito vantato dall'attore con l'importo dovuto dal a titolo di detenzione degli immobili, di cui lo Pt_1
stesso ha goduto dal 3.6.2009, data di immissione nel possesso, alla data di effettivo rilascio, da quantificarsi in €.500,00 mensili o in quell'altra che risulterà dovuta anche all'esito della disponenda
C.T.U., pari al valore locativo dei beni (cfr. Cass. Civ.
6.11.2008 n.26610; Cass. 11.2.2008 n.3251;
Cass.
8.5.2006 n.10498; Cass. 18.1.2006 n.827; Cass. 29.1.2003 n.1294; Cass.
5.11.2001 n.13630), richiamando pertinente giurisprudenza sul punto e facendo riferimento alla perdita della disponibilità del bene utilizzato personalmente dall'acquirente e alla oggettiva impossibilità di poterne fare pari uso o di conseguirne altra utilità economica.
Sulla lamentato vizio di ultra petizione da parte del primo giudice, la Suprema Corte, seppure in materia di azione reale di rivendicazione della proprietà e di azione personale di restituzione di un bene immobile, ha di recente più volte ribadito il principio (cfr. Cass. Sez. II, 22.08.2022 n. 25084; Cass. Sez.
II, 20.06.2022 n. 19872; Cass. Sez. II, 6.12.2021 n. 38642) per cui “l'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della
3 stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria”.
Ed ancora, in una vicenda simile a quella di cui si discute e inerente alla risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. VI,
20.03.2019 n. 7868) ha affermato che: “la circostanza che l'attore abbia erroneamente qualificato il tipo di pregiudizio non patrimoniale di cui chiede il risarcimento non è ostativa all'accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi (Cass. 12236/2012)”.
Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione può rinvenirsi nel caso in cui il Giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato).
Rientra, invece, nel potere - dovere del Giudice la facoltà di individuare l'esatta natura dell'azione e porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto comunque conformi alla domanda sostanzialmente avanzata (in tal senso Cass. Sez. II, 21.03.2019 n. 8048; Cass. 12471/2001; Cass.
21484/2007; Cass. 15383/2010; Cass. 18868/2015).
Pertanto, una volta dichiarata la risoluzione del contratto, anche l'obbligazione posta a carico dell'acquirente - al pari di quella posta a carico del venditore, consistente nella ripetizione del prezzo - è stata dunque correttamente qualificata dal Tribunale come prestazione restitutoria, da adempiersi mediante la corresponsione di una indennità pari all'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene nell'intervallo compreso tra la data di consegna dell'immobile e quella di effettiva consegna.
Nel caso in esame il Tribunale ha, infatti, riconosciuto, seppure in parziale compensazione della maggiore somma dovuta a , il diritto del venditore, odierno appellato, a percepire Parte_1 una indennità da occupazione dell'immobile che il CTU Geom. ha quantificato in euro 320,00 CP_2
mensili.
La quantificazione operata dal CTU del valore locativo dell'immobile oggetto del contratto di compravendita del 3.6.2009 (pagg. 23 – 25), dopo attenta e puntuale descrizione dell'ubicazione, delle dimensioni, delle condizioni e delle caratteristiche dell'immobile, tenendo conto dei valori OMI e di diffuse indagini di mercato inerenti a immobili simili e della stessa zona territoriale, non oggetto di alcuna specifica contestazione nel corso del giudizio di primo grado, appare adeguata e scevra da vizi logico – giuridici e pienamente rispondente al quesito posto dal G.I.
Il Tribunale ha richiamato condivisibile giurisprudenza (Cass. Sez. II, 30.11.2022, n. 35280), inerente all'analoga fattispecie della risoluzione del contratto preliminare di compravendita con effetti anticipati,
4 la quale ha affermato che: “l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza a carico di ciascun contraente dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute rimaste prive di causa secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Ne consegue che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipata del bene promesso in vendita deve non solo restituirlo al promittente alienante, ma anche corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso (Cass. n. 6575 del 2017; Cass. n. 28381 del 2017).
In altri termini, il venir meno del contratto preliminare per effetto della risoluzione giudiziale per inadempimento comporta per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam") a norma dell'art. 2033 c.c. e non determina il sorgere di un'obbligazione risarcitoria in capo al promissario acquirente per il mancato godimento del bene (in tal senso Cass. n. 16629 del 2013).
Per tali ragioni, la Corte territoriale ha condannato il contraente adempiente non già al risarcimento del danno subito dal proprietario dell'immobile per la sua occupazione, ma alla restituzione in favore della controparte della prestazione anticipatamente eseguita e i frutti del bene, per effetto di un titolo contrattuale venuto meno con la pronuncia di risoluzione.
Ebbene, quanto all'ammontare dei frutti derivanti dall'uso e dal godimento del bene immobile, la Corte distrettuale, in applicazione dei principi di diritto suesposti e in virtù delle risultanze processuali, ha determinato l'indennità tenendo conto dell'intervallo compreso tra la data della consegna dell'immobile
e quella della restituzione”.
Secondo altra condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 14.03.2017, n. 6575), pertinente alla vicenda in esame, “va ricordato che questa Suprema Corte ha affermato che la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta, per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c., della cosa stessa e degli eventuali frutti
(condictio indebiti ob causam finitam), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione (Sez. 2, Sentenza n. 16629 del
03/07/2013, Rv. 626935).
Il principio vale certamente anche per il caso di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, dovendosi ritenere che la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458 c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già
5 eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito (richiamano la disciplina dell'indebito oggettivo, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 17558 del 02/08/2006, Rv. 593493;
Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006, Rv. 588672).
Dovendosi inquadrare la fattispecie nella figura dell'indebito oggettivo, ne consegue l'insorgenza dell'obbligo di corrispondere i frutti per l'anticipato godimento dell'immobile promesso in vendita, a norma dell'art. 2033 c.c.”.
Le circostanze dedotte in appello che l'acquirente utilizzasse l'immobile solo come residenza estiva, che l'appartamento non fosse mai stato locato ad altri e che ne sia stata accertata la natura “abusiva” (v. ordinanza del 18.02.2015 n. 3/2015 del Comune di Pozzallo), quale causa della risoluzione del contratto, non escludono né limitano l'indennità da occupazione riconosciuta dal Tribunale in favore del venditore/proprietario.
A tal proposito, nel rigettare analoga doglianza, la già richiamata giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
6575/2017) ha sostenuto che: “Col terzo motivo, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1148, 2033, 2037 e 1227 c.c., per avere la Corte di Appello riconosciuto al promittente venditore il diritto all'equivalente pecuniario del godimento dell'immobile, nonostante si trattasse di immobile privo di abitabilità, e per avere riconosciuto sulla somma liquidata, commisurata al valore locativo e già comprensiva di rivalutazione, l'ulteriore rivalutazione monetaria, nonostante che si trattasse di debito di valuta e non di valore. Il primo profilo della censura non è fondato. La Corte territoriale ha spiegato come la mancanza di licenza di abitabilità dell'immobile fosse irrilevante nella specie, essendo
l'appartamento di fatto abitabile ed essendo stato in concreto goduto dal promissario acquirente. Alla stregua di tale accertamento di fatto, non sussiste la dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto”.
D'Altra parte, ai fini locativi, l'irregolarità edilizia dell'immobile non può essere considerata di per sé un vizio della cosa locata non avendo incidenza sulla conformità all'uso convenuto, dovendo tale questione integralmente risolversi sul terreno dell'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti (v., da ultimo, Cass. Sez. III, 21.08.2020 n. 17557; Cass. Sez. II, 28.10.2019 n.
27485; Cass. Sez. III, 20.08.2018 n. 20796; Cass. Sez. III, 26.07.2016 n. 15377), e non già sul piano dei vizi della cosa locata.
Come dedotto dalla difesa dell'appellato, non ha allegato né altrimenti dimostrato Parte_1
che la particolare condizione giuridica e urbanistica del bene abbia comportato una riduzione del valore economico del godimento della cosa, nella specie equiparato al valore locativo del bene;
anzi ha sempre
6 dedotto di aver utilizzato l'immobile, seppure saltuariamente, avendovi anche eseguito lavori manutentivi e migliorativi.
Anche le presunte elevate tasse sull'immobile asseritamente pagate negli anni dall'acquirente - rimaste prive di alcun riscontro probatorio - non possono incidere sull'ammontare dell'indennità dovuta al venditore quale canone locativo (figurativo).
Con il secondo motivo di appello, viene impugnato “il capo della sentenza nel quale viene riconosciuta
“la restituzione in favore della controparte della prestazione eseguita e dei frutti del bene…tenuto conto del tempo intercorso dalla data di immissione nel possesso, 3/6/2009, alla pronunzia di risoluzione,
1/6/2023…” (pag. 12 della sentenza) e si denuncia la violazione “degli artt. 1147-1148-1150 c.c.”.
Secondo l'assunto attoreo, l'eventuale indennità da occupazione riconosciuta dal primo giudice dovrebbe decorrere dal mese di luglio del 2016, data di formulazione della domanda riconvenzionale, e non dalla consegna del bene immobile (3.6.2009), trattandosi di possessore di buona fede.
Il motivo non è fondato.
Come ben affermato dal Tribunale, la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti ex art. 1458 c.c. e la sentenza, quindi, produce, riguardo alle prestazioni da eseguire, un effetto liberatorio "ex nunc" e, rispetto alle prestazioni già eseguite, un effetto recuperatorio "ex tunc", dalla data in cui è sorta l'obbligazione.
Deriva da ciò, per come evidenziato dalla Suprema Corte (Sez. II, 35280/2022), che: "Nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento. Ne consegue che la risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore determina l'obbligo del promissario acquirente di corrispondere l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo"
(Cass. n. 28381/2017; cfr. in questo senso Cass. n. 30594/2017)”.
Alla luce della superiore giurisprudenza, il richiamo agli artt. 1147, 1148 e 1150 c.c. in materia di possesso e di frutti naturali e/o civili non sono pertinenti alla presente fattispecie che attiene, invece, ad obblighi di natura restitutoria legati agli effetti retroattivi della risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare.
Anche il richiamo contenuto nell'atto di appello alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6911 del
2018, menzionata dal Tribunale di SA, non è pertinente, atteso che la Suprema Corte fa decorrere
7 dalla domanda giudiziale di risoluzione del contratto non le conseguenziali prestazioni pecuniarie restitutorie ma, piuttosto, i relativi interessi legali.
Con il terzo motivo viene impugnato il capo della sentenza nel quale “il Tribunale ha ritenuto dovuto all'attore l'importo di € 38.775,00 oltre interessi legali”, per avere il primo giudice violato e/o non applicato gli artt. 112 c.p.c. e 1284 comma 4 c.c.
L'appellante ritiene che sull'importo riconosciuto dal Tribunale a titolo di restituzione del prezzo di acquisto del contratto risolto per grave inadempimento del venditore (euro 88.000,00 - come da atto pubblico del 3.6.2009) e di spese per i miglioramenti da lui effettuati (quantificati dal CTU in euro
4.535,20) decorrerebbero gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 3.6.2009 fino al 5.4.2016, mentre dal giorno successivo (data di notifica dell'atto di citazione) sarebbero dovuti gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., così come richiesti in primo grado.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
Il Tribunale di SA, dopo aver effettuato la compensazione c.d. “impropria” tra i rispettivi debiti/crediti delle parti, come peraltro espressamente richiesto dal convenuto, ha quantificato la somma residua dovuta a in complessivi euro 38.775,20 pari alla differenza tra euro Parte_1
92.535,20 (prezzo dell'acquisto e costi sostenuti per interventi manutentivi e i miglioramenti) ed euro
53.760,00 (pari al valore locativo maturato dal mese di giugno del 2009 al mese di giugno del 2023).
Ha altresì disposto (v. dispositivo) che su tale residua somma dovuta da decorrano gli Controparte_1
“interessi legali dal dovuto fino al soddisfo”, senza nulla dedurre in motivazione circa l'effettiva data di decorrenza e il relativo tasso.
In considerazione dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2033 c.c., disposizione richiamata e applicata dal Tribunale di SA sulla scorta della stessa giurisprudenza di legittimità indicata in sentenza per affermare la natura di debito di valuta delle reciproche obbligazioni restitutorie e non di natura risarcitoria delle stesse (cfr. Cass. 35280/2022; Cass. 14289/2018; Cass. 6911/2018; Cass.
6575/2017), gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. - espressamente richiesti dall'attore in citazione - decorrono dal 6.4.2016 (notifica della citazione introduttiva del giudizio) fino all'effettivo soddisfo (v. Cass. Sez. III, 3.1.2023 n. 61).
Per il periodo antecedente non è, invece, dovuta alcuna somma a titolo di interessi legali, in mancanza della prova della mala fede in capo alle parti.
Con riferimento all'art. 2033 c.c., con una recente pronuncia (cfr. Cass. Sez. I, 7.5.2024 n. 12362), la
Suprema Corte ha ritenuto che: “in via generale, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di
8 diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso.
In tale ottica, questa Corte ha ritenuto che anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva debenza della prestazione è compatibile con la buona fede (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17848 del
31/07/2009; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5330 del 10/03/2005; Cass., Sez. L, Sentenza n. 8587 del
05/05/2004) e, per il caso in cui l'indebito è derivato dalla risoluzione del contratto per inadempimento, ha precisato che, agli effetti dell'art. 2033 c.c., la mera condotta inadempiente della parte non può essere considerata, di per sé, dimostrazione della mala fede di quest'ultima (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
3912 del 16/02/2018).
La buona fede è, infatti, presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020; Cass, Sez. 6, Ordinanza n.
23543 del 18/11/2016)”.
L'appello va, pertanto, accolto limitatamente alla decorrenza e alla misura degli interessi legali sulla sorte capitale già determinata dal Tribunale di SA.
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello e della complessiva reciproca parziale soccombenza, sussistono valide ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. per porre a carico di le spese di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio nella misura di 2/3 e compensare tra le parti la residua misura di 1/3, come già in primo grado.
Le stesse si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'ammontare effettivo del credito residuo riconosciuto in favore dell'attore/appellante a titolo di ripetizione di indebito (scaglione da euro
26.000,01 a euro 52.000,00), nonché dell'attività difensiva svolta, confermando per il primo grado quanto già liquidato dal Tribunale e, per il presente giudizio, applicando i parametri medi previsti dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e quelli minimi per la fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
9 Le spese di CTU sono state correttamente poste a carico delle parti in solido, in ragione del mandato conferito al tecnico nominato dal G.I. e dell'esito degli accertamenti tecnici finalizzati al parziale accoglimento delle rispettive domande formulate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 904/2023 pubblicata il 01.06.2023 ed
[...] Controparte_1
emessa dal Giudice monocratico del Tribunale Civile di SA nel giudizio iscritto al n. 1502/2016
R.G., condanna alla restituzione, in favore di , dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
38.775,20, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 6.4.2016 al soddisfo.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza anche in ordine alle spese di lite e di CTU.
Condanna parte appellata alla rifusione in favore di parte appellante di due terzi delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida, per l'intero, in complessivi euro 9.634,50 di cui euro 1.165,50 per esborsi, euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali, compensando tra le parti la restante quota di un terzo.
Così deciso in Catania il 19.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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