Articolo 1 della Legge 30 luglio 1973, n. 476
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29 agosto 1973
Art. 1. Articolo unico.

La facolta' prevista dall' articolo 26 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , si intende estesa fino ad esaurimento della graduatoria dei 244 candidati risultati idonei nel concorso per esami a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova indetto con il decreto ministeriale 19 novembre 1968.
Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina degli idonei di detto concorso da inquadrare nel ruolo di concetto ordinario, con la qualifica di segretario e con decorrenza dal decreto di nomina, assegnando ad essi, secondo l'ordine della graduatoria, i posti risultanti disponibili nel termine predetto.

Entrata in vigore il 29 agosto 1973