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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere
nella causa civile iscritta al n. 3397 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guidoni Parte_1
Federico e dall'Avv. Casale Marina, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2
dall'Avv. Simeone Giulio, come da procura in atti r.g. n. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rizzi Controparte_3
Anna, come da procura in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6880/2021 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 21/04/2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa: “
[...]
ha citato in giudizio e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 CP_2
deducendo di aver ottenuto l'acquisto per usucapione della
[...]
particella in NCT del Comune di Montecompatri, Fg. 22, Part. n. 37, giusta sentenza n. 2071/2017 emanata dal Tribunale di Velletri nel procedimento R.G. n. 400063/2013 (All_002) e pertanto, ha chiesto la pronuncia di inefficacia dell'intervenuta compravendita della medesima particella tra e da un lato e CP_2 Controparte_1 [...]
dall'altro, in rep. 74037 e racc. 20886.1/2015 redatto in data CP_3
11.07.2015 dal Notaio di Marino e chiedendo Persona_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito: accertare e dichiarare la mala fede mostrata dalla Sig.ra all'atto di Controparte_3
rogito nel dichiarare, con la piena consapevolezza del contrario, la propria qualità di possessore del terreno di cui al Foglio 22, Particella n.
37, classificato come uliveto di classe II, di estensione pari a 589 mq.; sempre nel merito: dichiarare la retroattività della sentenza di accertamento di usucapione dell' 11.7.2017, n. 2071 emessa dal Giudice
Dott.ssa Francesca Salucci del Tribunale Ordinario di Velletri e trascritta in favore del Sig. per tutti motivi di fatto e di diritto di cui Parte_1
al corpo del presente libello difensivo;
- e per l'effetto : dichiarare l'
r.g. n. 2 inefficacia dell'atto di trasferimento Repertorio n. 74037, compravendita n.
20886.1/2015 redatto dal notaio Dott. trascritto in data Persona_1
11.7.2015 tra la Sig.ra ed i Sig.ri Controparte_3 Controparte_1
(nudo proprietario) e (proprietaria).” Si costituivano in CP_2
giudizio tutti i convenuti contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto dalla parte attrice. rassegnava le seguenti Controparte_3
conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e /o improcedibilità della domanda attorea per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in via principale e nel merito, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata per tutti i motivi esposti nel presente atto”. “Con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese generali ed accessori di legge”. e Controparte_1 CP_2
rassegnavano le seguenti conclusioni: “1. Rigettare le domande avanzate dal Sig. perché infondate, oltre che inammissibili e/o Parte_1
improcedibili;
2. Ritenuta la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità processuale aggravata, condannare il Sig. Parte_1
al risarcimento dei danni causati ai convenuti nella misura che sarà equitativamente determinata dall'Ill.mo Tribunale di Roma;
in ogni caso, con condanna dell'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, aumentato ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 per il ricorso alle tecniche telematiche di agevolazione della consultazione degli atti”. (…).
La domanda dell'attore è inammissibile. L'attore assume di essere titolare del terreno oggetto di causa in base alla sentenza di accertamento di usucapione n. 2071 del 11.07.2018 del Tribunale di Velletri, in forza della quale chiede di accertare la mala fede della convenuta CP_3
nell'aver dichiarato in sede di compravendita del 13.07.2015 la propria qualità di possessore del terreno oggetto di causa, la retroattività della sentenza citata n. 2071/2018, nonché l'inefficacia dell'atto di
r.g. n. 3 compravendita del 13.07.2015. Tale sentenza però non è passata in giudicato in quanto è stata impugnata da e ed CP_2 Controparte_1
attualmente pende innanzi la Corte d'Appello di Roma Sez. 8 il giudizio
R.G. 1210/2018. Tale sentenza, differentemente da quanto asserito dall'attore non è provvisoriamente esecutiva. Infatti, la sentenza con natura dichiarativa oppure costitutiva (e non di condanna) è provvisoriamente esecutiva solamente con riferimento al capo che concerne le spese di lite. Gli effetti dichiarativi e costitutivi, invece, diventano esecutivi solamente con il passaggio in giudicato della stessa sentenza. L'esecutorietà delle sentenze, con riferimento agli effetti dichiarativi e costitutivi, si ha solamente con il passaggio in giudicato della sentenza e non in forza dell'articolo 282 c.p.c. (…)
L'attore, pertanto, ad oggi non è titolare del diritto di proprietà sul terreno in oggetto. Pertanto, le domande dell'attore relative al detto terreno, la domanda attorea di declaratoria di retroattività della sentenza di accertamento di usucapione e di declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita spiegate da parte attrice, dovranno essere dichiarate inammissibili. (…) La sentenza relativa all'usucapione non è passata in giudicata e pertanto l'attore non è attualmente titolare del diritto di proprietà del bene oggetto di causa e pertanto le richieste dello stesso inerenti al detto bene sono inammissibili. L'attore non è legittimato ad agire. La legittimazione ad agire serve, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c.,
a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto
r.g. n. 4 di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio. Come più volte affermato dalla Suprema
Corte di cassazione la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. Non si ravvisano gli estremi previsti dalla normativa per l'applicazione dell'art.96 cpc. Assorbita ogni altra eccezione di merito. La domanda deve essere dichiarata inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “dichiara l'inammissibilità della domanda della parte attrice. Condanna la parte attrice a rifondere, alla parte convenuta
le spese di lite del presente giudizio per un importo di Controparte_3
€ 2.800,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrende. Condanna, inoltre, la parte attrice a rifondere, alla parte convenuta e le spese di lite del Controparte_1 CP_2
presente giudizio per un importo di € 2.800,00 oltre spese generali I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Simeone, dichiaratesi antistatario, oltre alle successive occorrende.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito: accertare e dichiarare la mala fede mostrata dalla Sig.ra all'atto di rogito nel Controparte_3
dichiarare, con la piena consapevolezza del contrario, la propria qualità di possessore del terreno di cui al Foglio 22, Particella n. 37, classificato come uliveto di classe II, di estensione pari a 589 mq.; sempre nel merito: dichiarare la retroattività della sentenza di accertamento di usucapione dell'11.7.2017, n. 2071 emessa dal Giudice Dott.ssa Francesca Salucci del
Tribunale Ordinario di Velletri e trascritta in favore del Sig.
[...]
per tutti motivi di fatto e di diritto di cui al corpo del presente Parte_1
r.g. n. 5 libello difensivo;
- e per l'effetto: dichiarare l'inefficacia dell'atto di trasferimento Repertorio n. 74037, compravendita n. 20886.1/2015 redatto dal notaio Dott. trascritto in data 11.7.2015 tra la Sig.ra Persona_1
ed i Sig.ri (nudo proprietario) e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
(proprietaria)”.
[...]
Con vittoria di compensi e di spese del doppio grado, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara anticipatario ed antistatario.
Salvo ogni più ampio diritto, anche di carattere istruttorio, ed azione, anche di carattere risarcitorio.”
e , hanno rassegnato le seguenti CP_2 Controparte_1
conclusioni: “
1. Rigettare l'appello proposto dal Sig. alla Parte_1
sentenza n. 6880/2021, pubblicata, dal Tribunale Ordinario di Roma – Sez.
V Civile perché infondato, oltre che inammissibile e/o improcedibile;
2. Ritenuta la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità processuale aggravata, condannare il Sig. Parte_1
al risarcimento dei danni causati ai convenuti nella misura che sarà equitativamente determinata dall'Ecc.ma Corte di Appello di Roma;
in ogni caso, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, aumentato ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n.
55/2014 per il ricorso alle tecniche telematiche di agevolazione della consultazione degli atti.”
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare Controparte_3
inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig.
[...]
avverso la sentenza emessa in data 21.04.2021 con conseguente Parte_1
conferma integrale dell'impugnata sentenza.”
La causa, all'udienza del 19 dicembre 2024, è stata trattenuta in r.g. n. 6 decisione con assegnazione dei termini di legge di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c.
La Corte premette che nel corso del presente giudizio la Corte
d'appello di Roma, con sentenza n. 946/2023, pubblicata il 7 febbraio
2023, ha rigettato l'appello proposto da e CP_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2071/2017.
Tale sentenza è passata in giudicato, come da certificato della
Cancelleria versato in atti dall'appellante.
Il deposito di tale certificato non è precluso, quale nuovo documento, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non solo e non tanto perché sopravvenuto, ma in quanto il giudicato esterno formatosi su una questione pregiudiziale di merito (cfr. Cass. Sez. III Civ., sentenza del 22.4.2009 n. 9558), ossia, sulla legittimazione ad agire dell'odierno appellante, può essere rilevato anche d'ufficio (Cass, Sez. Un. Civile Sentenza 16 giugno 2006, n. 13916; Cass.
n. 9558/2009).
In forza di ciò, l'appellante ha dedotto nelle note conclusionali che “è venuto in radice meno il (presunto) presupposto giuridico-fattuale in forza del quale è stata pronunciata la sentenza qui gravata, essendo divenuto il
Sig. proprietario dell'appezzamento di terreno per cui è Parte_1
causa in maniera ormai non più contestabile e definitiva”.
Tanto detto, la controversia deve essere risolta in favore dell'appellante per le ragioni che seguono.
L'usucapione può essere definita quale fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà o di altro diritto reale a titolo originario che trova il suo fondamento in una situazione possessoria, caratterizzata dal corpus e dall'animus, che si protrae in modo continuativo per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.).
Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria, quindi, la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto inteso r.g. n. 7 inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge.
La sussistenza del possesso come appena delineato determina l'acquisto del diritto per intervenuta usucapione.
L'usucapione opera di diritto, e pertanto la sentenza che l'accerta ha natura meramente dichiarativa svolgendo una funzione di accertamento.
Il giudicato sulla compiuta usucapione si limita a dare la certezza dell'effetto maturatosi con il possesso continuato.
Anche il sistema pubblicitario previsto per l'usucapione conforta tale impostazione. Ed invero, fuori dai casi in cui la trascrizione interviene, con funzioni integrative, nella stessa fattispecie acquisitiva (art. 1159 c.c.), la trascrizione della sentenza ex art. 2651 c.c. che accerta la usucapione assume solo un valore di mera pubblicità notizia ai fini della completezza dei registri immobiliari e si limita a soddisfare per chi la richiede solo un interesse di fatto in vista della successiva circolazione del bene.
In altri termini, nell'ipotesi in esame la trascrizione non muta in nessun modo la posizione sostanziale dell'usucapiente, essendo detto incombente indifferente sia ai fini dell'acquisto, sia della successiva difesa del diritto.
L'usucapione prevede, quindi, meccanismi indipendenti sia dall'accertamento giudiziale a mezzo sentenza, sia dal dato formale della trascrizione.
In conclusione, l'usucapione si atteggia in modo autonomo e vive di forza propria e la sentenza ha valore dichiarativo.
Le sentenze di usucapione, oltre ad eliminare l'incertezza in modo incontrovertibile tra le parti, i loro eredi o aventi causa, producono altresì la cosiddetta efficacia riflessa nei confronti dei terzi, tant'è che ne è prescritta la trascrizione, sia pure con il limitato effetto della pubblicità notizia.
r.g. n. 8 L'usucapione è caratterizzata dalla retroattività: l'acquisto non deriva dal precedente proprietario ma è a titolo originario, risale al momento in cui inizia il possesso ad usucapionem e travolge tutti gli atti dispositivi posti in essere dal precedente proprietario anche se debitamente trascritti. Da ciò ne consegue che l'interessato, nella ricerca a ritroso nei registri immobiliari, non è tenuto ad andare oltre ove dovesse scoprire la trascrizione di una sentenza di accertamento per intervenuta usucapione, la quale determinerebbe la fine della catena precedente, che faceva capo al proprietario usucapito, e nel contempo darebbe vita ad una nuova catena di acquisti a titolo derivativo.
Ed è proprio in ragione di questa particolare forza dell'usucapione che la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, deve essere accolta.
L'odierno appellante, in forza della retroattività testé esaminata, è divenuto proprietario fin dal 1976, anno in cui ha iniziato ad esercitare sul fondo il possesso ad usucapionem, come accertato con sentenza definitiva dal Tribunale, conseguentemente gli atti traslativi successivi, come quello in esame, essendo stata stipulata la compravendita nel 2015, sono affetti da nullità ed in quanto tali inefficaci (acquisto a non domino).
Per quanto fin qui detto, l'atto di compravendita (rep. 74037 e racc.
20886.1/2015), avente ad oggetto il terreno di cui al Foglio 22, Particella
n. 37, con estensione di circa 589 mq, stipulato tra e CP_2 CP_1
da un lato e dall'altro, redatto in data
[...] Controparte_3
11.07.2015 dal Notaio di Marino è nullo, ed in quanto Persona_1
tale, inefficace, essendosi verificata, per l'appunto, l'ipotesi dell'acquisto a non domino, per essere proprietario dell'immobile l'odierno appellante fin dal 1976, anno in cui ha iniziato a possedere, come accertato con la sentenza di cui sopra passata in giudicato.
Solo al fine di decidere sulle spese di lite, deve osservarsi che le r.g. n. 9 censure mosse avverso la pronuncia di inammissibilità di cui alla sentenza oggetto di impugnazione non avrebbero comportato la riforma della sentenza.
L'appellante ha censurato la sentenza sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non aveva agito quale proprietario dei beni di causa, ma quale possessore degli stessi a tutela dello ius possessionis, quale diritto al godimento del bene, come evincibile dalla premessa dell'atto di citazione, in cui si legge: “il Sig. da Parte_1
oltre 30 anni possiede la unità immobiliare – costituente un unico appezzamento di terreno – censito al Catasto Terreni del Comune di
Montecompatri (Roma), come appresso: Foglio 22, particella n. 37, classificato come uliveto di classe II, di estensione pari a 589 mq”.
La censura non ha pregio.
Come desumibile dal tenore letterale dell'atto di citazione, l'odierno appellante ha agito quale proprietario del terreno per intervenuta usucapione, che è bene ricordare è uno dei modi acquisto del diritto di proprietà, in quanto ha richiamato la sentenza n. 2071/2017, sostenendo che essa “ha riconosciuto il titolo di proprietario dell'odierno attore”.
Oltretutto, se avesse agito, come sostenuto in questa sede, a tutela dello ius possessionis, non avrebbe potuto ottenere sentenza favorevole, in quanto a tutela del possesso sono previste specifiche azioni, modulate sul tipo di lesione lamentata (artt. 1168 e s.s. c.c.).
La compravendita del terreno giammai avrebbe potuto scalfire la situazione di fatto in cui si risolve il possesso;
solo all'esito di una molestia nel possesso da parte degli acquirenti l'odierno appellante avrebbe potuto agire in giudizio attraverso le azioni possessorie, ma non anche al fine di ottenere la pronuncia di invalidità della compravendita non avendone, quale mero possessore, interesse.
Dunque, la censura per come articolata non avrebbe potuto essere r.g. n. 10 accolta.
Per tale motivo, ed in ragione della sopravvenienza del passaggio in giudicato della sentenza n. 2071/2017, pur accogliendosi l'appello, le spese di lite non si pongono a carico degli odierni appellati ma si compensano, sia in relazione al primo grado di giudizio, sia in relazione al presente giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara nullo, e, in quanto tale, inefficace, l'atto di compravendita
(rep. 74037 e racc. 20886.1/2015), avente ad oggetto il terreno di cui al Foglio 22, Particella n. 37, con estensione di circa 589 mq,
stipulato tra e da un lato e CP_2 Controparte_1 [...]
dall'altro, redatto in data 11.07.2015 dal Notaio CP_3 [...]
di Marino;
Per_1
- ordina alla Conservatoria competente di provvedere, con esonero da ogni responsabilità, all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
- compensa le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 11 r.g. n.
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