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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO Presidente dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2286/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
Avv.
ATTORE/I contro
Controparte_1
Avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice: il PM ha apposto il visto a margine dell'ordinanza di fissazione di PC
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il PM chiedeva l'interdizione di nata a [...] il [...] e residente Controparte_1
a Pianfei (CN) in Via Roma, 105, in quanto affetta da “forma di demenza grave, multifattoriale, necessaria supervisione in tutti gli atti della vita quotidiana. Tendenza progressivo peggioramento della patologia”.
Instaurato il contraddittorio, la convenuta non si costituiva in giudizio. All'udienza del 03/03/2025, avanti il GOP designato, si procedeva all'esame dell'interdicenda. Si riporta il contenuto del verbale: “Il GOT diretto all'interessata “Mi può dire come si chiama? R Controparte_1
pagina 1 di 4 Il GOT “Mi sa dire dove e quando è nata?” R “Il 13/10/1962, a IR “ Il GOT “Mi sa dire che giorno è oggi?” R “Lunedì, 3 marzo 2025“ Il GOT “Mi sa dire dove si trova adesso? “ R “Sono da mia figlia, in casa di mia figlia “ D “Conosce il motivo per cui facciamo questo incontro?” R “Vorrei saperlo, niente, mi hanno detto che è per la pensione, poi non lo so ... “ Il GOT “Mi sa dire chi è la persona vicino a Lei?” R “Mia figlia, “ Pt_1 Il GOT “Mi sa dire cosa fa? Lavora, è in pensione?” R “Sono in pensione e do una mano alle mie figlie che hanno dei bambini” D “Chi sono le sue figlie?” R Una si chiama l'altra Parte_2 Parte_3
D “Dov'è l'altra figlia ?” R “Una abita a Pianfei, l'altra a Peveragno, via Angelo Campana 40” Il GOT “Quanto guadagna di pensione?” R “Mille e due “ Il GOT “Dove viene accreditata la pensione?” R “Mi arriva alla banca di Pianfei, non mi ricordo il nome della banca” Il GOT “Sa quanti soldi ha in banca?” R “Mille euro, neanche” Il GOT “Quando è stata l'ultima volta che è andata in banca?” R “Un mese fa” Il GOT “Ha una casa in proprietà?” R “No, io non ho niente” Il GOT mostra una banconota da 50 euro, poi “Mi sa dire cosa è questa banconota?” R “Cinquanta euro” D “Cosa può comprare con 50,00 euro?” R “Quello che ho bisogno dipende, magari vado dal macellaio, non mi avanza tanto “ Il GOT “Da quanto tempo abita con sua figlia?” R “Da aprile dell'anno scorso” D “Prima dove abitava? “ R “Prima ero dall'altra figlia, faccio un poco da una un poco dall'altra. Ora sono a Peveragno, prima ero a Pianfei” Il GOT “Cosa ha mangiato ieri a cena ?” R “Un poco di insalata, un poco di pane, un poco di minestrina “ Il GOT “Cosa fa per passare il tempo?” R “Alla mattina esco, vado in paese, poi raccolgo l'insalata dai prati, poi prendo il pane” “ Il GOT “Guarda la televisione?” R “Mi dice poco, guardo il telegiornale, 10 minuti “ Il GOT “Mi sa dire chi è il Presidente della Repubblica?” R “Non mi viene adesso “ Il GOT “Mi sa dire chi è il Papa?” R “Papa Francesco, che non sta bene” D “Come va la sua salute?” R “Alti e bassi, dipende dalle giornate, con diabete proprio la salute è un po' di tutto” La signora chiede al GOT quale sia il motivo dell'udienza, il GOT spiega in termini essenziali la natura della procedura.
pagina 2 di 4 La signora dichiara “Sto benissimo con le mie figlie, sono capace a gestirmi da sola, sono ancora capace a guardarmi la pensione, a fare i lavori, non ho bisogno di nessuno, neanche delle figlie”. Si riportano, di seguito, le dichiarazioni rese dai parenti:
Sono nato a [...] il [...], sono il marito di Persona_1 Parte_3 mia suocera si gestisce abbastanza da sola, va a fare la spesa, compra il pane, diciamo che non ci sono problemi, mia suocera ha bisogno solo di stare in compagnia e ha bisogno di avere un tetto sotto cui stare. Secondo me non ha bisogno di un sostegno, anche se ha dei momenti in cui va nel vuoto, cioè si assenta, si isola, parla tra sé. Io sono solo la sera a casa, rientro tardi” dichiara Parte_3
“Abbiamo chiesto in giro cosa comportasse la procedura, ci siamo trovati un poco spiazzati, mia madre di per se va bene, lei si gestisce, anche per il denaro, lo gestisce anche meglio di noi, prende una somma settimanalmente e la gestisce, riesce anche a risparmiare qualcosa.
