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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 16084 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi, esaminati gli atti ed i documenti di causa;
sentite le parti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 16084 /2023 promossa da nata in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in data Parte_1
28/09/1984;
, nato in [...], nella città di Chapeco, Stato di Santa Catarina, in data Persona_1
17/10/2017 rappresentato dai genitori e nella loro qualità di Persona_2 Parte_1
esercenti la responsabilità genitoriale;
nata in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in Controparte_1
data 02/05/1985;
, nato in [...], nella città di Florianopolis, Stato di Santa Controparte_2
Catarina, in data 03/05/2019 rappresentato dai genitori e nella Persona_3 Controparte_1
loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
, nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in Controparte_3
data 31/05/1990;
, nato in [...], nella città di Cajati, Stato di San Paolo, in data Parte_2
21/09/1989;
nato in [...], nella città di Cajati, Stato di San Paolo, in data Controparte_4
07/12/1994;
nata in [...], nella città di Xanrere, Stato di Santa Catarina, in data Controparte_5
22/10/2001; nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in data Persona_4
21/11/1990;
nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in Parte_3
data 20/04/2019 e nato in [...], nella città di Capinzal, Parte_4
Stato di Santa Catarina, in data 07/09/2021 rappresentati dai genitori e Persona_4 CP_6
da nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
[...] Pt_3
nato in [...], nella città di Campos Novos, Stato di Santa Catarina, in Controparte_7
data 28/10/1967;
, nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, Controparte_8
in data 15/10/1994;
nato in [...], nella città di Piratuba, Stato di Santa Controparte_9
Catarina, in data 17/01/2018 rappresentati dai genitori e Controparte_8 CP_10
nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
, nata in [...], nella città di Campos Novos, Controparte_11
Stato di Santa Catarina, in data 08/08/1974;
, nata in [...], nella città di Bento Gonçalves, Stato di Rio Grande Controparte_12
do Sul, in data 24.03.2019 e , nato in [...], nella città di Controparte_13
Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, in data 11.12.1987, rappresentati dai genitori Persona_5
e , nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
Controparte_11
nata in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande Persona_6
do Sul, in data 07.09.1991;
nata in [...], nella città di Bento Gonçalves, Stato di Rio Parte_5
Grande do Sul, in data 24.03.2019 e nato in [...], nella città di Parte_6
Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, in data 11.12.1987, rappresentati dai genitori CP_14
e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
[...] Persona_6
nato in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, in data CP_15
07.09.1991;
nato in [...], nella città di Bento Gonçalves, Stato di Rio Grande Parte_7
do Sul, in data 24.03.2019 rappresentato dai genitori e nella loro CP_15 Persona_7
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
nato in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, in data Parte_8
07.09.1991; difesi dagli avv.ti Stefania Nervi e Guido Clemente Gatti ricorrenti contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e Controparte_16
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/12/2023, il ricorrente chiedeva l'accertamento dello status di cittadino italiano, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda il ricorrente ha invocato la discendenza da Persona_8
nato a [...], il [...], ed emigrato in Brasile.
[...]
Hanno inoltre esposto che:
− mai naturalizzato brasiliano, ha contratto matrimonio con Persona_8
e dalla loro unione sono nati il 22.12.1910 e il Controparte_17 Persona_9 Per_10
17.11.1913;
− dall'unione tra e è nato il [...]; Persona_9 Persona_11 Persona_12
− dall'unione tra e nati, il 03.07.1961, Persona_12 Parte_9 Persona_13
il 22.01.1963, e, il 16.02.1965, Persona_14 Parte_2
− dall'unione tra e è nata il [...]; Persona_13 Persona_15 Parte_1
− dall'unione tra e è nato, il 17.10.2017, ; Parte_1 Persona_2 Persona_1
− dall'unione tra e sono nati, il 02.05.1985, Persona_14 Persona_16 Controparte_1
e, il 31.05.1990 ;
[...] Controparte_3
− dall'unione tra e è nato il Controparte_1 Persona_3 Controparte_2
03.05.2019;
− dall'unione tra e sono nati il 21.09.1989 Parte_2 Controparte_18 Parte_2
e il 07.12.1994; Controparte_4
− dall'unione tra e , sono nati, il 26.08.1937, e, il Per_10 Persona_17 Persona_12
28.07.1959, Parte_10
− dall'unione tra e , sono nati, il 22.11.1962, il Persona_12 Persona_18 Persona_19
06.06.1965, il 28.10.1967, il 08.08.1974, Parte_11 Controparte_7 Controparte_11
e, il 15.02.1978,
[...] Persona_6
− dall'unione tra e è nata il [...]; Persona_19 Persona_20 Controparte_5
− dall'unione tra e è nato, il 21.11.1990, Parte_11 Persona_21 Persona_4 Per_2
− dall'unione tra e da sono nati da Persona_4 Persona_22 Pt_3 Parte_4
il 20.04.2019, e da il 07/09/2021;
[...] Pt_4 Parte_4
− dall'unione tra e è nato il Controparte_7 Persona_24 Controparte_8
15.10.1994;
− dall'unione tra e è nato, il17.01.2018, Controparte_8 CP_10 CP_9
[...]
− dall'unione tra e sono nati , il Controparte_11 Persona_5 Controparte_13
24.10.2007 e , il 28.07.2011; Controparte_12
− dall'unione tra e sono nati Persona_6 Controparte_14 Parte_5
il 15.03.2007 e il 22.03.2012;
[...] Parte_6
− dall'unione tra e sono nati, il 13.05.1986, Parte_10 Persona_25 CP_15
e, il 09.01.1990, Parte_8
− dall'unione tra e è nato [...]. CP_15 Persona_7 Parte_7
Il si è tempestivamente costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Controparte_16
Distrettuale dello Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92, Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice
Civile del 1865), laddove [nel procedimento amministrativo] unicamente l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis all'avo e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009)
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il [...] – tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_16
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_16
come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_16 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
*** Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
- i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (ved. doc. fascicolo di parte ricorrente);
- si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che, pur sposando cittadini brasiliani, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale n.
87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
- risulta dalle certificazioni rilasciate dai Consolati Generali d'Italia in Porto Alegre e Curitiba –
Brasile in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. Dichiarazioni rilasciate dalla menzionata autorità consolari, acquisite agli atti).
Alla luce di quanto sopra esposto deve accogliersi la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_16
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
, Parte_1 Persona_1 Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
Controparte_4 Controparte_5 Persona_4 [...]
Parte_3 Parte_4 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_11
, , , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
Persona_6 Parte_5 Parte_6 nei
[...] CP_15 Parte_7 Parte_8 confronti del Controparte_16
dichiara che
nata in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in data Parte_1
28/09/1984;
, nato in [...], nella città di Chapeco, Stato di Santa Catarina, in data Persona_1
17/10/2017;
nata in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in Controparte_1
data 02/05/1985;
, nato in [...], nella città di Florianopolis, Stato di Santa Controparte_2
Catarina, in data 03/05/2019;
, nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in Controparte_3
data 31/05/1990;
, nato in [...], nella città di Cajati, Stato di San Paolo, in data Parte_2
21/09/1989;
nato in [...], nella città di Cajati, Stato di San Paolo, in data Controparte_4
07/12/1994;
nata in [...], nella città di Xanrere, Stato di Santa Catarina, in data Controparte_5
22/10/2001;
nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in data Persona_4
21/11/1990;
nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in Parte_3
data 20/04/2019 ;
nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Parte_4
Catarina, in data 07/09/2021;
nato in [...], nella città di Campos Novos, Stato di Santa Catarina, in Controparte_7
data 28/10/1967;
, nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, Controparte_8
in data 15/10/1994;
nato in [...], nella città di Piratuba, Stato di Santa Controparte_9
Catarina, in data 17/01/2018;
, nata in [...], nella città di Campos Novos, Controparte_11
Stato di Santa Catarina, in data 08/08/1974; , nata in [...], nella città di Bento Gonçalves, Stato di Rio Grande Controparte_12
do Sul, in data 24.03.2019;
, nato in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande do Controparte_13
Sul, in data 11.12.1987;
nata in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande Persona_6
do Sul, in data 07.09.1991;
nata in [...], nella città di Bento Gonçalves, Stato di Rio Parte_5
Grande do Sul, in data 24.03.2019;
nato in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, Parte_6
in data 11.12.1987; nato in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, in data CP_15
07.09.1991;
nato in [...], nella città di Bento Gonçalves, Stato di Rio Grande Parte_7
do Sul, in data 24.03.2019; nato in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, in data Parte_8
07.09.1991; sono cittadini italiani e, per l'effetto, ordina al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_16
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. compensa le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi, esaminati gli atti ed i documenti di causa;
sentite le parti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 16084 /2023 promossa da nata in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in data Parte_1
28/09/1984;
, nato in [...], nella città di Chapeco, Stato di Santa Catarina, in data Persona_1
17/10/2017 rappresentato dai genitori e nella loro qualità di Persona_2 Parte_1
esercenti la responsabilità genitoriale;
nata in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in Controparte_1
data 02/05/1985;
, nato in [...], nella città di Florianopolis, Stato di Santa Controparte_2
Catarina, in data 03/05/2019 rappresentato dai genitori e nella Persona_3 Controparte_1
loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
, nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in Controparte_3
data 31/05/1990;
, nato in [...], nella città di Cajati, Stato di San Paolo, in data Parte_2
21/09/1989;
nato in [...], nella città di Cajati, Stato di San Paolo, in data Controparte_4
07/12/1994;
nata in [...], nella città di Xanrere, Stato di Santa Catarina, in data Controparte_5
22/10/2001; nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in data Persona_4
21/11/1990;
nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in Parte_3
data 20/04/2019 e nato in [...], nella città di Capinzal, Parte_4
Stato di Santa Catarina, in data 07/09/2021 rappresentati dai genitori e Persona_4 CP_6
da nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
[...] Pt_3
nato in [...], nella città di Campos Novos, Stato di Santa Catarina, in Controparte_7
data 28/10/1967;
, nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, Controparte_8
in data 15/10/1994;
nato in [...], nella città di Piratuba, Stato di Santa Controparte_9
Catarina, in data 17/01/2018 rappresentati dai genitori e Controparte_8 CP_10
nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
, nata in [...], nella città di Campos Novos, Controparte_11
Stato di Santa Catarina, in data 08/08/1974;
, nata in [...], nella città di Bento Gonçalves, Stato di Rio Grande Controparte_12
do Sul, in data 24.03.2019 e , nato in [...], nella città di Controparte_13
Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, in data 11.12.1987, rappresentati dai genitori Persona_5
e , nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
Controparte_11
nata in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande Persona_6
do Sul, in data 07.09.1991;
nata in [...], nella città di Bento Gonçalves, Stato di Rio Parte_5
Grande do Sul, in data 24.03.2019 e nato in [...], nella città di Parte_6
Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, in data 11.12.1987, rappresentati dai genitori CP_14
e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
[...] Persona_6
nato in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, in data CP_15
07.09.1991;
nato in [...], nella città di Bento Gonçalves, Stato di Rio Grande Parte_7
do Sul, in data 24.03.2019 rappresentato dai genitori e nella loro CP_15 Persona_7
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
nato in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, in data Parte_8
07.09.1991; difesi dagli avv.ti Stefania Nervi e Guido Clemente Gatti ricorrenti contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e Controparte_16
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/12/2023, il ricorrente chiedeva l'accertamento dello status di cittadino italiano, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda il ricorrente ha invocato la discendenza da Persona_8
nato a [...], il [...], ed emigrato in Brasile.
[...]
Hanno inoltre esposto che:
− mai naturalizzato brasiliano, ha contratto matrimonio con Persona_8
e dalla loro unione sono nati il 22.12.1910 e il Controparte_17 Persona_9 Per_10
17.11.1913;
− dall'unione tra e è nato il [...]; Persona_9 Persona_11 Persona_12
− dall'unione tra e nati, il 03.07.1961, Persona_12 Parte_9 Persona_13
il 22.01.1963, e, il 16.02.1965, Persona_14 Parte_2
− dall'unione tra e è nata il [...]; Persona_13 Persona_15 Parte_1
− dall'unione tra e è nato, il 17.10.2017, ; Parte_1 Persona_2 Persona_1
− dall'unione tra e sono nati, il 02.05.1985, Persona_14 Persona_16 Controparte_1
e, il 31.05.1990 ;
[...] Controparte_3
− dall'unione tra e è nato il Controparte_1 Persona_3 Controparte_2
03.05.2019;
− dall'unione tra e sono nati il 21.09.1989 Parte_2 Controparte_18 Parte_2
e il 07.12.1994; Controparte_4
− dall'unione tra e , sono nati, il 26.08.1937, e, il Per_10 Persona_17 Persona_12
28.07.1959, Parte_10
− dall'unione tra e , sono nati, il 22.11.1962, il Persona_12 Persona_18 Persona_19
06.06.1965, il 28.10.1967, il 08.08.1974, Parte_11 Controparte_7 Controparte_11
e, il 15.02.1978,
[...] Persona_6
− dall'unione tra e è nata il [...]; Persona_19 Persona_20 Controparte_5
− dall'unione tra e è nato, il 21.11.1990, Parte_11 Persona_21 Persona_4 Per_2
− dall'unione tra e da sono nati da Persona_4 Persona_22 Pt_3 Parte_4
il 20.04.2019, e da il 07/09/2021;
[...] Pt_4 Parte_4
− dall'unione tra e è nato il Controparte_7 Persona_24 Controparte_8
15.10.1994;
− dall'unione tra e è nato, il17.01.2018, Controparte_8 CP_10 CP_9
[...]
− dall'unione tra e sono nati , il Controparte_11 Persona_5 Controparte_13
24.10.2007 e , il 28.07.2011; Controparte_12
− dall'unione tra e sono nati Persona_6 Controparte_14 Parte_5
il 15.03.2007 e il 22.03.2012;
[...] Parte_6
− dall'unione tra e sono nati, il 13.05.1986, Parte_10 Persona_25 CP_15
e, il 09.01.1990, Parte_8
− dall'unione tra e è nato [...]. CP_15 Persona_7 Parte_7
Il si è tempestivamente costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Controparte_16
Distrettuale dello Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92, Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice
Civile del 1865), laddove [nel procedimento amministrativo] unicamente l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis all'avo e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009)
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il [...] – tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_16
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_16
come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_16 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
*** Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
- i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (ved. doc. fascicolo di parte ricorrente);
- si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che, pur sposando cittadini brasiliani, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale n.
87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
- risulta dalle certificazioni rilasciate dai Consolati Generali d'Italia in Porto Alegre e Curitiba –
Brasile in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. Dichiarazioni rilasciate dalla menzionata autorità consolari, acquisite agli atti).
Alla luce di quanto sopra esposto deve accogliersi la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_16
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
, Parte_1 Persona_1 Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
Controparte_4 Controparte_5 Persona_4 [...]
Parte_3 Parte_4 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_11
, , , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
Persona_6 Parte_5 Parte_6 nei
[...] CP_15 Parte_7 Parte_8 confronti del Controparte_16
dichiara che
nata in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in data Parte_1
28/09/1984;
, nato in [...], nella città di Chapeco, Stato di Santa Catarina, in data Persona_1
17/10/2017;
nata in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in Controparte_1
data 02/05/1985;
, nato in [...], nella città di Florianopolis, Stato di Santa Controparte_2
Catarina, in data 03/05/2019;
, nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in Controparte_3
data 31/05/1990;
, nato in [...], nella città di Cajati, Stato di San Paolo, in data Parte_2
21/09/1989;
nato in [...], nella città di Cajati, Stato di San Paolo, in data Controparte_4
07/12/1994;
nata in [...], nella città di Xanrere, Stato di Santa Catarina, in data Controparte_5
22/10/2001;
nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in data Persona_4
21/11/1990;
nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, in Parte_3
data 20/04/2019 ;
nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Parte_4
Catarina, in data 07/09/2021;
nato in [...], nella città di Campos Novos, Stato di Santa Catarina, in Controparte_7
data 28/10/1967;
, nato in [...], nella città di Capinzal, Stato di Santa Catarina, Controparte_8
in data 15/10/1994;
nato in [...], nella città di Piratuba, Stato di Santa Controparte_9
Catarina, in data 17/01/2018;
, nata in [...], nella città di Campos Novos, Controparte_11
Stato di Santa Catarina, in data 08/08/1974; , nata in [...], nella città di Bento Gonçalves, Stato di Rio Grande Controparte_12
do Sul, in data 24.03.2019;
, nato in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande do Controparte_13
Sul, in data 11.12.1987;
nata in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande Persona_6
do Sul, in data 07.09.1991;
nata in [...], nella città di Bento Gonçalves, Stato di Rio Parte_5
Grande do Sul, in data 24.03.2019;
nato in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, Parte_6
in data 11.12.1987; nato in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, in data CP_15
07.09.1991;
nato in [...], nella città di Bento Gonçalves, Stato di Rio Grande Parte_7
do Sul, in data 24.03.2019; nato in [...], nella città di Guaporé, Stato di Rio Grande do Sul, in data Parte_8
07.09.1991; sono cittadini italiani e, per l'effetto, ordina al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_16
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. compensa le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi