Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4394/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4394/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 23/10/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
” Parte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in via Michele Conforti n1 84124 Salerno, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO MARCO (c.f.: ), dal quale è C.F._1
rappresentato e difeso;
ATTORE
E
Controparte_1
(c.f.: ), elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in Via Garibaldi 28 84014 Nocera Inferiore, presso lo studio dell'Avv. ALFANO
CATERINA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.).
Conclusioni: Come in atti.
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Con atto di citazione regolarmente notificato, la
[...]
conveniva in giudizio la Parte_2 [...]
al fine di ottenere la revocatoria ai sensi dell'art. 65 Controparte_1
l.f. dei pagamenti effettuati in data 19.09.2012 delle rate del mutuo stipulato in data
15.10.2004 aventi scadenza successiva al 13.02.2013, data di pubblicazione del piano di concordato nel registro delle imprese, per complessivi €.1.088.930,47; nonché ha chiesto la revoca ai sensi dell'art. 67 co. 2 e 69 bis l.f. dei pagamenti effettuati in data 19.09.20212 delle rate del suddetto mutuo scadute prima del 13.02.2013 per l'importo di €. 87.806,33.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.11.2016, la
[...]
in nome e per conto di Controparte_2 Controparte_1
si è costituita in giudizio ed ha eccepito in via preliminare
[...]
l'inammissibilità dell'azione revocatoria per decorso del termine triennale indicato nell'art. 69 bis l.f. nonché ha eccepito che stante la natura fondiaria dei contratti di mutuo stipulati dalla società in bonis ricorreva l'ipotesi di esenzione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 39 quarto comma d.lgs. 385 del 1993; inoltre, ha contestato il criterio di imputazione dei pagamenti delle rate come individuato dalla curatela e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda revocatoria in quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando in particolare modo la sussistenza dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 67 co. 2 l.f.
*** Preliminarmente, si osserva che la società ”, Parte_1 con sede in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa) alla via Feudo n.2, in data 13.02.2013, depositava ricorso per concordato preventivo, pubblicato in pari data presso il registro delle imprese e con sentenza n.18 del 28.02.2014, il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava il ricorso e dichiarava il fallimento della società “ Parte_1
”.
[...]
Va esaminata, in primo luogo, l'eccezione proposta da parte convenuta di inammissibilità dell'azione revocatoria per decorso del termine triennale indicato nell'art. 69 bis l.f..
Essa è infondata.
Invero, il termine suindicato decorre dalla dichiarazione di fallimento, non potendo i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria decorrere dal momento della pubblicazione del ricorso di concordato preventivo, in quanto durante tale periodo non è consentita la proposizione di azioni revocatorie. Infatti, il precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa di parte convenuta (Cass. sez. I n. 6045 del 29 marzo 2016) è riferibile alla diversa ipotesi della
Pagina 2 di 5 consecuzione delle procedure al fine di far consentire la revocabilità degli atti nei tre anni anteriori alla data di pubblicazione del ricorso di concordato preventivo – a cui sia seguito il fallimento della società – e non può applicarsi al caso in esame, in cui si controverte della prescrizione dell'azione revocatoria.
Pertanto, essendo stata la sentenza di fallimento pronunciata in data 28.02.2014 ed essendo stati compiuti gli atti di cui si chiede la revoca in data 19.09.2012, per effetto della consecutio tra le due procedure ai sensi dell'art. 69 bis co. 2 l.f. risulta che non è decorso il termine di prescrizione triennale.
Quanto all'eccezione di esenzione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 39 quarto comma d.lgs. 385 del 1993, essa è fondata in relazione alla domanda formulata ex art. 67 co.
2 legge fall..
Invero, l'art. 39, comma 4, del T.U.B. (D.L.vo n. 385 del 1993), nel testo applicabile ratione temporis (anteriore alla modifica apportata dal D.L.vo n. 14 del 2019), disponeva che
“L'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari”.
L'argomento sostenuto dalla Curatela secondo cui la disposizione non si applicherebbe ai pagamenti delle rate del mutuo fondiario, quando questo sia stato stipulato allo scopo di ripianare precedenti esposizioni debitorie del mutuatario nei confronti della banca mutuante, non coglie nel segno.
L'utilizzo del mutuo fondiario per l'estinzione di debiti scaduti (ripianare un debito chirografario e trasformarlo in debito ipotecario) non esclude l'applicazione della sua disciplina speciale, la quale dipende dalla volontà comune delle parti che il finanziamento erogato segua la speciale disciplina e dalla ricorrenza di alcuni elementi caratterizzanti rispetto al mutuo ipotecario ordinario riguardanti l'ipoteca (di primo grado), la percentuale di concessione (il finanziamento erogabile non può superare un importo stabilito in proporzione al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, definito dalla Banca
d'Italia, in conformità della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio del 22 aprile 1995) e la durata (medio e lungo termine, ossia non inferiore ai 18 mesi).
Lo scopo di estinguere un precedente debito chirografario del mutuatario verso la banca stessa e di sostituirlo con un debito assistito da una garanzia reale vale a rendere revocabile solo la garanzia ipotecaria per debiti preesistenti (art. 67, comma 1, nn. 3 e 4, l. fall.) e la rimessa solutoria conseguente alla concessione del mutuo e al suo accredito da parte della
Pagina 3 di 5 banca (non il pagamento delle rate del mutuo da parte del mutuatario), ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2), l. fall., e in ogni caso ex art. 67, comma 2 l. fall.
Cosicché quando il mutuo fondiario risulti stipulato dalle parti a copertura di un'esposizione debitoria pregressa del mutuatario poi fallito, il curatore fallimentare, sussistendone i presupposti, ha la possibilità di impugnare l'intera operazione per farne dichiarare l'inefficacia (come pure l'inefficacia delle rimesse estintive delle obbligazioni chirografarie preesistenti effettuate con la provvista, avendo carattere solutorio), in quanto diretta, per un verso, a estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul beneficiario delle somme mutuate e, per altro verso, a costituire una garanzia per i debiti preesistenti del medesimo (Cass., ord., 21.2.2018, n. 4202).
Ciò vale solo rispetto alla revocatoria dei pagamenti, ex art. 67, comma 2, l. fall., delle rate già scadute prima della dichiarazione di fallimento (per l'importo di €.87.806,33), ma non per l'inefficacia dei pagamenti di rate con scadenza successiva, ex art. 65 l. fall. (per l'importo di euro 1.088.930,47), atteso che l'art. 39 comma 4, del T.U.B. fa espresso riferimento ai soli pagamenti eseguiti ex art. 67 legge Fall..
In relazione alla richiesta di inefficacia ai sensi dell'art. 65 l.f., va, peraltro, rilevato che la disposizione dell'art. 65 legge fall., a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento richiede, per la sua applicabilità, soltanto il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale o legale, senza che, in tema di mutuo, possa darsi rilievo all'eventuale clausola che, in deroga al disposto dell'art. 1816 cod. civ. (in base al quale il termine per la restituzione della somma mutuata si presume stipulato a favore di entrambe le parti), attribuisca al mutuatario la facoltà di anticipare la restituzione di detta somma rispetto al termine originariamente pattuito (cfr.
Cass. 17522/2009, Cass. 16618/2016).
In applicazione di tale principio, vanno, dunque, revocati ai sensi dell'art. 65 l.f. i pagamenti effettuati dalla società in bonis er l'importo di Parte_1
€. 1.088.930,47, in quanto effettuati prima della naturale scadenza delle rate del mutuo agrario del 15.10.2004 (dalla n. 7 alla n. 19 del nuovo piano di ammortamento), con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in favore della Curatela di detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Infatti, in tali casi, è la circostanza dell'avvenuto pagamento della rata prima della sua naturale scadenza a legittimare in sé la revoca del pagamento ai sensi dell'art. 65 l.f.
Pagina 4 di 5 Va, invece, rigettata, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la domanda di revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall.
Le spese di lite vanno compensate per 1/3, stante il rigetto dell'azione revocatoria ex art. 67 co. 2 legge fall., mentre per i restanti 2/3 vanno poste a carico della convenuta e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda di revocatoria ex art. 65 l.f. proposta da parte attrice e per l'effetto condanna la parte convenuta alla restituzione in favore del
[...] della somma di €. Parte_1
1.088.930,47, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Rigetta la domanda revocatoria ex art. 67 co. 2 legge fall.;
3) Compensa per 1/3 le spese di lite;
4) Condanna parte convenuta al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 1.124,00 per spese vive ed euro 25.300,67 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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