Articolo 6 della Legge 19 ottobre 2001, n. 386
Articolo 5Articolo 7
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27 ottobre 2001
Art. 6. (Organizzazione interna) 1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione puo' avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analoghe Commissioni precedenti.
Entrata in vigore il 27 ottobre 2001