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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12666/2024
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 12666/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il
13.11.2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Luisella Pellizzer Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Aurora D'Agostino Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologarsi la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza.
2. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso Per_1
la madre.
3. La casa familiare, sita in Padova (PD), Via Ronchi Alti n. 6, viene assegnata alla sig.ra CP_1
con ogni arredo e corredo ivi contenuto affinché vi abiti con la figlia minore. Il sig. Parte_1
si impegna altresì a consegnare alla sig.ra entro il termine di gg. 30 dalla sottoscrizione del CP_1 presente ricorso copia della documentazione relativa a compravendita dell'immobile e mutuo gravante sul medesimo, nonché, nello stesso termine, ad effettuare la voltura delle utenze domestiche ancora a lui intestate (contratto fornitura acqua, in particolare) ed alla voltura dell'utenza telefonica a lui intestata ed in uso alla sig.ra CP_1
4. Il padre, considerato che gli vengono comunicati mensilmente i turni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore: - nei giorni ed orari che egli comunicherà mensilmente alla sig.ra e, comunque, per almeno 10 CP_1
(dieci giorni al mese, dal termine della scuola e, nei giorni non scolastici, dalle ore 9.00 alle ore 21), comprendendosi uno/due weekend al mese, compatibilmente con i turni di lavoro del padre e, laddove possibile, in corrispondenza con gli impegni lavorativi e di tirocinio (giovedì, venerdì e sabato sino alle ore 19.00) della madre;
qualora la madre dovesse subire dei ricoveri ospedalieri o altre cure sanitarie salvavita, regolarmente prescritte, che non le permettono di accudire la figlia minore, il padre si impegna alla cura della figlia minore, direttamente o tramite terzi, in tal caso provvedendo alle relative spese;
qualora la madre intendesse sottoporsi a cure sanitarie programmate, che non le permettono di accudire la figlia minore, i genitori si accorderanno con debito anticipo per l'accudimento della figlia minore e, qualora il padre fosse impossibilitato per motivi di lavoro a stare con la figlia, le spese di babysitting saranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
ove si verificasse che la minore non riesca a lasciare la casa materna per forti crisi di panico, pensieri intrusivi e fobia sociale, nei giorni destinati alla frequenza con il padre, questi provvederà comunque a fornire la necessaria collaborazione nella gestione della minore, provvedendo altresì, ove reso necessario dal prolungamento di tali situazioni, all'acquisto e recapito di beni di prima necessità;
- durante le vacanze scolastiche estive per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
parimenti, anche la madre starà con la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con inclusione alternata di anno in anno tra i genitori del giorno di Natale, del Capodanno e di Pasqua;
- le vacanze di Carnevale, saranno alternate di anno in anno tra i genitori;
per le altre festività e ponti e per il giorno del compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza Per_1
annuale, salvi diversi accordi, tempestivamente concordati tra i genitori, nell'esclusivo interesse della figlia minore.
I genitori si impegnano a collaborare ed a mantenere rispettosi e responsabili rapporti per il bene della figlia minore ed il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, nel rispetto delle necessità della minore e delle prescrizioni e priorità individuate dal personale medico curante.
5. Il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di € 800,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da Per_1
corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Tale determinazione è commisurata all'attuale situazione lavorativa della sig.ra che ha subito nell'anno in corso un notevole ridimensionamento della propria CP_1 capacità reddituale, con dimezzamento dell'orario di lavoro;
si conviene sin d'ora, pertanto, che, ove la sig.ra ottenga l'immissione in ruolo e/o comunque l'aumento dell'orario di lavoro alle CP_1 ordinarie 18 ore settimanali, circostanze che la stessa si impegna a comunicare immediatamente al sig. , il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre verrà ridotto Pt_1 Per_1
a € 525 mensili. Parimenti, il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre Per_1 verrà ridotto a € 525,00 mensili qualora la mancata immissione in ruolo e/o comunque il mancato aumento dell'orario di lavoro alle ordinarie 18 ore settimanali dipenda da una scelta della madre non dipendente da comprovati motivi di salute propri o della figlia minore con lei convivente.
Egli contribuirà in via diretta al mantenimento della figlia maggiore per il tempo di Persona_2
permanenza della medesima presso la sua abitazione. Qualora torni a vivere con la Persona_2
madre, il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia medesima, CP_1
l'importo mensile di € 525,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Qualora si trasferisse a vivere altrove, continuando gli Persona_2
studi, previo accordo con i genitori e loro disponibilità economica a sostenere la relativa spesa, il predetto importo sarà versato in via diretta alla figlia maggiorenne, maggiorato del 50% delle spese di locazione, restando a carico della madre il residuo 50% delle spese di locazione. Restano inoltre a carico del padre le spese per supporti psicologici ove necessari per la figlia maggiorenne
[...]
nonchè eventuali spese per interventi medicoestetici concordati tra padre e figlia. La sig.ra Per_2
provvederà, a sua volta, in via esclusiva al pagamento del corso IS (Linguaggio dei segni) che CP_1
la figlia ha già frequentato per il primo anno a spese della madre. Persona_2
6. Le spese straordinarie per le figlie, come individuate e disciplinate dal Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Padova, saranno a carico di entrambi i genitori al 50%, con l'eccezione di quanto previsto al punto 5, delle tasse universitarie di che saranno a carico del padre Persona_2
al 100% fino al termine degli anni regolari di corso universitario ed anche per un ulteriore anno, qualora la figlia andasse fuori corso, nonché dei libri scolastici e materiali didattici richiesti dalla scuola per la figlia per l'anno scolastico 2024-2025 che saranno a carico del padre al 100%. Le Per_1
parti danno atto di aver ricevuto dai rispettivi avvocati copia di detto Protocollo cui si atterranno per quanto concerne l'unanimità della decisione sulla spesa, ove richiesta dal Protocollo, e le modalità di rimborso delle spese sostenute dall'uno o dall'altro dei genitori.
7. Il sig. provvederà, entro il termine di gg. 30 dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla Pt_1
CP_ modifica delle modalità di versamento dell'indennità erogate dall' in favore della figlia minore mediante attribuzione diretta alla sig.ra la quale provvederà agli adempimenti a lei Per_1 CP_1
CP_ eventualmente richiesti da parte dell' per tale attribuzione. Dette indennità verranno utilizzate per l'acquisto dei medicinali, per il pagamento delle cure e spese mediche e psicologiche della figlia e di altri dispositivi di cui avesse bisogno (previamente concordati tra i genitori). La sig.ra fornirà CP_1 al sig. la documentazione attestante tali esborsi. Qualora tali spese superino l'ammontare Pt_1 dell'indennità mensile percepita dalla figlia e siano esauriti gli arretrati già versati, il sig. si Pt_1
farà carico integrale della parte eccedente. Le parti si danno reciprocamente atto che il sig. Pt_1 ha versato alla sig.ra tutti i ratei e gli arretrati corrisposti dall' quale indennità della figlia CP_1 CP_2
(per un totale, ad oggi, di € 7.406,00) e concordano che tali somme vengano utilizzate per il Per_1
futuro per il pagamento delle cure e spese mediche e psicologiche della figlia, nonché a copertura di quanto già speso dalla sig.ra per dette voci a partire dalla data di riconoscimento dell'indennità. CP_1
Il sig. si impegna altresì a ritirare ed a versare mensilmente alla sig.ra le indennità che Pt_1 CP_1 saranno erogate presso nelle more della presente procedura e sino all'attribuzione CP_3
diretta delle stesse alla madre.
8. L'Assegno Unico, ex lege previsto, sarà percepito dalla madre al 100% a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio e le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno ai coniugi nella misura del 50%. Il sig. si impegna a comunicare all' entro Pt_1 CP_2 giorni 10 dalla sottoscrizione del presente ricorso, la variazione dell'attribuzione dell'assegno. Le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altra in relazione a quanto finora percepito dal padre a titolo di Assegno Unico.
9. Il sig. verserà, a titolo di assegno di mantenimento a favore del coniuge, l'importo mensile Pt_1 di € 100,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
CP_1
10. Il sig. continuerà a versare integralmente il rateo di mutuo gravante sulla casa coniugale Pt_1 sino alla sua estinzione tranne nell'ipotesi in cui la sig.ra intraprendesse una stabile convivenza CP_1
con altra persona. In tal caso, il sig. verserà il 50% del rateo mensile di mutuo e la sig.ra Pt_1 erserà l'altro 50%. Il sig. alla sottoscrizione del presente ricorso consegna attestazione CP_1 Pt_1
della regolarità nella corresponsione dei ratei di mutuo. Il sig. , a decorrere dalla data di Pt_1
sottoscrizione del presente ricorso, provvederà a far addebitare sul proprio conto bancario, con delega permanente, il pagamento del rateo del mutuo, fornendone prova documentale alla sig.ra CP_1
11. Il sig. si farà carico al 100% delle spese straordinarie relative alla casa coniugale Pt_1 deliberate dall'Assemblea Condominiale, assemblee a cui il medesimo potrà per il futuro partecipare con esclusivo diritto di voto, per comune volontà dei coniugi comproprietari. Saranno integralmente a carico della sig.ra le spese condominiali ordinarie. CP_1
12. I ricorrenti si danno atto e dichiarano che il sig. ha sempre provveduto a contribuire Pt_1
economicamente al mantenimento delle figlie ed ha altresì rispristinato i rapporti con le medesime, e che si intendono pertanto superate le difficoltà incontrate nella gestione del precedente accordo stipulato tra le parti. In ragione di ciò, la sig.ra dichiara di non aver nulla a pretendere dal sig. CP_1
in relazione a circostanze, richieste e/o accordi passati, da ritenersi oggi rinunciati e sostituiti Pt_1
dalle presenti condizioni.
13. I ricorrenti si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità della figlia minore.
14. Spese e competenze del presente procedimento interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 05.11.2024; Parte_1 Controparte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 14.01.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli (nata il [...]), minore e non Per_1
economicamente indipendente e (nata il [...]) maggiorenne non Persona_2
economicamente autosufficiente, in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c. e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 7., 8., 10. e 11. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide: a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Conselve di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Filandari al n. 15, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2003;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; CP_1
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 12666/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il
13.11.2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Luisella Pellizzer Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Aurora D'Agostino Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologarsi la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza.
2. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso Per_1
la madre.
3. La casa familiare, sita in Padova (PD), Via Ronchi Alti n. 6, viene assegnata alla sig.ra CP_1
con ogni arredo e corredo ivi contenuto affinché vi abiti con la figlia minore. Il sig. Parte_1
si impegna altresì a consegnare alla sig.ra entro il termine di gg. 30 dalla sottoscrizione del CP_1 presente ricorso copia della documentazione relativa a compravendita dell'immobile e mutuo gravante sul medesimo, nonché, nello stesso termine, ad effettuare la voltura delle utenze domestiche ancora a lui intestate (contratto fornitura acqua, in particolare) ed alla voltura dell'utenza telefonica a lui intestata ed in uso alla sig.ra CP_1
4. Il padre, considerato che gli vengono comunicati mensilmente i turni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore: - nei giorni ed orari che egli comunicherà mensilmente alla sig.ra e, comunque, per almeno 10 CP_1
(dieci giorni al mese, dal termine della scuola e, nei giorni non scolastici, dalle ore 9.00 alle ore 21), comprendendosi uno/due weekend al mese, compatibilmente con i turni di lavoro del padre e, laddove possibile, in corrispondenza con gli impegni lavorativi e di tirocinio (giovedì, venerdì e sabato sino alle ore 19.00) della madre;
qualora la madre dovesse subire dei ricoveri ospedalieri o altre cure sanitarie salvavita, regolarmente prescritte, che non le permettono di accudire la figlia minore, il padre si impegna alla cura della figlia minore, direttamente o tramite terzi, in tal caso provvedendo alle relative spese;
qualora la madre intendesse sottoporsi a cure sanitarie programmate, che non le permettono di accudire la figlia minore, i genitori si accorderanno con debito anticipo per l'accudimento della figlia minore e, qualora il padre fosse impossibilitato per motivi di lavoro a stare con la figlia, le spese di babysitting saranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
ove si verificasse che la minore non riesca a lasciare la casa materna per forti crisi di panico, pensieri intrusivi e fobia sociale, nei giorni destinati alla frequenza con il padre, questi provvederà comunque a fornire la necessaria collaborazione nella gestione della minore, provvedendo altresì, ove reso necessario dal prolungamento di tali situazioni, all'acquisto e recapito di beni di prima necessità;
- durante le vacanze scolastiche estive per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
parimenti, anche la madre starà con la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con inclusione alternata di anno in anno tra i genitori del giorno di Natale, del Capodanno e di Pasqua;
- le vacanze di Carnevale, saranno alternate di anno in anno tra i genitori;
per le altre festività e ponti e per il giorno del compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza Per_1
annuale, salvi diversi accordi, tempestivamente concordati tra i genitori, nell'esclusivo interesse della figlia minore.
