Articolo 20 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 19Articolo 21
Versione
25 agosto 1991
Art. 20. (Controllo delle comunicazioni) 1. Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell'Ente e quelli dichiarati ai sensi dell'articolo 17 dall'iscritto, l'Ente ha facolta' di esigere dall'iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione indiretta; entro il termine di prescrizione decennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali del volume d'affari ai fini dell'IVA, nonche' di inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica l'articolo 17, comma 5, ed e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991