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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6535/2021 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(P. IVA Parte_1
), nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Pasquale di Martino, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Brunelli, in forza di procura allegata al ricorso monitorio, domiciliata come in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la Gio. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_1
proponendo rituale opposizione al decreto n. 1540/2021, emesso
[...]
dal Tribunale di Nola in data 21.07.2021, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 37.531,16, oltre interessi e spese.
La sosteneva di aver eseguito lavori di fornitura e Controparte_1
posa in opera di opere murarie, intonaci e masso industriale presso il cantiere sito in Pomigliano D'Arco (NA) alla via Masseria Marcomanna
n. 8, in riferimento all'immobile denominato “Palazzo Enea”, per conto della società opponente e di aver emesso la fattura n. 20 del 08.04.2020,
per l'importo di euro 58.331,16.
In virtù della transazione del 02.08.2020, secondo quanto dedotto dall'opposta, a fronte dell'importo di cui sopra, la società opponente aveva offerto alla che aveva accettato, la somma Controparte_1
inferiore di euro 49.920,00, per sorta capitale, spese, imposte e interessi, a saldo e stralcio di ogni pretesa.
Il pagamento della menzionata cifra doveva essere corrisposto mediante una dilazione e il contestuale rilascio da parte della società opponente di dieci effetti cambiari di euro 4.160,00 ciascuno, oltre un effetto cambiario di euro 8.320,00.
La società opposta deduceva che, a seguito dell'inadempimento della società opponente, aveva notificato una diffida alla io.
[...]
, cui non sarebbe seguito alcun pagamento, con Parte_1
conseguente risoluzione della scrittura transattiva.
Di conseguenza, la aveva intrapreso la via giudiziale Controparte_1
e aveva chiesto al Tribunale di Nola la condanna dell'opponente al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto in precedenza incassato.
Secondo quanto dedotto da parte opponente, tuttavia, la ricostruzione dei fatti fornita dalla controparte sarebbe parziale, in quanto l'opposta avrebbe omesso una serie di circostanze di rilievo.
In primo luogo, l'opponente sosteneva che le opere da realizzare sarebbero state appaltate alla in assenza di Controparte_2
autorizzazione.
La nella scrittura transattiva del 02.08.2020, avrebbe Controparte_2 confermato la realizzazione delle opere suddette e per questo motivo, in conseguenza del riconoscimento da parte dell'impresa opposta della mancata esecuzione delle opere, sarebbe stato convenuto il pagamento dell'importo inferiore di euro 49.920,00.
Inoltre, dopo la transazione, a seguito di attenta verifica delle opere realizzate, sarebbero stati individuati una serie di vizi per i quali l'opponente si sarebbe vista costretta a sospendere i pagamenti.
La costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza Controparte_1
dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e vada rigettata,
per i motivi che verranno esposti di seguito.
Come statuito dalla costante giurisprudenza, con il giudizio di opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, chi agisce per ottenere la condanna al pagamento di una somma (nella caso di specie, l'opposta) è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte (nel caso di specie, l'opponente), la quale è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa
(cfr., su tutte, Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie risulta incontestato il titolo da cui deriva l'obbligo di pagamento in capo all'opponente, ovvero il contratto d'appalto intercorso tra le parti.
Parte opponente eccepisce, tuttavia, di non essere tenuta ad adempiere al pagamento richiesto in quanto l'opera realizzata presenterebbe delle difformità e dei vizi.
In punto di diritto, va premesso che nel Codice civile è delineata una disciplina puntuale relativa alle ipotesi in cui le opere consegnate presentino vizi e difformità.
Ai sensi dell'art. 1665 c.c. è stabilito, in primo luogo, che “Il committente,
prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla
eseguire. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un
breve termine, l'opera si considera accettata. Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla
verifica. Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”.
Il legislatore ha posto in capo al committente, dunque, un onere preciso di verifica dell'opera consegnata e, inoltre, ha statuito che, qualora l'appaltatore riceva senza riserve l'opera, questa deve considerarsi accettata.
Secondo quanto stabilito ex art. 1667c.c., inoltre, “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il
committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti
dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è
necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna
dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni
dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Secondo quanto previsto nella disposizione citata, dunque, in capo al committente incombe un onere di denuncia delle difformità e dei vizi riscontrati, denuncia che deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scoperta degli stessi.
Il termine sopra citato è posto dal legislatore a tutela dell'esecutore dell'opera, il quale potrebbe vedersi esposto a una serie di contestazioni per un tempo indefinito, in quanto eventuali vizi dell'opera consegnata potrebbero insorgere in un momento successivo a causa della normale usura dovuta al tempo o per effetto di un uso improprio del bene.
Sulla base di tali considerazioni, ben si comprende come il rispetto del termine in questione rivesta carattere fondamentale e sia previsto dalla legge a pena di decadenza.
Va evidenziato, inoltre, che la prova della tempestività della denuncia deve essere fornita dal committente.
In tal senso, la Cassazione ha statuito di recente che: “In tema di appalto, in
linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1667, comma 2, Cc decorre dalla scoperta dei vizi. Ne consegue che la
data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente
deve eseguire denuncia all'appaltatore. Inoltre, mentre prima dell'accettazione e della consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per
vizi comunque rilevabili, è al momento della consegna che il committente può fare rilevare i vizi conosciuti o conoscibili in corso d'opera. In questo modo il committente
evita che l'opera si consideri accettata in quanto ricevuta senza riserve ai sensi dell'articolo 1665 comma 4 del Cc, con la conseguente esclusione della garanzia
secondo l'espressa previsione dell'articolo 1667 comma 1 del c.c.” (Cass. civ., sez.
II, 17.05.2024, n. 13821).
Ebbene, in atti non è presente alcun documento in cui si attesti l'avvenuta denuncia tempestiva dei vizi lamentati dal committente, né vi
è alcuna prova del fatto che tale denuncia sia avvenuta in forma orale, circostanza peraltro smentita da parte opposta.
Nella scrittura transattiva depositata in atti, inoltre, al contrario di quanto sostenuto da parte opponente, non è stato effettuato alcun riconoscimento da parte della società opposta dei vizi dell'opera, ma vi è un mero riferimento alle contestazioni effettuate dall'opponente circa l'avvenuta realizzazione dell'opera “a regola d'arte”.
Parte opposta avrebbe potuto pervenire a una transazione, invero, anche soltanto per mettere a tacere contestazioni infondate dell'opponente, e per giungere, in ogni caso, a una risoluzione veloce ed extragiudiziale della controversia.
Infine, priva di pregio risulta la distinzione operata da parte opponente tra opere compiute e incompiute, in quanto la presunta incompiutezza dei lavori risulta comunque riferibile alle difformità e ai vizi dell'opera realizzata in regime di appalto e che doveva essere denunciata tempestivamente da parte opponente.
Quanto alla transazione, essa deve considerarsi risolta, in virtù del mancato pagamento da parte opponente di quanto concordato.
In atti è depositato, invero, un atto di diffida stragiudiziale del
17.06.2021, con cui l'opposta notificava formale diffida ad adempiere alla società io. , ai sensi dell'art. 1454 c.c., Parte_1
intimando e diffidando la stessa società a volere provvedere al pagamento di tutte le rate scadute e non pagate, con avvertenza che trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla ricezione del medesimo atto stragiudiziale, l'accordo del 02.07.2020 doveva intendersi definitivamente risolto, con perdita da parte della Controparte_3
del beneficio del termine e della dilazione (cfr. doc. 4 – prod. opposta).
Il termine di quindici giorni concesso alla Gio. Parte_1
è decorso infruttuosamente, secondo quanto confermato
[...]
dalla stessa società opponente, che ha ammesso il mancato pagamento,
con conseguente risoluzione dell'accordo del 02.07.2020 e decadenza dal beneficio della dilazione e del termine della stessa debitrice.
L'inadempimento della società opponente risulta di gravità tale da determinare, invero, la risoluzione dell'accordo transattivo, in quanto,
sulla base di quanto riconosciuto dalla stessa parte opponente, nessun pagamento successivo alla cambiale del 31.03.2021 è stato effettuato.
Sono rimaste definitivamente insolute, in sostanza, 6 cambiali a fronte delle 11 consegnate in totale.
Va evidenziato, inoltre, come espressamente indicato nell'accordo transattivo siglato dalle parti, che lo stesso non ha avuto alcun effetto novativo rispetto all'originaria obbligazione assunta dall'opponente e dall'opposta.
La volontà di entrambe le parti è espressa in maniera così chiara e netta al punto da non lasciare adito a interpretazioni difformi, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito, invero, che: “Perché sussista una
transazione novativa è necessario non solo che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini oggettivamente per intero il nuovo rapporto negoziale, ma anche, sul piano soggettivo,
la sussistenza di una specifica volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente così estinto, sicché di tale contratto sono elementi
essenziali l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione ovvero del titolo del rapporto, al pari dell'animus novandi consistente
nell'inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova” (Cass. civ., sez. III, 26.05.2020,
n.9690).
Quanto agli effetti della transazione non novativa, in giurisprudenza è
stato statuito che: “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto
originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da
quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere
l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti
espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione” (Cass. civ.,
sez. III, ord. 08.01.2024, n.645).
Il venir meno dell'accordo transattivo, dunque, decreta la reviviscenza del rapporto originario intercorso tra le parti.
Deve essere considerata infondata, inoltre, la censura sollevata da parte opponente in ordine al fatto che la non avrebbe Controparte_1
provveduto all'emissione della nota di credito dopo la sottoscrizione della transazione.
Questa veniva infatti emessa in data 08.07.2020, come risulta dagli atti di causa (cfr. doc. 3). In definitiva, va riconosciuta la fondatezza del credito originario vantato dall'opposta, cui vanno decurtati i pagamenti già effettuati, che, sulla base di quanto risulta dagli atti di causa ammontano a euro 20.800 (cfr. doc. 2-
3-4 prod. opposta).
Va conseguentemente rigettata l'eccezione riconvenzionale sollevata da parte opponente relativa alla restituzione delle cambiali con scadenze
30.04.2021; 31.05.2021; 30.06.2021; 31.07.2021; 30.09.2021; 31.12.2021,
poiché il credito vantato da parte opposta risulta fondato, per i motivi sopra esposti, e il decreto ingiuntivo è stato emesso proprio sulla base delle richiamate cambiali, secondo quanto stabilito ex art. 642, comma 1,
c.p.c.: “se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare
o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione”.
In tal senso, risultano infondate le censure sollevate dall'opponente in merito a una presunta duplicazione del titolo esecutivo, poiché
contrastanti con lo stesso dato normativo.
Va infine rigettata, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata da parte opposta. Sul punto, la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi
dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige,
sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire
facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può
considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso
di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale
infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza
20.02.2023, n.5191).
Nel caso di specie, l'azione promossa dall'opponente non può essere considerata meramente pretestuosa, in quanto deriva dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate.
Conclusivamente, per le plurime motivazioni sopra esposte,
l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 1540/2021, emesso dal Tribunale di Nola in data 21.07.2021 va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6535/2021, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1540/2021, emesso dal Tribunale di Nola in data 21.07.2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente, la io. , Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
che liquida coma da motivazione in € 3.341,90 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 23.04.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6535/2021 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(P. IVA Parte_1
), nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Pasquale di Martino, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Brunelli, in forza di procura allegata al ricorso monitorio, domiciliata come in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la Gio. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_1
proponendo rituale opposizione al decreto n. 1540/2021, emesso
[...]
dal Tribunale di Nola in data 21.07.2021, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 37.531,16, oltre interessi e spese.
La sosteneva di aver eseguito lavori di fornitura e Controparte_1
posa in opera di opere murarie, intonaci e masso industriale presso il cantiere sito in Pomigliano D'Arco (NA) alla via Masseria Marcomanna
n. 8, in riferimento all'immobile denominato “Palazzo Enea”, per conto della società opponente e di aver emesso la fattura n. 20 del 08.04.2020,
per l'importo di euro 58.331,16.
In virtù della transazione del 02.08.2020, secondo quanto dedotto dall'opposta, a fronte dell'importo di cui sopra, la società opponente aveva offerto alla che aveva accettato, la somma Controparte_1
inferiore di euro 49.920,00, per sorta capitale, spese, imposte e interessi, a saldo e stralcio di ogni pretesa.
Il pagamento della menzionata cifra doveva essere corrisposto mediante una dilazione e il contestuale rilascio da parte della società opponente di dieci effetti cambiari di euro 4.160,00 ciascuno, oltre un effetto cambiario di euro 8.320,00.
La società opposta deduceva che, a seguito dell'inadempimento della società opponente, aveva notificato una diffida alla io.
[...]
, cui non sarebbe seguito alcun pagamento, con Parte_1
conseguente risoluzione della scrittura transattiva.
Di conseguenza, la aveva intrapreso la via giudiziale Controparte_1
e aveva chiesto al Tribunale di Nola la condanna dell'opponente al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto in precedenza incassato.
Secondo quanto dedotto da parte opponente, tuttavia, la ricostruzione dei fatti fornita dalla controparte sarebbe parziale, in quanto l'opposta avrebbe omesso una serie di circostanze di rilievo.
In primo luogo, l'opponente sosteneva che le opere da realizzare sarebbero state appaltate alla in assenza di Controparte_2
autorizzazione.
La nella scrittura transattiva del 02.08.2020, avrebbe Controparte_2 confermato la realizzazione delle opere suddette e per questo motivo, in conseguenza del riconoscimento da parte dell'impresa opposta della mancata esecuzione delle opere, sarebbe stato convenuto il pagamento dell'importo inferiore di euro 49.920,00.
Inoltre, dopo la transazione, a seguito di attenta verifica delle opere realizzate, sarebbero stati individuati una serie di vizi per i quali l'opponente si sarebbe vista costretta a sospendere i pagamenti.
La costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza Controparte_1
dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e vada rigettata,
per i motivi che verranno esposti di seguito.
Come statuito dalla costante giurisprudenza, con il giudizio di opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, chi agisce per ottenere la condanna al pagamento di una somma (nella caso di specie, l'opposta) è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte (nel caso di specie, l'opponente), la quale è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa
(cfr., su tutte, Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie risulta incontestato il titolo da cui deriva l'obbligo di pagamento in capo all'opponente, ovvero il contratto d'appalto intercorso tra le parti.
Parte opponente eccepisce, tuttavia, di non essere tenuta ad adempiere al pagamento richiesto in quanto l'opera realizzata presenterebbe delle difformità e dei vizi.
In punto di diritto, va premesso che nel Codice civile è delineata una disciplina puntuale relativa alle ipotesi in cui le opere consegnate presentino vizi e difformità.
Ai sensi dell'art. 1665 c.c. è stabilito, in primo luogo, che “Il committente,
prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla
eseguire. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un
breve termine, l'opera si considera accettata. Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla
verifica. Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”.
Il legislatore ha posto in capo al committente, dunque, un onere preciso di verifica dell'opera consegnata e, inoltre, ha statuito che, qualora l'appaltatore riceva senza riserve l'opera, questa deve considerarsi accettata.
Secondo quanto stabilito ex art. 1667c.c., inoltre, “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il
committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti
dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è
necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna
dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni
dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Secondo quanto previsto nella disposizione citata, dunque, in capo al committente incombe un onere di denuncia delle difformità e dei vizi riscontrati, denuncia che deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scoperta degli stessi.
Il termine sopra citato è posto dal legislatore a tutela dell'esecutore dell'opera, il quale potrebbe vedersi esposto a una serie di contestazioni per un tempo indefinito, in quanto eventuali vizi dell'opera consegnata potrebbero insorgere in un momento successivo a causa della normale usura dovuta al tempo o per effetto di un uso improprio del bene.
Sulla base di tali considerazioni, ben si comprende come il rispetto del termine in questione rivesta carattere fondamentale e sia previsto dalla legge a pena di decadenza.
Va evidenziato, inoltre, che la prova della tempestività della denuncia deve essere fornita dal committente.
In tal senso, la Cassazione ha statuito di recente che: “In tema di appalto, in
linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1667, comma 2, Cc decorre dalla scoperta dei vizi. Ne consegue che la
data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente
deve eseguire denuncia all'appaltatore. Inoltre, mentre prima dell'accettazione e della consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per
vizi comunque rilevabili, è al momento della consegna che il committente può fare rilevare i vizi conosciuti o conoscibili in corso d'opera. In questo modo il committente
evita che l'opera si consideri accettata in quanto ricevuta senza riserve ai sensi dell'articolo 1665 comma 4 del Cc, con la conseguente esclusione della garanzia
secondo l'espressa previsione dell'articolo 1667 comma 1 del c.c.” (Cass. civ., sez.
II, 17.05.2024, n. 13821).
Ebbene, in atti non è presente alcun documento in cui si attesti l'avvenuta denuncia tempestiva dei vizi lamentati dal committente, né vi
è alcuna prova del fatto che tale denuncia sia avvenuta in forma orale, circostanza peraltro smentita da parte opposta.
Nella scrittura transattiva depositata in atti, inoltre, al contrario di quanto sostenuto da parte opponente, non è stato effettuato alcun riconoscimento da parte della società opposta dei vizi dell'opera, ma vi è un mero riferimento alle contestazioni effettuate dall'opponente circa l'avvenuta realizzazione dell'opera “a regola d'arte”.
Parte opposta avrebbe potuto pervenire a una transazione, invero, anche soltanto per mettere a tacere contestazioni infondate dell'opponente, e per giungere, in ogni caso, a una risoluzione veloce ed extragiudiziale della controversia.
Infine, priva di pregio risulta la distinzione operata da parte opponente tra opere compiute e incompiute, in quanto la presunta incompiutezza dei lavori risulta comunque riferibile alle difformità e ai vizi dell'opera realizzata in regime di appalto e che doveva essere denunciata tempestivamente da parte opponente.
Quanto alla transazione, essa deve considerarsi risolta, in virtù del mancato pagamento da parte opponente di quanto concordato.
In atti è depositato, invero, un atto di diffida stragiudiziale del
17.06.2021, con cui l'opposta notificava formale diffida ad adempiere alla società io. , ai sensi dell'art. 1454 c.c., Parte_1
intimando e diffidando la stessa società a volere provvedere al pagamento di tutte le rate scadute e non pagate, con avvertenza che trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla ricezione del medesimo atto stragiudiziale, l'accordo del 02.07.2020 doveva intendersi definitivamente risolto, con perdita da parte della Controparte_3
del beneficio del termine e della dilazione (cfr. doc. 4 – prod. opposta).
Il termine di quindici giorni concesso alla Gio. Parte_1
è decorso infruttuosamente, secondo quanto confermato
[...]
dalla stessa società opponente, che ha ammesso il mancato pagamento,
con conseguente risoluzione dell'accordo del 02.07.2020 e decadenza dal beneficio della dilazione e del termine della stessa debitrice.
L'inadempimento della società opponente risulta di gravità tale da determinare, invero, la risoluzione dell'accordo transattivo, in quanto,
sulla base di quanto riconosciuto dalla stessa parte opponente, nessun pagamento successivo alla cambiale del 31.03.2021 è stato effettuato.
Sono rimaste definitivamente insolute, in sostanza, 6 cambiali a fronte delle 11 consegnate in totale.
Va evidenziato, inoltre, come espressamente indicato nell'accordo transattivo siglato dalle parti, che lo stesso non ha avuto alcun effetto novativo rispetto all'originaria obbligazione assunta dall'opponente e dall'opposta.
La volontà di entrambe le parti è espressa in maniera così chiara e netta al punto da non lasciare adito a interpretazioni difformi, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito, invero, che: “Perché sussista una
transazione novativa è necessario non solo che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini oggettivamente per intero il nuovo rapporto negoziale, ma anche, sul piano soggettivo,
la sussistenza di una specifica volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente così estinto, sicché di tale contratto sono elementi
essenziali l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione ovvero del titolo del rapporto, al pari dell'animus novandi consistente
nell'inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova” (Cass. civ., sez. III, 26.05.2020,
n.9690).
Quanto agli effetti della transazione non novativa, in giurisprudenza è
stato statuito che: “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto
originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da
quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere
l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti
espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione” (Cass. civ.,
sez. III, ord. 08.01.2024, n.645).
Il venir meno dell'accordo transattivo, dunque, decreta la reviviscenza del rapporto originario intercorso tra le parti.
Deve essere considerata infondata, inoltre, la censura sollevata da parte opponente in ordine al fatto che la non avrebbe Controparte_1
provveduto all'emissione della nota di credito dopo la sottoscrizione della transazione.
Questa veniva infatti emessa in data 08.07.2020, come risulta dagli atti di causa (cfr. doc. 3). In definitiva, va riconosciuta la fondatezza del credito originario vantato dall'opposta, cui vanno decurtati i pagamenti già effettuati, che, sulla base di quanto risulta dagli atti di causa ammontano a euro 20.800 (cfr. doc. 2-
3-4 prod. opposta).
Va conseguentemente rigettata l'eccezione riconvenzionale sollevata da parte opponente relativa alla restituzione delle cambiali con scadenze
30.04.2021; 31.05.2021; 30.06.2021; 31.07.2021; 30.09.2021; 31.12.2021,
poiché il credito vantato da parte opposta risulta fondato, per i motivi sopra esposti, e il decreto ingiuntivo è stato emesso proprio sulla base delle richiamate cambiali, secondo quanto stabilito ex art. 642, comma 1,
c.p.c.: “se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare
o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione”.
In tal senso, risultano infondate le censure sollevate dall'opponente in merito a una presunta duplicazione del titolo esecutivo, poiché
contrastanti con lo stesso dato normativo.
Va infine rigettata, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata da parte opposta. Sul punto, la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi
dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige,
sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire
facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può
considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso
di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale
infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza
20.02.2023, n.5191).
Nel caso di specie, l'azione promossa dall'opponente non può essere considerata meramente pretestuosa, in quanto deriva dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate.
Conclusivamente, per le plurime motivazioni sopra esposte,
l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 1540/2021, emesso dal Tribunale di Nola in data 21.07.2021 va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6535/2021, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1540/2021, emesso dal Tribunale di Nola in data 21.07.2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente, la io. , Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
che liquida coma da motivazione in € 3.341,90 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 23.04.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura