Articolo 371 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 370Articolo 372
Versione
12 maggio 1963
Art. 371. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, accerta-
te nell'esercizio finanziario 1945-46, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei
conti, per la competenza propria dell'eserci-
zio medesimo, sono stabilite in .............. L. 577.017.129,27 delle quali furono pagate .................... " 551.217.347,15
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 25.799.782,12
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963