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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1455/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa IE LOCOCO - Presidente relatore
Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere
Dott.ssa Chiara ERMINI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 04/08/2022 al n. 1455 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 759/2022 del 04/06/2022, depositata il 08/06/2022 nel procedimento R.G. 2659/2020 promossa da:
(Reg. Comm. n. B22507), d'ora innanzi Parte_1 breviter anche solo “ rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Pt_1 anche disgiuntamente, dall'Avv. MO ND VESTUTI (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Lorenzo Gremigni Francini (C.F. C.F._1 [...]
); C.F._2
- appellante -
contro
:
(P.I. ), d'ora innanzi breviter anche Controparte_1 P.IVA_1
Co solo “ ”, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. IC DI GR (C.F. e dall'Avv. Beatrice CodiceFiscale_3
DUCCI TI (C.F. ); CodiceFiscale_4
- appellata -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dei sopra estesi motivi di appello, in riforma della Sentenza
Tribunale di Pisa - Dott. Daniele Mercadante del 04/06/2022 n. 759/2022 dep e publ. in data 08/06/2022, pronunziata all'esito del giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. iscritto al R.G. n. 2659/2020, notificata in data 02/07/2022, così giudicare:
I. IN VIA PRELIMINARE:
A) dichiarare l'incompetenza per territorio inderogabile del Tribunale di
Pisa in favore del Tribunale di Roma, e per l'effetto, revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 1718/2017 - iscritto al R.g. n. 4385/17, emesso in data
25/10/2017 dal Tribunale di Pisa, dichiarandolo nullo, irrito ed inefficace;
B) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare, Parte_1 dichiarare nullo, irrito ed inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1718/2017 - iscritto al R.g. n. 4385/17, emesso in data 25/10/2017 dal Tribunale di
Pisa.
II. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
C) dichiarare nulla ed inefficace la notifica del Decreto Ingiuntivo n.
1718/2017 - iscritto al R.g. n. 4385/17, emesso in data 25/10/2017 dal
Tribunale di Pisa, e per l'effetto revocarlo, dichiararlo nullo, irrito ed inefficace;
D) dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 1718/2017 - iscritto al R.g.
n. 4385/17, emesso in data 25/10/2017 dal Tribunale di Pisa per violazione degli art. 163 comma 3, n. 2 c.p.c. e 164 c.p.c., e per l'effetto, revocarlo, dichiararlo nullo, irrito ed inefficace;
E) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate C) e D), respingere le domande tutte formulate dalla
[...]
[...] , ed accertare e dichiarare non dovute, per le causali di cui Parte_2 in narrativa, le somme ingiunte con il Decreto Ingiuntivo n. 1718/2017 - iscritto al R.g. n. 4385/17, emesso in data 25/10/2017 dal Tribunale di
Pisa e, per l'effetto revocare, dichiarare nullo, irrito ed inefficace, e quindi revocare il suddetto Decreto Ingiuntivo, anche facendo ricorso all'equità.
F) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda E) ridurre il quantum preteso da alla luce dell'inadempimento di Controparte_1 questa alle obbligazioni contrattualmente assunte, come risulterà in corso di causa.
III) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”; per l'appellata:
“In via preliminare e con rilievo officioso:
Chiede che l'appello principale di sia dichiarato Parte_3 improcedibile/inammissibile, per inesistenza e insanabilità della procura
(mai) conferita per l'atto di appello.
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, poiché manifestamente infondato per i motivi ampiamente esposti in narrativa, respingere l'appello promosso contro la sentenza del Tribunale di Pisa, n. 759/22, R.G.
2659/2020, Dott. Daniele Mercadante, confermandola, quindi, in ogni sua statuizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Pisa, n. 1718/2017, del 25.10.2017, oggi opposto.
In subordine, nella denegata ipotesi di riforma dell'appellata sentenza, sulla scorta di quanto asserito ed allegato nel giudizio di primo grado da parte della scrivente difesa: per tutti i motivi ampiamente esposti, riservata la possibilità di ulteriormente produrre, allegare e dedurre, oltre che formulare istanze istruttorie, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in via principale:
A) respingere l'opposizione avversaria in quanto tardiva, comunque inammissibile, oltre che infondata in fatto e diritto,
3 B) conseguentemente a quanto sub A) e/o B), confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Pisa, n. 1718/2017, del 25.10.2017, oggi opposto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi che alcuna delle eccezioni degli opponenti sia accolta voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita condannare
l'opponente appellante al pagamento del compenso dovuto all'opposta, per la prestazione d'opera resa alla medesima opponente appellante, nell'importo maggiore o minore che la stessa Corte ritenga congruo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, in ogni caso, rigettando tutte le domande dell'opponente, in quanto infondate in fatto e diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, con spese generali ed accessori di legge”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione notificato il 20/07/2020 proponeva Pt_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1718/2017 emesso dal Tribunale di Pisa in data 25/10/2017, col quale si ingiungeva di pagare alla l'importo di € 116.000,00 oltre interessi Controparte_1
e spese di procedimento a titolo di compensi non corrisposti per l'opera di progettazione di una centrale termoelettrica (poi non realizzata), sostenendo di avere avuto conoscenza del provvedimento monitorio solo Co in quanto (e quando) radicava presso la Pretura di UG (Svizzera) il procedimento di “exequatur” al fine di ottenere il riconoscimento dell'efficacia del decreto ingiuntivo sul territorio elvetico.
A fondamento della invocata nullità del decreto opposto sosteneva che:
- il decreto ingiuntivo sarebbe stato richiesto nei confronti di tale
[...]
corrente in Via Comorgio n. 2, Lassagno-UG Parte_1
(Svizzera), dove sarebbe anche stato notificato, mentre essa, società di diritto lussemburghese, avrebbe avuto la propria sede legale in Rue de
L'Eau n. 18, Lussemburgo;
- inoltre, il decreto sarebbe stato richiesto ed emesso nei confronti di un soggetto giuridico individuato tramite il codice fiscale P.IVA_2
4 che sarebbe un identificativo elvetico riferito alla propria succursale, diverso da quello dell'opponente, che sarebbe B22507, rilasciato dalle autorità lussemburghesi;
- in ogni caso, la notifica effettuata in territorio elvetico presso la propria succursale non sarebbe stata idonea a portarla a conoscenza dell'esistenza dell'atto;
- inoltre, in considerazione del fatto che la corretta notifica avrebbe dovuto effettuarsi in Lussemburgo, l'atto avrebbe dovuto essere accompagnato da una traduzione in lingua francese o inglese, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15.11.1965.
Eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa in favore di quello di Roma, sulla base del fatto che, in quanto impresa con sede all'estero, sarebbe applicabile l'art. 10 del D.L. n. 145/2013, convertito nella Legge n. 9/2014, che fonderebbe una competenza funzionale e inderogabile.
Nel merito, infine, rappresentava che la pretesa non sarebbe stata provata, in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso sulla sola base di fatture commerciali, che un contratto concluso tra le parti il
30/11/2009 non sarebbe stato adempiuto dalla stessa 3E Ingegneria per ritardo nella prestazione, che la pretesa legata ad altro contratto concluso tra le parti il 26/04/2010 non sarebbe esigibile per mancato avveramento di condizione sospensiva, cagionato peraltro dal predetto ritardo.
1.2. in data 20/11/2020, si costituiva in giudizio la Controparte_1 sostenendo che la notifica sarebbe stata correttamente indirizzata, in quanto:
- la sede presso la quale sarebbe avvenuta la notificazione sarebbe da intendersi quella effettiva della opposta, laddove quella lussemburghese sarebbe fittizia;
- gli amministratori dell'opposta sarebbero, infatti, contemporaneamente amministratori di centinaia di società, molte delle quali avrebbero la propria sede presso lo stesso indirizzo di Rue de l'Eau n. 18,
Lussemburgo, in virtù di un mandato fiduciario attribuito a una società ivi stabilita, tale DU Sa;
5 - anche una semplice ricerca sul motore di ricerca Google restituirebbe il nome di numerose società che avrebbero la propria sede all'indirizzo indicato, il quale però corrisponderebbe ad un piccolo edificio a due piani, il piano terreno del quale sarebbe occupato, peraltro, da un ristorante;
- sulla propria pagina del social network LinkedIn, del resto, la si Pt_1 presenterebbe come “incorporated under the law of Luxembourg with an operative branch in Massagno Switzerland” (costituita secondo le leggi del
Lussemburgo e con una filiale operativa in Massagno Svizzera);
- tale sede sarebbe indicata nel medesimo sito internet come la principale
- e quelle lussemburghese e milanese dovrebbero di conseguenza ritenersi secondarie - atteso che detto sito fornirebbe un indirizzo e-mail esclusivamente con riguardo alla sede elvetica, mentre della sede lussemburghese il sito istituzionale non fornirebbe alcun recapito.
Proseguiva rappresentando che, anche se si fosse ritenuto che la notifica non fosse stata correttamente indirizzata, essa sarebbe comunque pervenuta al direttore esecutivo, Sig. l'unico Persona_1 amministratore di fatto della società, di modo che quest'ultima avrebbe avuto sostanziale ed effettiva conoscenza del decreto;
che in ogni caso i termini per una opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650, c.p.c., sarebbero comunque già scaduti;
che, in definitiva, se l'opposta avesse voluto opporsi al decreto in quanto soggetto distinto dalla società lussemburghese, non avrebbe dovuto fare ricorso all'opposizione tardiva, come ha ritenuto di fare, bensì a quella di terzo;
che, in ogni caso, il Tribunale di Pisa sarebbe competente sulla base del dettato dell'art. 5, co.
1-bis, del D.Lgs n. 168/2003.
Nel merito, insisteva, infine, per la fondatezza della pretesa creditoria riconosciuta nel procedimento monitorio.
1.3. La causa veniva istruita mediante le sole prove documentali e, successivamente, il Tribunale di Pisa, con la sentenza a verbale n.
759/2022, dichiarava la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando a rifondere alla 3E le spese relative al giudizio. Pt_1
6 In particolare, il Tribunale riteneva che la avesse Controparte_1 adempiuto all'onere della prova, su di essa incombente, al fine di dimostrare che: a) la sede legale della in Lussemburgo era un mero Pt_1 recapito;
b) l'unica sede pienamente operativa della stessa fosse da considerarsi quella elvetica;
e che, dunque: c) quella elvetica dovesse, per necessità logica, considerarsi la sede effettiva della società opponente.
Respingeva altresì l'eccezione relativa alla mancata traduzione del provvedimento, alla luce del fatto che l'originaria notifica del decreto ingiuntivo, eseguita nella Confederazione Elvetica, doveva ritenersi effettuata presso la sede effettiva, dove l'italiano è una delle lingue ufficiali.
Infine, con riguardo all'allegata erroneità dell'indicazione del codice fiscale dell'opponente, concludeva che, sulla base della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'eventuale errore non osta alla correttezza della notificazione se non ingenera incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto, circostanza che non poteva ritenersi avvenuta nel caso di specie.
2. Il giudizio di appello.
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo in data
04/08/2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, enunciando i seguenti motivi.
1) ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO
DELLA DECISIONE E FALSA ED OMESSA APPLICAZIONE DI NORME DI
LEGGE SULLE QUALI IL TRIBUNALE HA FONDATO LA PROPRIA
DECISIONE
A) IN ORDINE ALL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
FORMULATA DALL'OPPONENTE
Il primo Giudice avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza, omettendo di considerare che l'art. 10 del D.L. 145/2013
(c.d. decreto “Destinazione Italia”), convertito con Legge n. 9/2014, ha modificato gli artt. 1, co.
1-bis e 4, del D.Lgs. n. 168/2003, stabilendo la competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali di Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma,
7 Torino, Venezia, Trento e Bolzano per le controversie che coinvolgono società che abbiano sede all'estero.
Quindi, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Roma.
B) IN ORDINE ALLA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE PRESSO LA SEDE
SVIZZERA DI MEDEA.
Avrebbe errato poi il Giudice di prime cure nel ritenere, pur in assenza di prova raggiunta sul punto, che la notifica del provvedimento monitorio fosse correttamente avvenuta presso la filiale svizzera di in Via Pt_1
Comorgio 2, Massagno (Svizzera) considerandola quale sede “effettiva” della società. Pur in assenza di alcun apprezzabile elemento di prova sul punto, infatti, il Tribunale sostiene, difatti, che la sede di in Pt_1
Lussemburgo sarebbe una sede fittizia, omettendo la fondamentale circostanza che è “società di diritto lussemburghese, con sede in Pt_1
Lussemburgo”.
C) IN ORDINE ALLA NULLITA' DELLA NOTIFICA DEL DECRETO
INGIUNTIVO.
Si contesta altresì il mancato accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione relativa alla mancata traduzione del provvedimento in lingua inglese o francese, ovvero le due lingue ammesse dal Paese ove ha sede DE (Lussemburgo), ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n.
1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, quale espressione in ambito europeo dei dettami già previsti dalla convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.
2) OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA L'ECCEZIONE
DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA E DI NULLITA' DEL
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO E DEL PEDISSEQUO
PROVVEDIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 163 COMMA 3
NR. 2 C.P.C. e 164 C.P.C.
Errata e omissiva sarebbe poi la derubricazione a “mera questione di indicazione del Codice Fiscale” operata dal primo Giudice della ben più rilevante questione afferente alla nullità del decreto ingiuntivo per violazione del disposto di cui all'art. 163 comma 3 nr. 2 c.p.c. e 164 c.p.c.,
8 essendo certo che il soggetto a cui è rivolta l'ingiunzione è l'inesistente
“ (CHE ), corrente in Massagno- Parte_1 P.IVA_3
UG, Via Comorgio, 2”, quando invece è società di diritto lussemburghese, e non di diritto svizzero, con sede legale in
Lussemburgo, Rue de l'Eau, 18.
3) OMESSA PRONUNCIA CIRCA IL MERITO DELLA CONTROVERSIA -
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA
DELL'AVVERSA PRETESA CREDITORIA.
Infine, sostiene l'appellante che dall'erroneo accoglimento dell'eccezione preliminare è conseguita la mancata istruttoria e la conseguente mancata pronuncia circa il merito della controversia, che in questo grado intende, pertanto, nuovamente dedurre e riproporre.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
23/11/2023, si è costituita nel giudizio la , la quale in via CP_1 preliminare ha eccepito l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello per inesistenza insanabile della procura alle liti rilasciata in calce all'atto di appello.
Sostiene l'appellata che le due sottoscrizioni dei mandanti sulla procura
- rilasciata in Lussemburgo in data 11/07/2022 - sono autenticate non da un notaio, ma dall'Avv. Giacomo ND UT che, tuttavia, non avrebbe avuto alcun potere di autenticare quelle sottoscrizioni fuori dal territorio italiano. Infatti, il rilascio della procura all'estero sconterebbe i limiti del potere di autenticazione che viene territorialmente riconosciuto all'avvocato e necessiterebbe comunque della legalizzazione per acquisire efficacia nel territorio italiano.
Nel merito ha poi chiesto il rigetto l'appello sulla base delle argomentazioni svolte in primo grado e accolte dal Tribunale di Pisa, con conseguente integrale vittoria di spese.
2.3. All'udienza del 15/11/2024, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
9 - MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. Per ragioni di ordine logico, risulta opportuno esaminare preliminarmente l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello per difetto di valida procura sollevata dall'appellata
[...]
. CP_1
Osserva la Corte che in effetti la procura prodotta con l'atto di appello risulta rilasciata in Lussemburgo il 11/07/2022 dai due legali rappresentanti della e autenticata dall'Avv. Parte_1
MO ND UT. Del resto, risulta principio acquisito quello secondo cui la procura speciale di cui all'art. 83, co. 3, c.p.c. può essere rilasciata e autenticata solo in Italia (c.d. efficacia intra-territoriale della procura) e, in caso di rilascio della procura all'estero, la stessa è da considerarsi non inesistente – come sostenuto dall'appellata – ma solo nulla, con conseguente possibilità di sanatoria nei modi e nei termini di cui al novellato art. 182, co. 2, c.p.c.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, l'attivazione di tale meccanismo sanante risulterebbe finanche ultroneo, dal momento che nel giudizio di primo grado era stata prodotta una procura alle liti di contenuto assolutamente sovrapponibile a quella qui contestata rilasciata in “Como, lì
03/07/2020” espressamente anche per il grado d'appello in favore dei medesimi difensori, procura che, pertanto, deve considerarsi valida ed efficace anche nel presente giudizio.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che
“La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita” (così Cass. Sez. 3 sent. 10/12/2009 n. 25810, ma, nello stesso senso, si veda anche la precedente Cass. Sez. 1 sent. 07/04/2000 n. 4384)
L'eccezione deve essere conseguentemente rigettata.
4. Peraltro, l'appello è infondato e non merita, dunque, accoglimento.
10 4.1. Con riguardo al primo profilo (lettera A) del primo motivo di gravame relativo all'invocato mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, ritiene il Collegio che correttamente il Tribunale di Pisa
l'abbia disatteso perché basato su un presupposto erroneo.
Infatti, l'eccezione presuppone l'applicabilità dell'art. 10 del D.L. n.
145/2013 (c.d. decreto “Destinazione Italia”), convertito con Legge n.
9/2014, che ha modificato gli artt. 1, co.
1-bis e 4, del D.Lgs. n.
168/2003, e ha stabilito la competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali di Bari, Cagliari, Catania,
Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Trento e Bolzano, ma soltanto per specifiche controversie (ovvero quelle di cui all'art. 3 del
D.Lgs. n. 168/2003), tra le quali non rientra affatto il mancato pagamento di un contratto di prestazione di servizi tra due imprese, anche quando una delle due abbia – come nel caso di specie – sede all'estero.
L'eccezione deve essere pertanto rigettata perché infondata.
4.2. Col secondo profilo (B) del primo motivo di gravame si censura la circostanza, secondo la quale il Giudice di prime cure ha ritenuto, pur in assenza di validi elementi di prova, che la notifica del provvedimento monitorio fosse stata correttamente effettuata presso la filiale svizzera di in Via Comorgio n.
2 - Massagno, considerandola in definitiva Pt_1 quale la sede effettiva della società.
Anche in questo caso però il ragionamento seguito dal Tribunale risulta pienamente condivisibile, in quanto rispettoso del dettato normativo nonché della conseguente elaborazione giurisprudenziale.
Infatti, il combinato disposto degli artt. 145 c.p.c. e 46, co. 2, c.c. - per giurisprudenza pacifica (cfr., tra le tante, Cass. Sez.
6-5 ord. 18/01/2017 n. 1248 e la successiva Cass. Sez.
6-5 ord. 19/09/2017 n. 21699 richiamata nell'impugnata sentenza) - in tema di notificazione alle persone giuridiche, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, consente ai terzi di considerare come sede anche quest'ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita, invece che presso la prima, a condizione che sia accertata l'esistenza di detta
11 sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio.
Orbene, nel caso in esame ritiene la Corte che 3E Ingegneria nel corso del primo giudizio abbia pienamente assolto tale onere, avendo dato dimostrazione di una serie di circostanze, che, se unitariamente considerate, conducono ad avallare la tesi che la sede effettiva della fosse in effetti quella svizzera (sede legale - coincidente con quella Pt_1 di una moltitudine di società fiduciarie di cui sono amministratori gli stessi della società notificata - ubicata in spazi del tutto inidonei - il primo piano di un edificio a due piani che al piano terra ospita un ristorante -
a fungere quali uffici e centri direzionali;
sui siti on-line ogni recapito della società (telefonico, fax ed e-mail) è riferito alla sede svizzera, che viene indicata come sede principale, mentre non ve ne sono per quella lussemburghese).
Inoltre, nessun rilevo può assumere il fatto che sia una società di Pt_1 diritto lussemburghese e non una società di diritto svizzero, potendo in ogni caso avere – come in effetti è risultata avere – sede in Svizzera anche se costituita secondo il diritto lussemburghese.
Pertanto, la notifica deve ritenersi correttamente eseguita.
4.3. Anche il terzo profilo (C) del primo motivo relativo al mancato accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata traduzione del provvedimento in lingua inglese o francese, risulta infondato.
Sostiene l'appellante che, secondo l'art. 8 del Regolamento (CE) n.
1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, quale espressione in ambito europeo dei dettami già previsti dalla convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, il provvedimento notificato avrebbe dovuto essere tradotto in una delle due lingue ammesse dal Paese ove ha sede DE
(Lussemburgo).
Al di là della questione dell'effettiva perdurante vigenza del Regolamento citato - che l'appellata contesta – osserva il Collegio come nel caso di specie difetti proprio il presupposto della sua applicazione, atteso che si
è riconosciuta quale sede effettiva presso cui è stato correttamente
12 notificato il decreto la Svizzera – Cantone Ticino, in cui l'italiano è la lingua ufficiale.
4.4. Parimenti il secondo motivo di gravame non è fondato.
Secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe errato il Tribunale poiché non avrebbe considerato che non esiste alcuna
[...]
, corrente in Via Comorgio n. 2, Massagno-UG, con Parte_1 codice identificativo CHE mentre esiste la Numero_1 [...]
con sede in Rue de l'Eau n. 18 Lussemburgo, con codice Parte_1
Reg. Comm, N. B22507.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stato erroneamente accostato alla denominazione il codice identificativo (CHE Parte_1
108678301), che è il numero del registro di commercio svizzero, necessario per operare, anche fiscalmente, sul territorio della confederazione, mentre il codice identificativo della società risulterebbe essere “B22507”, quale numero di registro di commercio del
Lussemburgo.
Anche questa volta correttamente il Tribunale di Pisa ha ritenuto che, sulla base della consolidata giurisprudenza della la Suprema Corte – in tal senso Cass. Sez. Un., sent. 28/09/2018 n. 23620 - sia ormai definitivamente avallato il principio secondo cui l'omessa e/o erronea indicazione del codice fiscale non osta alla correttezza della notificazione là dove – come nel caso di specie - non abbia ingenerato incertezza sul destinatario.
E non può esservi dubbio che nel caso di specie tale incertezza non sussista, dal momento che il codice CHE 108678301, come chiarito dallo stesso appellante, pur non essendo il numero identificativo della società rappresenta comunque il numero del registro di commercio svizzero attribuito alla società per operare, anche fiscalmente, sul territorio della confederazione.
4.5. Anche il terzo e ultimo motivo di appello è, infine, da rigettare.
Infatti, il primo giudice non ha omesso alcunché – tanto meno una pronuncia sul merito della controversia – ma, una volta ritenuta
13 inammissibile la proposta opposizione tardiva, non ha conseguentemente potuto affrontare nel merito le questioni nella stessa contenute.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, facendo applicazione dei valori medi del corrispondente scaglione di riferimento, ma non considerandosi la fase istruttoria, che non si è tenuta.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello R.G. 1455/2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che quantifica in € 9.991,00, oltre R.F. 15% e, ove dovute, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%;
c) raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per l'appellante.
Firenze, 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est.
IE OC
NOTA: Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa IE LOCOCO - Presidente relatore
Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere
Dott.ssa Chiara ERMINI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 04/08/2022 al n. 1455 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 759/2022 del 04/06/2022, depositata il 08/06/2022 nel procedimento R.G. 2659/2020 promossa da:
(Reg. Comm. n. B22507), d'ora innanzi Parte_1 breviter anche solo “ rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Pt_1 anche disgiuntamente, dall'Avv. MO ND VESTUTI (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Lorenzo Gremigni Francini (C.F. C.F._1 [...]
); C.F._2
- appellante -
contro
:
(P.I. ), d'ora innanzi breviter anche Controparte_1 P.IVA_1
Co solo “ ”, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. IC DI GR (C.F. e dall'Avv. Beatrice CodiceFiscale_3
DUCCI TI (C.F. ); CodiceFiscale_4
- appellata -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dei sopra estesi motivi di appello, in riforma della Sentenza
Tribunale di Pisa - Dott. Daniele Mercadante del 04/06/2022 n. 759/2022 dep e publ. in data 08/06/2022, pronunziata all'esito del giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. iscritto al R.G. n. 2659/2020, notificata in data 02/07/2022, così giudicare:
I. IN VIA PRELIMINARE:
A) dichiarare l'incompetenza per territorio inderogabile del Tribunale di
Pisa in favore del Tribunale di Roma, e per l'effetto, revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 1718/2017 - iscritto al R.g. n. 4385/17, emesso in data
25/10/2017 dal Tribunale di Pisa, dichiarandolo nullo, irrito ed inefficace;
B) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare, Parte_1 dichiarare nullo, irrito ed inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1718/2017 - iscritto al R.g. n. 4385/17, emesso in data 25/10/2017 dal Tribunale di
Pisa.
II. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
C) dichiarare nulla ed inefficace la notifica del Decreto Ingiuntivo n.
1718/2017 - iscritto al R.g. n. 4385/17, emesso in data 25/10/2017 dal
Tribunale di Pisa, e per l'effetto revocarlo, dichiararlo nullo, irrito ed inefficace;
D) dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 1718/2017 - iscritto al R.g.
n. 4385/17, emesso in data 25/10/2017 dal Tribunale di Pisa per violazione degli art. 163 comma 3, n. 2 c.p.c. e 164 c.p.c., e per l'effetto, revocarlo, dichiararlo nullo, irrito ed inefficace;
E) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate C) e D), respingere le domande tutte formulate dalla
[...]
[...] , ed accertare e dichiarare non dovute, per le causali di cui Parte_2 in narrativa, le somme ingiunte con il Decreto Ingiuntivo n. 1718/2017 - iscritto al R.g. n. 4385/17, emesso in data 25/10/2017 dal Tribunale di
Pisa e, per l'effetto revocare, dichiarare nullo, irrito ed inefficace, e quindi revocare il suddetto Decreto Ingiuntivo, anche facendo ricorso all'equità.
F) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda E) ridurre il quantum preteso da alla luce dell'inadempimento di Controparte_1 questa alle obbligazioni contrattualmente assunte, come risulterà in corso di causa.
III) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”; per l'appellata:
“In via preliminare e con rilievo officioso:
Chiede che l'appello principale di sia dichiarato Parte_3 improcedibile/inammissibile, per inesistenza e insanabilità della procura
(mai) conferita per l'atto di appello.
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, poiché manifestamente infondato per i motivi ampiamente esposti in narrativa, respingere l'appello promosso contro la sentenza del Tribunale di Pisa, n. 759/22, R.G.
2659/2020, Dott. Daniele Mercadante, confermandola, quindi, in ogni sua statuizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Pisa, n. 1718/2017, del 25.10.2017, oggi opposto.
In subordine, nella denegata ipotesi di riforma dell'appellata sentenza, sulla scorta di quanto asserito ed allegato nel giudizio di primo grado da parte della scrivente difesa: per tutti i motivi ampiamente esposti, riservata la possibilità di ulteriormente produrre, allegare e dedurre, oltre che formulare istanze istruttorie, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in via principale:
A) respingere l'opposizione avversaria in quanto tardiva, comunque inammissibile, oltre che infondata in fatto e diritto,
3 B) conseguentemente a quanto sub A) e/o B), confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Pisa, n. 1718/2017, del 25.10.2017, oggi opposto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi che alcuna delle eccezioni degli opponenti sia accolta voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita condannare
l'opponente appellante al pagamento del compenso dovuto all'opposta, per la prestazione d'opera resa alla medesima opponente appellante, nell'importo maggiore o minore che la stessa Corte ritenga congruo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, in ogni caso, rigettando tutte le domande dell'opponente, in quanto infondate in fatto e diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, con spese generali ed accessori di legge”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione notificato il 20/07/2020 proponeva Pt_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1718/2017 emesso dal Tribunale di Pisa in data 25/10/2017, col quale si ingiungeva di pagare alla l'importo di € 116.000,00 oltre interessi Controparte_1
e spese di procedimento a titolo di compensi non corrisposti per l'opera di progettazione di una centrale termoelettrica (poi non realizzata), sostenendo di avere avuto conoscenza del provvedimento monitorio solo Co in quanto (e quando) radicava presso la Pretura di UG (Svizzera) il procedimento di “exequatur” al fine di ottenere il riconoscimento dell'efficacia del decreto ingiuntivo sul territorio elvetico.
A fondamento della invocata nullità del decreto opposto sosteneva che:
- il decreto ingiuntivo sarebbe stato richiesto nei confronti di tale
[...]
corrente in Via Comorgio n. 2, Lassagno-UG Parte_1
(Svizzera), dove sarebbe anche stato notificato, mentre essa, società di diritto lussemburghese, avrebbe avuto la propria sede legale in Rue de
L'Eau n. 18, Lussemburgo;
- inoltre, il decreto sarebbe stato richiesto ed emesso nei confronti di un soggetto giuridico individuato tramite il codice fiscale P.IVA_2
4 che sarebbe un identificativo elvetico riferito alla propria succursale, diverso da quello dell'opponente, che sarebbe B22507, rilasciato dalle autorità lussemburghesi;
- in ogni caso, la notifica effettuata in territorio elvetico presso la propria succursale non sarebbe stata idonea a portarla a conoscenza dell'esistenza dell'atto;
- inoltre, in considerazione del fatto che la corretta notifica avrebbe dovuto effettuarsi in Lussemburgo, l'atto avrebbe dovuto essere accompagnato da una traduzione in lingua francese o inglese, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15.11.1965.
Eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa in favore di quello di Roma, sulla base del fatto che, in quanto impresa con sede all'estero, sarebbe applicabile l'art. 10 del D.L. n. 145/2013, convertito nella Legge n. 9/2014, che fonderebbe una competenza funzionale e inderogabile.
Nel merito, infine, rappresentava che la pretesa non sarebbe stata provata, in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso sulla sola base di fatture commerciali, che un contratto concluso tra le parti il
30/11/2009 non sarebbe stato adempiuto dalla stessa 3E Ingegneria per ritardo nella prestazione, che la pretesa legata ad altro contratto concluso tra le parti il 26/04/2010 non sarebbe esigibile per mancato avveramento di condizione sospensiva, cagionato peraltro dal predetto ritardo.
1.2. in data 20/11/2020, si costituiva in giudizio la Controparte_1 sostenendo che la notifica sarebbe stata correttamente indirizzata, in quanto:
- la sede presso la quale sarebbe avvenuta la notificazione sarebbe da intendersi quella effettiva della opposta, laddove quella lussemburghese sarebbe fittizia;
- gli amministratori dell'opposta sarebbero, infatti, contemporaneamente amministratori di centinaia di società, molte delle quali avrebbero la propria sede presso lo stesso indirizzo di Rue de l'Eau n. 18,
Lussemburgo, in virtù di un mandato fiduciario attribuito a una società ivi stabilita, tale DU Sa;
5 - anche una semplice ricerca sul motore di ricerca Google restituirebbe il nome di numerose società che avrebbero la propria sede all'indirizzo indicato, il quale però corrisponderebbe ad un piccolo edificio a due piani, il piano terreno del quale sarebbe occupato, peraltro, da un ristorante;
- sulla propria pagina del social network LinkedIn, del resto, la si Pt_1 presenterebbe come “incorporated under the law of Luxembourg with an operative branch in Massagno Switzerland” (costituita secondo le leggi del
Lussemburgo e con una filiale operativa in Massagno Svizzera);
- tale sede sarebbe indicata nel medesimo sito internet come la principale
- e quelle lussemburghese e milanese dovrebbero di conseguenza ritenersi secondarie - atteso che detto sito fornirebbe un indirizzo e-mail esclusivamente con riguardo alla sede elvetica, mentre della sede lussemburghese il sito istituzionale non fornirebbe alcun recapito.
Proseguiva rappresentando che, anche se si fosse ritenuto che la notifica non fosse stata correttamente indirizzata, essa sarebbe comunque pervenuta al direttore esecutivo, Sig. l'unico Persona_1 amministratore di fatto della società, di modo che quest'ultima avrebbe avuto sostanziale ed effettiva conoscenza del decreto;
che in ogni caso i termini per una opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650, c.p.c., sarebbero comunque già scaduti;
che, in definitiva, se l'opposta avesse voluto opporsi al decreto in quanto soggetto distinto dalla società lussemburghese, non avrebbe dovuto fare ricorso all'opposizione tardiva, come ha ritenuto di fare, bensì a quella di terzo;
che, in ogni caso, il Tribunale di Pisa sarebbe competente sulla base del dettato dell'art. 5, co.
1-bis, del D.Lgs n. 168/2003.
Nel merito, insisteva, infine, per la fondatezza della pretesa creditoria riconosciuta nel procedimento monitorio.
1.3. La causa veniva istruita mediante le sole prove documentali e, successivamente, il Tribunale di Pisa, con la sentenza a verbale n.
759/2022, dichiarava la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando a rifondere alla 3E le spese relative al giudizio. Pt_1
6 In particolare, il Tribunale riteneva che la avesse Controparte_1 adempiuto all'onere della prova, su di essa incombente, al fine di dimostrare che: a) la sede legale della in Lussemburgo era un mero Pt_1 recapito;
b) l'unica sede pienamente operativa della stessa fosse da considerarsi quella elvetica;
e che, dunque: c) quella elvetica dovesse, per necessità logica, considerarsi la sede effettiva della società opponente.
Respingeva altresì l'eccezione relativa alla mancata traduzione del provvedimento, alla luce del fatto che l'originaria notifica del decreto ingiuntivo, eseguita nella Confederazione Elvetica, doveva ritenersi effettuata presso la sede effettiva, dove l'italiano è una delle lingue ufficiali.
Infine, con riguardo all'allegata erroneità dell'indicazione del codice fiscale dell'opponente, concludeva che, sulla base della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'eventuale errore non osta alla correttezza della notificazione se non ingenera incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto, circostanza che non poteva ritenersi avvenuta nel caso di specie.
2. Il giudizio di appello.
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo in data
04/08/2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, enunciando i seguenti motivi.
1) ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO
DELLA DECISIONE E FALSA ED OMESSA APPLICAZIONE DI NORME DI
LEGGE SULLE QUALI IL TRIBUNALE HA FONDATO LA PROPRIA
DECISIONE
A) IN ORDINE ALL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
FORMULATA DALL'OPPONENTE
Il primo Giudice avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza, omettendo di considerare che l'art. 10 del D.L. 145/2013
(c.d. decreto “Destinazione Italia”), convertito con Legge n. 9/2014, ha modificato gli artt. 1, co.
1-bis e 4, del D.Lgs. n. 168/2003, stabilendo la competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali di Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma,
7 Torino, Venezia, Trento e Bolzano per le controversie che coinvolgono società che abbiano sede all'estero.
Quindi, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Roma.
B) IN ORDINE ALLA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE PRESSO LA SEDE
SVIZZERA DI MEDEA.
Avrebbe errato poi il Giudice di prime cure nel ritenere, pur in assenza di prova raggiunta sul punto, che la notifica del provvedimento monitorio fosse correttamente avvenuta presso la filiale svizzera di in Via Pt_1
Comorgio 2, Massagno (Svizzera) considerandola quale sede “effettiva” della società. Pur in assenza di alcun apprezzabile elemento di prova sul punto, infatti, il Tribunale sostiene, difatti, che la sede di in Pt_1
Lussemburgo sarebbe una sede fittizia, omettendo la fondamentale circostanza che è “società di diritto lussemburghese, con sede in Pt_1
Lussemburgo”.
C) IN ORDINE ALLA NULLITA' DELLA NOTIFICA DEL DECRETO
INGIUNTIVO.
Si contesta altresì il mancato accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione relativa alla mancata traduzione del provvedimento in lingua inglese o francese, ovvero le due lingue ammesse dal Paese ove ha sede DE (Lussemburgo), ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n.
1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, quale espressione in ambito europeo dei dettami già previsti dalla convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.
2) OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA L'ECCEZIONE
DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA E DI NULLITA' DEL
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO E DEL PEDISSEQUO
PROVVEDIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 163 COMMA 3
NR. 2 C.P.C. e 164 C.P.C.
Errata e omissiva sarebbe poi la derubricazione a “mera questione di indicazione del Codice Fiscale” operata dal primo Giudice della ben più rilevante questione afferente alla nullità del decreto ingiuntivo per violazione del disposto di cui all'art. 163 comma 3 nr. 2 c.p.c. e 164 c.p.c.,
8 essendo certo che il soggetto a cui è rivolta l'ingiunzione è l'inesistente
“ (CHE ), corrente in Massagno- Parte_1 P.IVA_3
UG, Via Comorgio, 2”, quando invece è società di diritto lussemburghese, e non di diritto svizzero, con sede legale in
Lussemburgo, Rue de l'Eau, 18.
3) OMESSA PRONUNCIA CIRCA IL MERITO DELLA CONTROVERSIA -
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA
DELL'AVVERSA PRETESA CREDITORIA.
Infine, sostiene l'appellante che dall'erroneo accoglimento dell'eccezione preliminare è conseguita la mancata istruttoria e la conseguente mancata pronuncia circa il merito della controversia, che in questo grado intende, pertanto, nuovamente dedurre e riproporre.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
23/11/2023, si è costituita nel giudizio la , la quale in via CP_1 preliminare ha eccepito l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello per inesistenza insanabile della procura alle liti rilasciata in calce all'atto di appello.
Sostiene l'appellata che le due sottoscrizioni dei mandanti sulla procura
- rilasciata in Lussemburgo in data 11/07/2022 - sono autenticate non da un notaio, ma dall'Avv. Giacomo ND UT che, tuttavia, non avrebbe avuto alcun potere di autenticare quelle sottoscrizioni fuori dal territorio italiano. Infatti, il rilascio della procura all'estero sconterebbe i limiti del potere di autenticazione che viene territorialmente riconosciuto all'avvocato e necessiterebbe comunque della legalizzazione per acquisire efficacia nel territorio italiano.
Nel merito ha poi chiesto il rigetto l'appello sulla base delle argomentazioni svolte in primo grado e accolte dal Tribunale di Pisa, con conseguente integrale vittoria di spese.
2.3. All'udienza del 15/11/2024, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
9 - MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. Per ragioni di ordine logico, risulta opportuno esaminare preliminarmente l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello per difetto di valida procura sollevata dall'appellata
[...]
. CP_1
Osserva la Corte che in effetti la procura prodotta con l'atto di appello risulta rilasciata in Lussemburgo il 11/07/2022 dai due legali rappresentanti della e autenticata dall'Avv. Parte_1
MO ND UT. Del resto, risulta principio acquisito quello secondo cui la procura speciale di cui all'art. 83, co. 3, c.p.c. può essere rilasciata e autenticata solo in Italia (c.d. efficacia intra-territoriale della procura) e, in caso di rilascio della procura all'estero, la stessa è da considerarsi non inesistente – come sostenuto dall'appellata – ma solo nulla, con conseguente possibilità di sanatoria nei modi e nei termini di cui al novellato art. 182, co. 2, c.p.c.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, l'attivazione di tale meccanismo sanante risulterebbe finanche ultroneo, dal momento che nel giudizio di primo grado era stata prodotta una procura alle liti di contenuto assolutamente sovrapponibile a quella qui contestata rilasciata in “Como, lì
03/07/2020” espressamente anche per il grado d'appello in favore dei medesimi difensori, procura che, pertanto, deve considerarsi valida ed efficace anche nel presente giudizio.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che
“La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita” (così Cass. Sez. 3 sent. 10/12/2009 n. 25810, ma, nello stesso senso, si veda anche la precedente Cass. Sez. 1 sent. 07/04/2000 n. 4384)
L'eccezione deve essere conseguentemente rigettata.
4. Peraltro, l'appello è infondato e non merita, dunque, accoglimento.
10 4.1. Con riguardo al primo profilo (lettera A) del primo motivo di gravame relativo all'invocato mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, ritiene il Collegio che correttamente il Tribunale di Pisa
l'abbia disatteso perché basato su un presupposto erroneo.
Infatti, l'eccezione presuppone l'applicabilità dell'art. 10 del D.L. n.
145/2013 (c.d. decreto “Destinazione Italia”), convertito con Legge n.
9/2014, che ha modificato gli artt. 1, co.
1-bis e 4, del D.Lgs. n.
168/2003, e ha stabilito la competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali di Bari, Cagliari, Catania,
Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Trento e Bolzano, ma soltanto per specifiche controversie (ovvero quelle di cui all'art. 3 del
D.Lgs. n. 168/2003), tra le quali non rientra affatto il mancato pagamento di un contratto di prestazione di servizi tra due imprese, anche quando una delle due abbia – come nel caso di specie – sede all'estero.
L'eccezione deve essere pertanto rigettata perché infondata.
4.2. Col secondo profilo (B) del primo motivo di gravame si censura la circostanza, secondo la quale il Giudice di prime cure ha ritenuto, pur in assenza di validi elementi di prova, che la notifica del provvedimento monitorio fosse stata correttamente effettuata presso la filiale svizzera di in Via Comorgio n.
2 - Massagno, considerandola in definitiva Pt_1 quale la sede effettiva della società.
Anche in questo caso però il ragionamento seguito dal Tribunale risulta pienamente condivisibile, in quanto rispettoso del dettato normativo nonché della conseguente elaborazione giurisprudenziale.
Infatti, il combinato disposto degli artt. 145 c.p.c. e 46, co. 2, c.c. - per giurisprudenza pacifica (cfr., tra le tante, Cass. Sez.
6-5 ord. 18/01/2017 n. 1248 e la successiva Cass. Sez.
6-5 ord. 19/09/2017 n. 21699 richiamata nell'impugnata sentenza) - in tema di notificazione alle persone giuridiche, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, consente ai terzi di considerare come sede anche quest'ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita, invece che presso la prima, a condizione che sia accertata l'esistenza di detta
11 sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio.
Orbene, nel caso in esame ritiene la Corte che 3E Ingegneria nel corso del primo giudizio abbia pienamente assolto tale onere, avendo dato dimostrazione di una serie di circostanze, che, se unitariamente considerate, conducono ad avallare la tesi che la sede effettiva della fosse in effetti quella svizzera (sede legale - coincidente con quella Pt_1 di una moltitudine di società fiduciarie di cui sono amministratori gli stessi della società notificata - ubicata in spazi del tutto inidonei - il primo piano di un edificio a due piani che al piano terra ospita un ristorante -
a fungere quali uffici e centri direzionali;
sui siti on-line ogni recapito della società (telefonico, fax ed e-mail) è riferito alla sede svizzera, che viene indicata come sede principale, mentre non ve ne sono per quella lussemburghese).
Inoltre, nessun rilevo può assumere il fatto che sia una società di Pt_1 diritto lussemburghese e non una società di diritto svizzero, potendo in ogni caso avere – come in effetti è risultata avere – sede in Svizzera anche se costituita secondo il diritto lussemburghese.
Pertanto, la notifica deve ritenersi correttamente eseguita.
4.3. Anche il terzo profilo (C) del primo motivo relativo al mancato accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata traduzione del provvedimento in lingua inglese o francese, risulta infondato.
Sostiene l'appellante che, secondo l'art. 8 del Regolamento (CE) n.
1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, quale espressione in ambito europeo dei dettami già previsti dalla convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, il provvedimento notificato avrebbe dovuto essere tradotto in una delle due lingue ammesse dal Paese ove ha sede DE
(Lussemburgo).
Al di là della questione dell'effettiva perdurante vigenza del Regolamento citato - che l'appellata contesta – osserva il Collegio come nel caso di specie difetti proprio il presupposto della sua applicazione, atteso che si
è riconosciuta quale sede effettiva presso cui è stato correttamente
12 notificato il decreto la Svizzera – Cantone Ticino, in cui l'italiano è la lingua ufficiale.
4.4. Parimenti il secondo motivo di gravame non è fondato.
Secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe errato il Tribunale poiché non avrebbe considerato che non esiste alcuna
[...]
, corrente in Via Comorgio n. 2, Massagno-UG, con Parte_1 codice identificativo CHE mentre esiste la Numero_1 [...]
con sede in Rue de l'Eau n. 18 Lussemburgo, con codice Parte_1
Reg. Comm, N. B22507.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stato erroneamente accostato alla denominazione il codice identificativo (CHE Parte_1
108678301), che è il numero del registro di commercio svizzero, necessario per operare, anche fiscalmente, sul territorio della confederazione, mentre il codice identificativo della società risulterebbe essere “B22507”, quale numero di registro di commercio del
Lussemburgo.
Anche questa volta correttamente il Tribunale di Pisa ha ritenuto che, sulla base della consolidata giurisprudenza della la Suprema Corte – in tal senso Cass. Sez. Un., sent. 28/09/2018 n. 23620 - sia ormai definitivamente avallato il principio secondo cui l'omessa e/o erronea indicazione del codice fiscale non osta alla correttezza della notificazione là dove – come nel caso di specie - non abbia ingenerato incertezza sul destinatario.
E non può esservi dubbio che nel caso di specie tale incertezza non sussista, dal momento che il codice CHE 108678301, come chiarito dallo stesso appellante, pur non essendo il numero identificativo della società rappresenta comunque il numero del registro di commercio svizzero attribuito alla società per operare, anche fiscalmente, sul territorio della confederazione.
4.5. Anche il terzo e ultimo motivo di appello è, infine, da rigettare.
Infatti, il primo giudice non ha omesso alcunché – tanto meno una pronuncia sul merito della controversia – ma, una volta ritenuta
13 inammissibile la proposta opposizione tardiva, non ha conseguentemente potuto affrontare nel merito le questioni nella stessa contenute.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, facendo applicazione dei valori medi del corrispondente scaglione di riferimento, ma non considerandosi la fase istruttoria, che non si è tenuta.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello R.G. 1455/2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che quantifica in € 9.991,00, oltre R.F. 15% e, ove dovute, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%;
c) raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per l'appellante.
Firenze, 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est.
IE OC
NOTA: Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
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