Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione 1 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Concetta Elda Caprino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14822/2013 R.G. cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. 3685/2014 RG promossa da:
(prima s.p.a.) in liquidazione in concordato preventivo (P.I. , in CP_1 P.IVA_1
proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell costituita con le imprese CP_2
e (P.Iva Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
) , in persona del legale rappresentante pt, P.IVA_1
(prima s.p.a.). in liquidazione in concordato preventivo, (P.I. ), CP_1 P.IVA_1
nella qualità di capogruppo mandataria dell costituita con le imprese CP_2
e CP_6 Parte_1 Controparte_5 CP_7
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia del foro di Roma e domiciliata presso lo studio dell'avv Cristiano Iannitelli del foro di CP_5
-ATTRICE-
contro
:
(C.F. ) oggi Controparte_8 P.IVA_2
, in persona Controparte_9
del legale rappresentante pt, con il patrocinio dell'avv. MASSARI ROBERTO del foro di Brescia
CONVENUTA pagina 1 di 32
Le parti hanno concluso come da fogli allegati all'udienza dell'11.9.2024, che qui si riportano per esteso.
Per l'attrice:
“A) In relazione al giudizio r.g. 14822/2013
1) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che l' Controparte_8
è tenuta a corrispondere alla società in proprio e
[...] CP_10
nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con le imprese CP_3
e le somme di cui alle riserve
[...] Controparte_4 Controparte_5
iscritte in calce al certificato di collaudo, tutte incluse e nessuna esclusa, e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, al pagamento in favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, della somma complessiva di € 42.628.362,06, oltre I.V.A. di legge, ovvero al maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia per i titoli tutti dedotti nelle riserve;
2) condannare l' al pagamento Controparte_8
in favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, dei danni derivanti dalla riduzione della capacità operativa dell'Impresa conseguente alla mancata disponibilità finanziaria delle somme che le spettavano alle varie date e non pagate, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia.
3) condannare l' al pagamento Controparte_8
in favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, di € 8.852.783, 31, o della diversa somma ritenuta di giustizia, in ragione del del danno curriculare subito;
4) condannare l' al pagamento Controparte_8
in favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, di € 20.000.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, in ragione del del danno d'immagine subito;
5) condannare l' al pagamento, Controparte_8
sulle predette somme, di quanto risulterà per aggiornamento e/o rivalutazione in base agli indici ISTAT riferentesi a categorie produttive, nonché degli interessi legali e pagina 2 di 32 moratori maturati e maturandi dal dovuto al saldo su tutte le somme liquidate a favore dell'attrice nella misura pro tempore prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 o in subordine al tasso legale pro tempore nonché al risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 1224 c.c. in misura pari al tasso Euribor pro tempore maggiorato di cinque punti percentuali ovvero, in subordine, alla svalutazione monetaria intercorsa secondo indici I.S.T.A.T.;
6) condannare l al pagamento Controparte_8
degli interessi anatocistici sulle somme che saranno liquidate a titolo di interessi, a decorrere dalla notifica del presente atto;
7) in via meramente subordinata, considerato che in ragione dei maggiori magisteri eseguiti, degli oneri economici per differimento del termine per la esecuzione dei lavori, per arbitraria sospensione, per fermi cantiere, per detrazioni, (tutte causali di cui si dà debito conto nelle riserve) è derivato un vantaggio indebito per l' , Controparte_8
con nocumento per l' , o comunque un danno ingiusto all' accertare e CP_11 CP_2
dichiarare il diritto dell'attrice di vedersi riconoscere tutti gli importi delle precedenti domande, ovvero dei diversi importi che risulteranno di giustizia a titolo di indebito arricchimento e ai sensi dell'art. 2041 c.c. o a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., con ogni consequenziale statuizione di condanna dell Controparte_8
a favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata,
[...]
anche in ordine all'aggiornamento, rivalutazione ed interessi;
8) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la pretestuosità e/o l'infondatezza e/o l'erroneità delle detrazioni, penali e degli ulteriori addebiti indicati nel certificato di collaudo e che pertanto nulla è dovuto all Controparte_8
da parte della e delle imprese del raggruppamento
[...] CP_11 [...]
in concordato preventivo, in amministrazione straordinaria, CP_10 Controparte_3
e in conseguenza del Controparte_12 Controparte_5
certificato di collaudo e della nota dell' dell'11 aprile 2013; in via Controparte_8
subordinata, accertare e dichiarare che è dovuta la minor somma ritenuta di giustizia.
pagina 3 di 32 In ogni caso, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondata la domanda riconvenzionale della ed Controparte_8
accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell di applicare le Controparte_8
penali ed il diritto dell in relazione alle riserve dalla n. 42 alla n. 200 ed alle CP_11
successive riserve dalla n. 201 alla n. 219, e per effetto delle successive vicende dell'appalto, alla concessione di una congrua proroga dei termini dell'appalto con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione di qualsiasi penale. In via subordinata, accertare l'intervenuta decadenza e/o comunque l'insussistenza del diritto dell di applicare le penali di cui all'art. 17 del contratto d'appalto. Controparte_8
In via ulteriormente gradata, accertare l'intervenuta decadenza e/o comunque l'insussistenza del diritto di applicare le penali quantomeno sino al 31.12.2010. In via ancor più subordinata, accertare l'intervenuta decadenza e/o comunque l'insussistenza del diritto di applicare le penali sino al 30.04.2010, data di ultimazione fissata nel verbale del 16.11.2009, o al 22.04.2010, data di contabilizzazione del SAL n. 20. In via estremamente gradata, ridurre, anche equitativamente ex art. 1384 c.c., l'importo della penale che dovesse venire a determinarsi alla luce dell'accoglimento di tutte le domande subordinate sopra formulate.
9) condannare l alla rifusione di Controparte_8
spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso forfettario ex art. 14 T.P., addizionale c.n.p.a. ed i.v.a. oltre al contributo unificato nonché alle eventuali spese di c.t.u. e c.t.p.
B) in relazione al giudizio R.G. 3685/2014:
1) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che l' Controparte_8
è tenuta a corrispondere alla società in proprio e
[...] CP_10
nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con le imprese
[...]
le somme di cui alle riserve iscritte CP_13 Controparte_5 CP_7
in calce al certificato di collaudo, tutte incluse e nessuna esclusa, e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, al pagamento in favore dell'attrice, sia in pagina 4 di 32 proprio sia nella qualità sopra indicata, della somma complessiva di € 8.103.986,08, oltre I.V.A. di legge, ovvero al maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia per i titoli tutti dedotti nelle riserve;
2) condannare l' al pagamento Controparte_8
in favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, dei danni derivanti dalla riduzione della capacità operativa dell'Impresa conseguente alla mancata disponibilità finanziaria delle somme che le spettavano alle varie date e non pagate, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia.
3) condannare l' al pagamento Controparte_8
in favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, di € 962.551,41, o della diversa somma ritenuta di giustizia, in ragione del danno curriculare subito;
4) condannare l' al pagamento, Controparte_8
sulle predette somme, di quanto risulterà per aggiornamento e/o rivalutazione in base agli indici ISTAT riferentesi a categorie produttive, nonché degli interessi legali e moratori maturati e maturandi dal dovuto al saldo su tutte le somme liquidate a favore dell'attrice nella misura pro tempore prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 o in subordine al tasso legale pro tempore nonché al risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 1224 c.c. in misura pari al tasso Euribor pro tempore maggiorato di cinque punti percentuali ovvero, in subordine, alla svalutazione monetaria intercorsa secondo indici I.S.T.A.T.;
5) condannare l' al pagamento Controparte_8
degli interessi anatocistici sulle somme che saranno liquidate a titolo di interessi, a decorrere dalla notifica del presente atto;
6) in via meramente subordinata, considerato che in ragione dei maggiori magisteri eseguiti, degli oneri economici per differimento del termine per la esecuzione dei lavori, per arbitraria sospensione, per fermi cantiere, per detrazioni, (tutte causali di cui si dà debito conto nelle riserve) è derivato un vantaggio indebito per l' , Controparte_8
con nocumento per l' , o comunque un danno ingiusto all' accertare e CP_11 CP_2
dichiarare il diritto dell'attrice di vedersi riconoscere tutti gli importi delle precedenti pagina 5 di 32 domande, ovvero dei diversi importi che risulteranno di giustizia a titolo di indebito arricchimento e ai sensi dell'art. 2041 c.c. o a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., con ogni consequenziale statuizione di condanna dell Controparte_8
a favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata,
[...]
anche in ordine all'aggiornamento, rivalutazione ed interessi;
7) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la pretestuosità e/o l'infondatezza e/o l'erroneità delle detrazioni, penali e degli ulteriori addebiti indicati nel certificato di collaudo e che pertanto nulla è dovuto all Controparte_8
da parte della e delle imprese del raggruppamento
[...] CP_11 [...]
in concordato preventivo, CP_10 Controparte_13 Controparte_5
in conseguenza del certificato di collaudo;
in via subordinata, accertare e CP_7
dichiarare che è dovuta la minor somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell di Controparte_8
applicare le penali ed il diritto dell'ATI Dec, in relazione alle riserve dalla n. 1 alla n. 29 ed alle successive riserve dalla n. 30 alla n.42, e per effetto delle successive vicende dell'appalto, alla concessione di una congrua proroga dei termini dell'appalto con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione di qualsiasi penale. In via subordinata, accertare l'intervenuta decadenza e/o comunque l'insussistenza del diritto dell di applicare le penali di cui all'art. 23 del contratto d'appalto. Controparte_8
In via ulteriormente gradata, accertare l'intervenuta decadenza e/o comunque l'insussistenza del diritto di applicare le penali quantomeno sino al 31.12.2010.
In via ancor più subordinata, accertare l'intervenuta decadenza e/o comunque l'insussistenza del diritto di applicare le penali sino al 20.04.2010, data di contabilizzazione del SAL n. 10. In via estremamente gradata, ridurre, anche equitativamente ex art. 1384 c.c., l'importo della penale che dovesse venire a determinarsi alla luce dell'accoglimento di tutte le domande subordinate sopra formulate.
pagina 6 di 32 8) condannare l alla rifusione di Controparte_8
spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso forfettario ex art. 14 T.P., addizionale c.n.p.a. ed i.v.a. oltre al contributo unificato nonché alle eventuali spese di c.t.u. e c.t.p.
C) In relazione ad entrambi i giudizi.
In via istruttoria e per quanto d'occorrenza, si reiterano tutte le ulteriori istanze e Contr richieste formulate dai CTP di con le proprie osservazioni alla CTU.”
Per la convenuta:
“-QUANTO ALLA CAUSA 14822 R.G.
Voglia il Tribunale, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta
Nel merito: respingersi, in quanto inammissibili ed infondate, le domande tutte proposte dalla attrice.
In via riconvenzionale:
-in principalità: previo accertamento che il ritardo complessivo accumulato dalla attrice sul termine contrattuale di ultimazione delle opere ammonta a giorni 430 e, per quanto alla presente causa, a giorni 108, condannare l'attrice, ex art. 17 c.1 lett. a) del contratto d'appalto principale, al pagamento della somma di €. 5.201.282,16 con rivalutazione ed interessi. Operarsi, nel denegato caso di accoglimento totale o parziale delle domande attrici, la compensazione tra gli opposti crediti - debiti.
In via riconvenzionale subordinata: in riferimento e per effetto della sentenza della Corte
d'Appalto di Brescia n. 1021/2023, pronunciata inter partes sul rapporto contrattuale di causa e dimessa nel presente giudizio, previo accertamento che il ritardo complessivo accumulato dalla attrice sul termine contrattuale ammonta a giorni 430 e, per quanto alla presente causa, a giorni 108, condannare l'attrice ex art. 17, c. 1 lett. a) del contratto d'appalto principale al pagamento della somma di 2.080.512,86 pari al 40% della somma di €. 5.201.282,16, con rivalutazione ed interessi.
Operarsi, nel denegato caso di accoglimento totale o parziale delle domande attrici, la compensazione tra gli opposti crediti-debiti.
pagina 7 di 32 -QUANTO ALLA CAUSA N. 3685 R.G.
-Nel merito: respingersi le domande tutte proposte dalla attrice, in quanto inammissibili ed infondate.
In via riconvenzionale:
-in principalità: previo accertamento che il ritardo complessivo accumulato dalla attrice sul termine contrattuale di ultimazione dell'opera ammonta a giorni 430, e, per quanto alla presente causa, a giorni 99 di ritardo, condannare l'attrice a sensi dell'art. 23 del contratto di appalto integrativo, al pagamento della somma di €. 538.771,86, con rivalutazione ed interessi.
Operarsi, nel denegato caso di accoglimento totale o parziale delle domande attrici, la compensazione tra gli opposti crediti – debiti.
In via riconvenzionale subordinata: in riferimento e per gli effetti della sentenza della
Corte d'Appello di Brescia n. 1021/2023 pronunciata inter partes sul rapporto contrattuale di causa e dimessa nel presente giudizio, previo accertamento che il ritardo complessivo accumulato della attrice sul termine contrattuale ammonta a giorni 430 e, per quanto alla presente causa, a giorni 99, condannare l'attrice ex art. 23 del contratto di appalto integrativo, al pagamento della somma di €. 215.508,744 pari al 40% della somma di €. 538.771,86 con rivalutazione ed interessi.
Operarsi, nel denegato caso di accoglimento totale o parziale delle domande attrici, la compensazione tra gli opposti debiti-crediti.
In ogni caso, spese e compenso professionale rifusi.”
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato il 19.12.2013 ed iscritto al n. r.g. 14822/2013, la società CP_10
in concordato preventivo, ora in concordato preventivo, in proprio e Controparte_14
nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con le imprese CP_3
e ha citato in giudizio
[...] Controparte_4 Controparte_5
l' ora Controparte_8 Controparte_9
per sentirla condannare, in relazione al contratto d'appalto stipulato in data
[...]
pagina 8 di 32 6.05.2005 ed inerente i lavori per la costruzione del nuovo Ospedale di in CP_5
località "Trucca” (c.d. appalto principale), al pagamento: - degli importi oggetto delle riserve dalla n. 201 alla n. 219 iscritte in calce al conto finale e confermate nel certificato di collaudo inerenti il contratto per la costruzione del nuovo ospedale di in CP_5
località "Trucca”, stipulato in data 6 maggio 2005 nonché degli importi oggetto delle ulteriori riserve di cui agli all. A, B, C, D, E, alla riserva iscritta in calce al certificato di collaudo;
il tutto, per un importo complessivo di € 42.628.362,06 (o della diversa somma ritenuta di giustizia); - dei danni subiti per effetto della perdurante esecuzione del contratto d'appalto e per l'abnorme durata dei lavori, con particolare riferimento al
“danno curriculare”, per un importo di € 8.852.783, 31 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) ed al danno d'immagine, per un importo di € 20.000.000,00 (o nel diverso importo ritenuto di giustizia); - degli accessori (rivalutazione, interessi legali e moratori, danni da riduzione capacità operativa); - in via subordinata, degli stessi importi di cui sopra anche a titolo di indebito arricchimento ed ai sensi dell'art. 2041 c.c. o a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., oltre aggiornamento, rivalutazione ed interessi legali e moratori.
In particolare ha formulato le seguenti letterali conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bergamo, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domande disattese: 1) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che l' Controparte_8
è tenuta a corrispondere alla società in proprio e nella
[...] CP_10
qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con le imprese CP_3
e le somme di cui alle riserve
[...] Controparte_4 Controparte_5
iscritte in calce al certificato di collaudo, tutte incluse e nessuna esclusa, in narrativa riportate, e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, al pagamento in favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, della somma complessiva di € 42.628.362,06, oltre I.V.A. di legge, ovvero al maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia per i titoli tutti dedotti nelle riserve;
2) condannare l' Controparte_8
pagina 9 di 32 al pagamento in favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, CP_8
dei danni derivanti dalla riduzione della capacità operativa dell'Impresa conseguente alla mancata disponibilità finanziaria delle somme che le spettavano alle varie date e non pagate, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia. 3) condannare l' al Controparte_8
pagamento in favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, di €
8.852.783, 31, o della diversa somma ritenuta di giustizia, in ragione del danno curriculare subito;
4) condannare l' Controparte_8
al pagamento in favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata,
[...]
di € 20.000.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, in ragione del danno d'immagine subito;
5) condannare l' Controparte_8
al pagamento, sulle predette somme, di quanto risulterà per aggiornamento e/o
[...]
rivalutazione in base agli indici ISTAT riferentesi a categorie produttive, nonché degli interessi legali e moratori maturati e maturandi dal dovuto al saldo su tutte le somme liquidate a favore dell'attrice nella misura pro tempore prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 o in subordine al tasso legale pro tempore nonché al risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 1224 c.c. in misura pari al tasso Euribor pro tempore maggiorato di cinque punti percentuali ovvero, in subordine, alla svalutazione monetaria intercorsa secondo indici
I.S.T.A.T.; 6) condannare l' al Controparte_8
pagamento degli interessi anatocistici sulle somme che saranno liquidate a titolo di interessi, a decorrere dalla notifica del presente atto;
7) in via meramente subordinata, considerato che in ragione dei maggiori magisteri eseguiti, degli oneri economici per differimento del termine per la esecuzione dei lavori, per arbitraria sospensione, per fermi cantiere, per detrazioni, (tutte causali di cui si dà debito conto nelle riserve in narrativa riportate) è derivato un vantaggio indebito per l con Controparte_8
nocumento per l o comunque un danno ingiusto all' accertare e CP_11 CP_2
dichiarare il diritto dell'attrice di vedersi riconoscere tutti gli importi delle precedenti domande, ovvero dei diversi importi che risulteranno di giustizia a titolo di indebito pagina 10 di 32 arricchimento e ai sensi dell'art. 2041 c.c. o a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., con ogni consequenziale statuizione di condanna dell Controparte_8
a favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata,
[...]
anche in ordine all'aggiornamento, rivalutazione ed interessi;
8) accertare e dichiarare che nulla è dovuto all' da parte Controparte_8
Contr della e delle imprese del raggruppamento S.p.A. in concordato CP_11
preventivo, , Controparte_15 Controparte_12
e in conseguenza del certificato di collaudo e
[...] Controparte_5
della nota dell dell'11 aprile 2013; in via subordinata, accertare e Controparte_8
dichiarare che è dovuta la minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di applicare le penali ed il Controparte_8
diritto dell'ATI Dec, in relazione alle riserve dalla n. 42 alla n. 200 ed alle successive riserve dalla n. 201 alla n. 219, e per effetto delle successive vicende dell'appalto, alla concessione di una congrua proroga dei termini dell'appalto con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione di qualsiasi penale. In via subordinata, accertare l'intervenuta decadenza e/o comunque l'insussistenza del diritto dell
[...]
di applicare le penali di cui all'art. 17 del contratto d'appalto. In via CP_8
ulteriormente gradata, accertare l'intervenuta decadenza e/o comunque l'insussistenza del diritto di applicare le penali quantomeno sino al 31.12.2010. In via ancor più subordinata, accertare l'intervenuta decadenza e/o comunque l'insussistenza del diritto di applicare le penali sino al 30.04.2010, data di ultimazione fissata nel verbale del
16.11.2009, o al 22.04.2010, data di contabilizzazione del SAL n. 20. In via estremamente gradata, ridurre, anche equitativamente ex art. 1384 c.c., l'importo della penale che dovesse venire a determinarsi alla luce dell'accoglimento di tutte le domande subordinate sopra formulate. 8) condannare l Controparte_8
alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con
[...]
rimborso forfettario ex art. 14 T.P., addizionale c.n.p.a. ed i.v.a. oltre al contributo unificato nonché alle eventuali spese di c.t.u. e c.t.p.”
pagina 11 di 32 Si è costituita l (oggi contestando la ammissibilità e la Controparte_8 CP_9
fondatezza di tutte le riserve azionate e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna di parte attrice al pagamento di €. 8.138.528 (o in subordine di €. 5.201.325) per penali contrattuali maturate (appalto principale) per effetto di 108 giorni di ritardo sulla ultimazione della opera e di €. 539.087,86 per penali contrattuali (appalto integrato) pari a 99 giorni di ritardo sulla ultimazione dell'opera.
Con comparsa depositata il 30.10.2014 la facente parte, quale Controparte_5
mandante, del raggruppamento in ATI di cui è mandataria e legale rappresentante l'
Contr attrice in concordato, ha svolto intervento volontario autonomo ex art. 105, 1° C.
c.p.c., chiedendo, a titolo proprio, la condanna della al pagamento Controparte_8
a proprio favore di una parte della somma azionata, quantificata in € 24.299.074,04, quale quota parte di propria spettanza dell'importo complessivo oggetto delle domande tutte svolte nelle cause dalla CP_10
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, cpc e veniva autorizzato il deposito delle relazioni peritali nelle more espletate sia nel procedimento iscritto al n.
10581/2010 (cui era riunito quello iscritto al n. 10582/2010) nonché la relazione di cui all'ATP espletato e autorizzata la convenuta al deposito delle relazioni tecniche già espletate (RG 12161/2013).
Con atto notificato in data 11.03.2014 ed iscritto al n.r.g. 3685/2014, la società
[...]
in concordato preventivo, ora in concordato preventivo, CP_10 Controparte_16
in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con le imprese ha citato in giudizio Controparte_13 Controparte_5 CP_7
l' ora Controparte_8 Controparte_9
per sentirla condannare, in relazione al contratto d'appalto stipulato in data
[...]
23.07.2008 ed inerente i lavori per la realizzazione di alcuni corpi di fabbrica contigui e di alcune aree all'interno del nuovo ospedale, completi di opere edili, impiantistiche e varie (c.d. appalto integrativo), al pagamento: - degli importi oggetto delle riserve iscritte nel registro di contabilità e confermate nel certificato di collaudo inerenti il pagina 12 di 32 contratto d'appalto integrato per la realizzazione di alcuni corpi di fabbrica contigui e di alcune aree all'interno del nuovo ospedale, completi di opere edili, impiantistiche e varie, contratto stipulato il 23.07.2008 (registrato a il 30.12.2008 al n. 11975 CP_5
serie 3), nonché degli importi oggetto delle ulteriori riserve di cui agli All. B, C, D, E, alla riserva iscritta in calce al certificato di collaudo;
il tutto, per un importo complessivo di € 8.103.986,08 (o della diversa somma ritenuta di giustizia); - dei danni subiti per effetto della perdurante esecuzione del contratto d'appalto e per l'abnorme durata dei lavori, con particolare riferimento al “danno curriculare”, per un importo di €
962.551,41 (o della diversa somma ritenuta di giustizia); - degli accessori (rivalutazione, interessi legali e moratori, danni da riduzione capacità operativa); - in via subordinata, degli stessi importi di cui sopra anche a titolo di indebito arricchimento ed ai sensi dell'art. 2041 c.c. o a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., oltre aggiornamento, rivalutazione ed interessi legali e moratori.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bergamo, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domande disattese: 1) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che l' Controparte_8
è tenuta a corrispondere alla società in proprio e nella qualità di
[...] CP_10
capogruppo mandataria dell'ATI costituita con le imprese Controparte_13
le somme di cui alle riserve iscritte in calce al Controparte_5 CP_7
certificato di collaudo, tutte incluse e nessuna esclusa, in narrativa riportate, e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, al pagamento in favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, della somma complessiva di €
8.103.986,08, oltre I.V.A. di legge, ovvero al maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia per i titoli tutti dedotti nelle riserve;
2) condannare l' al pagamento in Controparte_8
favore dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, dei danni derivanti dalla riduzione della capacità operativa dell'Impresa conseguente alla mancata disponibilità finanziaria delle somme che le spettavano alle varie date e non pagate, nella misura che pagina 13 di 32 risulterà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia. 3) condannare l' al pagamento in favore Controparte_8
dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, di € 962.551,41, o della diversa somma ritenuta di giustizia, in ragione del danno curriculare subito;
4) condannare l' al pagamento, Controparte_8
sulle predette somme, di quanto risulterà per aggiornamento e/o rivalutazione in base agli indici ISTAT riferentesi a categorie produttive, nonché degli interessi legali e moratori maturati e maturandi dal dovuto al saldo su tutte le somme liquidate a favore dell'attrice nella misura pro tempore prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 o in subordine al tasso legale pro tempore nonché al risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 1224 c.c. in misura pari al tasso Euribor pro tempore maggiorato di cinque punti percentuali ovvero, in subordine, alla svalutazione monetaria intercorsa secondo indici I.S.T.A.T.; 5) condannare l' al pagamento Controparte_8
degli interessi anatocistici sulle somme che saranno liquidate a titolo di interessi, a decorrere dalla notifica del presente atto;
6) in via meramente subordinata, considerato che in ragione dei maggiori magisteri eseguiti, degli oneri economici per differimento del termine per la esecuzione dei lavori, per arbitraria sospensione, per fermi cantiere, per detrazioni, (tutte causali di cui si dà debito conto nelle riserve in narrativa riportate)
è derivato un vantaggio indebito per l' , con nocumento per l Controparte_8 CP_11
o comunque un danno ingiusto all accertare e dichiarare il diritto dell'attrice
[...] CP_2
di vedersi riconoscere tutti gli importi delle precedenti domande, ovvero dei diversi importi che risulteranno di giustizia a titolo di indebito arricchimento e ai sensi dell'art. 2041 c.c. o a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., con ogni consequenziale statuizione di condanna dell' a favore Controparte_8
dell'attrice, sia in proprio sia nella qualità sopra indicata, anche in ordine all'aggiornamento, rivalutazione ed interessi;
7) accertare e dichiarare l'inammissibilità
e/o la pretestuosità e/o l'infondatezza e/o l'erroneità delle detrazioni, penali e degli ulteriori addebiti indicati nel certificato di collaudo e che pertanto nulla è dovuto pagina 14 di 32 all' da parte della e Controparte_8 CP_11
delle imprese del raggruppamento in concordato preventivo, CP_10 [...]
in conseguenza del certificato di CP_13 Controparte_5 CP_7
collaudo; in via subordinata, accertare e dichiarare che è dovuta la minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell
[...]
di applicare le penali ed il diritto dell'ATI Dec, in relazione alle riserve CP_8
dalla n. 1 alla n. 29 ed alle successive riserve dalla n. 30 alla n.42, e per effetto delle successive vicende dell'appalto, alla concessione di una congrua proroga dei termini dell'appalto con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione di qualsiasi penale. In via subordinata, accertare l'intervenuta decadenza e/o comunque l'insussistenza del diritto dell di applicare le penali di cui all'art. Controparte_8
23 del contratto d'appalto. In via ulteriormente gradata, accertare l'intervenuta decadenza e/o comunque l'insussistenza del diritto di applicare le penali quantomeno sino al 31.12.2010. In via ancor più subordinata, accertare l'intervenuta decadenza e/o comunque l'insussistenza del diritto di applicare le penali sino al 20.04.2010, data di contabilizzazione del SAL n. 10. In via estremamente gradata, ridurre, anche equitativamente ex art. 1384 c.c., l'importo della penale che dovesse venire a determinarsi alla luce dell'accoglimento di tutte le domande subordinate sopra formulate. 8) condannare l' alla Controparte_8
rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso forfettario ex art. 14 T.P., addizionale c.n.p.a. ed i.v.a. oltre al contributo unificato nonché alle eventuali spese di c.t.u. e c.t.p.”
Si costituiva anche in tale giudizio l che ne chiedeva il rigetto per infondatezza in CP_9
fatto e diritto e proponeva a sua volta domanda riconvenzionale richiedendo l'applicazione della penale contrattuale per mancato rispetto del termine contrattuale di ultimazione lavori, per un importo pari ad € 539.087,86.
I due procedimenti venivano così riuniti.
pagina 15 di 32 Dopo un passaggio tra più giudici causato da trasferimenti di sezione il giudizio veniva assunto immediatamente in decisione sull'eccezione di inammissibilità dell'intervento di
Controparte_5
Con sentenza n. 636 del 12.3.2018 veniva dichiarato inammissibile l'intervento di e la causa rimessa in istruttoria per il prosieguo. Controparte_5
Detta sentenza veniva appellata dall'intervenuto e, considerato il Controparte_5
gravame melis la decisione della Corte d'Appello pregiudiziale per la continuazione del giudizio, (“Posto che è irrilevante la condivisione o meno delle ragioni indicate nella sentenza di primo grado appellata, non potendo attuare l'odierno giudicante alcuna sostituzione, neppure implicita, al giudice di secondo grado, - considerato che appare evidente la pregiudizialità tra le decisione dell'appello e la continuazione della presente causa, nonostante l'anzianità di iscrizione a ruolo di quest'ultima, - che il pericolo di decidere sul un'istruttoria che potrebbe esser alla fine dichiarata del tutto nulla impone la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del giudizio relativo alla legittimità o meno dell'intervento della terza società ”) il giudice Controparte_5
istruttore si sospendeva il giudizio all'udienza del 11.9.2018.
La Corte d'Appello pronunciava sentenza n. 842/2021 pubblicata il 30.06.2021 con cui respingeva l'appello proposto dalla avverso la sentenza Controparte_5
n.636/2018 del Tribunale di Bergamo, i termini per impugnare detta pronuncia scadevano con conseguente passaggio in giudicato della detta sentenza e così l'attrice riassumeva il giudizio.
Veniva quindi formulato il quesito peritale e conferito l'incarico al Collegio peritale formato dagli Ingg. e , cui si richiedeva Controparte_17 CP_18
l'approfondito esame di ogni aspetto sollevato dalle parti. L'oggettiva difficoltà della relazione aggravato dall'estrema difficoltà del reperimento dei documenti relativi all'appalto, spesso collegati a società oggi ormai fallite, faceva sì che i tempi di espletamento della CTU si prolungassero notevolmente. Dopo il deposito della relazione pagina 16 di 32 del Collegio peritale il giudizio si rinviava per la precisazione delle conclusioni e quindi all'udienza così fissata si assegnavano ai procuratori i termini ex art. 190 cpc.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
Sinteticamente vale richiamare l'esistenza del Contratto per i lavori Principali di costruzione del Nuovo Ospedale di in località Trucca del 6.5.2005, registrato il CP_5
20.5.2005 n. 5623, che aveva una previsione di lavori per un valore di € 186.686.057,11 relativo agli edifici che avrebbero costituito il nuovo presidio ospedaliero, salvo ascensori e finiture e impianti di alcune porzioni;
i lavori erano consegnati il 3.10.2005 con una previsione di conclusione al 3.10.2008, seguivano le successive n. 5 Perizie di
Varianti- dal giugno 2006 al dicembre 2009 - , i n. 4 Atti integrativi e/ aggiuntivi per l'esecuzione di lavori complementari (ex art. 57 comma 5, lett. A, a1 e a2 D.Legs
163/2006) con il conseguente finale spostamento del fine lavori al 15.3.2010 per la consegna e ultimazione dei lavori con l'emissione del Sal/Conto finale 21 del
22.4.2010, su cui l'attrice svolge le riserve e le contestazioni che sono oggetto del presente giudizio e che si concretizzano in riserve (dal 201 al 219 e sugli allegati finali).
A ciò si aggiunga l'ulteriore complicazione dei lavori collegate alle prese di consegna anticipate attuate con la delibera 112 del 27.1.2011 per la Torre 1 e 2 , il corpo intermedio 8, l'Area di Medicina Nucleare e parti accessorie e con termine slittato al
22.4.2010 fino al 5.3.2011.
Dal punto di vista soggettivo intervengono anche dal lato dell'appaltatore importanti modifiche relativamente alla individuazione di parte appaltatrice visto che il 31.5.2012
Contr
si è sciolta dall' il 3.7.2012 la società è stata dichiarata fallita dal CP_3 CP_13
Contr Tribunale di Bologna e il 22.10.2012 la veniva ammessa al Concordato preventivo.
Il particolarmente complicato scenario che vede accanto alla vastità dell'opera iniziale l'ulteriore esistenza di molteplici progressive aggiunte modifiche contrattuali, ulteriori indicazioni di lavorazioni o necessarie modifiche a risoluzioni di problematiche di vario genere ed importanza ha reso necessario procedere alla nomina di un Collegio peritale – ing. e ing. – cui è stato sottoposto il lungo Controparte_17 CP_18
pagina 17 di 32 quesito per come riportato sia nell'ordinanza del 18.3.22 , ampliato all'udienza del
7.4.22 di conferimento incarico cui ci si riporta di fatto richiedendo al Collegio peritale la risposta su tutte le problematiche che le due cause riunite, relative ai due contratti principale e dei lavori integrativi, presentano
La relazione peritale – composta da circa 700 pagine – viene assunta e fatta propria dalla scrivente che non può che evidenziare il lavoro impegnativo e lungo che i CCTTUU hanno svolto, anche attraverso la ricerca diretta di documenti e l'utilizzo altresì dell'ATP svolto nel 2016 su richiesta dell'AO e relativo a diverse delle problematiche sottese anche alle riserve sollevate oggi dall'attrice.
Non vi sono del resto ragioni per discostarsi dall'esito della CTU espletata, le cui cognizioni tecnico -scientifiche hanno invero consentito , attraverso la compiuta risposta al quesito demandato, un pertinente accertamento dei fatti di causa secondo la funzione propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti per il cui corretto rilievo tecnico si renda necessario ricorrere a determinate e specifiche cognizioni tecniche. Va del resto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, non vi è ragione per non adeguarsi alla valutazione espressa dal CTU, qualora questa si sostanzi, come nella specie, in una pertinente, motivata ed esauriente risposta tecnico-scientifica al quesito sottopostogli, basata su elementi obiettivi di riscontro e su un conferente procedimento logico-valutativo e su metodi di indagine scientificamente validi, che consentono di superare i rilievi delle parti. Tanto che il giudice solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell'esperita CTU è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del dissenso, contrapponendo in tal caso alle conclusioni del CTU un ragionamento logico fondato su criteri altrettanto strettamente scientifici, così come è tenuto a considerare le obiezioni delle parti alla CTU soltanto ove si fondino su argomentazioni strettamente tecniche e non su opinioni valutative e comunque nel solo caso in cui una adeguata risposta a dette obiezioni tecniche non trovi già risposta o ragioni di adeguata pagina 18 di 32 spiegazione e superamento, per quanto di interesse ai fini della decisione nella relazione rassegnata dal Consulente d'ufficio.
L'estrema tecnicità per l'accertamento dei fatti sottesi e per la valutazione delle singole situazioni contestate, siano esse di natura strutturale quanto invece di assenza o erronea progettazione, materia delle riserve sollevate sia per quanto concerne i Lavori Principali che i Lavori Integrativi e per gli Allegati allo Stato di consistenza del 16.3.2012 impongono una trattazione particolare delle riserve stesse che vengono riportate infra in modo estremamente sintetico e quasi di riporto matematico/statistico, non potendo che rifarsi specificatamente e più motivatamente alla relazione peritale (in particolare pagg.
1- 396 della relazione stessa) che si dà per riportata integralmente rispetto alle singole riserve stesse.
- Le riserve 201-219 sul Contratto Principale
. riserva n. 201 – “manutenzione ordinaria e straordinaria pompe di sollevamento acque rampe”(importo richiesto € 32.216,40 – non accoglibile con riferimento a quanto previsto dall'art.
5.1 lettera h) e all'art.
6.1. DM 145/2000 riguardanti la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e la buona conservazione delle opere).
. riserva n. 202 – “Interferenze progettuali con appalto in concessione” (per la asserita partecipazione dei propri responsabili impianti elettrici e meccanici dell alle CP_11
riunioni di verifica ed analisi del progetto esecutivo dell'appalto concessione, con particolare riferimento alle interferenze.- Di fatto relativamente all'appalto concessione affidato alla Ges.Nob. - Importo richiesto € 30.600,00. - non accoglibile a causa di riferimenti generici e non adeguatamente interpretabili).
.riserva n. 203 – “prolungamento dei lavori a causa ostacoli tecnici nell'avanzamento dei lavori fino alla loro ultimazione del 27 ottobre 2010”(indennizzi richiesti per €
.2.132.130,56 – non accoglibile alla luce della esistenza di lavori proprio nella tempistica indicata e quindi per essere la richiesta non giustificata)
.riserva n. 204 – “Infiltrazioni di acqua a livello L0”.(importo richiesto € 901.534,04- ritenuta non accoglibile per essere il problema delle infiltrazioni ai piani interrati pagina 19 di 32 correlato al sistema di impermeabilizzazione per modalità esecutive e operative svolte- rientranti peraltro dette opere nell'ambito di quelle contrattuali di cui è responsabile l'Appaltatore, oltre che per l'assenza di preciso criterio di quantificazione utilizzato Contr dalla )
.riserva n. 205 –“Rifacimenti, porzioni, pavimenti in PVC a causa umidità provocata da indefinizione progettuale pluviali” (importo richiesto euro 513.665,92 per la presenza di rigonfiamenti e bolle sulle superfici dei pavimenti collegato all'umidità residua., Dal punto di vista tecnico il rifacimento dei pavimenti in PVC è una competenza propria dell'appaltatore il quale, prima di posare i teli, avrebbe dovuto verificare la presenza nei massetti di un grado di umidità inferiore a quello progettuale con il rispetto della temperatura ambientale e della umidità relativa, tale importo risulta non accoglibile)..
.riserva n. 206 – “Ridefinizione dell'importo del contratto di manutenzione e conduzione a seguito della variazione dell'importo per la PV n. 5(importo richiesto € 12.594.017,78 Contr
– sulla base delle deliberazioni avutesi e su quanto già percepito sia da che da
- tale importo viene considerato non accoglibile) . CP_5
.riserva n. 207-“Anomalo andamento dell'attività di per la conduzione di Pt_2
impianti” (importo richiesto € 894.199,77- sulla base dell'errato computo della tempistica e per la necessità di valutare tali attività solo dopo il collaudo e l'effettiva conclusione lavori il cui termine era stato prorogato al 14.2.2011, tale riserva viene definita inammissibile e l'importo relativo non accoglibile)
.riserva n. 208 –“Riserva su certificato di ultimazione lavori del 10 novembre 2010.(la riserva ribadisce in un elenco descrittivo molto lungo una serie di lavorazioni ritenute extracontrattuali che non solo non inciderebbero sul computo della data di fine lavori, ma che hanno richiesto un periodo di 90 gg per l'esecuzione, importo richiesto di €
601.600,00; l'assenza degli allegati , pure richiesti dai CCTTUU e la mancanza di elementi atti a ricostruire tali lavori impone che tale importo non sia accoglibile)
.riserva n. 209-“Fioriere Hospital Street(è richiesto un maggiore onere per la stesa a mano di ciottoli nelle fioriere e ciò anche al fine di compensare l'abbassamento del pagina 20 di 32 terreno di riempimento delle fioriere stesse quantificando un importo di € 52.175,84- importo non accoglibile).
.riserva n. 210 –“Prolungamento anomalo dei lavori a causa della dichiarazione di inefficacia dei lavori. Del 14 Febbraio 2011.”(con un computo di 255 gg dal 27.10.2010 al 9.6.2011 di impiego ingiustificato/sottoutilizzo/sperpero di mano d'opera e maestranze per l'importo di € 2.551752,00, tuttavia alla luce della risultanze dell'operatività nel detto periodo dei lavori “complementari” relativi all'Atto ricognitivo Contr
– aggiuntivo del 26.10.2010 e di fatto anche alla luce di quanto la stessa ha affermato e cioè che “le lavorazioni residue di sistemazione non potevano essere tecnicamente eseguito sino all'ultimazione delle opere contrattuali degli ricognitivi-aggiuntivi> così da richiedere uno spostamento per i LP al 31.5.2011 con ciò escludendo in radice quanto contestato con la riserva- tale importo non è accoglibile)
.riserva n. 211-“ Prolungamento operazioni di collaudo” (l'appaltatore computa un prolungamento dal 15.7.2010 al 29.7.2011 e quantifica il valore di € 864.160,00 – ma la data di termine dei lavori è quella del 19.5.2011 e, inoltre, nel periodo contestato dalla
Contr
risultavano in essere sia le operazioni di collaudo impiantistico sia quelle tecnico- amministrative.- importo non accoglibile).
.riserva n. 212-“Realizzazione trincea drenante”(è la richiesta del riconoscimento degli oneri sostenuti per la realizzazione della trincea drenante per € 968.221,09 per la progettazione definitiva ed esecutiva per € 75.900,00 e per l'attività di monitoraggio della falda per € 46.805,00- Visto tuttavia che detta trincea drenante è stata oggetto di apposito Atto Aggiuntivo n. 2 sottoscritto, oggetto quindi di affidamento diretto in data
17.11.2011 viene riconosciuto l'importo complessivo di € 61.257,22 (pari ad €
40.659,04 a titolo di compenso + € 20.598,18 per l'integrazione della rete piezometrica).
.riserva n. 213 –“riserva sul certificato di ultimazione lavori del 9 giugno 2011”(si riferiscono ad un elenco di opere nell'allegato 1 di detto certificato, contestate perché diversamente riportate rispetto a quelle di cui all'Allegato 13 del Certificato ultimazione pagina 21 di 32 lavori del 10.11.2010- così come formulata è priva degli elementi corretti di individuazione delle opere e dei criteri di valutazione delle stesse – non accoglibile).
.riserva n. 214-“ ordine di servizio numero 89”(riserva relativo alla contestazioni delle osservazioni del DL relativamente al malfunzionamento delle reti di scarico in occasione delle piogge del 3-5/9/2011- anche alla luce di quanto risultante dall'ATP del 2016 e quindi del sottodimensionamento dei condotti fognari – si riconosce l'importo di €
27.500,00 per l'installazione del sistema di ausilio provvisorio per lo smaltimento delle acque meteoriche sul fronte Torre n. 6 e nel patio centrale della ) Pt_3
.riserva n. 215-“Verbale di presa in consegna parziali.(è la richiesta dei maggiori oneri correlati alle opere extracontrattuali da ricondurre a “variazioni all'interno del contratto” che distinte per categorie – Terapie intensive, blocco parto, day Surgery n. 1, n. 2, n. 3,
Blocco operatorio 2 – vengono riconosciute per € 47.365,89)
.riserva n. 216-“Anomalie nella procedura di redazione dello Stato finale dei lavori”
(contestando la irregolarità nella contabilità lavori per un importo complessivo di €
4.980,357,80- dalla verifica compiuta rispettivamente per le varie lavorazioni ricomprese nella Perizia di Variante 4 e 5 – testaletto, Totem, inserimento veneziane in vetro-camera, manici asportabili, davanzali in lamiera – si riconosce l'importo di €
1.466.693,15 (rispettivamente computato 161.994,12 + 958.676,25 + 311.732,78 +
34.290,00)
.riserva n. 217 –“Trattenute cauzionali dello Stato finale.”(la contestazione è relativamente all'importo che il DL ha riportato quale elenco delle imperfezioni che non inficiano la funzionalità dell'opera in un importo totale dapprima di € 2.405.000,00 e successivamente di € 2.223.500,00- il conteggio invece effettuato dai CCTTUU è di €
1.397.168,37 così che è da riaccreditare a l'importo di € 826.331,63 CP_11
.riserva n. 218-“Detrazioni sullo stato finale”((si contestano una serie di detrazioni perché computate “in modo assolutamente arbitrario per il cd Conto finale – SAL 21 per un importo di € 703.013,95 – dall'esame dei cinque punti nei quali la riserva si pagina 22 di 32 espandeva il Collegio peritale riconosce , con la rettifica dei vari importi relativi alle varie voci contestate, un importo da riconoscere di € 485.214,91
.riserva n. 219-“Ritardata emissione dello Stato finale” (importo richiesto € 214.158,40
– riconosciuto l'importo di € 5.600,30.
Richiamando in parte la sintesi di quanto riportato accanto ad ogni singola riserva, ma soprattutto l'ampia, analitica ricostruzione che si ritrova nella relazione peritale , si avrà allora che vengono riconosciute negli importi sopra indicati le seguenti riserve_ la n. 212 per € 61.257,22, la n. 214 per € 27.500,00, la n. 215 per € 47.365,86, la n. 216 per €
1.466.693,15, la n. 217 per € 826.331,63, la n. 218 per € 485.214,91 e la n. 219 per €
5.600,30.
Facendo proprie tali quantificazioni di avrà pertanto che relativamente al Contratto per i Contr Lavori principali deve essere riconosciuto a favore dell'attrice l'importo complessivo di € 2.919.963,07
-Le Riserve riferite al Contratto di Appalto Lavori Integrativi ed elevatori 30-42
.riserva n. 30 “Maggiori quantità non contabilizzate rispetto ai Progetti esecutivi revisionati dopo PV3”(l'appaltatore assume di aver eseguito lavori non contabilizzati - che distingue nel sistema di smaltimento acqua di prima pioggia, isola ecologica, collegamento scarico, bocche di lupo, tunnel, eliporto, edificio ass. spirituale, imbotti ascensori, piastra e gradini scale in piastrelle gres porcellanato – che le avrebbero riconosciuto oneri per € 206.000,00 – dall'analitico esame cui si rinvia viene riconosciuto l'importo di € 20.470,00
.riserva n. 31 “Prolungamento dei lavori a causa ostacoli tecnici nell'avanzamento dei lavori”(ATI DEC ritiene di aver subito per un intervallo di 71 gg un rallentamento lavori che quantifica in € 630.958,02 rilevando la causa nelle 3 Perizie in variante: tuttavia sia alla luce della lettera dell'Atto di sottomissione sottoscritto il 9.11.2009 che dall'esame dei SAL 7, 8 e 9 e dalla stessa esecuzione dei lavori dalla medesima svolti nel periodo contestato – non si riconosce alcun importo pagina 23 di 32 .riserva n. 32 “Riserva su certificato di ultimazione lavori 10.11.2010”(si contestano le opere di completamento riportate nel certificato per il valore di € 52.600,00 perché ritenute lavori extracontrattuali che non incidono sulla fine dei lavori stessi- in assenza di adeguati riscontri per il controllo non si riconosce alcun importo di accredito
.riserva n. 33 “Ordine di servizio n. 8 opere aggiuntive su anello di MT per interferenze con altre imprese”( si richiede il riconoscimento di compensi per € 15.241,72 per l'esecuzione dei seguenti lavori aggiuntivi. -pozzetto di derivazione per ingresso polo tecnologico, - rinterro con cappa di protezione in calcestruzzo per le tubazioni tra parcheggio multipiano e polo tecnologico,- carotaggi per ingresso cavi nelle cabine elettriche delle torri e della piastra- opere di fatto murarie per l'operatività della rete di
Media Tensione.-si riconosce l'importo di € 2.100,00
.riserva n. 34 “Ordine di servizio n. 3 formazione strada di accesso per accesso mezzi ditte esterne a servizio di (di fatto è la richiesta del compenso per la demolizione CP_19
di un muro di sud della Centrale tecnologica per consentire l'accesso e il transito di mezzi di imprese terze con la richiesta di € 14.269,02 – riserva fondata e viene riconosciuto l'importo richiesto di € 14.269,02
.riserva n. 35 “Sostituzione delle parti meccaniche in fossa degli impianti elevatori”(è la richiesta di € 69.042,48 per la sostituzione dei componenti degli impianti elevatori posti all'interno delle fosse ascensori ammalorati a causa di acqua ed umidità- vista la responsabilità del medesimo appaltatore nessun importo viene riconosciuto
.riserva n. 36 “Prolungamento dei lavori a causa di ostacoli tecnici per criticità nell'ultimazione dei lavori”(viene contestato un prolungamento per 322 gg dal
30.6.2010 al 19.5.2011 che si quantificano in € 2.860.177,88 , dall'esame dell'intero periodo la riserva è infondata e nessun importo viene riconosciuto
.riserva n. 37 “Prolungamento operazioni di collaudo”(si richiedono 229.520,00 per l'imprevisto onere sostenuto per il mantenimento dello staff tecnico dedicato ai collaudi..quantificato a consuntivo, in particolare di n. 1 tecnico coordinatore per 80 gg,
n. 1 tecnico opere edili per 150 gg, n. 1 tecnico impianti meccanici per 140 gg, n. 1
pagina 24 di 32 tecnico impianti elettrici per 140 gg, n. 2 operai per assistenza ai collaudi per 80 gg, n. 2 operai impiantisti per assistenza ai collaudi per 80 gg – non è in alcun modo documentato e quindi nessun importo viene riconosciuto
.riserva n. 38 “Riserva su Certificato di Ultimazione Lavori del 9.6.2011”(l'Allegato 1 ove risulterebbero le lavorazioni contestate , mancano di reale dettaglio e prova e quindi nessun importo viene riconosciuto
.riserva n. 39 “Ricalcolo degli oneri della sicurezza nel periodo dal 30.6.2010 al
29.7.2011” (si contesta di aver dovuto sostenere oneri per la sicurezza legata al prorogare dei tempi per 13 mesi e si chiedono così € 169.856,78, tuttavia anche la stessa richiesta di proroga fine lavori al 31.5.2011 documenta il dato che non vi sia stato un prolungamento lavori per causa di ostacoli tecnici quanto piuttosto un ritardo nella ultimazione del lavori sul termine ridefinito di ultimazione - nessun importo viene riconosciuto
.riserva n. 40 “Trattenute cauzionali dello Stato finale” (si contestano le trattenute indicate nell'Allegato A del Conto finale e quantificate dapprima in € 340.000,00 e quindi in € 313.000,00 di contro a quanto riconosciuto dal medesimo appaltatore in €
155.954,31 – secondo i CTU il conteggio revisionale delle imperfezioni ammonta ad € Contro 267.393,87 per cui viene riconosciuto a l'importo di € 45.606,13
.riserva n. 41 “Detrazioni sulla Stato Finale”(viene contestato il deprezzamento del 20%, per una cifra di € 9.000,00, delle pareti realizzate in pannello laminato HPL di spessore inferiore a quanto prescritto in capitolato, l'importo ritenuto congruo dai CTU è di €
8400,00, così che viene riconosciuto l'importo di € 600,00
.riserva n. 42 “Ritardata emissione dello Stato finale” (vengono richiesti a titolo di interessi per ritardata emissione dello stato finale € 28.848,20 – con data di ultimazione lavori al 27.10.2010 e 263 gg di ritardo, secondo i CTU vi sono realmente solo 26 gg di ritardo su cui calcolare gli interessi così da riconoscere sull'importo di cui al SAL 11 di
€ 791.729,53 un importo di € 845,96
pagina 25 di 32 Sul contratto allora del 23.7.2008 a fronte di una richiesta totale di € 4.460.160,69 per maggiori compensi vengono riconosciute , per come sinteticamente riportato sopra, le riserve 30, 33, 34,40, 41 e 42 nella misura pure specificata per un importo totale di €
83.891,11.
Da tutto quanto finora esposto , alla luce della disamina di tutte le riserve indicate per i due contratti oggetto d'esame e considerati gli importi riconosciuti dai CTU si ha che devono essere riconosciuti a parte attrice complessivi € 3.003.854,18.
Su detta somma dovranno poi applicarsi gli interessi di cui al DLeg. 231/2002 e la rivalutazione ISTAT riferentesi a categorie produttive dalla data di domanda – introduzione della presente causa - al saldo .
- Le ulteriori domande dell'attrice ha ulteriormente richiesto: a) “i danni derivanti dalla riduzione della capacità CP_20
operativa dell'Impresa conseguente alla mancata disponibilità finanziaria delle somme che le spettavano alle varie date e non pagate, nella misura che risulterà accertata in corso di causa”; b) il versamento dell'importo di € 8.852.783,31 per il contratto principale e di € 962.551,41 per il contratto dei Lavori Integrativi per patito danno curriculare;
c) il versamento dell'importo di € 20.000.000,00 per danno all'immagine; d) gli interessi anatocistici su tutte le somme da versare;
e) in via subordinata tutti gli importi richiesti a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 cc o di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cc;
f) la declaratoria di inammissibilità e/o pretestuosità della richiesta di penali o comunque addebiti a carico delle società formanti l'ATI in conseguenza del certificato di collaudo e della nota dell'AO dell'11.4.2013, in ogni caso inesistenza di alcun diritto ad ottenere penali da parte dell'AO.
Le domande svolte appaiono infondate.
La domanda tesa ad ottenere il danno dovuto alla riduzione della capacità operativa dell'Impresa conseguente alla mancata disponibilità finanziaria delle somme è rimasta a livello di pura allegazione, di contro la riduzione della capacità operativa andava provata anche solo con elementi indiziari di prova, non potendo costituire esso un danno in re pagina 26 di 32 ipsa per la mera mancanza di disponibilità finanziaria, oltre tutto non potendosi ricostruire alcun danno in tal senso visto che l'attrice ha concluso i lavori con notevole ritardo e pertanto non si coglie a quali specifiche somme essa voglia riferirsi e a cui di fatto riconduce la dedotta riduzione della propria capacità operativa.
Relativamente al danno curriculare, danno in genere nato e ricondotto principalmente nell'ambito della responsabilità precontrattuale della PA in caso di trattative “inutili” o per mancata aggiudicazione dell'appalto, vale osservare quanto segue.
Proprio per l'origine e la ricostruzione di detto danno, sub-categoria di quello più noto
“da perdita di chances” , detto danno consiste nel mancato incremento del curriculum professionale dell'impresa e ciò è comprensibile laddove si consideri che nell'ambito del settore degli appalti l'impresa che abbia un numero elevato di appalti - soprattutto se di rilevante valore – si presenta nel proprio settore come seria ed affidabile influenzando così anche il proprio futuro in termini di chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.
Detto danno si compone di due elementi: a) la perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero la mancata acquisizione di un livello superiore ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 25.1.2000 n. 34 e b) la mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione SOA.
Ebbene nel caso di specie nessuno dei due aspetti è stato in alcun modo provato, di contro necessitando della prova rigorosa degli elementi costitutivi di esso ritenuti diminutivi appunto della idoneità della società e del livello di qualificazione oltre, ovviamente, alla prova del nesso causale per cui la diminuzione debba essere ricollegata all'appalto de quo che, nella presente fattispecie, preme sottolineare è stato ottenuto e che ha visto la società attrice compiere i lavori stessi .
Identica motivazione , vale a dire l'assoluta assenza di prova anche solo di tipo indiziario, si ha per l'altro danno pure richiesto e cioè per il danno all'immagine , non meglio specificato.
Tali domande dunque non possono che essere rigettate.
pagina 27 di 32 Le domande subordinatamente svolte di indebito arricchimento e di risarcimento danni da illecito extracontrattuale devono considerarsi da un lato assorbite visto che nel merito si è svolto nel contraddittorio delle parti la CTU collegiale per la ricerca delle situazioni contestate nel merito dall'attrice e, dall'altro, comunque domande da considerarsi inammissibili stante la presenza di più contratti ed atti integrativi sottoscritti dalle parti stesse sicchè è difficile configurare gli istituti richiamati che, di contro, non hanno fondamento contrattuale o negoziale tra le parti.
- Le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta Controparte_8
Cont In via riconvenzionale la convenuta ha richiesto che, previo riconoscimento del ritardo complessivo sul termine contrattuale di ultimazione delle opere come pari a 430 gg – vi sia la condanna dell'attrice, relativamente al contratto dei Lavori Principali, al pagamento della penale computata per n. 180 gg ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. A) al pagamento di € 5.201.282,16, oltre rivalutazione ed interessi o, in subordine , al pagamento dell'importo di € 2.080.512,86 (pari al 40% dell'importo di 5.201.282,16) in virtù della sentenza n. 1021/2023 della Corte d'Appello e – relativamente al contratto dei Lavori Integrativi, relativamente a n. 99 gg la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 23 del contratto di appalto integrativo al pagamento di € 538.771,86, oltre rivalutazione ed interessi o, in subordine , al pagamento dell'importo di € 215.508,74 (pari al 40% dell'importo di 538.771,86) in virtù della sentenza n. 1021/2023 della Corte d'Appello.
La domanda appare fondata per i motivi che seguono.
Dalla relazione svolta nel presente giudizio si ha contezza della inesistenza di un anomalo andamento dei lavori, complicato piuttosto da varianti ed atti integrativi/aggiuntivi che ne hanno di fatto modificato la stessa fattibilità, a volte, come Cont riconosciuto dalla stessa anche solo per le modifiche funzionali e tecnologiche strutturali che non potevano essere tralasciate nell'ambito di una costruzione destinata al servizio ospedaliero e dunque a rispondere ad esigenze assolutamente crescenti e sempre più avanzate.
pagina 28 di 32 Il Collegio peritale ha compiutamente individuato un periodo di effettivo ritardo da attribuire del tutto alla responsabilità dell'appaltatore in gg 75 calcolando i gg tra il
5.3.2011 e il 19.5.2011
Questo giudice ritiene di non poter condividere tale parte di perizia alla luce di quanto è stato stabilito nella pronuncia n. 1021/2023 della Corte d'Appello che degli stessi contratti si è occupata e che impone di considerare ormai dato incontestabile il ritardo per come individuato in 430 gg oltre che della concorrente responsabilità delle parti nel ritardo stesso e dunque la fondatezza delle domande riconvenzionali svolte.
Dalla espletata relazione si trae certamente il riferimento agli importi specificatamente richiesti i CTU hanno rilevato che la percentuale delle penali debba applicarsi al solo importo del contratto principale e non anche con la sommatoria di quelli delle varianti.
La richiesta in detti limiti è legittima alla luce del fatto che non possono essere considerati lavori implicanti diverso termine quelli richiesti con le Perizie di Varianti, per le quali peraltro laddove indicato vi è stato anche lo spostamento del termine di completamento degli stessi, nessuna decadenza o estinzione del diritto alla penale si ravvisa, di contro a quanto eccepito da parte attrice.
Ebbene relativamente al contratto per i Lavori Principali si deve applicare l'art. 17 , punto 1, lett. A) del contratto stesso e quindi :
€ 160.533.411,68 (importo netto dei lavori del contratto de quo) x 0,3/1000 = €
48.160,02 – penale giornaliera;
€ 48.160,02 x gg 108 – 60% di responsabilità propria della AO = € 2.080.517,18 importo complessivo della penale relativa al detto contratto
Relativamente al contratto per i Lavori Integrativi si deve applicare l'art. 23 , lett. A) del contratto 23.7.2008 e quindi :
€ 18.140.461,44 (importo netto dei lavori del contratto de quo) x 0,3/1000 x 99 gg - Contro 30% di responsabilità propria dell € 377.361,22 – importo complessivo della penale relativa al detto contratto.
pagina 29 di 32 Tali importi possono essere compensati in seno al dispositivo in linea capitale, salvo restando gli importi che si hanno a computare per gli accessori .
Le spese per l'espletata CTU, già liquidata, si confermano a carico solidale delle parti stante l'interesse di entrambe alla comprensione delle problematiche sottese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta previa compensazione di 2/3, stante la vittoria della stessa per le domande riconvenzionali, dette spese sono liquidate in base ai parametri di cui al dm 147/22
(causa di valore di oltre € 70.000.000, ai valori medi)
PQM
Definitivamente pronunciando, richiamata la pronuncia del 18.3.2018, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- CO la convenuta (già Controparte_9 [...]
a pagare a (prima s.p.a.). in concordato Controparte_8 CP_1
preventivo, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell CP_2
costituita con le imprese e Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pt, la Controparte_5
somma di € 2.919.963,07 , oltre IVA, rivalutazione monetaria ISTAT riferentesi a categorie produttive e oltre agli interessi nella misura prevista dal
D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio al saldo;
- CO la convenuta (già Controparte_9 [...]
a pagare a (prima s.p.a.). in concordato Controparte_8 CP_1
preventivo, nella qualità di capogruppo mandataria dell costituita con le CP_2
imprese e Controparte_13 Controparte_5
la somma di € 83.891,11 oltre IVA, rivalutazione monetaria CP_7
ISTAT riferentesi a categorie produttive e oltre agli interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio al saldo;
pagina 30 di 32 - CO (prima s.p.a.). in concordato preventivo, in proprio e nella CP_1
qualità di capogruppo mandataria dell costituita con le imprese CP_2
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
a versare alla convenuta a titolo di penale relativamente al Contratto del
6.5.2005 per i Lavori Principali l'importo di € 2.080.517,18 oltre interessi legali dalla data di instaurazione del giudizio al saldo
- CO (prima s.p.a.). in concordato preventivo, nella qualità di CP_1
capogruppo mandataria dell costituita con le imprese CP_2 [...]
e a versare alla CP_13 Controparte_5 CP_7
convenuta a titolo di penale relativamente al Contratto del 23.7.2008 per i
Lavori Integrativi l'importo di € 377.361,22 oltre interessi legali dalla data di instaurazione del giudizio al saldo;
- Compensa tra loro tutti i suddetti importi in linea capitale e per l'effetto
- CO la convenuta al pagamento a favore dell'attrice dell'importo di capitale € 545.975,78, salvo gli accessori per come sopra meglio indicati
- Rigetta tutte le altre domande
- Pone definitivamente a carico solidale l'onere del pagamento dell'espletata
CTU già liquidata
- CO la convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attrice che
, già compensate nella misura di 2/3, si liquidano in € 977,33 (2932,00 – 2/3) di spese ed € 61.062,33 (di cui € 28.911,00 per la fase di studio, € 19.070,00 per la fase introduttiva, € 84.923,00 per la fase istruttoria e € 50.283,00 per la fase decisionale = 183.187,00 – 2/3) per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso 15% spese generali.
Bergamo, 1.4.25 Il Giudice
Dott. Maria Concetta Elda Caprino
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