Articolo 9 della Legge 15 febbraio 1962, n. 68
Articolo 8Articolo 10
Versione
22 marzo 1962
Art. 9.
I contributi di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli Istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Entrata in vigore il 22 marzo 1962