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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 529/2024 RGA avvero la sentenza n. 221/2024 R.S. del Tribunale di Ravenna, Sez. Lavoro, emessa e pubblicata il 20.06.2024 in causa n. 652/2022 R.G. e notificata in data 30.07.2024; avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/09/2025; promossa da:
(C.F: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Jacopo Corona e Giada Corona, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Via Amendola n. 12, 27049 Stradella (PV); APPELLANTE contro
(c.f. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(c.f. ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3 CP_1
che rappresenta e difende se stesso e il fratello , con elezione di domicilio
[...] CP_2 presso il suo studio sito in Ravenna (RA), Via Teodorico, 7, int. 4; APPELLATI udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la IG.ra assumendo di: (A) aver prestato Parte_1 attività di collaboratrice domestica in regime di convivenza, dal 05.03.12 al 02.05.22, a favore della IG.ra e del di lei marito (deceduto in data 07.02.14); CP_3 Persona_1
1 (B) aver svolto la suddetta attività 7 giorni su 7 (dal lunedì alla domenica, giorni festivi inclusi), prestando anche assistenza notturna;
(C) aver ricevuto importi inferiori rispetto allo stipendio risultante dalle buste paga;
adiva il Tribunale di Ravenna rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo IG. Giudice, in funzione di Giudice del lavoro, premesse le opportune declaratorie, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria, accogliere il seguente ricorso e conseguentemente: accertare e dichiarare che la IG.ra ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa subordinata, con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, dal 05.03.12 al 02.05.22 a favore della IG.ra ; accertare e dichiarare che alla IG.ra Controparte_4
compete, per le ragioni di cui in narrativa, (a) la complessiva somma di Parte_1 lordi € 298.131,14 da cui sottrarre complessivi € 152.453,41 netti già percepiti a titolo di differenze retributive per lavoro prestato nei giorni di riposo, nei giorni festivi e nei periodi di 2 ferie, per assistenza notturna, per ferie, permessi, vitto e alloggio, tredicesima e TFR, nonché (b) la rifusione delle spese sopportate per l'esecuzione degli allegati conteggi, pari ad € 635,00, o quelle altre somme maggiori o minori che risulteranno dovute a seguito dell'istruttoria, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, e per l'effetto condannare i IGg. ed al pagamento di Controparte_1 CP_2 quanto sopra, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, anche previo accertamento e dichiarazione della qualità di eredi della IG.ra Controparte_4 in capo ai resistenti;
con vittoria di spese.”. Con provvedimento del 03.11.22 il Giudice di prime cure fissava l'udienza di discussione per il giorno 28.03.23. Il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza venivano regolarmente notificati agli allora resistenti. Si costituivano i IGg. e , depositando comparsa di Controparte_1 CP_2 costituzione e risposta in data 17.03.23, contestando le pretese della controparte e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo IG. Giudice del Lavoro di Ravenna, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere le domande tutte formulate dalla sig.ra nei confronti dei resistenti ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare la ricorrente,
[...] sig.ra all'integrale rifusione delle spese di lite, sostenute dai resistenti- Parte_1 convenuti”. Alla prima udienza del 28.03.23 parte ricorrente insisteva come da ricorso, chiedendo l'ammissione delle prove dedotte. Nessuno compariva per parte resistente. Il Giudice ammetteva le prove per testi richieste da parte ricorrente e delegava per l'escussione il GOT Dott.ssa Marino. Alla seconda udienza del 21.06.2023 venivano escussi i testi di parte ricorrente, IGg. re
CI IC, Alla terza udienza del Parte_2 Parte_3
15.11.2023 venivano escussi ulteriori testi di parte ricorrente, IG.ra IG. Parte_4
2 Parte_5
Parte resistente chiedeva l'ammissione delle prove di cui alla memoria di costituzione. Parte ricorrente eccepiva la decadenza di parte resistente, attesa la mancata comparizione in prima udienza, e chiedeva l'ammissione delle prove dedotte con ricorso. Il G.O.T, dato atto di aver ultimato la prova a cui era stata delegata, rimetteva la causa al Giudice Dott. Bernardi. Con provvedimento del 28.12.2023 il Giudice di prime cure, pur dando atto di non aver a suo tempo ammesso la prova per testi dedotta da parte resistente poiché la stessa aveva disertato la prima udienza, rilevava che, comunque, nessuna decadenza poteva dirsi maturata e, pertanto, ammetteva le prove dedotte, delegando nuovamente per l'escussione il G.O.T. Dott.ssa Marino. Alla 4° udienza del 06.03.2024 venivano escussi i testi di parte resistente, IGg.re Tes_1
Alla 5° udienza del 08.05.2024 venivano escussi
[...] Tes_2 Testimone_3 ulteriori testi di parte resistente, IGg. Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
,
[...] Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10
L'allora ricorrente insisteva per l'ammissione della prova per testi Testimone_11 contraria e della CTU contabile, come dedotte in ricorso e richieste già in prima udienza. La parte resistente si opponeva. Il G.O.P. rimetteva la causa al Giudice Dott. Bernardi;
Con provvedimento del 10.06.24 il Giudice di prime cure, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 20.06.2024. A tale udienza, il difensore all'allora ricorrente si riportava ai propri atti insistendo in tutte le richieste, anche istruttorie, in essi formulate (ivi inclusa quella a prova contraria) e si dichiarava antistatario. Con sentenza n. 221/2024 R.S., il Tribunale di Ravenna ha definito la vertenza, coì statuendo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, ha respinto le pretese dell'allora ricorrente sull'assorbente rilievo che “(…) gli assunti su cui il ricorso si basa (ossia che la ricorrente – badante prima di entrambi i genitori dei resistenti, poi della sola madre – avesse sempre lavorato, giorno e notte, festivi compresi e questo ininterrottamente per circa 10 anni) sono stati smentiti senza ombra di dubbio dalle prove orali”. Con ricorso depositato in data 12/08/2024, la sig.ra IG.ra ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo a questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, di voler accogliere le domande da lei già formulate in prime cure. Nello spiegato atto di gravame, la lavoratrice, odierna appellante, ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di cinque motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “
1. PROVE
3 ORALI TARDIVAMENTE ACQUISITE AL PROCESSO – NULLITA' DERIVATA DELLA SENTENZA”; “
2. MANCATA AMMISSIONE PROVA CONTRARIA – ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA”; “
3. ORARIO DI LAVORO: ASSENZA DI RIPOSO SETTIMANALE, LAVORO PRESTATO NEI GIORNI FESTIVI, ASSISTENZA NOTTURNA, CONSEGUENTI RIPERCUSSIONI SU TFR”; “
4. MANCATA FRUIZIONE FERIE ED INDENNITA' SOSTITUTIVA – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E FONDATA SU PROVE TARDIVAMENTE ACQUISITE”; “
5. RETRIBUZIONE EROGATA Vs. “TOTALE NETTO” CEDOLINI – DIFFERENZE RETRIBUTIVE- MOTIVAZIONE CARENTE, INSUFFICIENTE E FONDATA SU PROVE TARDIVAMENTE ACQUISITE”. La rubricazione dei predetti motivi di appello illustra in maniera eloquente il loro contenuto, senza che sia necessario aggiungere altro al riguardo. Gli appellati ritualmente costituitisi in giudizio hanno contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del corposo compendio probatorio acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla sig.ra non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni Parte_1 appresso indicate. Con il primo motivo di gravame, l'odierna appellante censura la decisione del Giudice di prime cure di ammettere la prova per testi tempestivamente capitolata dagli allora resistenti nella propria comparsa di costituzione, in quanto non comparsi alla prima udienza, con asserita decadenza dalla prova testi in questione. Nello specifico, la sig.ra
“censura tale decisione, ritenendo che la parte decada dalla facoltà di Parte_1 chiedere l'ammissione delle prove se non ne fa richiesta entro la prima udienza di comparizione (come già eccepito nelle varie udienze)”. Tale censura, ad avviso di questa Corte, risulta destituita di fondamento. Ed invero, ribadito che gli allora resistenti avevano ritualmente capitolato la prova testi di cui hanno chiesto l'ammissione nella propria memoria di costituzione, depositata in prime cure, secondo la Suprema Corte di Cassazione “se nei rispettivi atti introduttivi delle parti di una controversia di lavoro sono stati tempestivamente articolati mezzi di prova, dalla mancata presentazione di un'ulteriore istanza di ammissione nelle udienze successive il giudice non può presumere l'abbandono e ritenerne la decadenza” (Cass. n. 25652/2017). Le norme che stabiliscono decadenze processuali, invero, sono nome eccezionali e di stretta interpretazione e nel c.d. rito lavoro, nessuna norma stabilisce espressamente una decadenza dalle richieste istruttorie ritualmente e tempestivamente formulate in caso di
4 mancata comparizione alla prima udienza. In ragione di quanto esposto, il primo motivo di appello va respinto. Con il secondo motivo di appello, l'allora ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di difesa perché non è stata ammessa la prova contraria da lei tempestivamente richiesta. Anche tale doglianza, ad avviso di questa Corte, non risulta meritevole di accoglimento. Ed invero, benché nel corso del giudizio di prime cure non sia stato formalmente adottato un formale provvedimento di ammissione di tale prova contraria, la stessa in concreto risulta esser stata esperita come emerge da una piana lettura dei verbali istruttori del giudizio a quo. Sul punto, il Tribunale di Ravenna nella gravata sentenza ha condivisibilmente osservato che: “(…) La richiesta di prova contraria formulata all'ultima udienza istruttoria (8 maggio 2024) dalla difesa ricorrente e reiterata all'udienza odierna, sulle circostanze capitolate dalla resistente, risulta non ulteriormente accoglibile, in quanto tale prova contraria, come visto, si è già svolta nel corso dell'esame diretto dei testi di parte attrice, ai quali è stato appunto domandato della piscina e sostanzialmente della circostanza che la ricorrente lavorasse o meno h24 ed i testi in questione hanno smentito la ricorrente”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici, comportano la reiezione anche del secondo motivo di impugnazione formulato dall'odierna appellante. Per quanto concerne i restanti tre motivi di appello, gli stessi, a mezzo dei quali si censurano le valutazioni del materiale probatorio compiute dal Giudice a quo, possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro logica connessione. Al riguardo, va premesso la sig.ra era stata segnalata ed indirizzata ai Parte_1 suoi assistiti dall'agenzia che ne curava agli interessi: CP_5
- i contratti di lavoro sono stati predisposti dalla società CP_5
- il rapporto di lavoro è stato disciplinato fin dall'origine da un regolare contratto scritto;
- le buste paga, predisposte dalla CNA regolarmente emesse ogni mese, consegnate alla sig.ra e pagate sempre con bonifici bancari;
Pt_1
- i contributi previdenziali corrisposti trimestralmente come per legge, attraverso il pagamento dei bollettini che la CNA provvedeva a recapitare;
- la sig.ra non è mai stata sottoposta ad alcun controllo e/o vincolo di Parte_1 orario, avendo sempre gestito in totale autonomia il proprio lavoro, lavoro che, come sempre riconosciuto e ribadito dagli odierni appellati, ha sempre svolto in maniera egregia. Ma al di là del lavoro egregiamente prestato nessuno risulta aver mai controllato gli orari della sig.ra tant'è che negli otto anni che è rimasta sola in casa il postino Parte_1 non l'ha mai trovata in casa una volta e tutte le raccomandate che arrivavano ad sono sempre state ritirate presso l'Ufficio postale, per mancanza di Controparte_1 persone presenti al momento della consegna all'indirizzo di residenza.
5 Queste specifiche circostanze, allegate dagli allora resistenti e non oggetto di puntale e tempestiva contestazione da parte della lavoratrice, odierna appellante, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., fanno emerge un contesto di apparente regolarità e trasparenza del rapporto di lavoro per cui è causa, rispetto al quale l'allora ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa e specifica delle proprie istanze, onere probatorio che non è certamente stato assolto. Sul punto, ritiene questa che il Tribunale di Ravenna, a dispetto di quanto sostenuto dalla lavoratrice appellante, abbia svolto un'attenta e meditata disamina delle risultanze istruttorie in atti, valutandole con logica coerenza sia singolarmente che nel loro complesso. Ed invero, il Giudice a quo, nel disattendere le pretese dell'allora ricorrente, ha osservato:
“(…) Nessuna conferma innanzi tutto del lavoro notturno (non dà evidentemente conferma di ciò la fotografia della camera dell'anziana accudita e nella quale si ritrae un letto che viene indicato come quello della badante;
le prove a carico sul punto sono chiaramente insufficienti a dimostrare lo svolgimento di un'attività lavorativa notturna ex professo, che è l'unica che qui rileva posto che, come insegna la Corte di giustizia, non vi è un tertium genus tra lavoro e non lavoro). Nessuna conferma, poi, dell'equazione, in base alla quale la presenza in casa della ricorrente era sinonimo di lavoro non solo continuativo, ma anche ininterrotto, posto che è stato dimostrato chiaramente che in casa la ricorrente passava il proprio tempo libero tra giardinaggio, piscina e allevamento dei polli, ma che oltre a stare in casa, la stessa uscisse a passeggiare e a fare visita ai vicini. La circostanza più clamorosa, quella – taciuta in ricorso – non solo dell'avere usufruito la nel periodo estivo, della Pt_1 piscina sita all'interno della villa, ma anche di avere trasformato la casa che la ospitava in un luogo di svago e di relax anche per le proprie amiche, è stata confermata non solo dalla moltitudine dei testi di parte resistente che frequentavano la casa, ma anche dai testi di parte ricorrente ai quali la domanda è stata fatta, evidentemente sentiti in questo modo
“a prova contraria” (teste DANCIU: “ADR. “Confermo che il IG. ci aveva dato il Pt_6 permesso per usare la piscina di casa che io frequentavo insieme alla e ad altre Pt_1 amiche mentre la IG.ra dormiva e quando si svegliava la portavamo fuori con CP_3 noi vicino alla piscina”; teste : “ADR: “Io sono stata nella piscina della casa Pt_3 un paio di volte. Io ho visto che la piscina era frequentata dalla CI e so anche di altre ma io non le ho viste”). Presso la villa (enorme e fornita di molte stanze), la ricorrente riceveva anche le visite della propria famiglia che pure veniva ospitata nell'ampia casa. Inoltre, uno dei figli dell'anziana assistita, per lunghi anni ha vissuto nella casa in questione, continuando comunque a frequentarla anche dopo il proprio trasferimento, assicurando – anche per il tramite di una rete familiare – comunque l'assistenza alla madre anche quando la badante era impossibilitata a lavorare, oltre che facendo la spesa
6 e provvedendo alle più varie necessità (anche legali) della badante. L'anziana, peraltro, passava buona parte del suo tempo allettata, con la badante che in quei frangenti si faceva – come visto – anche i fatti suoi. Scarsamente credibile che mentre la ricorrente fosse alacremente impegnata al lavoro, la stessa fosse in grado di ricevere visite di cortesia (la cosa ci viene raccontata dalla teste : “Cap.3) “E' vero. Io andavo dalla quasi tutti i giorni nelle mie ore Pt_3 Pt_1 libere che andavano dalle 13,00 alle 15,00 per cui vedevo che era sempre impegnata”; a parte che l'orario era quello di riposo, o la badante lavorava o la badante era “staccata” dal lavoro e si intratteneva con l'ospite: e visto che l'ospite c'era è per questa seconda ipotesi che si deve propendere;
come anche – durante il periodo estivo – in relazione alla frequentazione della piscina: non essendo la ricorrente una nuotatrice professionista, nel momento in cui ivi si intratteneva con i propri ospiti in piscina, non stava evidentemente lavorando). (…) A livello retributivo, la ricorrente otteneva anche una somma a titolo di rimborso spese che in effetti non aveva sostenuto, posto che era la famiglia dell'anziana badata ad occuparsi di tutte le spese di vitto della (il dato è risultato inequivocabilmente Pt_1 dalle testimonianze, tra cui anche quella di un barista di un locale presso il quale la famiglia aveva aperto un conto per la badante). Il ricorso ed i conteggi allegati si basano integralmente sulle circostanze suddette e come visto smentite. Ne consegue che il ricorso va respinto. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici ed ampiamente suffragate dalla risultanze istruttorie in atti (ove lette con obiettività e con
“buon senso”), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle tesi dell'odierna appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'odierna appellante, peraltro, nel pur “prolisso” atto di gravame depositato, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni del materiale probatorio compiute dal Giudice di prime cure. In particolare, la coerenza e la solidità del ragionamento logico-giuridico condotto dal Giudice di prime cure non sono scalfite dalle deposizioni dei testi indotti dall'allora ricorrente, tanto enfatizzate nello spiegato atto di gravame. Ed invero, non è logicamente credibile che i testi de quibus (IG.ra IG.ra Parte_2
CI IC, IG.ra cfr. verbale 21.06.23, IG.ra Parte_3 [...]
IG. cfr. verbale 15.11.23) - che, per loro stessa ammissione, Pt_4 Parte_5 hanno frequentato l'abitazione di Via del Sale a Ravenna, luogo di lavoro dell'appellante,
7 in maniera sporadica1 o, comunque, in ridotte fasce orarie2 - abbiano potuto confermare, se non de relato, che la sig.ra abbia lavorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Parte_1 ossia quanto in pratica sostenuto dalla lavoratrice3. Tale circostanza, peraltro, oltre che indimostrata, appare contraria anche al buon senso. Ed invero, ove la sig.ra fosse stata sottoposta a ritmi di lavoro così Parte_1 stressanti ed intesi, ai limiti dell'umana resistenza, è lecito presumere che non avrebbe potuto portare avanti il rapporto di lavoro per cui è causa dal 05.03.12 al 02.05.22. A ciò aggiungasi la scarsa attendibilità dei testi e Parte_2 Parte_4 [...] in quanto legati all'appellante da stretti rapporti di parentela (trattasi Parte_5 rispettivamente della figlia, della sorella e del genero della sig.ra e che Parte_1 hanno reso deposizioni parzialmente contraddette da quelle dei testi degli allora resistenti4. In conclusione, quindi, manca una prova attendibile, che era onere dell'allora ricorrente fornire, che la sua continuativa presenza presso la causa della IG.ra e del di lei CP_3 marito fosse inscindibilmente legata allo svolgimento della prestazione Persona_1 lavorativa. E' risultato provato, infatti, che la lavoratrice, odierna appellante, nei tempi di sua permanenza presso la casa dei datori di lavoro, era solita dedicarsi ad attività del tutto estranee (ludiche e non) alle sue mansioni lavorative.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla sig.ra va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (che si colloca nello scaglione € 52.0001,00 – 260.000,00), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore degli odierni appellati). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dalla sig.ra con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza appellata;
- condanna la sig.ra al pagamento delle spese del grado che si liquidano Parte_1 nella somma di € 5.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11.09.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sig.ra (figlia dell'appellante) e suo marito per stessa ammissione di Parte_2 Parte_5 quest'ultimo, andavano a trovare l'allora ricorrente solo una, due o, al massimo, tre volte all'anno, essendo residenti in [...]. Il sig. in particolare, ha dichiarato sul punto: “Io andavo spesso a trovare mia suocera con Parte_5 mia moglie e mia figlia. Per i primi due anni andavamo una volta all'anno poi andavamo due o tre volte all'anno. Un anno siamo andati una volta in più durante l'estate”. 2 La teste CI IC ha dichiarato genericamente al riguardo: “(…) sono stata diverse volte nella casa in cui lavorava quando ero libera”. La teste , invece, ha specificato: “Io andavo dalla quasi Pt_1 Parte_3 Pt_1 tutti i giorni nelle mie ore libere che andavano dalle 13,00 alle 15,00”. 3 E che si sia trattato di circostanza appresa de relato emerge inequivocabilmente dalla parola della teste CI IC, la quale nel corso della sua deposizione ha affermato: “So che la lavorava anche i giorni di festa perché quando Pt_1 io ci andavo la domenica lei lavorava e mi diceva che lavorava anche nei giorni di festa perché non poteva lasciare la IG.ra da sola”. CP_3 4 I testi in questione, ad esempio, hanno implicitamente negato la costante e continuativa presenza dell'Avv. CP_1 nell'abitazione dei genitori (asserendo di non averlo visto), circostanza confermata, invece, da tutti i tesi degli allora resistenti. Peraltro, è pacifico in giudizio che fosse proprio l'Avv. a curare tutti gli acquisiti per l'abitazione dei CP_1 genitori e per i loro fabbisogni, posto che l'odierna appellante non è munita di patente e non sa nemmeno guidare la bicicletta. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 529/2024 RGA avvero la sentenza n. 221/2024 R.S. del Tribunale di Ravenna, Sez. Lavoro, emessa e pubblicata il 20.06.2024 in causa n. 652/2022 R.G. e notificata in data 30.07.2024; avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/09/2025; promossa da:
(C.F: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Jacopo Corona e Giada Corona, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Via Amendola n. 12, 27049 Stradella (PV); APPELLANTE contro
(c.f. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(c.f. ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3 CP_1
che rappresenta e difende se stesso e il fratello , con elezione di domicilio
[...] CP_2 presso il suo studio sito in Ravenna (RA), Via Teodorico, 7, int. 4; APPELLATI udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la IG.ra assumendo di: (A) aver prestato Parte_1 attività di collaboratrice domestica in regime di convivenza, dal 05.03.12 al 02.05.22, a favore della IG.ra e del di lei marito (deceduto in data 07.02.14); CP_3 Persona_1
1 (B) aver svolto la suddetta attività 7 giorni su 7 (dal lunedì alla domenica, giorni festivi inclusi), prestando anche assistenza notturna;
(C) aver ricevuto importi inferiori rispetto allo stipendio risultante dalle buste paga;
adiva il Tribunale di Ravenna rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo IG. Giudice, in funzione di Giudice del lavoro, premesse le opportune declaratorie, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria, accogliere il seguente ricorso e conseguentemente: accertare e dichiarare che la IG.ra ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa subordinata, con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, dal 05.03.12 al 02.05.22 a favore della IG.ra ; accertare e dichiarare che alla IG.ra Controparte_4
compete, per le ragioni di cui in narrativa, (a) la complessiva somma di Parte_1 lordi € 298.131,14 da cui sottrarre complessivi € 152.453,41 netti già percepiti a titolo di differenze retributive per lavoro prestato nei giorni di riposo, nei giorni festivi e nei periodi di 2 ferie, per assistenza notturna, per ferie, permessi, vitto e alloggio, tredicesima e TFR, nonché (b) la rifusione delle spese sopportate per l'esecuzione degli allegati conteggi, pari ad € 635,00, o quelle altre somme maggiori o minori che risulteranno dovute a seguito dell'istruttoria, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, e per l'effetto condannare i IGg. ed al pagamento di Controparte_1 CP_2 quanto sopra, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, anche previo accertamento e dichiarazione della qualità di eredi della IG.ra Controparte_4 in capo ai resistenti;
con vittoria di spese.”. Con provvedimento del 03.11.22 il Giudice di prime cure fissava l'udienza di discussione per il giorno 28.03.23. Il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza venivano regolarmente notificati agli allora resistenti. Si costituivano i IGg. e , depositando comparsa di Controparte_1 CP_2 costituzione e risposta in data 17.03.23, contestando le pretese della controparte e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo IG. Giudice del Lavoro di Ravenna, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere le domande tutte formulate dalla sig.ra nei confronti dei resistenti ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare la ricorrente,
[...] sig.ra all'integrale rifusione delle spese di lite, sostenute dai resistenti- Parte_1 convenuti”. Alla prima udienza del 28.03.23 parte ricorrente insisteva come da ricorso, chiedendo l'ammissione delle prove dedotte. Nessuno compariva per parte resistente. Il Giudice ammetteva le prove per testi richieste da parte ricorrente e delegava per l'escussione il GOT Dott.ssa Marino. Alla seconda udienza del 21.06.2023 venivano escussi i testi di parte ricorrente, IGg. re
CI IC, Alla terza udienza del Parte_2 Parte_3
15.11.2023 venivano escussi ulteriori testi di parte ricorrente, IG.ra IG. Parte_4
2 Parte_5
Parte resistente chiedeva l'ammissione delle prove di cui alla memoria di costituzione. Parte ricorrente eccepiva la decadenza di parte resistente, attesa la mancata comparizione in prima udienza, e chiedeva l'ammissione delle prove dedotte con ricorso. Il G.O.T, dato atto di aver ultimato la prova a cui era stata delegata, rimetteva la causa al Giudice Dott. Bernardi. Con provvedimento del 28.12.2023 il Giudice di prime cure, pur dando atto di non aver a suo tempo ammesso la prova per testi dedotta da parte resistente poiché la stessa aveva disertato la prima udienza, rilevava che, comunque, nessuna decadenza poteva dirsi maturata e, pertanto, ammetteva le prove dedotte, delegando nuovamente per l'escussione il G.O.T. Dott.ssa Marino. Alla 4° udienza del 06.03.2024 venivano escussi i testi di parte resistente, IGg.re Tes_1
Alla 5° udienza del 08.05.2024 venivano escussi
[...] Tes_2 Testimone_3 ulteriori testi di parte resistente, IGg. Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
,
[...] Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10
L'allora ricorrente insisteva per l'ammissione della prova per testi Testimone_11 contraria e della CTU contabile, come dedotte in ricorso e richieste già in prima udienza. La parte resistente si opponeva. Il G.O.P. rimetteva la causa al Giudice Dott. Bernardi;
Con provvedimento del 10.06.24 il Giudice di prime cure, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 20.06.2024. A tale udienza, il difensore all'allora ricorrente si riportava ai propri atti insistendo in tutte le richieste, anche istruttorie, in essi formulate (ivi inclusa quella a prova contraria) e si dichiarava antistatario. Con sentenza n. 221/2024 R.S., il Tribunale di Ravenna ha definito la vertenza, coì statuendo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, ha respinto le pretese dell'allora ricorrente sull'assorbente rilievo che “(…) gli assunti su cui il ricorso si basa (ossia che la ricorrente – badante prima di entrambi i genitori dei resistenti, poi della sola madre – avesse sempre lavorato, giorno e notte, festivi compresi e questo ininterrottamente per circa 10 anni) sono stati smentiti senza ombra di dubbio dalle prove orali”. Con ricorso depositato in data 12/08/2024, la sig.ra IG.ra ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo a questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, di voler accogliere le domande da lei già formulate in prime cure. Nello spiegato atto di gravame, la lavoratrice, odierna appellante, ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di cinque motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “
1. PROVE
3 ORALI TARDIVAMENTE ACQUISITE AL PROCESSO – NULLITA' DERIVATA DELLA SENTENZA”; “
2. MANCATA AMMISSIONE PROVA CONTRARIA – ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA”; “
3. ORARIO DI LAVORO: ASSENZA DI RIPOSO SETTIMANALE, LAVORO PRESTATO NEI GIORNI FESTIVI, ASSISTENZA NOTTURNA, CONSEGUENTI RIPERCUSSIONI SU TFR”; “
4. MANCATA FRUIZIONE FERIE ED INDENNITA' SOSTITUTIVA – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E FONDATA SU PROVE TARDIVAMENTE ACQUISITE”; “
5. RETRIBUZIONE EROGATA Vs. “TOTALE NETTO” CEDOLINI – DIFFERENZE RETRIBUTIVE- MOTIVAZIONE CARENTE, INSUFFICIENTE E FONDATA SU PROVE TARDIVAMENTE ACQUISITE”. La rubricazione dei predetti motivi di appello illustra in maniera eloquente il loro contenuto, senza che sia necessario aggiungere altro al riguardo. Gli appellati ritualmente costituitisi in giudizio hanno contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del corposo compendio probatorio acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla sig.ra non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni Parte_1 appresso indicate. Con il primo motivo di gravame, l'odierna appellante censura la decisione del Giudice di prime cure di ammettere la prova per testi tempestivamente capitolata dagli allora resistenti nella propria comparsa di costituzione, in quanto non comparsi alla prima udienza, con asserita decadenza dalla prova testi in questione. Nello specifico, la sig.ra
“censura tale decisione, ritenendo che la parte decada dalla facoltà di Parte_1 chiedere l'ammissione delle prove se non ne fa richiesta entro la prima udienza di comparizione (come già eccepito nelle varie udienze)”. Tale censura, ad avviso di questa Corte, risulta destituita di fondamento. Ed invero, ribadito che gli allora resistenti avevano ritualmente capitolato la prova testi di cui hanno chiesto l'ammissione nella propria memoria di costituzione, depositata in prime cure, secondo la Suprema Corte di Cassazione “se nei rispettivi atti introduttivi delle parti di una controversia di lavoro sono stati tempestivamente articolati mezzi di prova, dalla mancata presentazione di un'ulteriore istanza di ammissione nelle udienze successive il giudice non può presumere l'abbandono e ritenerne la decadenza” (Cass. n. 25652/2017). Le norme che stabiliscono decadenze processuali, invero, sono nome eccezionali e di stretta interpretazione e nel c.d. rito lavoro, nessuna norma stabilisce espressamente una decadenza dalle richieste istruttorie ritualmente e tempestivamente formulate in caso di
4 mancata comparizione alla prima udienza. In ragione di quanto esposto, il primo motivo di appello va respinto. Con il secondo motivo di appello, l'allora ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di difesa perché non è stata ammessa la prova contraria da lei tempestivamente richiesta. Anche tale doglianza, ad avviso di questa Corte, non risulta meritevole di accoglimento. Ed invero, benché nel corso del giudizio di prime cure non sia stato formalmente adottato un formale provvedimento di ammissione di tale prova contraria, la stessa in concreto risulta esser stata esperita come emerge da una piana lettura dei verbali istruttori del giudizio a quo. Sul punto, il Tribunale di Ravenna nella gravata sentenza ha condivisibilmente osservato che: “(…) La richiesta di prova contraria formulata all'ultima udienza istruttoria (8 maggio 2024) dalla difesa ricorrente e reiterata all'udienza odierna, sulle circostanze capitolate dalla resistente, risulta non ulteriormente accoglibile, in quanto tale prova contraria, come visto, si è già svolta nel corso dell'esame diretto dei testi di parte attrice, ai quali è stato appunto domandato della piscina e sostanzialmente della circostanza che la ricorrente lavorasse o meno h24 ed i testi in questione hanno smentito la ricorrente”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici, comportano la reiezione anche del secondo motivo di impugnazione formulato dall'odierna appellante. Per quanto concerne i restanti tre motivi di appello, gli stessi, a mezzo dei quali si censurano le valutazioni del materiale probatorio compiute dal Giudice a quo, possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro logica connessione. Al riguardo, va premesso la sig.ra era stata segnalata ed indirizzata ai Parte_1 suoi assistiti dall'agenzia che ne curava agli interessi: CP_5
- i contratti di lavoro sono stati predisposti dalla società CP_5
- il rapporto di lavoro è stato disciplinato fin dall'origine da un regolare contratto scritto;
- le buste paga, predisposte dalla CNA regolarmente emesse ogni mese, consegnate alla sig.ra e pagate sempre con bonifici bancari;
Pt_1
- i contributi previdenziali corrisposti trimestralmente come per legge, attraverso il pagamento dei bollettini che la CNA provvedeva a recapitare;
- la sig.ra non è mai stata sottoposta ad alcun controllo e/o vincolo di Parte_1 orario, avendo sempre gestito in totale autonomia il proprio lavoro, lavoro che, come sempre riconosciuto e ribadito dagli odierni appellati, ha sempre svolto in maniera egregia. Ma al di là del lavoro egregiamente prestato nessuno risulta aver mai controllato gli orari della sig.ra tant'è che negli otto anni che è rimasta sola in casa il postino Parte_1 non l'ha mai trovata in casa una volta e tutte le raccomandate che arrivavano ad sono sempre state ritirate presso l'Ufficio postale, per mancanza di Controparte_1 persone presenti al momento della consegna all'indirizzo di residenza.
5 Queste specifiche circostanze, allegate dagli allora resistenti e non oggetto di puntale e tempestiva contestazione da parte della lavoratrice, odierna appellante, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., fanno emerge un contesto di apparente regolarità e trasparenza del rapporto di lavoro per cui è causa, rispetto al quale l'allora ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa e specifica delle proprie istanze, onere probatorio che non è certamente stato assolto. Sul punto, ritiene questa che il Tribunale di Ravenna, a dispetto di quanto sostenuto dalla lavoratrice appellante, abbia svolto un'attenta e meditata disamina delle risultanze istruttorie in atti, valutandole con logica coerenza sia singolarmente che nel loro complesso. Ed invero, il Giudice a quo, nel disattendere le pretese dell'allora ricorrente, ha osservato:
“(…) Nessuna conferma innanzi tutto del lavoro notturno (non dà evidentemente conferma di ciò la fotografia della camera dell'anziana accudita e nella quale si ritrae un letto che viene indicato come quello della badante;
le prove a carico sul punto sono chiaramente insufficienti a dimostrare lo svolgimento di un'attività lavorativa notturna ex professo, che è l'unica che qui rileva posto che, come insegna la Corte di giustizia, non vi è un tertium genus tra lavoro e non lavoro). Nessuna conferma, poi, dell'equazione, in base alla quale la presenza in casa della ricorrente era sinonimo di lavoro non solo continuativo, ma anche ininterrotto, posto che è stato dimostrato chiaramente che in casa la ricorrente passava il proprio tempo libero tra giardinaggio, piscina e allevamento dei polli, ma che oltre a stare in casa, la stessa uscisse a passeggiare e a fare visita ai vicini. La circostanza più clamorosa, quella – taciuta in ricorso – non solo dell'avere usufruito la nel periodo estivo, della Pt_1 piscina sita all'interno della villa, ma anche di avere trasformato la casa che la ospitava in un luogo di svago e di relax anche per le proprie amiche, è stata confermata non solo dalla moltitudine dei testi di parte resistente che frequentavano la casa, ma anche dai testi di parte ricorrente ai quali la domanda è stata fatta, evidentemente sentiti in questo modo
“a prova contraria” (teste DANCIU: “ADR. “Confermo che il IG. ci aveva dato il Pt_6 permesso per usare la piscina di casa che io frequentavo insieme alla e ad altre Pt_1 amiche mentre la IG.ra dormiva e quando si svegliava la portavamo fuori con CP_3 noi vicino alla piscina”; teste : “ADR: “Io sono stata nella piscina della casa Pt_3 un paio di volte. Io ho visto che la piscina era frequentata dalla CI e so anche di altre ma io non le ho viste”). Presso la villa (enorme e fornita di molte stanze), la ricorrente riceveva anche le visite della propria famiglia che pure veniva ospitata nell'ampia casa. Inoltre, uno dei figli dell'anziana assistita, per lunghi anni ha vissuto nella casa in questione, continuando comunque a frequentarla anche dopo il proprio trasferimento, assicurando – anche per il tramite di una rete familiare – comunque l'assistenza alla madre anche quando la badante era impossibilitata a lavorare, oltre che facendo la spesa
6 e provvedendo alle più varie necessità (anche legali) della badante. L'anziana, peraltro, passava buona parte del suo tempo allettata, con la badante che in quei frangenti si faceva – come visto – anche i fatti suoi. Scarsamente credibile che mentre la ricorrente fosse alacremente impegnata al lavoro, la stessa fosse in grado di ricevere visite di cortesia (la cosa ci viene raccontata dalla teste : “Cap.3) “E' vero. Io andavo dalla quasi tutti i giorni nelle mie ore Pt_3 Pt_1 libere che andavano dalle 13,00 alle 15,00 per cui vedevo che era sempre impegnata”; a parte che l'orario era quello di riposo, o la badante lavorava o la badante era “staccata” dal lavoro e si intratteneva con l'ospite: e visto che l'ospite c'era è per questa seconda ipotesi che si deve propendere;
come anche – durante il periodo estivo – in relazione alla frequentazione della piscina: non essendo la ricorrente una nuotatrice professionista, nel momento in cui ivi si intratteneva con i propri ospiti in piscina, non stava evidentemente lavorando). (…) A livello retributivo, la ricorrente otteneva anche una somma a titolo di rimborso spese che in effetti non aveva sostenuto, posto che era la famiglia dell'anziana badata ad occuparsi di tutte le spese di vitto della (il dato è risultato inequivocabilmente Pt_1 dalle testimonianze, tra cui anche quella di un barista di un locale presso il quale la famiglia aveva aperto un conto per la badante). Il ricorso ed i conteggi allegati si basano integralmente sulle circostanze suddette e come visto smentite. Ne consegue che il ricorso va respinto. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici ed ampiamente suffragate dalla risultanze istruttorie in atti (ove lette con obiettività e con
“buon senso”), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle tesi dell'odierna appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'odierna appellante, peraltro, nel pur “prolisso” atto di gravame depositato, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni del materiale probatorio compiute dal Giudice di prime cure. In particolare, la coerenza e la solidità del ragionamento logico-giuridico condotto dal Giudice di prime cure non sono scalfite dalle deposizioni dei testi indotti dall'allora ricorrente, tanto enfatizzate nello spiegato atto di gravame. Ed invero, non è logicamente credibile che i testi de quibus (IG.ra IG.ra Parte_2
CI IC, IG.ra cfr. verbale 21.06.23, IG.ra Parte_3 [...]
IG. cfr. verbale 15.11.23) - che, per loro stessa ammissione, Pt_4 Parte_5 hanno frequentato l'abitazione di Via del Sale a Ravenna, luogo di lavoro dell'appellante,
7 in maniera sporadica1 o, comunque, in ridotte fasce orarie2 - abbiano potuto confermare, se non de relato, che la sig.ra abbia lavorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Parte_1 ossia quanto in pratica sostenuto dalla lavoratrice3. Tale circostanza, peraltro, oltre che indimostrata, appare contraria anche al buon senso. Ed invero, ove la sig.ra fosse stata sottoposta a ritmi di lavoro così Parte_1 stressanti ed intesi, ai limiti dell'umana resistenza, è lecito presumere che non avrebbe potuto portare avanti il rapporto di lavoro per cui è causa dal 05.03.12 al 02.05.22. A ciò aggiungasi la scarsa attendibilità dei testi e Parte_2 Parte_4 [...] in quanto legati all'appellante da stretti rapporti di parentela (trattasi Parte_5 rispettivamente della figlia, della sorella e del genero della sig.ra e che Parte_1 hanno reso deposizioni parzialmente contraddette da quelle dei testi degli allora resistenti4. In conclusione, quindi, manca una prova attendibile, che era onere dell'allora ricorrente fornire, che la sua continuativa presenza presso la causa della IG.ra e del di lei CP_3 marito fosse inscindibilmente legata allo svolgimento della prestazione Persona_1 lavorativa. E' risultato provato, infatti, che la lavoratrice, odierna appellante, nei tempi di sua permanenza presso la casa dei datori di lavoro, era solita dedicarsi ad attività del tutto estranee (ludiche e non) alle sue mansioni lavorative.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla sig.ra va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (che si colloca nello scaglione € 52.0001,00 – 260.000,00), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore degli odierni appellati). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dalla sig.ra con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza appellata;
- condanna la sig.ra al pagamento delle spese del grado che si liquidano Parte_1 nella somma di € 5.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11.09.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sig.ra (figlia dell'appellante) e suo marito per stessa ammissione di Parte_2 Parte_5 quest'ultimo, andavano a trovare l'allora ricorrente solo una, due o, al massimo, tre volte all'anno, essendo residenti in [...]. Il sig. in particolare, ha dichiarato sul punto: “Io andavo spesso a trovare mia suocera con Parte_5 mia moglie e mia figlia. Per i primi due anni andavamo una volta all'anno poi andavamo due o tre volte all'anno. Un anno siamo andati una volta in più durante l'estate”. 2 La teste CI IC ha dichiarato genericamente al riguardo: “(…) sono stata diverse volte nella casa in cui lavorava quando ero libera”. La teste , invece, ha specificato: “Io andavo dalla quasi Pt_1 Parte_3 Pt_1 tutti i giorni nelle mie ore libere che andavano dalle 13,00 alle 15,00”. 3 E che si sia trattato di circostanza appresa de relato emerge inequivocabilmente dalla parola della teste CI IC, la quale nel corso della sua deposizione ha affermato: “So che la lavorava anche i giorni di festa perché quando Pt_1 io ci andavo la domenica lei lavorava e mi diceva che lavorava anche nei giorni di festa perché non poteva lasciare la IG.ra da sola”. CP_3 4 I testi in questione, ad esempio, hanno implicitamente negato la costante e continuativa presenza dell'Avv. CP_1 nell'abitazione dei genitori (asserendo di non averlo visto), circostanza confermata, invece, da tutti i tesi degli allora resistenti. Peraltro, è pacifico in giudizio che fosse proprio l'Avv. a curare tutti gli acquisiti per l'abitazione dei CP_1 genitori e per i loro fabbisogni, posto che l'odierna appellante non è munita di patente e non sa nemmeno guidare la bicicletta. 8