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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/07/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 17 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3159/2023 R.G. vertente
fra
C.F. rappresentata da , in Parte_1 C.F._1 Parte_2 qualità di amministratore di sostegno, rappresentati e difesi dall'avv. Elmina Latella ed elettivamente domiciliati presso il di lei studio, in Potenza via dell'Edilizia, giusta mandato in atti;
OPPONENTE - RICORRENTE
e
, p.iva , in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Di Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza via Vienna 27, giusta mandato in atti
OPPOSTA - RESISTENTE
(c.f. ) e , in persona Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 del legale rapp.nte p.t., e quale mandatario della rappresentati e difesi dall'avv. Marco CP_4
Luzi giusta procura generale alle liti per notar in Roma, elettivamente domiciliati in Per_1
Potenza via Pretoria 263; OPPOSTO - RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 18.11.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver ricevuto il 10.10.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per complessivi €28.650,95 per contributi I.V.S. anni 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020 emessa dall' di Potenza, sugli immobili di proprietà; Controparte_5 eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in quanto dal 2013 data di costituzione della società fino ad agosto 2017 accesso degli ispettori dell'INPS, aveva completamente Parte_3 ignorato di risultare formale amministratore della società, e di essere stata iscritta a sua insaputa dal reale proprietario/amministratore ; seguiva la denuncia nei confronti del predetto per Persona_2 circonvenzione di incapace e la liquidazione della società per disinteresse del a risolvere la Per_2 questione che si era venuta a creare e la nomina di amministratore di sostegno nei confronti della ricorrente, sicchè veniva dichiarata dal Tribunale in sede di opposizione a precedente intimazione di pagamento, la cessazione dalla carica a far data dal 1.10.2028. nel merito deduceva che
[...]
è affetta da deficit associato a disturbo del linguaggio, e che pur svolgendo effettivamente Pt_1 attività lavorativa presso la come CU e ER , mai avrebbe potuto occuparsi della Parte_3 gestione dell'attività né ha compreso l'atto di costituzione redatto davanti il notaio, pertanto adiva il giudice del lavoro per sentire dichiarare la nullità dell'atto per difetto di legittimazione passiva per inidoneità della ricorrente a ricoprire l'incarico, la manleva nei suoi confronti da parte di Persona_2 come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso, la nullità dell'atto nei suoi confronti con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' , in persona del procuratore speciale, e, nel merito, Controparte_1 domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Si costituiva l'INPS ribadendo la legittimità dell'operato eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per definitività dell'accertamento avendo l provveduto in CP_2 autotutela ad annullare l'atto per le annualità successive al 2017.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. La domanda non merita accoglimento.
In via preliminare, con riferimento alla richiesta di chiamata in garanzia del terzo , si Persona_2 rileva la mancanza delle condizioni per accedere a tale richiesta atteso che, la ricorrente
[...] risulta aver partecipato a una serie di atti pubblici (davanti a notaio) che si pongono in Pt_1 stridente contrasto con la tesi della inidoneità/incapacità a ricoprire la carica, a meno di non voler ipotizzare la complicità del notaio con il (ipotesi neppure avanzata dalla ricorrente); inoltre, in Per_2 opposizione si rileva come il reale amministratore della società si sia disinteressato della Per_2 questione al punto da portare la società alla liquidazione giudiziale, e nello stesso atto poi si produce e sostiene la dichiarazione di manleva che lo stesso avrebbe rilasciato solo dopo la notifica dell'iscrizione ipotecaria di cui trattasi.
Nel merito, va innanzitutto evidenziato come di seguito alla sentenza del Tribunale di Potenza
Giudice del Lavoro n. 106/2023 del 09.02.2023, a seguito di ricorso in opposizione ad avviso di addebito n 392 2022 0000675885000 per contributi commercianti dal 1/2020 al 12/2020, proposto da
, è stato annullato l'avviso di addebito n 392 2022 0000675885000, “per decadenza, Parte_1 di dalla carica di amministratore della a far data dal 1.10.2018”. Parte_1 Parte_4
Pertanto l'INPS con provvedimento 27/10/2023, ha disposto la cancellazione della posizione previdenziale nella Gestione Commercianti della ricorrente con fine attività al 01/10/2018, e sgravio parziale dell' avviso di addebito n. 392 2019 0002047387000 e sgravio totale degli avvisi di addebito n. 392 2021 0000550255000 e n. 392 2022 0000675885000; in virtù di tale provvedimento residua il debito contributivo per i periodi precedentie, in specie per gli Avvisi di addebito n. 392 2016
0001449923000, n. 392 2017 0000734008000 e, in parte l'Avviso di addebito n. 392 2019
0002047387000, tutti riferiti a contributi e sanzioni per periodi precedenti la disposta data di cancellazione, 01.10.2018, (l'avviso di addebito n. 392 2017 0000734008000, risulta tra l'altro confermato dalla sentenza n. 601/2019 R.G. 3495/2017 del Tribunale di Potenza versata in atti dall' resistente, sentenza passata in giudicato). CP_2
E' pacifico che i crediti posti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria si riferiscano a contribuzione previdenziale di pertinenza dell'I.N.P.S e ai relativi accessori. La contestazione incentrata sui vizi formali della cartella e dell'avviso di pagamento si qualifica come opposizione agli atti esecutivi da proporsi in via ordinaria ex art. 29 d.lgs n. 46/1999 e 617 cpc nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella. Ad eccezione dell'avviso sopra indicato che ha formato oggetto di ricorso in opposizione rigettato dal giudice del lavoro, non risultano impugnati/opposti gli altri avvisi.
Sotto tale profilo allora sussiste l'inammissibilità dell'odierno ricorso.
Va dichiarata la regolarità della notifica dell'atto contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente che deduce la carenza di legittimazione passiva per essere soggetta ad Amministrazione di Sostegno.
Invero la notifica/consegna è stata effettuata a mani dell'amministrata ma sanata dalla stessa dichiarazione della parte di aver ricevuto in notifica l'atto in parola nella data del 10.10.2023 presso il suo luogo di residenza, provvedendo poi alla odierna impugnazione nei termini di legge da parte dell'amministratore di sostegno, quindi con effetti ex art.156 cpc con articolazione dei motivi posti a fondamento;
quindi l'infondatezza del rilievo non è fondata, atteso che per il principio di salvezza degli atti giudiziari, l'atto ha raggiunto pienamente il suo scopo, e cioè la piena conoscenza da parte del contribuente della pretesa dell'Istituto previdenziale, tanto da spiegare l'articolato ricorso in esame.
Alle ragioni tutte sinteticamente esposte, assorbita ogni altra questione dedotta, consegue il rigetto del ricorso per inammissibilità.
La tardività dell'impugnazione dell'avviso di addebito e la conseguente declaratoria di inammissibilità, impediscono la valutazione della dedotta questione di impignorabilità dei beni di proprietà, comunque generica e in via ipotetica esposta.
3. Per il principio di soccombenza all'inammissibilità/rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese di lite, determinate come in dispositivo in base al DM 37/2018 e D.M. 147/2022 sul valore della causa, le fasi della stessa, il numero di parti coinvolte (art. 4 co.2).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da rappresentata dall'amministratore di sostegno , Parte_1 Parte_2 depositato in data 18.11.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso che rigetta nel merito;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in misura di euro 3.000,00 complessive (50% per parte resistente), oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione in favore del difensore dell' antistatario. CP_6
Potenza, 17 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla