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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18681 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27324 dell'anno 2023
vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Mauro Ferdinando giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(nato a [...] l'[...]); CP_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 23 settembre 2015 contraeva in Bangkok matrimonio civile con
, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta CP_1
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato
[...]
che deve, pertanto, essere dichiarato contumace. CP_1
All' udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
26 novembre 2024 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in dubbio l'intollerabilità della convivenza, tenuto conto del contegno processuale ed extraprocessuale del resistente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 CP_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 23 settembre 2015.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27324/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della parte resistente;
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] CP_1
l'8/8/1982) relativamente al matrimonio contratto in data 23 settembre
2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Nettuno, al n. 135, parte II, serie C, anno 2015;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
La bozza della presente sentenza è stata redatta dalla dott.ssa Giulia
MAURO.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27324 dell'anno 2023
vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Mauro Ferdinando giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(nato a [...] l'[...]); CP_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 23 settembre 2015 contraeva in Bangkok matrimonio civile con
, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta CP_1
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato
[...]
che deve, pertanto, essere dichiarato contumace. CP_1
All' udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
26 novembre 2024 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in dubbio l'intollerabilità della convivenza, tenuto conto del contegno processuale ed extraprocessuale del resistente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 CP_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 23 settembre 2015.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27324/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della parte resistente;
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] CP_1
l'8/8/1982) relativamente al matrimonio contratto in data 23 settembre
2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Nettuno, al n. 135, parte II, serie C, anno 2015;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
La bozza della presente sentenza è stata redatta dalla dott.ssa Giulia
MAURO.
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