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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15445/2024 avente a oggetto: impugnazione di deliberazione assembleare promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria DE Parte_1 Parte_2
SENSI in forza di procura alle liti 22.7.2024
ATTORI
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Piergiorgio Castagna, in forza di procura alle liti 22.11.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. in data 3.2.2025
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“contrariis reiectis,
-annullarsi la delibera di cui al punto 4 dell'ordine del giorno approvata dall'assemblea del
27.5.2024 per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese anche per il procedimento di mediazione.”
Per il Condominio sito in , : CP_1 Controparte_1
“Voglia codesto Ill. Tribunale,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
pagina 1 di 5 Riservato ogni diritto;
Nel merito:
- ACCERTARE E DICHIARARE la validità ed efficacia giuridica della delibera assembleare del
27.05.2024 e conseguentemente,
- RESPINGERE le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere il resistente da ogni domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente Giudizio, oltre spese generali 15%,
I.V.A., C.P.A. come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 e hanno proposto impugnazione avverso la Parte_1 Parte_2
deliberazione assunta in data 27.5.24 dall'assemblea del Condominio sito in , CP_1 [...]
(in seguito “ ”) al punto 4 dell'ordine del giorno rubricato come Controparte_1 CP_1
“Chiusura c/c bancario in essere radicato presso la e apertura nuovo c/c Controparte_2
bancario presso la ” per i seguenti motivi: Controparte_3
• omessa convocazione all'assemblea, posto che gli avvisi di convocazione, anziché essere inviati all' indirizzo di posta elettronica certificata “ - Email_1
come da specifica richiesta del 18.1.2024 - erano stati spediti all' indirizzo di Via Chiesa della Salute n.32 , mediante posta privata Postamm New S.r.l.s., così da impedire CP_1
agli esponenti di partecipare all'assemblea;
• approvazione della delibera senza che dal verbale si evincesse chi fossero i condomini favorevoli, con conseguente impossibilità di accertare l'eventuale raggiungimento del quorum previsto dalla legge.
Gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale l'annullamento della deliberazione assunta dall'assemblea in data 27.5.2024, con vittoria di spese.
Il Condominio ha chiesto il rigetto dell'impugnazione rilevando
• che la convocazione era stata ritualmente effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno come previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. vigente e potendo l'invio a mezzo pec a un indirizzo familiare - non riconducibile a una singola persona fisica/giuridica determinata - esporre il Condominio a potenziali contestazioni sull'omessa notifica a tutti gli aventi diritto;
• che il verbale assembleare in apertura conteneva la tabella dove erano dettagliatamente indicati i nominativi dei singoli condomini, i relativi millesimi di competenza, l'eventuale presenza in assemblea personalmente o per delega, con pagina 2 di 5 conteggio finale dei presenti e dei complessivi millesimi rappresentati dagli stessi, con conseguente infondatezza della doglianza attorea.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 3.2.2025 ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
2.Deve, in primo luogo, dichiararsi la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione delle deliberazione in quanto, nel corso dell'assemblea del 23.1.2025, al punto 5 è stata nuovamente approvata la chiusura del conto corrente accesso presso e l'apertura del conto corrente presso (doc. 6 di parte CP_2 Controparte_3
convenuta).
3. Le spese del processo devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale attraverso una sommaria delibazione della fondatezza dell'impugnazione.
Il primo motivo di impugnazione costituito dall'asserita omessa convocazione non avrebbe verosimilmente trovato accoglimento.
Gli attori si dolgono che gli avvisi di convocazione, anziché essere inviati all' indirizzo di posta elettronica certificata “ -come da specifica richiesta del 18.1.2024 -, Email_1
erano stati spediti all'indirizzo di Via Chiesa della Salute n.32 , mediante posta privata CP_1
Postamm New S.r.l.s.
L'art. 66 disp. att. c.c. testualmente prevede: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa”.
Alla luce della normativa richiamata è facoltà dell'amministratore utilizzare per la convocazione dei condomini le modalità indicate dall'art. 66 disp. att. c.c. ovvero, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
La richiesta inviata dalla pec in data 18.1.2024 nella quale si chiede Email_1
che “tutta la corrispondenza di nostra competenza dovrà pervenire esclusivamente tramite questo indirizzo pec non inficia la validità dell'invio dell'avviso a Email_1
mezzo raccomandata sia in quanto la dizione “corrispondenza” è generica e non comprende espressamente l'avviso di convocazione ex art. 66 disp. att c.c., sia in quanto non proviene da una pec riferibile ai singoli condomini e di tal ché avrebbe Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 5 quantomeno dovuto essere dagli attori espressamente sottoscritta.
Né gli attori possono dolersi dell'utilizzo di un servizio di posta privato. Si rileva, infatti, che, alla luce della evoluzione della normativa in materia e, in particolare, in virtù della legge n.
124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza) che, abrogando il riferito articolo 4 del Dlgs
n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società
, quale fornitore del servizio postale universale, l'invio della raccomandata a Controparte_4
mezzo servizio privato deve considerarsi equipollente a quello effettuato a mezzo
[...]
Controparte_4
Si osserva, da ultimo, che la consegna della raccomandata contenente l'avviso di convocazione ai destinatari è stata tentata in data 08.05.2024 e che la raccomandata è stata resa disponibile per il ritiro a far data dal 09.05.2024 (doc. 1 di parte attrice), e dunque nel rispetto del termine di cinque giorni prima dell'assemblea.
Ciò posto l'avviso di convocazione risulta ritualmente pervenuto agli attori nel rispetto della previsione dell'art. 66 disp. att. c.c. on accoglibile risulta il secondo motivo di impugnazione. CP_5
Come sostenuto dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 40827/21: “Seppur il verbale dell'assemblea, ai fini della verifica dei "quorum" prescritti dall'art. 1136 c.c., dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, tuttavia, la mancata indicazione del totale dei partecipanti non incide sulla validità della delibera se a tale incompletezza sia possibile rimediare mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. In particolare, non è perciò annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi
l'indicazione nominativa dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art.
1136 c.c. (Cass. Sez. 2, 13/11/2009, n. 24132; Cass. Sez. 2, 10/09/2009, n. 18192; Cass. Sez. 2,
31/03/ 2015, n. 6552)”.
Nel caso in esame all'Assemblea erano presenti fisicamente solo per 172 Persona_1
millesimi e per 180 Millesimi che rappresentava per delega anche Persona_2 Per_3
per 190 millesimi e così complessivi 542 millesimi.
[...]
Nel verbale si legge nella parte iniziale che “il presidente dichiara validamente costituita pagina 4 di 5 l'assemblea”.
Deve allora ritenersi che al punto 4 del verbale nella parte in cui si legge: “L'assemblea delibera di chiudere il c/c bancario”, la dizione assemblea - essendo presenti solo due condomini e risultando chiaro dall'intestazione che con tale indicazione si faceva riferimento a questi due soggetti - non può che interpretarsi nel senso che gli unici due condomini presenti e che costituivano l'assemblea hanno approvato la deliberazione.
Ne discende che neppure il predetto motivo di impugnazione avrebbe potuto trovare accoglimento.
Alla luce delle considerazioni svolte, le spese devono essere poste a carico di parte attrice e devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed
€ 52.000,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e così per € 2.906,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione della deliberazione assunta in data 27.5.2024 al punto 4 dell'ordine del giorno dell'assemblea del
Condominio sito in , , avente a oggetto: “Chiusura c/c CP_1 Controparte_1
bancario in essere radicato presso la e apertura nuovo c/c bancario presso la Controparte_2
”. Controparte_3
NA e , in solido, al rimborso delle spese di lite in Parte_2 Parte_1
favore del sito in , , liquidate in € 2.906,00 per CP_1 CP_1 Controparte_1
compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 8 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15445/2024 avente a oggetto: impugnazione di deliberazione assembleare promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria DE Parte_1 Parte_2
SENSI in forza di procura alle liti 22.7.2024
ATTORI
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Piergiorgio Castagna, in forza di procura alle liti 22.11.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. in data 3.2.2025
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“contrariis reiectis,
-annullarsi la delibera di cui al punto 4 dell'ordine del giorno approvata dall'assemblea del
27.5.2024 per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese anche per il procedimento di mediazione.”
