Ordinanza cautelare 22 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/07/2025, n. 6700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6700 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06700/2025REG.PROV.COLL.
N. 09598/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9598 del 2023, proposto dal Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo e Ennio De Vita, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la società Pastena Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 2171 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, Sezione Seconda che ha respinto il ricorso n. 823/2023 R.G. proposto in opposizione al decreto ingiuntivo 20 aprile 2023 n. 120 emesso sul ricorso n. 691/2023 R.G. proposto per la restituzione di oneri di urbanizzazione per € 183.565,66 versati dalla Pastena Costruzioni S.r.l. al Comune di Battipaglia per le concessioni edilizie n. 2447 del 14 marzo 1994 e n. 440-3/95 del 25 settembre 1995;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Pastena Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il Comune di Battipaglia ha impugnato la sentenza n. 2171 del 2023 del T.a.r. Campania - Salerno, con cui è stato respinto il ricorso dal medesimo proposto in opposizione al decreto ingiuntivo n. 120 del 20 aprile 2023, pronunciato dallo stesso T.a.r. sul ricorso R.G. n. 691 del 2023 della società Pastena Costruzioni S.r.l.
2. In punto di fatto, occorre premettere che la società Pastena Costruzioni S.r.l. ha ottenuto il rilascio, da parte del Comune di Battipaglia, delle concessioni edilizie n. 2447 del 14 marzo 1994 e n. 4403/95 del 25 settembre 1995, relative a tre fabbricati da realizzare nel territorio di quel Comune. Tali concessioni tuttavia, sono state poi annullate in autotutela dal Comune medesimo con l’ordinanza sindacale n. 165 del 15 maggio 1996. Tale ordinanza è stata impugnata dalla società davanti al T.a.r. Salerno (giudizio R.G. n. 2201/1996), ma non ne è mai stata sospesa l’efficacia, in quanto la relativa istanza cautelare è stata respinta dal T.a.r. con l’ordinanza n. 1025 del 2000.
Il ricorso, in seguito, è stato respinto nel merito dal medesimo T.a.r. con la sentenza n. 1362 del 2001, impugnata dalla società Pastena Costruzioni S.r.l. (giudizio R.G. n. 2558/2002) e il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5504 del 2009, ha respinto l’appello.
La società, successivamente, con ulteriore ricorso proposto davanti al T.a.r. Salerno (R.G. n. 566/2011), ha impugnato anche il provvedimento prot. n. 12324 dell’11 febbraio 2011 di rigetto dell’istanza di fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché la successiva ordinanza di demolizione prot. n. 45596 del 6 giugno 2011, ma il T.a.r., con la sentenza n. 738 del 2012, ha respinto anche questo ricorso. La relativa sentenza è stata, poi, impugnata dalla Pastena Costruzioni S.r.l. con l’appello R.G. n. 4171/2012, respinto da questo Consiglio con la sentenza n. 1079 del 10 marzo 2014.
Ciò posto, in data 12 luglio 2018, la società Pastena Costruzioni S.r.l. ha fatto presente che solo “ con sentenza del Consiglio di Stato del 10.03.2014 si è definitivamente concluso con il suo rigetto l’iter giudiziale volto all’impugnativa dell’originaria delibera di revoca della concessione ” e ha conseguentemente chiesto al Comune di Battipaglia, con nota prot. n. 57095, la restituzione degli oneri di urbanizzazione versati tra l’anno 1994 e l’anno 1995.
Il Comune di Battipaglia non ha provveduto alla restituzione di quanto richiesto e, pertanto, la società Pastena Costruzioni S.r.l. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale ordinario di Salerno, accolto con il decreto n. 1391 del 26 aprile 2019. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il Comune di Battipaglia, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in via preliminare di merito, l’intervenuta prescrizione del credito. Con sentenza n. 2652 del 2020, il Tribunale di Salerno ha accolto l’opposizione e, in particolare, ha ritenuto fondata l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, revocando il decreto ingiuntivo.
3. A fronte di tale pronuncia, la Pastena Costruzioni S.r.l. non ha riassunto il giudizio davanti al T.a.r., ma ha proposto un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 118 c.p.a. (R.G. n. 691/2023) e il T.a.r. Salerno lo ha accolto, pronunciando il decreto ingiuntivo n. 120 del 20 aprile 2023 e condannando il Comune di Battipaglia al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di euro 183.565,66, corrispondente agli oneri versati per il rilascio delle concessioni edilizie nn. 2447/1994 e 440-3/95.
4. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il Comune di Battipaglia (giudizio R.G. n. 823/2023) e tale opposizione è stata respinta dal T.a.r. Salerno con la sentenza n. 2171 del 2023.
In particolare il T.a.r. ha affermato che il termine di prescrizione del credito “ decorre, come è noto, da quando il diritto può essere fatto valere ” e ha poi ritenuto che, nel caso di specie, il dies a quo “ coincide con il momento in cui l’annullamento del permesso di costruire è divenuto definitivo ed inoppugnabile, cioè con il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 5504 del 26 giugno 2009 ”, traendone la conclusione che, al momento dell’interruzione avvenuta con la prima richiesta di pagamento di cui all’istanza prot. 57095 del 12 luglio 2018, il termine decennale di prescrizione non fosse decorso.
5. La citata sentenza del T.a.r. Salerno n. 2171 del 2023 è stata appellata dal Comune di Battipaglia, con un unico motivo di gravame, in cui censura la “ estrema sinteticità e laconicità della motivazione ”, evidenziando che il T.a.r. non avrebbe “ dato conto né delle ragioni sottese a tale scelta di campo, né degli elementi di assunta infondatezza delle deduzioni articolate nell’opposizione, né degli orientamenti giurisprudenziali in tema ” (p. 7 dell’atto, dal quindicesimo rigo), con conseguente palese difetto di motivazione, poiché il giudice di primo grado si sarebbe “ limitato ad affermare la perdurante vigenza delle ragioni di credito del privato senza motivarne gli elementi fondanti ” ( ibidem ). Più in dettaglio, il Comune appellante ha censurato la sentenza sostenendone l’erroneità, dal momento che la giurisprudenza amministrativa risulterebbe di “ totale contrario avviso rispetto agli assunti ” (p. 8 dell’atto, § 1.2) del T.a.r., in quanto l’azione di restituzione ha termine di prescrizione decennale, che decorre “ dal momento in cui, per il venir meno del titolo che giustificava il versamento, quest’ultimo, anche retrospettivamente, risulta privo di causa ” (Cons. Stato, sez. II, 1 agosto 2022, n. 6724) e, dunque, poiché secondo l’art. 2935 c.c., “ la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ” ( ibidem ), il termine di decorrenza del diritto alla restituzione si sarebbe dovuto far coincidere con la data dell’annullamento della concessione edilizia, cioè con l’atto che ha fatto sorgere il diritto alla ripetizione, peraltro mai sospeso dal T.a.r..
6. Si è costituita in giudizio la società Pastena Costruzioni S.r.l., replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello.
7. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 17 luglio 2025 – reputa che l’appello sia fondato e vada accolto per le ragioni che di seguito, sinteticamente si espongono.
8. Come rilevato dall’appellante, il giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano il computo dei termini di prescrizione del credito, omettendo di considerare che – con l’annullamento in autotutela delle concessioni edilizie sulla base delle quali la società aveva versato gli oneri di urbanizzazione – era evidentemente venuto meno il titolo che giustificava gli anzidetti versamenti, con la puntualizzazione ulteriore che l’efficacia del provvedimento di annullamento in autotutela non era mai stata sospesa, posto che l’istanza cautelare era stata respinta con l’ordinanza n. 1025 del 2000 di cui s’è detto. Conseguentemente, essendo venuto meno il titolo che giustificava il versamento degli oneri di urbanizzazione per effetto dell’ordinanza sindacale n. 165 del 15 maggio 1996, la prestazione aveva perso la sua giustificazione, divenendo per tale ragione non dovuta e suscettibile di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c. e il relativo diritto ben poteva essere fatto valere già a partire da tale momento, come previsto dall’art. 2935 c.c., secondo cui “ la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ”.
Non risultano infatti ragioni per le quali non sarebbe stato possibile, per la società odierna appellata, far valere il diritto alla restituzione della somma versata a titolo di oneri di urbanizzazione a fronte di un provvedimento di annullamento dei titoli edilizi la cui efficacia non era mai stata sospesa: sul principio, si veda Cons. Stato, sez. II, 1 agosto 2022, n. 6724, pronunciata su un caso analogo, secondo cui, in caso di annullamento giurisdizionale di titoli edilizi, il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la data del pagamento degli oneri di urbanizzazione. In ogni caso, nella fattispecie, il termine decennale di prescrizione risulta certamente decorso sia ove si prenda in considerazione la data del versamento, sia qualora si consideri quella del provvedimento di annullamento in autotutela.
Né si può ritenere che l’impugnazione dell’anzidetto provvedimento, mediante la proposizione dell’azione di annullamento davanti al T.a.r., possa aver interrotto il termine di prescrizione del diritto di credito per la restituzione degli oneri versati, per la semplice ragione che si tratta, all’evidenza, non già di una domanda diretta alla tutela del diritto di credito, bensì di una diversa azione di annullamento di un provvedimento amministrativo che, di per sé, ha attribuito il diritto alla restituzione degli oneri.
9. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolta l’opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo del T.a.r. Salerno n. 120 del 20 aprile 2023 e rigetto dell’istanza di rimborso.
10. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del T.a.r. Salerno n. 120 del 20 aprile 2023 e rigetta l’istanza di rimborso.
Condanna la società Pastena Costruzioni S.r.l. alla rifusione, in favore del Comune di Battipaglia, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 6.000,00 (seimila//00), oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO