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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 523 dell'anno 2024 R.G.
TRA
( ), elettivamente domiciliato a Lucera Parte_1 C.F._1
(FG), presso e nello studio dell'avv. Lucio Cesarini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: Controparte_1
, e in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 Controparte_2
tempore, p.i.: quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, c.f.: , elettivamente domiciliate a Roma, via Lucullo n. 3, presso P.IVA_3
e nello studio degli avv. ti Federica e Alberto Oronzo che le rappresentano e difendono giusta procura in atti;
opposte
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato Parte_1
in giudizio mandataria di Controparte_2 [...] quest'ultima mandataria di al fine Controparte_3 Controparte_1
di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1727/2023, emesso dal Tribunale di
Foggia il 23.12.2023 e pubblicato il 27.12.2023, nel procedimento n. 5180/2023 R.G. con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di €. 19.199,51, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di residuo non pagato ad con la quale Controparte_4
aveva, in data 21.03.2014, stipulato contratto di finanziamento n. 49788636/PP per un importo di €. 25.498,80, da restituirsi in 96 rate mensili di €. 264,00 cadauna.
Ha censurato il predetto decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 106 T.U.B. e dell'art. 1418, co. I, c.c. e per carenza di legittimazione attiva in capo a parte opposta.
Ha chiesto, pertanto, in via principale e nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, di disattendere la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o, in difetto, di disporre il versamento di una cauzione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa ritualmente depositata, si è costituita in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con rappresentanza di in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, contestando integralmente quanto addotto dall'opponente e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperita la procedura di mediazione obbligatoria e istruita documentalmente la causa, questa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale
Pag. 2 di 7 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche si può procedere al vaglio delle singole censure rivolte dall'opponente al decreto ingiuntivo opposto.
In materia di recupero crediti non esiste nessun obbligo a carico degli istituti bancari o degli intermediari finanziari di affidare l'attività a soggetti necessariamente iscritti all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito si è spaccata: da un lato, vi sono sentenze che accertano il difetto di legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati in capo al creditore procedente, ovvero del soggetto delegato all'incasso non iscritto nell'albo ex art. 106 TUB poiché la riscossione dei crediti di cui sono titolari le SPV costituisce attività riservata ai soli soggetti iscritti al su menzionato albo ai sensi dell'art. 2 co. VI L. 130/1999; secondo altro filone interpretativo, la società non iscritta all'albo risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e, quindi, non potrà riscuotere i crediti in nome e per conto di questa, anche in considerazione del fatto che la previsione delle sanzioni di cui all'art. 132 TUB non
Pag. 3 di 7 sarebbe sufficiente a tutelare l'interesse protetto;
ancora, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, emerso anche in seguito alla comunicazione dell'11.11.2021 della Banca d'Italia, è lecita la differenziazione tra il cd. master servicer, banca o intermediario finanziario, responsabile dei soli compiti di vigilanza
(non delegabili) e il cd. special servicer o sub servicer che, non essendo soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, ma essendo dotato della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti ex art. 115 T.U.L.P.S., svolge esclusivamente quest'ultima attività e, quindi,
l'assenza di registrazione all'albo ex art. 106 TUB non inficia la legittimazione ad agire del soggetto delegato (cfr. in tal senso, Trib. Firenze, sent. n. 326/2024; Trib. Perugia, sent. n. 1616 del 26.10.2023; Trib. Bergamo, sent. n. 1081 del 24.05.2023; Trib.
Civitavecchia, sent. n. 1516 del 27.12.2023).
All'interno di tale dibattito giurisprudenziale che è destinato a contemperare, da un alto, l'esigenza di tutela degli investitori e di stabilità del mercato finanziario e, dall'altro, l'interesse alla certezza del diritto, la Suprema Corte di Cassazione, con un recentissimo arresto contenuto nell'ordinanza n. 7243 del 18.03.2024, ha condiviso l'orientamento da ultimo esaminato, chiarendo che non sussiste il difetto di rappresentanza del soggetto incaricato del recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione anche qualora non sia iscritto nell'albo ex art. 106 T.U.B. In particolare, la Corte ha valutato se le disposizioni di cui all'art. 2 co. VI L. 130/1999 e all'art. 106 TUB, in combinato disposto, si possano configurare come norme imperative e, come tali, poste a tutela di interessi pubblicistici. Se così fosse, la loro violazione comporterebbe sia la nullità di tutte le attività cedute ai mandatari sia la conseguente attività di recupero del credito. E, però, secondo la Corte, affinché una norma sia considerata in termini pubblicistici e, dunque, imperativi non è sufficiente che abbia una rilevanza economica, come quelle citate che attengono esclusivamente al settore bancario-finanziario e il cui rispetto è garantito da appositi organi di vigilanza (in primis, Banca d'Italia).
Escludendo, dunque, il carattere imperativo di tali norme, la Corte ha ritenuto
Cont che la loro violazione non comporti la nullità dei contratti stipulati tra e né Pt_2
le conseguenti attività di recupero crediti.
Pag. 4 di 7 Ad ogni buon fine, nel caso in esame, già in fase monitoria, e CP_1 CP_2
hanno evidenziato di avere incaricato per la riscossione dei propri crediti
[...] che è regolarmente iscritta all'Albo delle Banche dal Controparte_3
28.08.2003 al n. 5580 e all'Albo dei Gruppi Bancari, quale capogruppo del Gruppo
Bancario e, pertanto, è legittimata ad agire per la Controparte_3 riscossione dei crediti ceduti e per i servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, co. 3 lett. c) L. 130/1999, con facoltà di sub-delegare a terzi l'attività di gestione.
Assodata la infondatezza della censura in parola, va da sé che nessuna violazione di norma imperativa è stata perpetrata dalla opposta ai danni dell'ordinamento e, conseguentemente, la dedotta eccezione di nullità ai sensi dell'art. 1418, co. I c.c. deve essere disattesa.
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a parte opposta non
è meritevole di accoglimento.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione del quale l'adagio di seguito riportato rappresenta una delle tante testimonianze, “In caso di cessione in blocco dei crediti di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi in comune presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetti della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, ecc), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionario sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. Civ. Sez. I n. 21821 del
20.07.2023).
Pag. 5 di 7 Sotto tale aspetto, invero, il Tribunale, nel caso di specie, ha già avuto modo di evidenziare (vedi ordinanza 11.10.2024) che alle cessioni di credito, anche se avvenute tramite cartolarizzazione, si applica il principio in virtù del quale il possesso vale titolo
(art. 1153 c.c.) e che la opposta è tenuta a provare, peraltro con ogni mezzo di prova e, quindi, anche con l'estratto di pubblicazione su G.U. della cessione, unitamente ad altri elementi probatori concordanti (contratto di cessione, attestazioni del cedente, ecc.), esclusivamente il proprio titolo di acquisto (e non tutta la catena delle cessioni avvenute) e la inclusione del credito azionato nel novero dei crediti acquistati con l'operazione di cartolarizzazione. Con particolare riferimento, poi, ai crediti derivanti dalla stipulazione di contratti di finanziamento (come nel caso di specie), a differenza di quanto avviene per quelli derivanti da contratti di conto corrente, la opposta può limitarsi a depositare anche solo il contratto di cessione e non è tenuta, invece, a depositare gli estratti conto.
Ora, parte opposta è andata ben oltre il predetto essenziale supporto probatorio rischiestole dalla legge e, unitamente al contratto di finanziamento n. 49788636/PP del
21.03.2014, stipulato dall'opponente con alla nota racc. ta a.r. di Controparte_4 comunicazione della decadenza dal beneficio del termine ricevuta dall'opponente il
14.04.2015 e agli avvisi di cessione di crediti pro soluto ai sensi della L. 130 del
30.04.1999, ha versato in atti i contratti di cessione che consentono di ricostruire la catena delle cessioni e i crediti ceduti, ivi compreso quello per cui è causa (il 20.12.2016 da a il 01.08.2019 da quest'ultima a Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e, infine, il 22.11.2019 da quest'ultima a ); le dichiarazioni delle cedenti;
[...] CP_1
l'estratto conto, ecc.
Alla luce di tale documentazione, va riconosciuto che essa ha compitamente provato la propria legittimazione attiva nel presente giudizio.
Non va trascurato, altresì, che l'opponente non ha mai contestato di avere stipulato il contratto di finanziamento per cui è causa, di avere ricevuto in prestito l'importo ivi indicato, di essersi reso moroso per la somma fatta oggetto di ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo: tali circostanze dovranno, pertanto, essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Pag. 6 di 7
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a
€.26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Controparte_2
mandataria con rappresentanza di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
= RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
1727/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 23.12.2023, pubblicato il 27.12.2023, nel procedimento n. 5180/2023 R.G.
= CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e in
[...] Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria con rappresentanza di in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.397,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 10 gennaio 2025
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 523 dell'anno 2024 R.G.
TRA
( ), elettivamente domiciliato a Lucera Parte_1 C.F._1
(FG), presso e nello studio dell'avv. Lucio Cesarini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: Controparte_1
, e in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 Controparte_2
tempore, p.i.: quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, c.f.: , elettivamente domiciliate a Roma, via Lucullo n. 3, presso P.IVA_3
e nello studio degli avv. ti Federica e Alberto Oronzo che le rappresentano e difendono giusta procura in atti;
opposte
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato Parte_1
in giudizio mandataria di Controparte_2 [...] quest'ultima mandataria di al fine Controparte_3 Controparte_1
di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1727/2023, emesso dal Tribunale di
Foggia il 23.12.2023 e pubblicato il 27.12.2023, nel procedimento n. 5180/2023 R.G. con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di €. 19.199,51, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di residuo non pagato ad con la quale Controparte_4
aveva, in data 21.03.2014, stipulato contratto di finanziamento n. 49788636/PP per un importo di €. 25.498,80, da restituirsi in 96 rate mensili di €. 264,00 cadauna.
Ha censurato il predetto decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 106 T.U.B. e dell'art. 1418, co. I, c.c. e per carenza di legittimazione attiva in capo a parte opposta.
Ha chiesto, pertanto, in via principale e nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, di disattendere la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o, in difetto, di disporre il versamento di una cauzione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa ritualmente depositata, si è costituita in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con rappresentanza di in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, contestando integralmente quanto addotto dall'opponente e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperita la procedura di mediazione obbligatoria e istruita documentalmente la causa, questa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale
Pag. 2 di 7 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche si può procedere al vaglio delle singole censure rivolte dall'opponente al decreto ingiuntivo opposto.
In materia di recupero crediti non esiste nessun obbligo a carico degli istituti bancari o degli intermediari finanziari di affidare l'attività a soggetti necessariamente iscritti all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito si è spaccata: da un lato, vi sono sentenze che accertano il difetto di legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati in capo al creditore procedente, ovvero del soggetto delegato all'incasso non iscritto nell'albo ex art. 106 TUB poiché la riscossione dei crediti di cui sono titolari le SPV costituisce attività riservata ai soli soggetti iscritti al su menzionato albo ai sensi dell'art. 2 co. VI L. 130/1999; secondo altro filone interpretativo, la società non iscritta all'albo risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e, quindi, non potrà riscuotere i crediti in nome e per conto di questa, anche in considerazione del fatto che la previsione delle sanzioni di cui all'art. 132 TUB non
Pag. 3 di 7 sarebbe sufficiente a tutelare l'interesse protetto;
ancora, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, emerso anche in seguito alla comunicazione dell'11.11.2021 della Banca d'Italia, è lecita la differenziazione tra il cd. master servicer, banca o intermediario finanziario, responsabile dei soli compiti di vigilanza
(non delegabili) e il cd. special servicer o sub servicer che, non essendo soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, ma essendo dotato della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti ex art. 115 T.U.L.P.S., svolge esclusivamente quest'ultima attività e, quindi,
l'assenza di registrazione all'albo ex art. 106 TUB non inficia la legittimazione ad agire del soggetto delegato (cfr. in tal senso, Trib. Firenze, sent. n. 326/2024; Trib. Perugia, sent. n. 1616 del 26.10.2023; Trib. Bergamo, sent. n. 1081 del 24.05.2023; Trib.
Civitavecchia, sent. n. 1516 del 27.12.2023).
All'interno di tale dibattito giurisprudenziale che è destinato a contemperare, da un alto, l'esigenza di tutela degli investitori e di stabilità del mercato finanziario e, dall'altro, l'interesse alla certezza del diritto, la Suprema Corte di Cassazione, con un recentissimo arresto contenuto nell'ordinanza n. 7243 del 18.03.2024, ha condiviso l'orientamento da ultimo esaminato, chiarendo che non sussiste il difetto di rappresentanza del soggetto incaricato del recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione anche qualora non sia iscritto nell'albo ex art. 106 T.U.B. In particolare, la Corte ha valutato se le disposizioni di cui all'art. 2 co. VI L. 130/1999 e all'art. 106 TUB, in combinato disposto, si possano configurare come norme imperative e, come tali, poste a tutela di interessi pubblicistici. Se così fosse, la loro violazione comporterebbe sia la nullità di tutte le attività cedute ai mandatari sia la conseguente attività di recupero del credito. E, però, secondo la Corte, affinché una norma sia considerata in termini pubblicistici e, dunque, imperativi non è sufficiente che abbia una rilevanza economica, come quelle citate che attengono esclusivamente al settore bancario-finanziario e il cui rispetto è garantito da appositi organi di vigilanza (in primis, Banca d'Italia).
Escludendo, dunque, il carattere imperativo di tali norme, la Corte ha ritenuto
Cont che la loro violazione non comporti la nullità dei contratti stipulati tra e né Pt_2
le conseguenti attività di recupero crediti.
Pag. 4 di 7 Ad ogni buon fine, nel caso in esame, già in fase monitoria, e CP_1 CP_2
hanno evidenziato di avere incaricato per la riscossione dei propri crediti
[...] che è regolarmente iscritta all'Albo delle Banche dal Controparte_3
28.08.2003 al n. 5580 e all'Albo dei Gruppi Bancari, quale capogruppo del Gruppo
Bancario e, pertanto, è legittimata ad agire per la Controparte_3 riscossione dei crediti ceduti e per i servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, co. 3 lett. c) L. 130/1999, con facoltà di sub-delegare a terzi l'attività di gestione.
Assodata la infondatezza della censura in parola, va da sé che nessuna violazione di norma imperativa è stata perpetrata dalla opposta ai danni dell'ordinamento e, conseguentemente, la dedotta eccezione di nullità ai sensi dell'art. 1418, co. I c.c. deve essere disattesa.
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a parte opposta non
è meritevole di accoglimento.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione del quale l'adagio di seguito riportato rappresenta una delle tante testimonianze, “In caso di cessione in blocco dei crediti di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi in comune presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetti della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, ecc), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionario sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. Civ. Sez. I n. 21821 del
20.07.2023).
Pag. 5 di 7 Sotto tale aspetto, invero, il Tribunale, nel caso di specie, ha già avuto modo di evidenziare (vedi ordinanza 11.10.2024) che alle cessioni di credito, anche se avvenute tramite cartolarizzazione, si applica il principio in virtù del quale il possesso vale titolo
(art. 1153 c.c.) e che la opposta è tenuta a provare, peraltro con ogni mezzo di prova e, quindi, anche con l'estratto di pubblicazione su G.U. della cessione, unitamente ad altri elementi probatori concordanti (contratto di cessione, attestazioni del cedente, ecc.), esclusivamente il proprio titolo di acquisto (e non tutta la catena delle cessioni avvenute) e la inclusione del credito azionato nel novero dei crediti acquistati con l'operazione di cartolarizzazione. Con particolare riferimento, poi, ai crediti derivanti dalla stipulazione di contratti di finanziamento (come nel caso di specie), a differenza di quanto avviene per quelli derivanti da contratti di conto corrente, la opposta può limitarsi a depositare anche solo il contratto di cessione e non è tenuta, invece, a depositare gli estratti conto.
Ora, parte opposta è andata ben oltre il predetto essenziale supporto probatorio rischiestole dalla legge e, unitamente al contratto di finanziamento n. 49788636/PP del
21.03.2014, stipulato dall'opponente con alla nota racc. ta a.r. di Controparte_4 comunicazione della decadenza dal beneficio del termine ricevuta dall'opponente il
14.04.2015 e agli avvisi di cessione di crediti pro soluto ai sensi della L. 130 del
30.04.1999, ha versato in atti i contratti di cessione che consentono di ricostruire la catena delle cessioni e i crediti ceduti, ivi compreso quello per cui è causa (il 20.12.2016 da a il 01.08.2019 da quest'ultima a Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e, infine, il 22.11.2019 da quest'ultima a ); le dichiarazioni delle cedenti;
[...] CP_1
l'estratto conto, ecc.
Alla luce di tale documentazione, va riconosciuto che essa ha compitamente provato la propria legittimazione attiva nel presente giudizio.
Non va trascurato, altresì, che l'opponente non ha mai contestato di avere stipulato il contratto di finanziamento per cui è causa, di avere ricevuto in prestito l'importo ivi indicato, di essersi reso moroso per la somma fatta oggetto di ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo: tali circostanze dovranno, pertanto, essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Pag. 6 di 7
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a
€.26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Controparte_2
mandataria con rappresentanza di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
= RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
1727/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 23.12.2023, pubblicato il 27.12.2023, nel procedimento n. 5180/2023 R.G.
= CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e in
[...] Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria con rappresentanza di in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.397,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 10 gennaio 2025
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
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