Art. 20. (Controllo delle comunicazioni) 1. Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell'Ente e quelli dichiarati ai sensi dell'articolo 17 dall'iscritto, l'Ente ha facolta' di esigere dall'iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione indiretta; entro il termine di prescrizione decennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali del volume d'affari ai fini dell'IVA, nonche' di inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica l'articolo 17, comma 5, ed e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Articolo 20 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
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Articolo 20 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
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25 agosto 1991
25 agosto 1991
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