Per il Condominio sito in , : CP_1 Controparte_1
“Voglia codesto Ill. Tribunale,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
pagina 1 di 5 Riservato ogni diritto;
Nel merito:
- ACCERTARE E DICHIARARE la validità ed efficacia giuridica della delibera assembleare del
27.05.2024 e conseguentemente,
- RESPINGERE le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere il resistente da ogni domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente Giudizio, oltre spese generali 15%,
I.V.A., C.P.A. come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 e hanno proposto impugnazione avverso la Parte_1 Parte_2
deliberazione assunta in data 27.5.24 dall'assemblea del Condominio sito in , CP_1 [...]
(in seguito “ ”) al punto 4 dell'ordine del giorno rubricato come Controparte_1 CP_1
“Chiusura c/c bancario in essere radicato presso la e apertura nuovo c/c Controparte_2
bancario presso la ” per i seguenti motivi: Controparte_3
• omessa convocazione all'assemblea, posto che gli avvisi di convocazione, anziché essere inviati all' indirizzo di posta elettronica certificata “ - Email_1
come da specifica richiesta del 18.1.2024 - erano stati spediti all' indirizzo di Via Chiesa della Salute n.32 , mediante posta privata Postamm New S.r.l.s., così da impedire CP_1
agli esponenti di partecipare all'assemblea;
• approvazione della delibera senza che dal verbale si evincesse chi fossero i condomini favorevoli, con conseguente impossibilità di accertare l'eventuale raggiungimento del quorum previsto dalla legge.
Gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale l'annullamento della deliberazione assunta dall'assemblea in data 27.5.2024, con vittoria di spese.
Il Condominio ha chiesto il rigetto dell'impugnazione rilevando
• che la convocazione era stata ritualmente effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno come previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. vigente e potendo l'invio a mezzo pec a un indirizzo familiare - non riconducibile a una singola persona fisica/giuridica determinata - esporre il Condominio a potenziali contestazioni sull'omessa notifica a tutti gli aventi diritto;
• che il verbale assembleare in apertura conteneva la tabella dove erano dettagliatamente indicati i nominativi dei singoli condomini, i relativi millesimi di competenza, l'eventuale presenza in assemblea personalmente o per delega, con pagina 2 di 5 conteggio finale dei presenti e dei complessivi millesimi rappresentati dagli stessi, con conseguente infondatezza della doglianza attorea.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 3.2.2025 ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
2.Deve, in primo luogo, dichiararsi la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione delle deliberazione in quanto, nel corso dell'assemblea del 23.1.2025, al punto 5 è stata nuovamente approvata la chiusura del conto corrente accesso presso e l'apertura del conto corrente presso (doc. 6 di parte CP_2 Controparte_3
convenuta).
3. Le spese del processo devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale attraverso una sommaria delibazione della fondatezza dell'impugnazione.
Il primo motivo di impugnazione costituito dall'asserita omessa convocazione non avrebbe verosimilmente trovato accoglimento.
Gli attori si dolgono che gli avvisi di convocazione, anziché essere inviati all' indirizzo di posta elettronica certificata “ -come da specifica richiesta del 18.1.2024 -, Email_1
erano stati spediti all'indirizzo di Via Chiesa della Salute n.32 , mediante posta privata CP_1
Postamm New S.r.l.s.
L'art. 66 disp. att. c.c. testualmente prevede: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa”.
Alla luce della normativa richiamata è facoltà dell'amministratore utilizzare per la convocazione dei condomini le modalità indicate dall'art. 66 disp. att. c.c. ovvero, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
La richiesta inviata dalla pec in data 18.1.2024 nella quale si chiede Email_1
che “tutta la corrispondenza di nostra competenza dovrà pervenire esclusivamente tramite questo indirizzo pec non inficia la validità dell'invio dell'avviso a Email_1
mezzo raccomandata sia in quanto la dizione “corrispondenza” è generica e non comprende espressamente l'avviso di convocazione ex art. 66 disp. att c.c., sia in quanto non proviene da una pec riferibile ai singoli condomini e di tal ché avrebbe Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 5 quantomeno dovuto essere dagli attori espressamente sottoscritta.
Né gli attori possono dolersi dell'utilizzo di un servizio di posta privato. Si rileva, infatti, che, alla luce della evoluzione della normativa in materia e, in particolare, in virtù della legge n.
124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza) che, abrogando il riferito articolo 4 del Dlgs
n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società
, quale fornitore del servizio postale universale, l'invio della raccomandata a Controparte_4
mezzo servizio privato deve considerarsi equipollente a quello effettuato a mezzo
[...]
Controparte_4
Si osserva, da ultimo, che la consegna della raccomandata contenente l'avviso di convocazione ai destinatari è stata tentata in data 08.05.2024 e che la raccomandata è stata resa disponibile per il ritiro a far data dal 09.05.2024 (doc. 1 di parte attrice), e dunque nel rispetto del termine di cinque giorni prima dell'assemblea.
Ciò posto l'avviso di convocazione risulta ritualmente pervenuto agli attori nel rispetto della previsione dell'art. 66 disp. att. c.c. on accoglibile risulta il secondo motivo di impugnazione. CP_5
Come sostenuto dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 40827/21: “Seppur il verbale dell'assemblea, ai fini della verifica dei "quorum" prescritti dall'art. 1136 c.c., dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, tuttavia, la mancata indicazione del totale dei partecipanti non incide sulla validità della delibera se a tale incompletezza sia possibile rimediare mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. In particolare, non è perciò annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi
l'indicazione nominativa dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art.
1136 c.c. (Cass. Sez. 2, 13/11/2009, n. 24132; Cass. Sez. 2, 10/09/2009, n. 18192; Cass. Sez. 2,
31/03/ 2015, n. 6552)”.
Nel caso in esame all'Assemblea erano presenti fisicamente solo per 172 Persona_1
millesimi e per 180 Millesimi che rappresentava per delega anche Persona_2 Per_3
per 190 millesimi e così complessivi 542 millesimi.
[...]
Nel verbale si legge nella parte iniziale che “il presidente dichiara validamente costituita pagina 4 di 5 l'assemblea”.
Deve allora ritenersi che al punto 4 del verbale nella parte in cui si legge: “L'assemblea delibera di chiudere il c/c bancario”, la dizione assemblea - essendo presenti solo due condomini e risultando chiaro dall'intestazione che con tale indicazione si faceva riferimento a questi due soggetti - non può che interpretarsi nel senso che gli unici due condomini presenti e che costituivano l'assemblea hanno approvato la deliberazione.
Ne discende che neppure il predetto motivo di impugnazione avrebbe potuto trovare accoglimento.
Alla luce delle considerazioni svolte, le spese devono essere poste a carico di parte attrice e devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed
€ 52.000,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e così per € 2.906,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione della deliberazione assunta in data 27.5.2024 al punto 4 dell'ordine del giorno dell'assemblea del
Condominio sito in , , avente a oggetto: “Chiusura c/c CP_1 Controparte_1
bancario in essere radicato presso la e apertura nuovo c/c bancario presso la Controparte_2
”. Controparte_3
NA e , in solido, al rimborso delle spese di lite in Parte_2 Parte_1
favore del sito in , , liquidate in € 2.906,00 per CP_1 CP_1 Controparte_1
compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 8 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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