TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 16/04/2025 nella causa RG n. 264/2020 promossa da
, , assistita dall'avv. SELLA ANDREA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, per ottenere la condanna del proprio ex datore di lavoro al pagamento di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di maggiore orario di lavoro e diverso inquadramento contrattuale;
-il resistente, regolarmente citato, è rimasto contumace;
-la causa, istruita documentalmente, mediante l'audizione dei testimoni richiesti da parte attrice,
l'interrogatorio formale del convenuto e CTU contabile, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, tenutasi ex art. 127 bis c.p.c.;
Considerato che:
-la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, per fornire assistenza alla anziana e non autosufficiente madre di quest'ultimo, dal 15.4.2008 al 30.11.2015, lavorando 7 giorni alla settimana, h. 24, nonostante le clausole del contratto (concluso soltanto il 1.8.2008) prevedessero un orario di lavoro di 25 h. alla settimana per 5 giorni, con inquadramento nel livello
A CCNL personale domestico;
-evidenziando di aver prestato un maggior orario e sostenendo di avere diritto all'inquadramento nel livello CS del CCNL applicato, ha introdotto il presente giudizio per ottenere la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive;
-ebbene, dall'esame delle risultanze agli atti emerge il seguente quadro;
-l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata, le mansioni svolte, l'orario (sul punto si veda oltre) risultano provati in giudizio in considerazione delle deposizioni testimoniali acquisite (v. testi
, , , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare), della Tes_1 Tes_2 Tes_3 documentazione prodotta (contratto, buste paga, cud, estratto previdenziale, sub. docc.1-3, 8, 9) nonché alla luce delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto contumace;
-si osserva in particolare che, tenuto conto degli elementi appena indicati, possono ritenersi provate le seguenti circostanze di fatto:
• che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del resistente nel periodo 15.4.2008- 30.11.2015 (vi è prova documentale della data di cessazione del rapporto, nonché prova testimoniale, nonché dichiarazione resa dal convenuto in sede di interpello del fatto che la ricorrente abbia lavorato irregolarmente per taluni mesi prima della formale assunzione;
la data del 15 aprile 08 indicata dalla ricorrente è dunque compatibile con tali dichiarazioni e si può dunque individuare come data di inizio del rapporto);
1 • che ella abbia svolto un orario superiore a quello contrattualmente pattuito, quest'ultimo di 25 ore alla settimana;
ritiene, infatti, il Tribunale che la prova per interrogatorio formale del convenuto nonché la prova per testimoni abbiano consentito di far emergere che la lavoratrice svolgesse un orario settimanale pari ad oltre il doppio di quello pattuito;
è emerso, infatti, che la ricorrente lavorasse 7 giorni alla settimana (vd. interpello e testimonianza ); è emerso, inoltre, che la ricorrente lavorasse non meno di 8 ore al Tes_2 giorno (si vedano in tal senso dichiarazioni dei testi escussi, che hanno evidenziato le necessità della anziana badata di assistenza continua, nonché le dichiarazioni del convenuto contumace;
si ritiene invece che non vi sia prova né idonea allegazione di un orario ulteriore e, infatti, parte ricorrente, all'udienza del 22.10.24 ha chiarito di aver predisposto i propri conteggi proprio sulla base di un orario di 8 ore al dì);
• quanto al livello di inquadramento, si ritiene corretto attribuire il livello B (quello sulla cui base sono stati elaborati i conteggi da parte attrice) per il periodo dall'inizio del rapporto sino al 15 aprile 2011; soltanto da tale data si ritiene, infatti, provato che la sig, madre Per_1 del resistente, si trovasse in una condizione di non autosufficienza (vd. dichiarazioni sig.
interrogatorio libero, testimonianza dr. ); pertanto, dal 16.4.11 alla data di CP_1 Tes_1 cessazione del rapporto (data del decesso dell'assistita), si ritiene corretto riconoscere il livello CS, previsto per chi svolga mansioni di assistenza a persone non autosufficienti (è risultato provato che tale tipologia di mansioni fosse effettivamente svolta dalla ricorrente, la quale, oltre a tenere in ordine e pulire la casa, si occupava anche di assistere -lavare, preparare, imboccare, accompagnare sulla carrozzina- la madre del ricorrente;
vd. sul punto le dichiarazioni del convenuto e tutte le testimonianze);
-la ricorrente ha dunque fornito prova di dei crediti azionati, nei limiti sopra evidenziati;
-ebbene, per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/03/2010, rv. 612117);
-la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle spettanze retributive dovute alla lavoratrice sulla base di quanto da questa provato;
-la domanda, nei limiti dianzi illustrati, deve dunque essere accolta, poiché le rivendicazioni della ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia a fronte di quanto sopra accertato;
-in merito al quantum, la decisione può essere fondata sul conteggio elaborato dal CTU (cui all'odierna udienza anche il difensore di parte ricorrente ha aderito), che risulta sviluppato correttamente sulla scorta del quesito formulato e che è accompagnato da spiegazioni chiare, convincenti e condivisibili;
-occorre, tuttavia, rilevare, che il CTU ha conteggiato anche una voce per “indennità sostitutiva delle ferie non godute”; a parere del Tribunale, tuttavia, questo importo non può essere riconosciuto, a fronte dell'assenza di specifica allegazione sul punto;
la S.C. ha precisato infatti sul che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass., sez. Lav., sent. 8521/15); nel caso di specie difetta l'allegazione specifica della lavoratrice di non aver potuto fruire fruito delle ferie, avendo nel relativo periodo lavorato;
la relativa voce deve, pertanto, essere espunta dal conteggio;
-l'ammontare dovuto dalla resistente al ricorrente è dunque pari a euro 45.517,63;
2 -trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la parte resistente soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, liquidate in dispositivo sulla base dei valori, inferiori ai medi tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate, di cui al d.m. 55/2014;
-quanto alle spese di CTU, le stesse, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-condanna il resistente a pagare a favore della ricorrente l'importo di euro 45.517,63, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla maturazione al saldo;
-condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 6.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge;
-pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU.
Biella, 16.4.25.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 16/04/2025 nella causa RG n. 264/2020 promossa da
, , assistita dall'avv. SELLA ANDREA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, per ottenere la condanna del proprio ex datore di lavoro al pagamento di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di maggiore orario di lavoro e diverso inquadramento contrattuale;
-il resistente, regolarmente citato, è rimasto contumace;
-la causa, istruita documentalmente, mediante l'audizione dei testimoni richiesti da parte attrice,
l'interrogatorio formale del convenuto e CTU contabile, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, tenutasi ex art. 127 bis c.p.c.;
Considerato che:
-la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, per fornire assistenza alla anziana e non autosufficiente madre di quest'ultimo, dal 15.4.2008 al 30.11.2015, lavorando 7 giorni alla settimana, h. 24, nonostante le clausole del contratto (concluso soltanto il 1.8.2008) prevedessero un orario di lavoro di 25 h. alla settimana per 5 giorni, con inquadramento nel livello
A CCNL personale domestico;
-evidenziando di aver prestato un maggior orario e sostenendo di avere diritto all'inquadramento nel livello CS del CCNL applicato, ha introdotto il presente giudizio per ottenere la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive;
-ebbene, dall'esame delle risultanze agli atti emerge il seguente quadro;
-l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata, le mansioni svolte, l'orario (sul punto si veda oltre) risultano provati in giudizio in considerazione delle deposizioni testimoniali acquisite (v. testi
, , , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare), della Tes_1 Tes_2 Tes_3 documentazione prodotta (contratto, buste paga, cud, estratto previdenziale, sub. docc.1-3, 8, 9) nonché alla luce delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto contumace;
-si osserva in particolare che, tenuto conto degli elementi appena indicati, possono ritenersi provate le seguenti circostanze di fatto:
• che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del resistente nel periodo 15.4.2008- 30.11.2015 (vi è prova documentale della data di cessazione del rapporto, nonché prova testimoniale, nonché dichiarazione resa dal convenuto in sede di interpello del fatto che la ricorrente abbia lavorato irregolarmente per taluni mesi prima della formale assunzione;
la data del 15 aprile 08 indicata dalla ricorrente è dunque compatibile con tali dichiarazioni e si può dunque individuare come data di inizio del rapporto);
1 • che ella abbia svolto un orario superiore a quello contrattualmente pattuito, quest'ultimo di 25 ore alla settimana;
ritiene, infatti, il Tribunale che la prova per interrogatorio formale del convenuto nonché la prova per testimoni abbiano consentito di far emergere che la lavoratrice svolgesse un orario settimanale pari ad oltre il doppio di quello pattuito;
è emerso, infatti, che la ricorrente lavorasse 7 giorni alla settimana (vd. interpello e testimonianza ); è emerso, inoltre, che la ricorrente lavorasse non meno di 8 ore al Tes_2 giorno (si vedano in tal senso dichiarazioni dei testi escussi, che hanno evidenziato le necessità della anziana badata di assistenza continua, nonché le dichiarazioni del convenuto contumace;
si ritiene invece che non vi sia prova né idonea allegazione di un orario ulteriore e, infatti, parte ricorrente, all'udienza del 22.10.24 ha chiarito di aver predisposto i propri conteggi proprio sulla base di un orario di 8 ore al dì);
• quanto al livello di inquadramento, si ritiene corretto attribuire il livello B (quello sulla cui base sono stati elaborati i conteggi da parte attrice) per il periodo dall'inizio del rapporto sino al 15 aprile 2011; soltanto da tale data si ritiene, infatti, provato che la sig, madre Per_1 del resistente, si trovasse in una condizione di non autosufficienza (vd. dichiarazioni sig.
interrogatorio libero, testimonianza dr. ); pertanto, dal 16.4.11 alla data di CP_1 Tes_1 cessazione del rapporto (data del decesso dell'assistita), si ritiene corretto riconoscere il livello CS, previsto per chi svolga mansioni di assistenza a persone non autosufficienti (è risultato provato che tale tipologia di mansioni fosse effettivamente svolta dalla ricorrente, la quale, oltre a tenere in ordine e pulire la casa, si occupava anche di assistere -lavare, preparare, imboccare, accompagnare sulla carrozzina- la madre del ricorrente;
vd. sul punto le dichiarazioni del convenuto e tutte le testimonianze);
-la ricorrente ha dunque fornito prova di dei crediti azionati, nei limiti sopra evidenziati;
-ebbene, per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/03/2010, rv. 612117);
-la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle spettanze retributive dovute alla lavoratrice sulla base di quanto da questa provato;
-la domanda, nei limiti dianzi illustrati, deve dunque essere accolta, poiché le rivendicazioni della ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia a fronte di quanto sopra accertato;
-in merito al quantum, la decisione può essere fondata sul conteggio elaborato dal CTU (cui all'odierna udienza anche il difensore di parte ricorrente ha aderito), che risulta sviluppato correttamente sulla scorta del quesito formulato e che è accompagnato da spiegazioni chiare, convincenti e condivisibili;
-occorre, tuttavia, rilevare, che il CTU ha conteggiato anche una voce per “indennità sostitutiva delle ferie non godute”; a parere del Tribunale, tuttavia, questo importo non può essere riconosciuto, a fronte dell'assenza di specifica allegazione sul punto;
la S.C. ha precisato infatti sul che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass., sez. Lav., sent. 8521/15); nel caso di specie difetta l'allegazione specifica della lavoratrice di non aver potuto fruire fruito delle ferie, avendo nel relativo periodo lavorato;
la relativa voce deve, pertanto, essere espunta dal conteggio;
-l'ammontare dovuto dalla resistente al ricorrente è dunque pari a euro 45.517,63;
2 -trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la parte resistente soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, liquidate in dispositivo sulla base dei valori, inferiori ai medi tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate, di cui al d.m. 55/2014;
-quanto alle spese di CTU, le stesse, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-condanna il resistente a pagare a favore della ricorrente l'importo di euro 45.517,63, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla maturazione al saldo;
-condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 6.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge;
-pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU.
Biella, 16.4.25.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
3