In questo periodo mia madre vive da mia sorella a Peveragno, la residenza è presso di me, dove passa la maggior parte del suo tempo. Io credo che la procedura sia nata dalle visite che la mamma aveva fatto all'Ospedale di Mondovì due anni fa, aveva fatto una risonanza e una PET da cui era risultata una demenza minima, ma noi non la vediamo molto cambiata, può avere solo qualche dimenticanza, ma ricorda perfettamente a memoria indirizzi, numeri di telefono. Mia madre sta con e me e mia sorella perché è mancato mio padre e ci spiaceva lasciarla sola, anche se sarebbe in grado di vivere da sola;
poi ci aiuta anche, con i bambini è perfetta. Non penso sia necessaria l'interdizione, ne abbiamo parlato in famiglia, anche con mia sorella;
se poi sarà necessario saremo noi a fare richiesta. Parte_2 In ogni caso se il Tribunale decidesse per l'interdizione sarei disponibile ad essere nominata tutore di mia madre. Mia madre è ai domiciliari per un furto, aveva preso dell'insalata da un orto, a volte ha dei momenti di questo tipo, come è successo anche per il deodorante, non si rende bene conto di quello che fa, per questo le stiamo dietro”. Restituiti gli atti dal delegato, il procedimento veniva rinviato con trattazione scritta al 15.04.25 per la rimessione della causa al collegio per la decisione, con termini intermedi.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone il rigetto della domanda di interdizione proposta nei confronti di Controparte_1 Risulta dall'esame che risponde adeguatamente a tutte le domande che le Controparte_1 vengono poste e comprende il significato del procedimento, chiedendo sostanzialmente il rigetto della domanda.
La relazione psichiatrica agli atti sembra evidenziare una situazione gravemente compromessa, che però contrasta sia con l'esame dell'interdicenda, sia con le dichiarazioni dei parenti. La sig.ra
[...] ha probabilmente dei disturbi cognitivi che non le impediscono totalmente la Controparte_1 gestione di sé, per cui un'amministrazione di sostegno potrebbe essere sufficiente. All'esame, come si è detto, è apparsa lucida e consapevole, orientata nel tempo.
Le evidenziate risultanze consentono di affermare che, allo stato, evidenzia Controparte_1 una situazione psico-fisica che, sebbene seriamente compromessa, non è tale da comportare una effettiva totale compromissione della capacità di provvedere ai propri interessi. Poiché CP_1 necessita di protezione giuridica attenuata e modulata, sembrano più adatte misure di tutela
[...] più limitate (come l'amministrazione di sostegno). Dunque, tenuto conto delle capacità residue della convenuta, la proposta misura dell'interdizione appare francamente afflittiva, anche alla luce della recente ma consolidata giurisprudenza in materia. La Suprema Corte ha infatti ribadito anche di recente come “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della legge n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche pagina 3 di 4 parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice del merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Così, tra le altre, Cass. civ. sez. II, 4.3.2020 n. 6079). Anche la Corte Costituzionale ha affermato che «la complessiva disciplina inserita dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418,
424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela piu' adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacita'; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice puo' ricorrere alle ben piu' invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacita', estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria» (sentenza, n. 440 del 2005).
Alla luce di tutto quanto sopra detto il ricorso deve essere respinto, non trovandosi la convenuta nelle condizioni che legittimano, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale come sopra richiamato, la pronuncia dell'interdizione. Le spese di giudizio seguono la disciplina degli artt. 131 e 145 DPR 115/2002..
Con separata ordinanza si provvede alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per le valutazioni di sua competenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza, rigetta la richiesta di interdizione per infermità di mente di nata a [...] Controparte_1
(TO) il 13/10/1962. Dispone con separata ordinanza per la trasmissione degli atti al G.T.
Le spese di giudizio seguono la disciplina degli artt. 131 e 145 DPR 115/2002.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO Presidente dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2286/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
Avv.