I genitori si impegnano a collaborare ed a mantenere rispettosi e responsabili rapporti per il bene della figlia minore ed il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, nel rispetto delle necessità della minore e delle prescrizioni e priorità individuate dal personale medico curante.
5. Il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di € 800,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da Per_1
corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Tale determinazione è commisurata all'attuale situazione lavorativa della sig.ra che ha subito nell'anno in corso un notevole ridimensionamento della propria CP_1 capacità reddituale, con dimezzamento dell'orario di lavoro;
si conviene sin d'ora, pertanto, che, ove la sig.ra ottenga l'immissione in ruolo e/o comunque l'aumento dell'orario di lavoro alle CP_1 ordinarie 18 ore settimanali, circostanze che la stessa si impegna a comunicare immediatamente al sig. , il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre verrà ridotto Pt_1 Per_1
a € 525 mensili. Parimenti, il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre Per_1 verrà ridotto a € 525,00 mensili qualora la mancata immissione in ruolo e/o comunque il mancato aumento dell'orario di lavoro alle ordinarie 18 ore settimanali dipenda da una scelta della madre non dipendente da comprovati motivi di salute propri o della figlia minore con lei convivente.
Egli contribuirà in via diretta al mantenimento della figlia maggiore per il tempo di Persona_2
permanenza della medesima presso la sua abitazione. Qualora torni a vivere con la Persona_2
madre, il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia medesima, CP_1
l'importo mensile di € 525,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Qualora si trasferisse a vivere altrove, continuando gli Persona_2
studi, previo accordo con i genitori e loro disponibilità economica a sostenere la relativa spesa, il predetto importo sarà versato in via diretta alla figlia maggiorenne, maggiorato del 50% delle spese di locazione, restando a carico della madre il residuo 50% delle spese di locazione. Restano inoltre a carico del padre le spese per supporti psicologici ove necessari per la figlia maggiorenne
[...]
nonchè eventuali spese per interventi medicoestetici concordati tra padre e figlia. La sig.ra Per_2
provvederà, a sua volta, in via esclusiva al pagamento del corso IS (Linguaggio dei segni) che CP_1
la figlia ha già frequentato per il primo anno a spese della madre. Persona_2
6. Le spese straordinarie per le figlie, come individuate e disciplinate dal Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Padova, saranno a carico di entrambi i genitori al 50%, con l'eccezione di quanto previsto al punto 5, delle tasse universitarie di che saranno a carico del padre Persona_2
al 100% fino al termine degli anni regolari di corso universitario ed anche per un ulteriore anno, qualora la figlia andasse fuori corso, nonché dei libri scolastici e materiali didattici richiesti dalla scuola per la figlia per l'anno scolastico 2024-2025 che saranno a carico del padre al 100%. Le Per_1
parti danno atto di aver ricevuto dai rispettivi avvocati copia di detto Protocollo cui si atterranno per quanto concerne l'unanimità della decisione sulla spesa, ove richiesta dal Protocollo, e le modalità di rimborso delle spese sostenute dall'uno o dall'altro dei genitori.
7. Il sig. provvederà, entro il termine di gg. 30 dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla Pt_1
CP_ modifica delle modalità di versamento dell'indennità erogate dall' in favore della figlia minore mediante attribuzione diretta alla sig.ra la quale provvederà agli adempimenti a lei Per_1 CP_1
CP_ eventualmente richiesti da parte dell' per tale attribuzione. Dette indennità verranno utilizzate per l'acquisto dei medicinali, per il pagamento delle cure e spese mediche e psicologiche della figlia e di altri dispositivi di cui avesse bisogno (previamente concordati tra i genitori). La sig.ra fornirà CP_1 al sig. la documentazione attestante tali esborsi. Qualora tali spese superino l'ammontare Pt_1 dell'indennità mensile percepita dalla figlia e siano esauriti gli arretrati già versati, il sig. si Pt_1
farà carico integrale della parte eccedente. Le parti si danno reciprocamente atto che il sig. Pt_1 ha versato alla sig.ra tutti i ratei e gli arretrati corrisposti dall' quale indennità della figlia CP_1 CP_2
(per un totale, ad oggi, di € 7.406,00) e concordano che tali somme vengano utilizzate per il Per_1
futuro per il pagamento delle cure e spese mediche e psicologiche della figlia, nonché a copertura di quanto già speso dalla sig.ra per dette voci a partire dalla data di riconoscimento dell'indennità. CP_1
Il sig. si impegna altresì a ritirare ed a versare mensilmente alla sig.ra le indennità che Pt_1 CP_1 saranno erogate presso nelle more della presente procedura e sino all'attribuzione CP_3
diretta delle stesse alla madre.
8. L'Assegno Unico, ex lege previsto, sarà percepito dalla madre al 100% a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio e le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno ai coniugi nella misura del 50%. Il sig. si impegna a comunicare all' entro Pt_1 CP_2 giorni 10 dalla sottoscrizione del presente ricorso, la variazione dell'attribuzione dell'assegno. Le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altra in relazione a quanto finora percepito dal padre a titolo di Assegno Unico.
9. Il sig. verserà, a titolo di assegno di mantenimento a favore del coniuge, l'importo mensile Pt_1 di € 100,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
CP_1
10. Il sig. continuerà a versare integralmente il rateo di mutuo gravante sulla casa coniugale Pt_1 sino alla sua estinzione tranne nell'ipotesi in cui la sig.ra intraprendesse una stabile convivenza CP_1
con altra persona. In tal caso, il sig. verserà il 50% del rateo mensile di mutuo e la sig.ra Pt_1 erserà l'altro 50%. Il sig. alla sottoscrizione del presente ricorso consegna attestazione CP_1 Pt_1
della regolarità nella corresponsione dei ratei di mutuo. Il sig. , a decorrere dalla data di Pt_1
sottoscrizione del presente ricorso, provvederà a far addebitare sul proprio conto bancario, con delega permanente, il pagamento del rateo del mutuo, fornendone prova documentale alla sig.ra CP_1
11. Il sig. si farà carico al 100% delle spese straordinarie relative alla casa coniugale Pt_1 deliberate dall'Assemblea Condominiale, assemblee a cui il medesimo potrà per il futuro partecipare con esclusivo diritto di voto, per comune volontà dei coniugi comproprietari. Saranno integralmente a carico della sig.ra le spese condominiali ordinarie. CP_1
12. I ricorrenti si danno atto e dichiarano che il sig. ha sempre provveduto a contribuire Pt_1
economicamente al mantenimento delle figlie ed ha altresì rispristinato i rapporti con le medesime, e che si intendono pertanto superate le difficoltà incontrate nella gestione del precedente accordo stipulato tra le parti. In ragione di ciò, la sig.ra dichiara di non aver nulla a pretendere dal sig. CP_1
in relazione a circostanze, richieste e/o accordi passati, da ritenersi oggi rinunciati e sostituiti Pt_1
dalle presenti condizioni.
13. I ricorrenti si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità della figlia minore.
14. Spese e competenze del presente procedimento interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 05.11.2024; Parte_1 Controparte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 14.01.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli (nata il [...]), minore e non Per_1
economicamente indipendente e (nata il [...]) maggiorenne non Persona_2
economicamente autosufficiente, in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c. e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 7., 8., 10. e 11. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide: a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Conselve di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Filandari al n. 15, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2003;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; CP_1
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari