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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/11/2025, n. 4935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4935 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8945/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8945 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con l'avv. Sebastiano Nastro. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti CO Controparte_1
TO, AE De UC AJ, PA CC, RC DE, UR GA e ES RI.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha evocato in giudizio convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“
i accertare che parte ricorrente, come in epigrafe meglio generalizzata, ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente, come in epigrafe meglio generalizzata, con le modalità e nei termini di cui alla narrativa,e dunque ha lavorato dal giorno 23.01.2023 data in cui è stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato per la risultando inquadrata come impiegato con Controparte_1 mansioni di Buyer Assistant, e riconoscimento del livello _ 3 _ del _ CCNL INDUSTRIA ALIMENTARI. Orari di lavoro dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,30 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30, tutti i giorni con un'ora di pausa pranzo tra le 12.30 e le 13.30, ovvero nel diverso periodo, col diverso monte ore, e/o con il diverso inquadramento che saranno ritenuti accertati all'esito della causa ii accertare e dichiarare il rapporto di lavoro è cessato in data 18.01.2024 in seguito a licenziamento per giusta causa illegittimo, nullo, inefficace, comunque invalido iii. per l'effetto, in via principale, ritenuta l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ordinare al datore di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e al
1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento (= 2.285,72) per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Condannare il datore di lavoro, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Il lavoratore dichiara sin d'ora di avvalersi della facoltà di richiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento (= 2.285,72) per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e iii che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. Oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione.
iv. Per l'effetto, in subordine e in ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga applicabile l'art. 3, comma 1 del D. Lgs.
23/2015, ritenuta la non ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento (= 2.285,72) per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei mensilità.
v. Comunque, condannando parte datrice alla erogazione della prevista indennità sostitutiva di preavviso in misura pari a n. 35 giorni di lavoro – come da ccnl art. 51 - e quindi, per complessivi euro 3.298,75 vi. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, con distrazione in favore della costituita difesa, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di decadenza dell'attore per mancata prova dell'impugnazione stragiudiziale.
1.1. Ed invero, con nota dell'8.10.2024 la parte attrice, in replica all'eccezione di controparte, ha documentato la regolare notifica dell'impugnazione stragiudiziale.
1.2. Tale produzione deve essere ritenuta ammissibile, atteso che “ … nel rito del lavoro, l'omessa indicazione di un documento, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e l'omesso deposito del medesimo contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione (e ciò non solo per il convenuto ma anche per l'attore, in virtù del principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/1977), salvo che la produzione non sia
2 giustificata dal tempo della loro formazione o, come nella fattispecie, dall'evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad es., a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); fermo restando che tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è funzionale il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove indispensabili ai fini della decisione della causa”(cfr. Cass. n. 25346/2019).
Nel caso in esame, la necessità di indicare e depositare la lettera di impugnazione del licenziamento è sorta per effetto delle difese della società datrice di lavoro, e, pertanto, a seguito del contraddittorio fra le parti, sì da escludere qualsiasi decadenza al riguardo.
1.3. Tanto basta a respingere l'eccezione in questione.
*
2. Venendo al merito, non risultano condivisibili le doglianze rassegnate dalla difesa attorea in ordine alla sussistenza dei fatti addebitati.
2.1. Le principali condotte ascritte alla lavoratrice, e poste a base del licenziamento di cui è causa, sono state così riassunte nella lettera di contestazione disciplinare dell'8.1.2024:
“Sono recentemente emersi alcuni mancati o ritardati ordini da parte Sua che hanno determinato rotture di stock in relazione ad alcuni materiali necessari (etichette, tappi, confezioni) per poter consegnare i prodotti venduti dalla Società e la conseguente impossibilità di soddisfare le richieste dei clienti.
In particolare:
• Con riferimento al prodotto MB BO.(10 BTG X 10 CL) 38° (ITA) (8565), risulta un fabbisogno di 400 unità di astucci da piano di produzione di settembre-ottobre 2023, a
Lei noto a partire dal settembre 2023. Nonostante ciò il relativo ordine è stato da Lei inserito a sistema solo in data 14 dicembre 2023 ed al momento (08.01.2024) lo stock risulta a 0 ed il relativo ordine di acquisto del 14.12.2023 sopra citato ancora da evadere;
• Con riferimento al prodotto .(4 AST.X 10 BTG.) 40/10 CL 38°(6252), Parte_2 risulta un fabbisogno di 100 unità di cartoni esterni da piano di produzione di settembre-ottobre
2023, a Lei noto a partire dal settembre 2023. Nonostante ciò il relativo ordine è stato da Lei inserito a sistema solo in data 13 dicembre 2023 (08.01.2024) lo stock risulta a 0 ed il relativo ordine di acquisto del 13.12.2023 sopra citato ancora da evadere;
• Con riferimento al prodotto LASS 70/100 CL (0009), risulta un Parte_3 fabbisogno di 75.040 unità di capsule da piano di produzione di Novembre 2023. Il relativo ordine
è stato da Lei inserito a sistema a luglio 2023 ma non risulta Lei abbia mai verificato la effettiva ricezione dell'ordine da parte del fornitore. In data 15 novembre 2023 – vista la mancata consegna e la imminente necessità– - il Suo superiore, Sig. contattava il fornitore, Guala Persona_1
Closures, il quale riportava di non aver mai ricevuto l'ordine. Al momento lo stock risulta di 37500
3 unità;
• Per i prodotti RETRO 10 CL 39° (5417) e ETICH. Parte_4 Pt_2
BO. 10 CL 38° (4057), nonostante risultasse un fabbisogno – rispettivamente– - di 20.000 unità e 4.000 unità di etichette già tra i materiali mancanti dal 14 novembre 2023, a Lei comunicati in data 24.10.2024, i relativi ordini sono stati da Lei omessi e, pertanto, inseriti a sistema direttamente dal Suo superiore gerarchico, Sig. , in data 21 novembre 2023. Persona_1
Ai fini della recidiva Le contestiamo, altresì, che:
• in data 4 luglio 2023, Le e stata irrogata la sanzione disciplinare di 3 ore di retribuzione, a seguito della contestazione disciplinare del 27 giugno 2023;
• in data 24 luglio 2023, Le e stata irrogata la sanzione disciplinare di 3 ore di retribuzione, a seguito della contestazione disciplinare del 17 luglio 2023;
• in data 11 ottobre 2023, Le e stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, a seguito della contestazione disciplinare del 05 ottobre 2023”.
2.2. Orbene, la sussistenza dei fatti addebitati è stata confermata dai due testi escussi (uno comune e uno di parte convenuta, dacché la parte attrice è decaduta dall'assuzione del proprio teste), atteso che: Tes_
- la teste a dichiarato: “Cap. 55-56 memoria: Nulla so, non mi sono mai occupata del magazzino.
Io ricordo che, presidiando i flussi informatici, le interfacce degli ordini di acquisto andavano spesso in errore perché gli ordini non erano creati in maniera corretta o non erano creati.
E di questi errori mi risulta che fosse imputabile proprio il sig. che sapeva essere la persona deputata a inserire Pt_1 tali ordini di acquisto.
Posso dire che questi errori si sono ripetuti continuamente, tanto da diventare sistematici.
Cap. 57: Posso confermare che in alcuni casi a inserire gli ordini o a correggerli è intervenuto il sig. . Per_1
Preciso che quindi è andato a sistemare gli errori che risultavano. Per_1
Cap. 59: è vero, l'emissione degli ordinativi dei prodotti era di competenza del Sig. Pt_1
Cap. 60: Non so nulla di preciso. So però che questi errori di ordini provocano sempre dei rallentamenti nella produzione e nella vendita”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 55 memoria: è vero, a seguito delle verifiche sulle disponibilità del magazzino Per_1 operate sul finire del 2023, la società aveva rilevato che mancavano in magazzino i seguenti prodotti:
• astucci del prodotto .; Parte_2
• 100 unità del prodotto MB BO.;
• più di 35.000 capsule del prodotto GUALA CANDOLINI CLASS 70/100 CL (0009).
Questo lo so perché ero io a occuparmi del software e gestivo io i controlli dei prodotti.
Cap. 56: è vero, a seguito delle verifiche sulle disponibilità del magazzino operate in data 14 novembre 2023, la società aveva rilevato che mancavano in magazzino le quantità richieste per i seguenti prodotti: RETRO Pt_4
10 CL 39° (5417) e ETICH. BO. 10 CL 38° (4057).
[...] Pt_2
4 Cap. 57: è vero, sono io che ho dovuto provvedere ad inserire gli ordini per i prodotti Parte_5
10 CL 39° (5417) e ETICH. BO. 10 CL 38° (4057). Pt_2
L'ho fatto io perché non era stato fatto correttamente dall'attore.
Cap. 59: è vero, l'emissione degli ordinativi dei prodotti era di competenza del Sig. Pt_1
Io dovevo intervenire solo successivamente in fase di approvazione.
Cap. 60: è vero, le rotture di stock per i prodotti di cui ho parlato hanno comportato dei rallentamenti della produzione nonché il rischio di mancata vendita dei suddetti prodotti.
In particolare, la mancanza delle capsule AN ci ha impedito di produrre e siamo dovuti andare in produzione molto più tardi.
Cap. 62: è vero, Sig. dal luglio 2023, ha omesso di verificare se l'ordine di fosse andato a buon Pt_1 Per_2 fine.
Cap. 64: é vero, nel novembre 2023, io ho provveduto ad ordinare il prodotto CLASS Parte_3
70/100 CL (0009) per ovviare all'omesso ordine che non aveva fatto Pt_1
Cap. 65: è vero, a seguito dell'ordine di cui al capitolo che precede restava uno scoperto rispetto al fabbisogno programmato di 50.000 pezzi, oltre il 50% che ha comportato ritardi nella produzione.
Cap. 69: è vero, l'attore era a conoscenza dei piani produzione citati all'interno della lettera dell'8 gennaio 2024 (doc. di parte attrice “contestazioni disciplinari, risposte e sanzioni comunque irrogate” pag. 23 e 24 che si mostra al teste).
Lo so perché c'era una mail che era stata inviata a me (con l'attore in cc) in cui c'erano i piani di produzione in questione
Cap. 75: è vero, dalla fine del mese di dicembre 2023 e fino all'8 gennaio 2024, il materiale MB
BO.(10 BTG X 10 CL) 38° (ITA) (8565) mancava presso il magazzino di Via Resegone 2.
Cap. 76: è vero, i prodotti indicati nella lettera dell'8 gennaio 2024, alla medesima data, mancavano nei magazzini della
Società (doc. di parte attrice “contestazioni disciplinari, risposte e sanzioni comunque irrogate” pag. 23 e 24 che si mostra al teste)”.
2.3. Le riportate dichiarazioni testimoniale unitamente alla documentazione versata in atti convalidano dunque la prospettazione fattuale contenuta nella lettera di licenziamento.
*
3. Accertate quindi le condotte addebitate, le stesse, seppur indiscutibilmente connotate di rilevanza disciplinare, non si profilano tali da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, ad integrare una giusta causa di licenziamento, che non consentirebbe neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
3.1. Ed invero, la società datrice nella lettera di recesso ha ricollegato la gravità dei comportamenti attorei all'aver provocato “… rotture di stock in relazione ad alcuni materiali necessari (etichette, tappi, confezioni) per poter consegnare i prodotti venduti dalla società e la conseguente impossibilità di soddisfare le richieste dei clienti … gravi ritardi nelle consegne, costi e danni reputazionali …” (cfr. lettera di licenziamento del 18.1.2024).
5 3.2. Quindi, è la stessa società ad aver valorizzato la consistenza disciplinare delle condotte in funzione dei danni asseritamenti causati.
3.3. Tuttavia, non si rinviene in atti alcuna prova specifica in ordine ai dedotti pregiudizi (economici e reputazionali) che sarebbero derivati dai mancati o ritardati ordini imputati all'attore nella lettera di contestazione disciplinare dell'8.1.2024.
E al riguardo, in assenza di preciso corroboro documentale, si rivelano probatoriamente insufficienti le dichiarazioni del teste , che ha parlato genericamente di ritardi e rallentamenti nella produzione. Per_1
3.3. In tal senso, la precarietà del compendio istruttorio in relazione alle conseguenze dannose derivanti dalle condotte del lavoratore (che la convenuta ha inteso cristallizzare tra i motivi a supporto del licenziamento) impedisce di giungere ad un giudizio di gravità, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva, tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto.
*
4. Il licenziamento oggetto di causa risulta quindi illegittimo, con conseguente applicazione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
4.1. Pertanto, il rapporto dedotto in giudizio deve essere dichiarato estinto alla data del licenziamento.
4.2. Con riferimento al quantum indennizzabile, tenuto conto dei fatti accertati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento del datore di lavoro e dell'anzianità di servizio, il Tribunale ritiene che l'indennità risarcitoria debba quantificarsi in n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
4.3. Dall'illegittimità del licenziamento deriva altresì il diritto attoreo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
*
5. Il rigetto della domanda principale di reintegrazione e l'esito processuale della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite in ragione di 2/3, con addebito del residuo a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla parte attrice;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro di causa alla data del licenziamento;
6 - condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 3.298,75, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali nella misura di 1/3, che determina per detta misura in complessivi euro 1.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario, compensando per il resto.
Milano, 12.11.2025
Il giudice
CO RO
7
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8945 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con l'avv. Sebastiano Nastro. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti CO Controparte_1
TO, AE De UC AJ, PA CC, RC DE, UR GA e ES RI.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha evocato in giudizio convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“
i accertare che parte ricorrente, come in epigrafe meglio generalizzata, ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente, come in epigrafe meglio generalizzata, con le modalità e nei termini di cui alla narrativa,e dunque ha lavorato dal giorno 23.01.2023 data in cui è stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato per la risultando inquadrata come impiegato con Controparte_1 mansioni di Buyer Assistant, e riconoscimento del livello _ 3 _ del _ CCNL INDUSTRIA ALIMENTARI. Orari di lavoro dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,30 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30, tutti i giorni con un'ora di pausa pranzo tra le 12.30 e le 13.30, ovvero nel diverso periodo, col diverso monte ore, e/o con il diverso inquadramento che saranno ritenuti accertati all'esito della causa ii accertare e dichiarare il rapporto di lavoro è cessato in data 18.01.2024 in seguito a licenziamento per giusta causa illegittimo, nullo, inefficace, comunque invalido iii. per l'effetto, in via principale, ritenuta l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ordinare al datore di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e al
1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento (= 2.285,72) per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Condannare il datore di lavoro, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Il lavoratore dichiara sin d'ora di avvalersi della facoltà di richiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento (= 2.285,72) per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e iii che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. Oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione.
iv. Per l'effetto, in subordine e in ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga applicabile l'art. 3, comma 1 del D. Lgs.
23/2015, ritenuta la non ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento (= 2.285,72) per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei mensilità.
v. Comunque, condannando parte datrice alla erogazione della prevista indennità sostitutiva di preavviso in misura pari a n. 35 giorni di lavoro – come da ccnl art. 51 - e quindi, per complessivi euro 3.298,75 vi. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, con distrazione in favore della costituita difesa, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di decadenza dell'attore per mancata prova dell'impugnazione stragiudiziale.
1.1. Ed invero, con nota dell'8.10.2024 la parte attrice, in replica all'eccezione di controparte, ha documentato la regolare notifica dell'impugnazione stragiudiziale.
1.2. Tale produzione deve essere ritenuta ammissibile, atteso che “ … nel rito del lavoro, l'omessa indicazione di un documento, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e l'omesso deposito del medesimo contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione (e ciò non solo per il convenuto ma anche per l'attore, in virtù del principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/1977), salvo che la produzione non sia
2 giustificata dal tempo della loro formazione o, come nella fattispecie, dall'evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad es., a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); fermo restando che tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è funzionale il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove indispensabili ai fini della decisione della causa”(cfr. Cass. n. 25346/2019).
Nel caso in esame, la necessità di indicare e depositare la lettera di impugnazione del licenziamento è sorta per effetto delle difese della società datrice di lavoro, e, pertanto, a seguito del contraddittorio fra le parti, sì da escludere qualsiasi decadenza al riguardo.
1.3. Tanto basta a respingere l'eccezione in questione.
*
2. Venendo al merito, non risultano condivisibili le doglianze rassegnate dalla difesa attorea in ordine alla sussistenza dei fatti addebitati.
2.1. Le principali condotte ascritte alla lavoratrice, e poste a base del licenziamento di cui è causa, sono state così riassunte nella lettera di contestazione disciplinare dell'8.1.2024:
“Sono recentemente emersi alcuni mancati o ritardati ordini da parte Sua che hanno determinato rotture di stock in relazione ad alcuni materiali necessari (etichette, tappi, confezioni) per poter consegnare i prodotti venduti dalla Società e la conseguente impossibilità di soddisfare le richieste dei clienti.
In particolare:
• Con riferimento al prodotto MB BO.(10 BTG X 10 CL) 38° (ITA) (8565), risulta un fabbisogno di 400 unità di astucci da piano di produzione di settembre-ottobre 2023, a
Lei noto a partire dal settembre 2023. Nonostante ciò il relativo ordine è stato da Lei inserito a sistema solo in data 14 dicembre 2023 ed al momento (08.01.2024) lo stock risulta a 0 ed il relativo ordine di acquisto del 14.12.2023 sopra citato ancora da evadere;
• Con riferimento al prodotto .(4 AST.X 10 BTG.) 40/10 CL 38°(6252), Parte_2 risulta un fabbisogno di 100 unità di cartoni esterni da piano di produzione di settembre-ottobre
2023, a Lei noto a partire dal settembre 2023. Nonostante ciò il relativo ordine è stato da Lei inserito a sistema solo in data 13 dicembre 2023 (08.01.2024) lo stock risulta a 0 ed il relativo ordine di acquisto del 13.12.2023 sopra citato ancora da evadere;
• Con riferimento al prodotto LASS 70/100 CL (0009), risulta un Parte_3 fabbisogno di 75.040 unità di capsule da piano di produzione di Novembre 2023. Il relativo ordine
è stato da Lei inserito a sistema a luglio 2023 ma non risulta Lei abbia mai verificato la effettiva ricezione dell'ordine da parte del fornitore. In data 15 novembre 2023 – vista la mancata consegna e la imminente necessità– - il Suo superiore, Sig. contattava il fornitore, Guala Persona_1
Closures, il quale riportava di non aver mai ricevuto l'ordine. Al momento lo stock risulta di 37500
3 unità;
• Per i prodotti RETRO 10 CL 39° (5417) e ETICH. Parte_4 Pt_2
BO. 10 CL 38° (4057), nonostante risultasse un fabbisogno – rispettivamente– - di 20.000 unità e 4.000 unità di etichette già tra i materiali mancanti dal 14 novembre 2023, a Lei comunicati in data 24.10.2024, i relativi ordini sono stati da Lei omessi e, pertanto, inseriti a sistema direttamente dal Suo superiore gerarchico, Sig. , in data 21 novembre 2023. Persona_1
Ai fini della recidiva Le contestiamo, altresì, che:
• in data 4 luglio 2023, Le e stata irrogata la sanzione disciplinare di 3 ore di retribuzione, a seguito della contestazione disciplinare del 27 giugno 2023;
• in data 24 luglio 2023, Le e stata irrogata la sanzione disciplinare di 3 ore di retribuzione, a seguito della contestazione disciplinare del 17 luglio 2023;
• in data 11 ottobre 2023, Le e stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, a seguito della contestazione disciplinare del 05 ottobre 2023”.
2.2. Orbene, la sussistenza dei fatti addebitati è stata confermata dai due testi escussi (uno comune e uno di parte convenuta, dacché la parte attrice è decaduta dall'assuzione del proprio teste), atteso che: Tes_
- la teste a dichiarato: “Cap. 55-56 memoria: Nulla so, non mi sono mai occupata del magazzino.
Io ricordo che, presidiando i flussi informatici, le interfacce degli ordini di acquisto andavano spesso in errore perché gli ordini non erano creati in maniera corretta o non erano creati.
E di questi errori mi risulta che fosse imputabile proprio il sig. che sapeva essere la persona deputata a inserire Pt_1 tali ordini di acquisto.
Posso dire che questi errori si sono ripetuti continuamente, tanto da diventare sistematici.
Cap. 57: Posso confermare che in alcuni casi a inserire gli ordini o a correggerli è intervenuto il sig. . Per_1
Preciso che quindi è andato a sistemare gli errori che risultavano. Per_1
Cap. 59: è vero, l'emissione degli ordinativi dei prodotti era di competenza del Sig. Pt_1
Cap. 60: Non so nulla di preciso. So però che questi errori di ordini provocano sempre dei rallentamenti nella produzione e nella vendita”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 55 memoria: è vero, a seguito delle verifiche sulle disponibilità del magazzino Per_1 operate sul finire del 2023, la società aveva rilevato che mancavano in magazzino i seguenti prodotti:
• astucci del prodotto .; Parte_2
• 100 unità del prodotto MB BO.;
• più di 35.000 capsule del prodotto GUALA CANDOLINI CLASS 70/100 CL (0009).
Questo lo so perché ero io a occuparmi del software e gestivo io i controlli dei prodotti.
Cap. 56: è vero, a seguito delle verifiche sulle disponibilità del magazzino operate in data 14 novembre 2023, la società aveva rilevato che mancavano in magazzino le quantità richieste per i seguenti prodotti: RETRO Pt_4
10 CL 39° (5417) e ETICH. BO. 10 CL 38° (4057).
[...] Pt_2
4 Cap. 57: è vero, sono io che ho dovuto provvedere ad inserire gli ordini per i prodotti Parte_5
10 CL 39° (5417) e ETICH. BO. 10 CL 38° (4057). Pt_2
L'ho fatto io perché non era stato fatto correttamente dall'attore.
Cap. 59: è vero, l'emissione degli ordinativi dei prodotti era di competenza del Sig. Pt_1
Io dovevo intervenire solo successivamente in fase di approvazione.
Cap. 60: è vero, le rotture di stock per i prodotti di cui ho parlato hanno comportato dei rallentamenti della produzione nonché il rischio di mancata vendita dei suddetti prodotti.
In particolare, la mancanza delle capsule AN ci ha impedito di produrre e siamo dovuti andare in produzione molto più tardi.
Cap. 62: è vero, Sig. dal luglio 2023, ha omesso di verificare se l'ordine di fosse andato a buon Pt_1 Per_2 fine.
Cap. 64: é vero, nel novembre 2023, io ho provveduto ad ordinare il prodotto CLASS Parte_3
70/100 CL (0009) per ovviare all'omesso ordine che non aveva fatto Pt_1
Cap. 65: è vero, a seguito dell'ordine di cui al capitolo che precede restava uno scoperto rispetto al fabbisogno programmato di 50.000 pezzi, oltre il 50% che ha comportato ritardi nella produzione.
Cap. 69: è vero, l'attore era a conoscenza dei piani produzione citati all'interno della lettera dell'8 gennaio 2024 (doc. di parte attrice “contestazioni disciplinari, risposte e sanzioni comunque irrogate” pag. 23 e 24 che si mostra al teste).
Lo so perché c'era una mail che era stata inviata a me (con l'attore in cc) in cui c'erano i piani di produzione in questione
Cap. 75: è vero, dalla fine del mese di dicembre 2023 e fino all'8 gennaio 2024, il materiale MB
BO.(10 BTG X 10 CL) 38° (ITA) (8565) mancava presso il magazzino di Via Resegone 2.
Cap. 76: è vero, i prodotti indicati nella lettera dell'8 gennaio 2024, alla medesima data, mancavano nei magazzini della
Società (doc. di parte attrice “contestazioni disciplinari, risposte e sanzioni comunque irrogate” pag. 23 e 24 che si mostra al teste)”.
2.3. Le riportate dichiarazioni testimoniale unitamente alla documentazione versata in atti convalidano dunque la prospettazione fattuale contenuta nella lettera di licenziamento.
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3. Accertate quindi le condotte addebitate, le stesse, seppur indiscutibilmente connotate di rilevanza disciplinare, non si profilano tali da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, ad integrare una giusta causa di licenziamento, che non consentirebbe neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
3.1. Ed invero, la società datrice nella lettera di recesso ha ricollegato la gravità dei comportamenti attorei all'aver provocato “… rotture di stock in relazione ad alcuni materiali necessari (etichette, tappi, confezioni) per poter consegnare i prodotti venduti dalla società e la conseguente impossibilità di soddisfare le richieste dei clienti … gravi ritardi nelle consegne, costi e danni reputazionali …” (cfr. lettera di licenziamento del 18.1.2024).
5 3.2. Quindi, è la stessa società ad aver valorizzato la consistenza disciplinare delle condotte in funzione dei danni asseritamenti causati.
3.3. Tuttavia, non si rinviene in atti alcuna prova specifica in ordine ai dedotti pregiudizi (economici e reputazionali) che sarebbero derivati dai mancati o ritardati ordini imputati all'attore nella lettera di contestazione disciplinare dell'8.1.2024.
E al riguardo, in assenza di preciso corroboro documentale, si rivelano probatoriamente insufficienti le dichiarazioni del teste , che ha parlato genericamente di ritardi e rallentamenti nella produzione. Per_1
3.3. In tal senso, la precarietà del compendio istruttorio in relazione alle conseguenze dannose derivanti dalle condotte del lavoratore (che la convenuta ha inteso cristallizzare tra i motivi a supporto del licenziamento) impedisce di giungere ad un giudizio di gravità, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva, tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto.
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4. Il licenziamento oggetto di causa risulta quindi illegittimo, con conseguente applicazione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
4.1. Pertanto, il rapporto dedotto in giudizio deve essere dichiarato estinto alla data del licenziamento.
4.2. Con riferimento al quantum indennizzabile, tenuto conto dei fatti accertati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento del datore di lavoro e dell'anzianità di servizio, il Tribunale ritiene che l'indennità risarcitoria debba quantificarsi in n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
4.3. Dall'illegittimità del licenziamento deriva altresì il diritto attoreo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
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5. Il rigetto della domanda principale di reintegrazione e l'esito processuale della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite in ragione di 2/3, con addebito del residuo a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla parte attrice;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro di causa alla data del licenziamento;
6 - condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 3.298,75, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali nella misura di 1/3, che determina per detta misura in complessivi euro 1.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario, compensando per il resto.
Milano, 12.11.2025
Il giudice
CO RO
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