ATTORE/I contro
Controparte_1
Avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice: il PM ha apposto il visto a margine dell'ordinanza di fissazione di PC
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il PM chiedeva l'interdizione di nata a [...] il [...] e residente Controparte_1
a Pianfei (CN) in Via Roma, 105, in quanto affetta da “forma di demenza grave, multifattoriale, necessaria supervisione in tutti gli atti della vita quotidiana. Tendenza progressivo peggioramento della patologia”.
Instaurato il contraddittorio, la convenuta non si costituiva in giudizio. All'udienza del 03/03/2025, avanti il GOP designato, si procedeva all'esame dell'interdicenda. Si riporta il contenuto del verbale: “Il GOT diretto all'interessata “Mi può dire come si chiama? R Controparte_1
pagina 1 di 4 Il GOT “Mi sa dire dove e quando è nata?” R “Il 13/10/1962, a IR “ Il GOT “Mi sa dire che giorno è oggi?” R “Lunedì, 3 marzo 2025“ Il GOT “Mi sa dire dove si trova adesso? “ R “Sono da mia figlia, in casa di mia figlia “ D “Conosce il motivo per cui facciamo questo incontro?” R “Vorrei saperlo, niente, mi hanno detto che è per la pensione, poi non lo so ... “ Il GOT “Mi sa dire chi è la persona vicino a Lei?” R “Mia figlia, “ Pt_1 Il GOT “Mi sa dire cosa fa? Lavora, è in pensione?” R “Sono in pensione e do una mano alle mie figlie che hanno dei bambini” D “Chi sono le sue figlie?” R Una si chiama l'altra Parte_2 Parte_3
D “Dov'è l'altra figlia ?” R “Una abita a Pianfei, l'altra a Peveragno, via Angelo Campana 40” Il GOT “Quanto guadagna di pensione?” R “Mille e due “ Il GOT “Dove viene accreditata la pensione?” R “Mi arriva alla banca di Pianfei, non mi ricordo il nome della banca” Il GOT “Sa quanti soldi ha in banca?” R “Mille euro, neanche” Il GOT “Quando è stata l'ultima volta che è andata in banca?” R “Un mese fa” Il GOT “Ha una casa in proprietà?” R “No, io non ho niente” Il GOT mostra una banconota da 50 euro, poi “Mi sa dire cosa è questa banconota?” R “Cinquanta euro” D “Cosa può comprare con 50,00 euro?” R “Quello che ho bisogno dipende, magari vado dal macellaio, non mi avanza tanto “ Il GOT “Da quanto tempo abita con sua figlia?” R “Da aprile dell'anno scorso” D “Prima dove abitava? “ R “Prima ero dall'altra figlia, faccio un poco da una un poco dall'altra. Ora sono a Peveragno, prima ero a Pianfei” Il GOT “Cosa ha mangiato ieri a cena ?” R “Un poco di insalata, un poco di pane, un poco di minestrina “ Il GOT “Cosa fa per passare il tempo?” R “Alla mattina esco, vado in paese, poi raccolgo l'insalata dai prati, poi prendo il pane” “ Il GOT “Guarda la televisione?” R “Mi dice poco, guardo il telegiornale, 10 minuti “ Il GOT “Mi sa dire chi è il Presidente della Repubblica?” R “Non mi viene adesso “ Il GOT “Mi sa dire chi è il Papa?” R “Papa Francesco, che non sta bene” D “Come va la sua salute?” R “Alti e bassi, dipende dalle giornate, con diabete proprio la salute è un po' di tutto” La signora chiede al GOT quale sia il motivo dell'udienza, il GOT spiega in termini essenziali la natura della procedura.
pagina 2 di 4 La signora dichiara “Sto benissimo con le mie figlie, sono capace a gestirmi da sola, sono ancora capace a guardarmi la pensione, a fare i lavori, non ho bisogno di nessuno, neanche delle figlie”. Si riportano, di seguito, le dichiarazioni rese dai parenti:
Sono nato a [...] il [...], sono il marito di Persona_1 Parte_3 mia suocera si gestisce abbastanza da sola, va a fare la spesa, compra il pane, diciamo che non ci sono problemi, mia suocera ha bisogno solo di stare in compagnia e ha bisogno di avere un tetto sotto cui stare. Secondo me non ha bisogno di un sostegno, anche se ha dei momenti in cui va nel vuoto, cioè si assenta, si isola, parla tra sé. Io sono solo la sera a casa, rientro tardi” dichiara Parte_3
“Abbiamo chiesto in giro cosa comportasse la procedura, ci siamo trovati un poco spiazzati, mia madre di per se va bene, lei si gestisce, anche per il denaro, lo gestisce anche meglio di noi, prende una somma settimanalmente e la gestisce, riesce anche a risparmiare qualcosa.
In questo periodo mia madre vive da mia sorella a Peveragno, la residenza è presso di me, dove passa la maggior parte del suo tempo. Io credo che la procedura sia nata dalle visite che la mamma aveva fatto all'Ospedale di Mondovì due anni fa, aveva fatto una risonanza e una PET da cui era risultata una demenza minima, ma noi non la vediamo molto cambiata, può avere solo qualche dimenticanza, ma ricorda perfettamente a memoria indirizzi, numeri di telefono. Mia madre sta con e me e mia sorella perché è mancato mio padre e ci spiaceva lasciarla sola, anche se sarebbe in grado di vivere da sola;
poi ci aiuta anche, con i bambini è perfetta. Non penso sia necessaria l'interdizione, ne abbiamo parlato in famiglia, anche con mia sorella;
se poi sarà necessario saremo noi a fare richiesta. Parte_2 In ogni caso se il Tribunale decidesse per l'interdizione sarei disponibile ad essere nominata tutore di mia madre. Mia madre è ai domiciliari per un furto, aveva preso dell'insalata da un orto, a volte ha dei momenti di questo tipo, come è successo anche per il deodorante, non si rende bene conto di quello che fa, per questo le stiamo dietro”. Restituiti gli atti dal delegato, il procedimento veniva rinviato con trattazione scritta al 15.04.25 per la rimessione della causa al collegio per la decisione, con termini intermedi.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone il rigetto della domanda di interdizione proposta nei confronti di Controparte_1 Risulta dall'esame che risponde adeguatamente a tutte le domande che le Controparte_1 vengono poste e comprende il significato del procedimento, chiedendo sostanzialmente il rigetto della domanda.
La relazione psichiatrica agli atti sembra evidenziare una situazione gravemente compromessa, che però contrasta sia con l'esame dell'interdicenda, sia con le dichiarazioni dei parenti. La sig.ra
[...] ha probabilmente dei disturbi cognitivi che non le impediscono totalmente la Controparte_1 gestione di sé, per cui un'amministrazione di sostegno potrebbe essere sufficiente. All'esame, come si è detto, è apparsa lucida e consapevole, orientata nel tempo.
Le evidenziate risultanze consentono di affermare che, allo stato, evidenzia Controparte_1 una situazione psico-fisica che, sebbene seriamente compromessa, non è tale da comportare una effettiva totale compromissione della capacità di provvedere ai propri interessi. Poiché CP_1 necessita di protezione giuridica attenuata e modulata, sembrano più adatte misure di tutela
[...] più limitate (come l'amministrazione di sostegno). Dunque, tenuto conto delle capacità residue della convenuta, la proposta misura dell'interdizione appare francamente afflittiva, anche alla luce della recente ma consolidata giurisprudenza in materia. La Suprema Corte ha infatti ribadito anche di recente come “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della legge n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche pagina 3 di 4 parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice del merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Così, tra le altre, Cass. civ. sez. II, 4.3.2020 n. 6079). Anche la Corte Costituzionale ha affermato che «la complessiva disciplina inserita dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418,
424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela piu' adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacita'; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice puo' ricorrere alle ben piu' invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacita', estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria» (sentenza, n. 440 del 2005).
Alla luce di tutto quanto sopra detto il ricorso deve essere respinto, non trovandosi la convenuta nelle condizioni che legittimano, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale come sopra richiamato, la pronuncia dell'interdizione. Le spese di giudizio seguono la disciplina degli artt. 131 e 145 DPR 115/2002..
Con separata ordinanza si provvede alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per le valutazioni di sua competenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza, rigetta la richiesta di interdizione per infermità di mente di nata a [...] Controparte_1
(TO) il 13/10/1962. Dispone con separata ordinanza per la trasmissione degli atti al G.T.
Le spese di giudizio seguono la disciplina degli artt. 131 e 145 DPR 115/2002.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
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