Versione
1 gennaio 2002
1 gennaio 2002
Art. 72. (Indennizzo delle aziende commerciali in crisi) 1. L'indennizzo di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 , e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 49
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- indennizzo per aziende in crisi·
- spese processuali·
- d.lgs 207/96·
- distrazione ex art. 93 c.p.c.·
- art. 16 legge 412/91·
- rivalutazione monetaria·
- art. 72 L. 448/2001